17.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/957 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2016
che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario precisare i requisiti applicabili ai dispositivi, procedure e sistemi che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni dovrebbero approntare per segnalare gli ordini e le operazioni che, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Detti requisiti dovrebbero aiutare a prevenire e individuare gli abusi di mercato, nonché ad assicurare che le notifiche trasmesse alle autorità competenti siano significative, complete e utili. Ai fini dell'efficacia nell'individuazione degli abusi di mercato, dovrebbero essere predisposti sistemi adeguati di monitoraggio degli ordini e delle operazioni che prevedano un'analisi umana ad opera di personale formato adeguatamente. I sistemi di monitoraggio degli abusi di mercato dovrebbero essere in grado di emettere un allarme in funzione di parametri predefiniti, in modo che possa essere effettuata un'ulteriore analisi sul potenziale abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. È probabile che il processo nel suo insieme richieda un certo livello di automazione. |
(2) |
Per favorire e promuovere in tutta l'Unione la coerenza dell'impostazione e delle pratiche in materia di prevenzione e individuazione degli abusi di mercato, è opportuno prevedere modalità che armonizzino il contenuto, il modello e i tempi delle segnalazioni degli ordini e delle operazioni sospetti. |
(3) |
Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni e sia attivo nella negoziazione algoritmica e soggetto alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dovrebbe istituire e mantenere i sistemi previsti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 596/2014 rimanendo comunque soggetto all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. |
(4) |
Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni dovrebbe poter delegare all'interno del gruppo, fermo restando il soddisfacimento di determinate condizioni, le attività di monitoraggio, rilevazione e individuazione degli ordini e operazioni sospetti ovvero delegare l'analisi dei dati e la generazione degli allarmi. Grazie alla delega dovrebbe risultare possibile condividere risorse, sviluppare e mantenere sistemi di monitoraggio a livello centrale e creare competenze di monitoraggio degli ordini e delle operazioni. La delega non dovrebbe impedire alle autorità competenti di valutare in qualsiasi momento se i dispositivi, sistemi e procedure del delegato siano efficaci ai fini dell'obbligo di monitorare e individuare gli abusi di mercato. L'obbligo di segnalazione e la responsabilità di conformarsi al presente regolamento e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero rimanere in capo al delegante. |
(5) |
Le sedi di negoziazione dovrebbero poggiare su adeguate regole di negoziazione che contribuiscano alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Dovrebbero altresì disporre di strumenti che permettano di ripercorrere il portafoglio ordini per analizzare l'andamento di una data sessione di negoziazione alla luce della negoziazione algoritmica, negoziazione ad alta frequenza compresa. |
(6) |
Nella situazione attuale caratterizzata da mercati a dimensione sempre più transfrontaliera per ordini e operazioni, un modello unico e armonizzato per la trasmissione elettronica delle segnalazioni di operazioni e ordini sospetti («STOR») dovrebbe aiutare a soddisfare i requisiti previsti al presente regolamento e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, così come dovrebbe favorire, nelle indagini transfrontaliere, un efficiente scambio di informazioni tra le autorità competenti sugli ordini e le operazioni sospetti. |
(7) |
Se compilati all'insegna della chiarezza, completezza, oggettività e accuratezza, gli applicabili campi informativi del modello dovrebbero aiutare le autorità competenti a valutare prontamente il sospetto e avviare gli interventi del caso. Il modello dovrebbe quindi consentire al segnalante di inserire le informazioni che ritiene pertinenti circa gli ordini e le operazioni sospetti segnalati esponendo i motivi che lo inducono a sospettare. Dovrebbe inoltre consentire l'inserimento di dati personali che permettano di identificare le persone implicate negli ordini e operazioni sospetti e di aiutare le autorità competenti che conducono le indagini ad analizzare rapidamente la condotta di negoziazione dei sospettati e a stabilire collegamenti con persone implicate in altre negoziazioni sospette. Tali dati dovrebbero essere disponibili fin dall'inizio per non compromettere l'integrità dell'indagine obbligando potenzialmente l'autorità competente a rivolgersi, a indagine avviata, alla persona che ha trasmesso la STOR. I dati dovrebbero includere la data di nascita, l'indirizzo, informazioni sull'attività professionale e i conti della o delle persone e, se del caso, i loro codici identificativi del cliente e numeri di identificazione nazionale. |
(8) |
Per facilitare la STOR, il modello dovrebbe offrire la possibilità di accludere i documenti e il materiale di supporto della notifica considerati necessari, anche sotto forma di allegato in cui sono elencati gli ordini o le operazioni pertinenti alla segnalazione con indicazione dei relativi prezzi e volumi. |
(9) |
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni non dovrebbero notificare tutti gli ordini ricevuti e le operazioni effettuate che hanno determinato un allarme interno, perché siffatto obbligo sarebbe in contrasto con l'obbligo di valutare caso per caso se sussistano motivi ragionevoli per sospettare. |
(10) |
Le segnalazioni di ordini e operazioni sospetti dovrebbero essere trasmesse all'autorità competente immediatamente all'emergere del ragionevole sospetto che possano costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. L'analisi volta a stabilire se l'ordine o l'operazione vadano considerati sospetti dovrebbe basarsi sui fatti e non su ipotesi o congetture e dovrebbe essere effettuata in tempi il più possibile brevi. Ritardare la trasmissione della segnalazione per includervi altri ordini o operazioni sospetti è una pratica incompatibile con l'obbligo di intervenire immediatamente all'emergere di un ragionevole sospetto. È comunque opportuno valutare caso per caso la trasmissione di una STOR per stabilire se questa si presti a segnalare vari ordini e operazioni contemporaneamente. Neanche l'accumulo di un determinato numero di STOR prima di procedere alla segnalazione dovrebbe essere considerato una pratica conforme all'obbligo di notifica immediata. |
(11) |
Può verificarsi che il ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato emerga a distanza di tempo dal compimento dell'attività sospetta grazie a eventi verificatisi o informazioni resesi disponibili successivamente. Questo non dovrebbe costituire un motivo per non segnalare l'attività sospetta all'autorità competente. In tale specifica situazione il segnalante dovrebbe essere in grado di dimostrare di aver rispettato gli obblighi di segnalazione giustificando lo sfasamento temporale tra il compimento dell'attività sospetta e l'emergere del ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. |
(12) |
La conservazione delle STOR trasmesse e delle analisi effettuate sugli ordini e le operazioni sospetti ma non scaturite in una STOR e la possibilità di accedervi costituiscono un elemento importante delle procedure per individuare gli abusi di mercato, perché la possibilità di recuperare e esaminare le analisi effettuate sia in vista delle STOR effettivamente trasmesse sia su ordini e operazioni sospetti per i quali si è poi concluso alla non ragionevolezza dei motivi di sospetto potrà aiutare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni a formarsi un'opinione nei successivi casi di ordini o operazioni sospetti. Le analisi effettuate su ordini e operazioni sospetti che non sono scaturite nella trasmissione di una STOR aiuterà tali soggetti a perfezionare i sistemi di sorveglianza e a individuare modelli reiterati di comportamento la cui somma, considerata nell'insieme, potrebbe determinare un ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Le tracce conservate in questo senso serviranno altresì a dimostrare l'adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento e agevoleranno le autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, di indagine e di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 596/2014. |
(13) |
Nell'ambito del presente regolamento i dati personali dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(14) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione. |
(15) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(16) |
Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «segnalazione di ordine o operazione sospetti» (STOR): segnalazione degli ordini e operazioni sospetti che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che deve essere effettuata a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014;
b) «mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico;
c) «gruppo»: gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
d) «ordine»: ogni singolo ordine, compresa ogni singola quotazione, sia esso volto alla prima presentazione, alla modifica, all'aggiornamento o alla cancellazione di un ordine e quale ne sia la tipologia.
Articolo 2
Obblighi generali
1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure per:
a) |
monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni eseguite al fine di rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato; |
b) |
trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato. |
2. Gli obblighi previsti al paragrafo 1 si applicano agli ordini e alle operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario e si applicano quali che siano:
a) |
la veste in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita; |
b) |
la tipologia di clienti interessata; |
c) |
il luogo in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita, sia esso in una sede di negoziazione o al di fuori di essa. |
3. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure per:
a) |
monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni eseguite al fine di prevenire, rilevare e individuare gli abusi di informazioni privilegiate, le manipolazioni di mercato, i tentati abusi di informazioni privilegiate e le tentate manipolazioni di mercato. |
b) |
trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato. |
4. Gli obblighi previsti al paragrafo 3 si applicano agli ordini e alle operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario e si applicano quali che siano:
a) |
la veste in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita; |
b) |
la tipologia di clienti interessata. |
5. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni provvede a che i dispositivi, sistemi e procedure previsti ai paragrafi 1 e 3:
a) |
siano adeguati e proporzionati alla scala, alle dimensioni e alla natura delle loro attività professionale; |
b) |
siano valutati periodicamente, almeno mediante verifica interna annuale, e aggiornati quando necessario; |
c) |
siano documentati chiaramente per iscritto, con gli eventuali modifiche o aggiornamenti, ai fini della conformità al presente regolamento, e la documentazione informativa sia conservata per un periodo di cinque anni. |
I soggetti menzionati al primo comma trasmettono all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni previste al medesimo comma, lettere b) e c).
Articolo 3
Prevenzione, monitoraggio e rilevamento
1. I dispositivi, sistemi e procedure previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 3:
a) |
permettono l'analisi individuale e comparativa di ogni singola operazione eseguita e di ogni singolo ordine inoltrato, modificato, cancellato o rifiutato nei sistemi della sede di negoziazione e, nel caso della persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni, anche al di fuori della sede di negoziazione; |
b) |
generano allarmi per indicare le attività per le quali è necessario approfondire l'analisi al fine di individuare potenziali casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato; |
c) |
coprono l'intera gamma delle attività di negoziazione svolte dai soggetti interessati. |
2. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni comunicano all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni atte a dimostrare l'adeguatezza e la proporzionalità dei loro sistemi alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta, comprese le informazioni sul livello di automazione integrato in tali sistemi.
3. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione impiegano, a un livello adeguato e proporzionato alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta, software e procedure di ausilio ai fini della prevenzione e del rilevamento dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.
Rientra tra i sistemi e le procedure previsti al paragrafo 1 il software che permette la lettura automatizzata differita e la possibilità di ripercorrere e analizzare i dati del portafoglio ordini; tale software ha capacità sufficiente per operare in ambiente di negoziazione algoritmica.
4. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituiscono e mantengono dispositivi e procedure che assicurano un livello adeguato di analisi umana ai fini del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e delle operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.
5. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi e procedure che assicurano un livello adeguato di analisi umana anche ai fini della prevenzione dei casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.
6. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni ha il diritto di delegare a una persona giuridica facente parte dello stesso gruppo, con accordo scritto, l'esecuzione delle funzioni di monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e delle operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Il delegante rimane pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvede a che l'accordo sia documentato chiaramente e che siano assegnati e concordati i compiti e le responsabilità, durata della delega compresa.
7. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni può delegare a un terzo («prestatore del servizio»), con accordo scritto, l'esecuzione dell'analisi dei dati, compresi i dati sugli ordini e sulle operazioni, e la generazione degli allarmi che gli consentono di monitorare, rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Il delegante rimane pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e soddisfa in ogni momento le condizioni seguenti:
a) |
mantiene le competenze e le risorse necessarie per valutare, su base continuativa, la qualità dei servizi che gli sono forniti e l'adeguatezza organizzativa dei prestatori dei servizi, per vigilare sui servizi delegati e per gestire i rischi connessi alla delega di funzioni; |
b) |
ha accesso diretto a tutte le pertinenti informazioni relative all'analisi dei dati e alla generazione degli allarmi. |
L'accordo scritto illustra i diritti e gli obblighi del delegante di cui al primo comma e quelli del prestatore del servizio. Stabilisce i motivi che consentono al delegante di cessare l'accordo.
8. Nel quadro dei dispositivi e procedure previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni conservano per un periodo di cinque anni le informazioni che documentano le analisi effettuate sugli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato esaminati e i motivi che hanno indotto a trasmettere la STOR o viceversa a non trasmetterla. Tali informazioni sono comunicate all'autorità competente su sua richiesta.
I soggetti di cui al primo comma provvedono a che i dispositivi e procedure previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, garantiscano e preservino la riservatezza delle informazioni di cui al primo comma.
Articolo 4
Formazione
1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni organizzano e impartiscono una formazione efficace e completa al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compreso il personale incaricato dell'elaborazione degli ordini e delle operazioni. La formazione è offerta periodicamente ed è adeguata e proporzionata alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta.
2. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione impartiscono la formazione prevista al paragrafo 1 anche al personale incaricato della prevenzione dei casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.
Articolo 5
Obblighi di segnalazione
1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci per poter valutare, ai fini della trasmissione della STOR, se l'ordine o l'operazione possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Detti dispositivi, sistemi e procedure tengono debitamente conto degli elementi costitutivi dell'effettivo o tentato abuso di informazioni privilegiate o dell'effettiva o tentata manipolazione del mercato a norma degli articoli 8 e 12 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'elenco non esaustivo degli indicatori di manipolazione del mercato riportato nell'allegato I del medesimo regolamento e ulteriormente precisato nel regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione (6).
2. Tutti i soggetti di cui al paragrafo 1 implicati nell'elaborazione dello stesso ordine o operazione sono responsabili di valutare l'opportunità di trasmettere la STOR.
3. I soggetti di cui al paragrafo 1 assicurano, tenuto conto di tutte le informazioni a loro disposizione, che le informazioni comunicate nel quadro della STOR si basino sui fatti e sull'analisi.
4. I soggetti di cui al paragrafo 1 approntano procedure per garantire che l'informazione che la STOR è stata trasmessa all'autorità competente o le sarà trasmessa o è destinata ad esserle trasmessa non giunga al soggetto nei cui confronti la STOR è creata né a chiunque altro non sia tenuto a esserne a conoscenza per la funzione svolta o la posizione occupata presso il segnalante.
5. I soggetti di cui al paragrafo 1 redigono la STOR senza informare della relativa trasmissione il soggetto nei cui confronti la STOR è creata né chiunque altro non sia tenuto a esserne a conoscenza, neanche chiedendo informazioni sul soggetto nei cui confronti la STOR è creata per poter compilare alcuni campi del modello.
Articolo 6
Tempi della STOR
1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni provvedono a predisporre dispositivi, sistemi e procedure efficaci per trasmettere la STOR, a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, immediatamente all'emergere di un ragionevole sospetto di effettivo o tentato abuso di informazioni privilegiate o di effettiva o tentata manipolazione del mercato.
2. I dispositivi, sistemi e procedure previsti al paragrafo 1 offrono la possibilità di trasmettere la STOR relativa a operazioni e ordini passati se il sospetto emerge grazie a eventi verificatisi o informazioni resesi disponibili successivamente.
In siffatti casi il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni spiegano nella STOR all'autorità competente i motivi dello sfasamento temporale tra la presunta violazione e la trasmissione della STOR, illustrando le circostanze specifiche del caso.
3. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni comunicano all'autorità competente tutte le informazioni supplementari di cui sono venuti a conoscenza dopo la trasmissione originaria della STOR e le forniscono qualsiasi informazione o documento richieda.
Articolo 7
Contenuto della STOR
1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni trasmettono la STOR utilizzando il modello riportato nell'allegato.
2. Nel trasmettere la STOR i soggetti di cui al paragrafo 1 compilano i campi informativi pertinenti agli ordini o operazioni segnalati in un modo chiaro e preciso. La STOR riporta perlomeno le informazioni seguenti:
a) |
identificazione del segnalante e, nel caso delle persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni, anche la veste in cui il segnalante opera, in particolare se negozia per proprio conto o esegue ordini per conto di terzi; |
b) |
descrizione dell'ordine o dell'operazione, tra cui:
|
c) |
motivi per cui si sospetta che l'ordine o l'operazione costituisca abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato; |
d) |
mezzi per identificare le persone implicate nell'ordine o operazione che potrebbe costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa la persona che ha inoltrato o eseguito l'ordine e la persona per conto della quale l'ordine è stato inoltrato o eseguito; |
e) |
qualsiasi altra informazione e documento giustificativo considerati pertinenti per l'autorità competente ai fini dell'individuazione, investigazione e repressione dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. |
Articolo 8
Mezzo di trasmissione
1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni trasmette la STOR, compresi i documenti giustificativi e gli allegati, all'autorità competente prevista all'articolo 16, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità stessa.
2. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico di cui al paragrafo 1. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(5) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(6) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).
ALLEGATO
Modello per la segnalazione di ordine o operazione sospetto (STOR)
SEZIONE 1 — IDENTITÀ DEL SOGGETTO/DELLA PERSONA SEGNALANTE |
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Gestore del mercato e impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione/chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni — Specificare per ogni caso |
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Nome della persona fisica |
[Nome e cognome della persona fisica presso il soggetto segnalante incaricata di trasmettere la STOR.] |
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Posizione presso il soggetto segnalante |
[Posizione occupata presso il soggetto segnalante dalla persona fisica incaricata di trasmettere la STOR.] |
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Nome del soggetto segnalante |
[Nome completo del soggetto segnalante; per le persone giuridiche anche:
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Indirizzo del soggetto segnalante |
[Indirizzo completo (ad esempio via, numero civico, codice postale, località, regione/provincia) e Stato.] |
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Veste del soggetto relativamente agli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato |
[Descrizione della veste in cui il soggetto segnalante ha agito relativamente agli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, ad esempio se ha eseguito ordini per conto di clienti, negoziato per proprio conto, gestito una sede di negoziazione o agito come internalizzatore sistematico.] |
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Tipo di attività di negoziazione (market making, arbitraggio ecc.) e tipo di strumento negoziato (titoli, derivati ecc.) dal soggetto segnalante |
(se disponibile) |
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Relazione con la persona nei cui confronti è trasmessa la STOR |
[Descrizione degli eventuali accordi o circostanze o relazioni societari, contrattuali o organizzativi.] |
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Referente per la richiesta di ulteriori informazioni |
[Persona di contatto presso il soggetto segnalante per la richiesta di ulteriori informazioni relative alla segnalazione (ad esempio responsabile della conformità) e relativi estremi di contatto:
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SEZIONE 2 — ORDINE/OPERAZIONE |
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Descrizione dello strumento finanziario |
[Descrivere lo strumento finanziario oggetto della SYOR indicandone:
[Ulteriori elementi per gli ordini e le operazioni relativi a derivati OTC (elenco non esaustivo):
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Data e ora dell'ordine o dell'operazione che potrebbe costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato |
[Indicare la data e l'ora dello o degli ordini ovvero della o delle operazioni indicando il fuso orario.] |
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Mercato dell'ordine o operazione |
[Indicare:
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Luogo (Stato) |
[nome completo dello Stato e codice paese a due caratteri secondo la norma ISO 3166-1.] [Indicare:
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Descrizione dell'ordine o dell'operazione |
[Descrivere almeno le seguenti caratteristiche dello o degli ordini ovvero della o delle operazioni segnalati:
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SEZIONE 3 — DESCRIZIONE DELLA NATURA DEL SOSPETTO |
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Natura del sospetto |
[Indicare il tipo di violazione che potrebbero costituire gli ordini o operazioni segnalati:
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Motivi del sospetto |
[Descrizione dell'attività (operazioni e ordini, modalità di inoltro degli ordini o di esecuzione delle operazioni e caratteristiche degli ordini e operazioni che li rendono sospetti) e del modo in cui la questione ha richiamato l'attenzione del segnalante e precisazione dei motivi per sospettare. Criteri indicativi per redigere la descrizione (elenco non esaustivo):
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SEZIONE 4 — IDENTITÀ DELLA PERSONA I CUI ORDINI O OPERAZIONI POTREBBERO COSTITUIRE ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DI MERCATO OVVERO TENTATO ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE O TENTATA MANIPOLAZIONE DI MERCATO (IL «SOSPETTATO») |
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Nome |
[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: nome completo compresa, se applicabile, la forma giuridica specificata nel registro del paese a norma della cui legge la persona giuridica è costituita e, se applicabile, identificativo della persona giuridica (codice LEI) secondo la norma ISO 17442.] |
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Data di nascita |
[Solo per le persone fisiche.] [aaaa-mm-gg] |
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Numero di identificazione nazionale (se applicabile) |
[Se applicabile nello Stato membro interessato.] [numero e/o testo] |
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Indirizzo |
[Indirizzo completo (ad esempio via, numero civico, codice postale, località, regione/provincia) e Stato.] |
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Informazioni sull'attività professionale
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[Informazioni sull'attività professionale del sospettato tratte dalle fonti di cui il soggetto segnalante dispone al suo interno (ad esempio, documentazione del conto per i clienti, dati sul personale per i dipendenti del soggetto segnalante).] |
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Numero/numeri di conto |
[Numero del o dei conti in contante e conti titoli, conti congiunti o deleghe su conti detenuti dal sospettato.] |
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Identificativo del cliente nel quadro della segnalazione delle operazioni a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (o altro codice identificativo) |
[Se il sospettato è cliente del soggetto segnalante.] |
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Relazione con l'emittente degli strumenti finanziari (se applicabile e noto) |
[Descrizione degli eventuali accordi o circostanze o relazioni societari, contrattuali o organizzativi.] |
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SEZIONE 5 — INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
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Contesto o altra informazione ritenuta pertinente dal soggetto segnalante |
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[Elenco non esaustivo:
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SEZIONE 6 — DOCUMENTAZIONE ALLEGATA |
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[Elencare i documenti e il materiale giustificativi allegati alla STOR. Esempi di documentazione: messaggi di posta elettronica, registrazioni di conversazioni, registrazioni di ordini e operazioni, conferme, rapporti dei broker, documenti di delega e articoli di media se pertinenti. Se le informazioni particolareggiate sugli ordini/operazioni previste alla sezione 2 del presente modello sono comunicate in un allegato distinto, indicare il titolo di tale allegato.] |