1.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/865 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2016

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, («il regolamento di base»), con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite su determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di dette importazioni.

(2)

La domanda è stata presentata il 18 aprile 2015. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo, giustificando debitamente la richiesta. La Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per mantenere riservata l'identità del richiedente.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»), attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910) («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto al quale vengono applicate le misure attualmente in vigore.

(4)

I prodotti oggetto dell'inchiesta relativa alla possibile elusione hanno le stesse caratteristiche essenziali del prodotto in esame definito nel precedente considerando. Essi possono tuttavia essere ricotti o no, e sono anche presentati all'importazione come:

fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, o

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, o

fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, o

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, se presentati con almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli.

(5)

I primi tre prodotti sopradescritti sono attualmente classificati con lo stesso codice NC del prodotto in esame, ma con codici TARIC diversi (7607111930, 7607111940 e 7607111950).

(6)

L'ultimo prodotto è classificato con un codice NC diverso da quello del prodotto in esame (il codice NC 7607 11 90) e con i codici TARIC 7607119045 e 7607119080.

(7)

Anche tutti i prodotti sopraindicati sono originari della RPC («i prodotti oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(8)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 (2) («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(9)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping istituite sul prodotto in esame vengono eluse mediante pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping.

(10)

Gli elementi di prova presentati sono descritti qui di seguito.

(11)

In base alle statistiche sulle esportazioni cinesi e alle statistiche sulle importazioni di Eurostat, il richiedente ha determinato l'evoluzione delle importazioni di ciascuno dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta per un periodo che va dal 2008 al 2015. Confrontando l'evoluzione delle importazioni del prodotto in esame e quella delle importazioni dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta, il richiedente ha evidenziato una forte crescita delle importazioni dei prodotti leggermente modificati e una parallela diminuzione delle importazioni del prodotto in esame. In particolare, il richiedente ha dimostrato che i volumi delle importazioni dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta erano simili a quelli del prodotto in esame prima dell'adozione delle misure antidumping iniziali con il regolamento (CE) n. 925/2009 (3) del Consiglio. Il richiedente ha pertanto dimostrato un cambiamento nella configurazione degli scambi.

(12)

Per ciascuna pratica di elusione il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova dettagliati dell'esistenza molto diffusa di tali pratiche e della mancanza di motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.

(13)

Il richiedente ha dimostrato, sulla base delle informazioni disponibili, che i prezzi all'esportazione dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta originari della RPC sono, nell'ambito di ciascuna pratica di elusione, notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza le importazioni del prodotto leggermente modificato oggetto dell'inchiesta originarie della RPC compromettono l'effetto riparatore delle misure antidumping in termini di prezzi e di quantitativi.

(14)

Sulle base delle informazioni ragionevolmente accessibili, il richiedente ha infine effettuato calcoli del margine di dumping che dimostrano che i prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta, nell'ambito di ciascuna pratica di elusione, sono immessi nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

E.   PROCEDURA

(15)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(16)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni note di produttori/esportatori della RPC, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità della RPC. All'occorrenza possono anche essere chieste informazioni all'industria dell'Unione.

(17)

Tutte parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(18)

Le autorità della RPC saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(19)

Le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(20)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce un'elusione.

(21)

Dato che l'eventuale elusione può aver luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori dei prodotti oggetto dell'inchiesta della RPC che possono dimostrare di non essere collegati (4) ad alcun produttore interessato dalle misure (5) e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare di un'esenzione dovranno presentare una richiesta sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(22)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(23)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,

i produttori della Repubblica popolare cinese possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(24)

Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(25)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(26)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, esse saranno ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

(27)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(28)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe eccessivi oneri supplementari o costi aggiuntivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(29)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(30)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

K.   CONSIGLIERE AUDITORE

(31)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(32)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

(33)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di:

fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, o

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg e di larghezza superiore a 650 mm, anche ricotti, o

fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, o

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, se presentati con almeno due strati,

originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111930, 7607111940 e 7607111950) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080) eludano le misure istituite dal regolamento regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   I produttori della Repubblica popolare cinese che desiderino chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente documentata entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono chiedere inoltre di essere sentite dalla Commissione.

5.   Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

6.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate con la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

7.   Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato con la dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

8.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

E-mail: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 12252009 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

(3)  Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

(4)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

(5)  Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).