26.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/137 |
REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2016/1192 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2016
relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 256, paragrafo 1, l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,
vista la richiesta della Corte di giustizia,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Commissione europea (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevede che il Tribunale, composto di 40 giudici a decorrere dal 25 dicembre 2015, debba essere composto di 47 giudici a decorrere dal 1o settembre 2016 e di due giudici per Stato membro a decorrere dal 1o settembre 2019. |
(2) |
Come indicato nel considerando 9 del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422, l'aumento di sette del numero di giudici del Tribunale alla data del 1o settembre 2016 dovrebbe essere accompagnato dal trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale trasferimento di competenza presuppone, conformemente all'articolo 256, paragrafo 1, TFUE, lo scioglimento del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea («Tribunale della funzione pubblica»). |
(3) |
Di conseguenza dovrebbe essere attribuita al Tribunale la competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra qualunque istituzione, organo o organismo, da un lato, e i loro agenti, dall'altro, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea. |
(4) |
Occorre pertanto abrogare la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio (4) e il regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché modificare il protocollo n. 3. |
(5) |
Il Tribunale dovrebbe statuire in materia di funzione pubblica dell'Unione europea tenendo conto delle particolarità del contenzioso in tale ambito, anche esaminando le possibilità di composizione amichevole in qualunque fase del procedimento. |
(6) |
Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento nelle cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alla data del trasferimento, nonché di fissare il regime applicabile alle impugnazioni pendenti a tale data o proposte successivamente avverso le decisioni di tale Tribunale, è opportuno prevedere disposizioni transitorie adeguate concernenti il trasferimento al Tribunale delle cause relative alla funzione pubblica dell'Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La decisione 2004/752/CE, Euratom e il regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 sono abrogati.
Articolo 2
Il protocollo n. 3 è modificato come segue:
1) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 50 bis 1. Il Tribunale esercita in primo grado la competenza a decidere sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra qualunque istituzione, organo o organismo, da un lato, e i loro agenti, dall'altro, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 2. In qualunque fase del procedimento, sin dal deposito dell'atto introduttivo, il Tribunale può esaminare le possibilità di composizione amichevole della controversia e può cercare di agevolare una siffatta composizione.»; |
2) |
l'articolo 62 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 62 quater Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura di qualunque tribunale specializzato istituito ai sensi dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea figurano in un allegato del presente statuto.»; |
3) |
l'allegato I è soppresso. |
Articolo 3
Le cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alla data del 31 agosto 2016 sono trasferite al Tribunale. Esse continuano a essere trattate dal Tribunale nello stato in cui si trovano a tale data e conformemente al suo regolamento di procedura. Nell'ipotesi in cui una causa sia trasferita al Tribunale dopo la chiusura della fase orale del procedimento, tale fase della procedura deve essere riaperta.
Articolo 4
In deroga all'articolo 2, punto 3, del presente regolamento, gli articoli da 9 a 12 dell'allegato I del protocollo n. 3 rimangono applicabili alle impugnazioni di cui il Tribunale è investito alla data del 31 agosto 2016 o proposte dopo tale data avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Se il Tribunale annulla una decisione di quest'ultimo giudicando nel contempo che lo stato degli atti non consente una decisione, esso rinvia la causa a una sezione diversa da quella che ha statuito sull'impugnazione.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) Parere del 22 febbraio 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 giugno 2016.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).
(4) Decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7).
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 83).