24.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1017 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2016

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 14 agosto 2013 la Repubblica francese ha informato la Commissione, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (nel seguito «l'Agenzia») e gli altri Stati membri di aver adottato, in data 21 giugno 2013, una misura provvisoria (2) per proteggere la popolazione dall'esposizione all'ammoniaca rilasciata da materiali isolanti in ovatta di cellulosa con sali di ammonio, utilizzati in edilizia.

(2)

La misura provvisoria è stata autorizzata fino al 14 ottobre 2016 dalla decisione di esecuzione 2013/505/UE della Commissione (3), adottata a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(3)

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Repubblica francese ha avviato la procedura di restrizione inoltrando all'Agenzia un fascicolo conforme all'allegato XV il 18 giugno 2014.

(4)

Nel fascicolo conforme all'allegato XV (4) veniva proposta una restrizione relativa ai sali di ammonio inorganici, che sono aggiunti agli isolanti in cellulosa come ritardanti di fiamma poiché questi provocano, in determinate condizioni, l'emissione di gas di ammoniaca. Anziché fissare un limite per il tenore di sali di ammonio negli isolanti in cellulosa, il fascicolo proponeva un limite di 3 ppm per l'emissione di ammoniaca da isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici. Il fascicolo dimostrava la necessità di intervenire a livello di Unione.

(5)

Il 3 marzo 2015 il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia (nel seguito il «RAC») ha adottato un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo conforme all'allegato XV, giungendo alla conclusione che esiste un rischio per la salute umana legato al rilascio di ammoniaca da miscele e articoli isolanti in cellulosa e che tale rischio va affrontato. Il RAC ha inoltre affermato che la restrizione proposta, quale modificata dal RAC stesso, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione in termini di efficacia nella riduzione di tali rischi.

(6)

Il RAC ha proposto che la restrizione riguardi l'immissione sul mercato di isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici, sia sotto forma di miscela sia sotto forma di articolo. Il RAC ha raccomandato che la restrizione imponga ai fornitori di miscele isolanti in cellulosa di comunicare a valle della catena di approvvigionamento e, in ultima istanza, agli utilizzatori finali (utilizzatori professionali e consumatori) il tasso di carico massimo ammissibile (5) della miscela isolante in cellulosa utilizzata nella prova condotta prima dell'immissione sul mercato per dimostrarne la conformità, ad esempio attraverso la documentazione che accompagna le miscele o l'etichettatura. La restrizione dovrebbe inoltre imporre che, nel momento in cui le miscele isolanti in cellulosa vengono utilizzate da utilizzatori a valle, il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato, in modo che le emissioni di ammoniaca non superino il livello determinato nella prova condotta prima dell'immissione sul mercato. Il RAC ha inoltre raccomandato che, a titolo di deroga, le miscele isolanti in cellulosa utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa non debbano rispettare il valore limite stabilito per l'emissione di ammoniaca, in quanto tale valore limite va rispettato dall'articolo stesso al momento della sua immissione sul mercato o del suo uso.

(7)

Il 10 giugno 2015 il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia (nel seguito il «SEAC») ha adottato un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo conforme all'allegato XV indicando che tale restrizione, quale modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati in termini di proporzionalità tra vantaggi e costi socioeconomici che essa comporta.

(8)

Il SEAC ha concluso che, piuttosto che il termine di un anno proposto nel fascicolo conforme all'allegato XV, agli operatori economici andrebbe concesso un termine di due anni per disporre di tempo sufficiente onde garantire che le emissioni di ammoniaca da isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici siano inferiori al valore limite di emissione specificato.

(9)

Il RAC e il SEAC hanno convenuto con la Repubblica francese che non fosse opportuno concedere un'esenzione per gli isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici da utilizzare all'aperto.

(10)

Nel corso della procedura di restrizione è stato consultato il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione, che fa capo all'Agenzia, e si è tenuto conto delle sue raccomandazioni.

(11)

Il 25 giugno 2015 l'Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC (6) alla Commissione. In base a tali pareri la Commissione ha concluso che gli isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici presentano un rischio inaccettabile per la salute umana laddove l'emissione di ammoniaca raggiunga o superi una concentrazione di 3 ppm nelle condizioni di prova specificate.

(12)

Al momento non è disponibile alcun metodo specifico per misurare l'emissione di ammoniaca da isolanti di cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici. Finché non sarà sviluppato un metodo specifico è pertanto opportuno adattare un metodo di prova esistente, la specifica tecnica CEN/TS 16516, ai fini del suo uso per determinare la conformità con la restrizione relativa ai sali di ammonio inorganici.

(13)

Le parti interessate dovrebbero disporre di un tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a garantire che, qualora negli isolanti in cellulosa siano utilizzati sali di ammonio inorganici, le emissioni di ammoniaca non superino il limite specificato. L'applicazione della restrizione relativa ai sali di ammonio inorganici andrebbe pertanto differita. Ai fini della continuità e della certezza del diritto la restrizione dovrebbe essere tuttavia immediatamente applicabile al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento in uno Stato membro che ha già adottato misure nazionali volte alla restrizione dell'uso di sali di ammonio negli isolanti in cellulosa, autorizzate dalla Commissione nel quadro della procedura di salvaguardia di cui al regolamento REACH.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Journal officiel de la République française del 3 luglio 2013, «Ordinanza del 21 giugno 2013 relativa al divieto di immissione sul mercato, importazione, vendita, distribuzione e fabbricazione di materiali isolanti in ovatta di cellulosa con sali di ammonio come additivi». Il progetto di ordinanza è stato per la prima volta presentato alla Commissione a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2013, che autorizza la misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per limitare l'uso di sali di ammonio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa (GU L 275 del 16.10.2013, pag. 52).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517

(5)  Il tasso di carico dell'isolante in cellulosa (indicato, ad esempio, in kg/m2) è espresso in spessore (indicato, ad esempio, in m) e densità (indicata, ad esempio, in kg/m3).

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d


ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

«65.

Sali di ammonio inorganici

1.

Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa dopo il 14 luglio 2018, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova di cui al paragrafo 4.

Il fornitore di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici informa il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità.

L'utilizzatore a valle di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici garantisce che il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato.

2.

A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di miscele isolanti in cellulosa destinate a essere utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa o all'uso di tali miscele nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.

3.

Nel caso di uno Stato membro che al 14 luglio 2016 abbia attuato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere da tale data.

4.

La conformità con il valore limite di emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, è dimostrata conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata come segue:

a)

la durata della prova è di almeno 14 giorni invece di 28 giorni;

b)

l'emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l'intera durata della prova;

c)

il valore limite di emissione non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova;

d)

l'umidità relativa è del 90 % invece che del 50 %;

e)

è utilizzato un metodo appropriato per misurare l'emissione di gas di ammoniaca;

f)

il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento delle miscele o degli articoli isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.»