15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2016

che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (3), di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY).

(2)

Nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. Pertanto, è necessario adeguare i tassi di sfruttamento degli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto del Mar Baltico al fine di garantire che lo sfruttamento di tali stock ricostituisca e mantenga gli stessi al di sopra dei livelli che possono produrre il MSY.

(3)

La politica comune della pesca (PCP) deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le norme della PCP conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare l'approccio ecosistemico nella gestione della pesca.

(5)

Da pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è emerso che lo sfruttamento di alcuni degli stock di merluzzo bianco, spratto e aringa supera il livello atto a conseguire il MSY.

(6)

Dall'entrata in vigore nel 2007 del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (6) è in vigore un piano di gestione per gli stock di merluzzo bianco, mentre gli stock di aringa e di spratto non sono ancora soggetti a piani di questo tipo. Poiché sussistono forti interazioni biologiche tra gli stock di merluzzo bianco e gli stock pelagici, le dimensioni dello stock di merluzzo bianco possono incidere su quelle degli stock di aringa e spratto e viceversa. Inoltre gli Stati membri e i portatori di interesse si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di piani di gestione per i principali stock del Mar Baltico.

(7)

Il piano pluriennale previsto dal presente regolamento (il «piano») dovrebbe, conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, basarsi su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili con scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.

(8)

È opportuno istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì in considerazione le specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico.

(9)

Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP e, in particolare, a conseguire e mantenere il MSY per gli stock interessati.

(10)

Inoltre, poiché l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura, il piano dovrebbe anche contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco, l'aringa, lo spratto e la passera di mare.

(11)

In linea con l'approccio basato sull'ecosistema, per la gestione della pesca sono rilevanti, oltre al descrittore legato alla pesca di cui alla direttiva 2008/56/CE, i descrittori 1, 4 e 6.

(12)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali.

(13)

È opportuno stabilire tassi-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrispondano all'obiettivo di conseguire e mantenere il MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tali intervalli, basati su pareri scientifici, sono necessari per consentire una certa flessibilità al fine di tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, per contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e per tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecie. Gli intervalli FMSY sono stati calcolati dal CIEM sulla base di un certo numero di considerazioni. Gli intervalli sono fissati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al MSY. Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, di modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva (Blim) non sia superiore al 5 %. Tale limite superiore risulta altresì conforme alla cosiddetta norma raccomandata dal CIEM, in base alla quale quando lo stock della biomassa riproduttiva è inferiore al valore limite di riferimento minimo dello stock della biomassa riproduttiva (MSY Btrigger), F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per lo stock della biomassa riproduttiva nell'anno cui si riferisce il TAC, diviso per il MSY Btrigger. Il CIEM utilizza tali considerazioni e la norma raccomandata nei pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura che esso fornisce.

(14)

Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, dovrebbe essere prevista una soglia superiore per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, a condizione che la situazione dello stock interessato sia considerata buona (vale a dire superiore al MSY Btrigger), un limite superiore per alcuni casi. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite superiore solo se, sulla base di pareri o prove scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecie o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca. Ai fini di applicare il limite superiore, è necessario ricordare gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, a norma del quale il MSY deve in ogni caso essere raggiunto entro il 2020.

(15)

Per gli stock per i quali sono disponibili, e allo scopo di applicare le misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione, espressi come MSY Btrigger e Blim. È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli critici dello stock della biomassa riproduttiva.

(16)

Le misure di salvaguardia dovrebbero includere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura appropriata.

(17)

Agli stock per i quali non sono disponibili valori di riferimento si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale.

(18)

Quando la Commissione presenta una proposta di modifica degli allegati al presente regolamento, è importante che il Parlamento europeo e il Consiglio si sforzino di garantirne una rapida adozione.

(19)

Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici sui livelli minimi di biomassa riproduttiva di tali stock, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive.

(20)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.

(21)

Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di talune misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione dei pesci in riproduzione e del novellame, o per migliorare la selettività.

(22)

Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e delle misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(23)

Occorre stabilire un termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri interessati, come prescritto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(24)

Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno adottare misure di controllo specifiche a integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8).

(25)

Tenuto conto del fatto che il Mar Baltico è una zona di pesca relativamente limitata in cui operano principalmente piccole imbarcazioni che effettuano bordate di corta durata, è opportuno che il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sia esteso a tutti i pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a otto metri e che le notifiche preventive siano presentate almeno un'ora prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto limitato delle bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce sugli stock interessati e degli oneri amministrativi delle notifiche preventive a esse collegati, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando tali pescherecci detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o due tonnellate di specie pelagiche.

(26)

Analogamente, è opportuno che l'uso dei giornali di pesca previsto all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sia esteso a tutti i pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a otto metri.

(27)

È altresì opportuno, relativamente ai pescherecci che sbarcano le proprie catture senza cernita, adeguare il margine di tolleranza relativo alle stime dei quantitativi detenuti a bordo registrate nel giornale di pesca.

(28)

È opportuno stabilire, per le catture di merluzzo bianco, aringa e spratto, soglie al di sopra delle quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, è opportuno che gli Stati membri applichino i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, di tale regolamento, in modo da garantire un controllo efficace degli sbarchi degli stock a cui si applica il presente regolamento.

(29)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del piano. Tale valutazione dovrebbe seguire la valutazione comparativa degli stock interessati effettuata dal CIEM e basarsi su di essa.

(30)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano possono essere ritenute ammissibili al sostegno a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(31)

Alla luce delle misure adottate dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (10) dovrebbe essere modificato. Occorre mantenere le restrizioni geografiche applicate alla pesca stabilite dal regolamento (CE) n. 1098/2007 ai fini della protezione dei pesci in riproduzione e del novellame. È altresì necessario chiarire il rapporto tra il piano e il regolamento (CE) n. 2187/2005 per quanto riguarda le misure tecniche e definire procedure adeguate per l'adozione delle norme tecniche nel quadro dei piani pluriennali. Inoltre, le norme specifiche relative alla detenzione a bordo di attrezzi da parte dei pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco dovrebbero essere soppresse.

(32)

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 dovrebbe essere abrogato.

(33)

L'adozione del piano non pregiudica l'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione (11),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il «piano») per i seguenti stock (gli «stock considerati») nelle acque dell'Unione del Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock:

a)

merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle sottodivisioni CIEM 22-24 (merluzzo bianco del Baltico occidentale);

b)

merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle sottodivisioni CIEM 25-32 (merluzzo bianco del Baltico orientale);

c)

aringa (Clupea harengus) nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 e 32 (aringa del Baltico centrale);

d)

aringa (Clupea harengus) nella sottodivisione CIEM 28.1 (aringa del Golfo di Riga);

e)

aringa (Clupea harengus) nella sottodivisione CIEM 30 (aringa del Mare di Botnia);

f)

aringa (Clupea harengus) nella sottodivisione CIEM 31 (aringa del Golfo di Botnia);

g)

aringa (Clupea harengus) nelle sottodivisioni CIEM 22-24 (aringa del Baltico occidentale);

h)

spratto (Sprattus sprattus) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 (spratto del Baltico).

2.   Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie di passera di mare (Pleuronectes platessa), di passera pianuzza (Platichthys flesus), di rombo chiodato (Scophthalmus maximus) e di rombo liscio (Scophthalmus rhombus) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 effettuate durante le attività di pesca degli stock interessati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che figurano all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005. In aggiunta, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«stock pelagici», gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;

2)

«intervallo FMSY», un intervallo di valori dove tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo indicati sotto il profilo scientifico che, nelle situazioni di pesca multispecie e secondo pareri scientifici, danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY), nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock interessati;

3)

«MSY Flower» e «MSY Fupper», rispettivamente il valore minimo e il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;

4)

«MSY Btrigger», il valore di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine il MSY;

5)

«Stati membri interessati», gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in particolare Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

CAPO II

FINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare per quanto concerne l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il MSY.

2.   Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali su applica il presente regolamento.

3.   Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

Il piano provvede in particolare a:

a)

garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e

b)

contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I di tale direttiva in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

4.   Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili.

Articolo 4

Obiettivi

1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock interessati, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2.   A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate conformemente agli obiettivi generali e specifici del piano e rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli di cui all'allegato I, colonna A.

4.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A:

a)

se, sulla base dei pareri o dei dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)

se, sulla base dei pareri o dei dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intra- o inter-specie tra gli stock, oppure

b)

per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

L'applicazione del presente paragrafo deve essere giustificata con un riferimento a una o più delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c).

5.   Qualora, sulla base dei pareri scientifici, per lo stock interessato il tasso di sfruttamento del MSY sia raggiunto entro il 2020, le possibilità di pesca per tale stock possono essere fissate successivamente conformemente al paragrafo 4.

6.   Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti all'allegato I non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, la Commissione può presentare d'urgenza una proposta ai fini della revisione di tali intervalli.

7.   Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che lo stock della biomassa riproduttiva scenda al di sotto del valore limite di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva (Blim) definito in particolare all'allegato II, colonna B.

CAPO III

VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

Articolo 5

Misure di salvaguardia

1.   I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli minimi e livelli limite dello stock della biomassa riproduttiva che devono essere applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock interessati sono definiti all'allegato II.

2.   Quando i pareri scientifici indicano che lo stock della biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore al valore minimo di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva definito all'allegato II, colonna A, del presente regolamento, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre il MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di raggiungere tali livelli le possibilità di pesca per lo stock interessato sono fissate a un livello compatibile con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna B, del presente regolamento, tenendo conto del calo della biomassa di tale stock.

3.   Quando i pareri scientifici indicano che lo stock della biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore al valore limite di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva definito all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre il MSY, incluse, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la sospensione delle attività di pesca mirate riguardanti lo stock interessato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

4.   Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

a)

le misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le misure di emergenza adottate da uno Stato membro conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

le misure di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

5.   La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui lo stock della biomassa riproduttiva è al di sotto dei livelli di cui al paragrafo 1.

6.   Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti all'allegato II non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, la Commissione può presentare d'urgenza una proposta ai fini della revisione di tali valori di riferimento per la conservazione.

CAPO IV

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER LA PASSERA DI MARE, LA PASSERA PIANUZZA, IL ROMBO CHIODATO E IL ROMBO LISCIO

Articolo 6

Misure per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio pescati come catture accessorie

1.   Quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive per garantire che gli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico pescati come catture accessorie nell'ambito delle attività di pesca degli stock interessati siano gestiti conformemente agli obiettivi dell'articolo 3 del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo:

a)

le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, le dimensioni dell'amo, la costruzione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'utilizzo di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

b)

l'utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione e profondità di utilizzo dell'attrezzo per garantire o migliorare la selettività;

c)

il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

d)

il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

e)

le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;

f)

altre caratteristiche correlate alla selettività.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONNESSE CON L'OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 7

Disposizioni connesse con l'obbligo di sbarco

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure:

a)

le esenzioni dall'attuazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, in modo da facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

b)

le esenzioni de minimis intese a facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; tali esenzioni de minimis sono previste per i casi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 conformemente alle condizioni stabilite allo stesso articolo;

c)

le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; e

d)

la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di garantire la protezione del novellame.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

CAPO VI

MISURE TECNICHE

Articolo 8

Misure tecniche

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche:

a)

l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

b)

l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

c)

le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e

d)

la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento per garantire la protezione del novellame.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

CAPO VII

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 9

Cooperazione regionale

1.   L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 21 luglio 2017 e successivamente ogni 12 mesi dopo la presentazione del piano di valutazione conformemente all'articolo 15. Gli Stati membri interessati possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VIII

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 10

Relazione col regolamento (CE) n. 1224/2009

Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 11

Notifica preventiva

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il termine di notifica preventiva di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto.

Articolo 12

Giornali di pesca

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri impegnati nella pesca mirata di merluzzo bianco tengono un giornale di pesca delle loro attività, a norma dell'articolo 14 di detto regolamento.

Articolo 13

Margine di tolleranza nel giornale di pesca

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per le catture sbarcate senza cernita il margine di tolleranza autorizzato nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10 % del quantitativo totale detenuto a bordo.

Articolo 14

Porti designati

La soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano, oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente:

a)

750 chilogrammi di merluzzo bianco;

b)

5 tonnellate di stock pelagici.

CAPO IX

MISURE DI FOLLOW-UP

Articolo 15

Valutazione del piano

Entro il 21 luglio 2019 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3. La Commissione può riferire prima del termine se tutti gli Stati membri interessati o la Commissione stessa lo ritengano necessario.

CAPO X

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 7 e 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 6, 7 e 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

Articolo 18

Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca

1.   È proibita ogni attività di pesca dal 1o maggio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza i seguenti punti, misurate in conformità del sistema di coordinate WGS84:

a)

Zona 1:

55° 45′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 15° 30′ E

b)

Zona 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E

54° 48′ N, 19° 20′ E

54° 45′ N, 19° 19′ E

54° 45′ N, 18° 55′ E

55° 00′ N, 19° 14′ E

c)

Zona 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E

56° 13′ N, 19° 31′ E

55° 59′ N, 19° 13′ E

56° 03′ N, 19° 06′ E

56° 00′ N, 18° 51′ E

55° 47′ N, 18° 57′ E

55° 30′ N, 18° 34′ E

56° 13′ N, 18° 27′ E.

2.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con palangari derivanti. Non è consentito detenere altri attrezzi a bordo.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis bis

Procedura per l'adozione di norme tecniche nel quadro dei piani pluriennali

Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure tecniche. Tali misure tecniche sono istituite mediante atti delegati adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28 ter del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono derogare, se del caso, alle seguenti:

a)

le indicazioni delle specie bersaglio, dell'apertura di maglia e delle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati II, III e IV e di cui agli articoli 3 e 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi mobili di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6 e all'allegato II del presente regolamento;

c)

le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi fissi di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

d)

l'elenco o gli elenchi delle coordinate delle zone e dei periodi di applicazione dei divieti o delle restrizioni di cui agli articoli 16 e 16 bis del presente regolamento;

e)

le specie cui si applica l'articolo 18 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, le zone geografiche e i periodi di applicazione delle restrizioni alle attività di pesca di taluni stock di cui a tale paragrafo e i dettagli tecnici della deroga di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.

(*)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).»;"

4)

All'articolo 28 ter, paragrafi 2, 3 e 5, i termini «articoli 14 bis e 28 bis» sono sostituiti dai termini «articoli 14 bis, 28 bis e 28 bis bis».

Articolo 19

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1098/2007

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU C 230 del 14.7.2015, pag. 120.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

(4)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 874/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1672/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 40).


ALLEGATO I

TASSI-OBIETTIVO DI MORTALITÀ PER PESCA

(di cui all'articolo 4)

Stock

Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY)

 

Colonna A

(Parte dell'intervallo di valori dell'FMSY di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3)

Colonna B

(Parte dell'intervallo di valori dell'FMSY di cui all'articolo 4, paragrafo 4)

Merluzzo bianco del Baltico occidentale

0,15 — 0,26

0,26 — 0,45

Merluzzo bianco del Baltico orientale

da fissare

da fissare

Aringa del Baltico centrale

0,16 — 0,22

0,22 — 0,28

Aringa del Golfo di Riga

0,24 — 0,32

0,32 — 0,38

Aringa del Mare di Botnia

0,11 — 0,15

0,15 — 0,18

Aringa del Golfo di Botnia

da fissare

da fissare

Aringa del Baltico occidentale

0,23 — 0,32

0,32 — 0,41

Spratto del Baltico

0,19 — 0,26

0,26 — 0,27


ALLEGATO II

VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE DELLO STOCK DELLA BIOMASSA RIPRODUTTIVA

(di cui all'articolo 5)

Stock

Valori di riferimento per la conservazione

 

Colonna A

Valore di riferimento minimo dello stock della biomassa riproduttiva (in tonnellate) di cui all'articolo 5, paragrafo 2 (MSY Btrigger)

Colonna B

Valore di riferimento dello stock della biomassa riproduttiva (in tonnellate) di cui all'articolo 5, paragrafo 3 (Blim)

Merluzzo bianco del Baltico occidentale

38 400

27 400

Merluzzo bianco del Baltico orientale

da fissare

da fissare

Aringa del Baltico centrale

600 000

430 000

Aringa del Golfo di Riga

60 000

da fissare

Aringa del Mare di Botnia

316 000

da fissare

Aringa del Golfo di Botnia

da fissare

da fissare

Aringa del Baltico occidentale

110 000

90 000

Spratto del Baltico

570 000

410 000