26.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/822 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (2) stabilisce norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (CCP) per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari. È necessario mantenere tali norme tecniche di regolamentazione al passo con gli sviluppi normativi pertinenti.

(2)

Al fine del calcolo dei requisiti di margine necessari per coprire l'esposizione al rischio di mercato di una CCP, talune strutture dei conti basate su un periodo di liquidazione minimo della durata di un giorno calcolato su base lorda forniscono un livello sufficiente di copertura per le CCP, offrono maggiore tutela ai clienti e attenuano i rischi sistemici. Tale periodo di liquidazione minimo dovrebbe pertanto essere consentito per la compensazione delle posizioni dei clienti in strumenti finanziari diversi dai derivati over-the-counter (OTC), purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(3)

Considerando che i conti segregati individuali garantiscono ai clienti un livello di protezione ancora maggiore rispetto ai conti omnibus su base lorda, i conti segregati individuali dovrebbero beneficiare di un periodo di liquidazione minimo per il calcolo dei margini pari a quello dei conti omnibus su base lorda.

(4)

Per le CCP che nel corso della giornata non assegnano le negoziazioni a ciascun cliente, la riduzione del periodo di liquidazione minimo da due giorni a un giorno potrebbe comportare che la CCP richieda un margine netto giornaliero per quelle nuove negoziazioni compensate nel corso della giornata e non assegnate a singoli clienti. Ciò potrebbe esporre la CCP a perdite significative in caso di movimenti di prezzo infragiornalieri che non provochino la richiesta di margini infragiornalieri. Pertanto, è necessario fissare una soglia specifica in modo tale da garantire che le CCP richiedano margini infragiornalieri e rimangano sufficientemente tutelate, anche in caso di riduzione del periodo di liquidazione.

(5)

È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 153/2013.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell'Autorità bancaria europea e del Sistema europeo di banche centrali.

(7)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 153/2013 è così modificato:

1)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ai fini dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP definisce gli orizzonti temporali adeguati per il periodo di liquidazione tenendo conto delle caratteristiche dello strumento finanziario compensato, della tipologia di conto in cui lo strumento finanziario è detenuto, del mercato in cui lo strumento finanziario è negoziato e dei seguenti orizzonti temporali minimi per il periodo di liquidazione:

a)

cinque giorni lavorativi per i derivati OTC;

b)

due giorni lavorativi per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera c);

c)

un giorno lavorativo per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti clienti omnibus o in conti clienti individuali a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la CCP registra separatamente le posizioni di ciascun cliente almeno alla fine di ciascuna giornata, calcola i margini relativi a ciascun cliente e riscuote l'ammontare dei requisiti di margine applicabili a ciascun cliente su base lorda;

ii)

l'identità di tutti i clienti è nota alla CCP;

iii)

le posizioni detenute nel conto non sono posizioni proprietarie di imprese dello stesso gruppo del partecipante diretto;

iv)

la CCP misura le esposizioni e calcola i requisiti in ordine al margine iniziale e di variazione per ciascun conto in tempo quasi reale e almeno con cadenza oraria durante la giornata, facendo ricorso a posizioni e prezzi aggiornati;

v)

laddove la CCP non assegni le nuove negoziazioni a ciascun cliente nel corso della giornata, la CCP riscuote i margini entro un'ora qualora i requisiti di margine calcolati secondo il punto iv) siano superiori al 110 % del collaterale disponibile aggiornato in conformità al capo X, a meno che l'importo dei margini infragiornalieri da versare alla CCP non sia rilevante rispetto all'importo prestabilito fissato dalla CCP e approvato dall'autorità competente e nella misura in cui le negoziazioni precedentemente assegnate ai clienti siano soggette a marginazione separata rispetto a quelle negoziazioni che non sono assegnate nel corso della giornata.

2.   In ogni caso, ai fini della determinazione di adeguati orizzonti temporali per il periodo di liquidazione, la CCP valuta e somma almeno i seguenti elementi:

a)

il periodo più lungo possibile che può intercorrere tra l'ultima riscossione di margini fino alla dichiarazione di inadempimento o l'attivazione del processo di gestione degli inadempimenti da parte della CCP;

b)

il periodo stimato necessario per concepire ed eseguire la strategia per la gestione dell'inadempimento di un partecipante diretto in base alle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari, compreso il suo livello di liquidità e le dimensioni e la concentrazione delle posizioni, e dei mercati che la CCP utilizzerà per chiudere o coprire completamente la posizione di un partecipante diretto;

c)

se del caso, il periodo di tempo necessario per coprire il rischio di controparte cui è esposta la CCP.»;

2)

al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tale orizzonte temporale è pari ad almeno due giorni lavorativi o un giorno lavorativo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).