24.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La parte II, titolo I, capo II, sezione 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) riguarda il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e il programma «latte nelle scuole».

(2)

Dall'esperienza acquisita con l'attuazione degli attuali programmi destinati alle scuole, dalle conclusioni delle valutazioni esterne e dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche nonché delle difficoltà sociali che gli Stati membri si trovano ad affrontare, è emerso che il proseguimento e il potenziamento dei due programmi destinati alle scuole sono della massima importanza. Alla luce dell'attuale calo del consumo di ortofrutticoli freschi e di prodotti lattiero-caseari, soprattutto tra i bambini, nonché dell'aumento dell'incidenza dell'obesità infantile dovuto ad abitudini di consumo orientate a prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più contengono spesso elevate dosi di zuccheri, sale, grassi o additivi aggiunti, gli aiuti dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici dovrebbero promuovere maggiormente le abitudini alimentari sane e il consumo di prodotti locali.

(3)

L'analisi delle varie opzioni strategiche indica che un approccio unificato, all'interno di un quadro giuridico e finanziario comune, è il modo più appropriato ed efficace per conseguire gli obiettivi specifici della politica agricola comune attraverso i programmi destinati alle scuole. Tale approccio permetterebbe agli Stati membri di ottimizzare l'impatto della distribuzione nei limiti di una dotazione di bilancio fisso e di incrementare l'efficienza della gestione. Tuttavia, per tenere conto delle differenze tra i prodotti ortofrutticoli, incluse le banane, nonché il latte e i prodotti lattiero-caseari, vale a dire gli ortofrutticoli e il latte destinati alle scuole quali definiti nel presente regolamento, e le rispettive catene di approvvigionamento, alcuni elementi, così come le rispettive dotazioni di bilancio, dovrebbero rimanere separati. Alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi attuali, la partecipazione al programma destinato alle scuole dovrebbe continuare a essere facoltativa per gli Stati membri. Tenendo conto delle diverse situazioni di consumo nei diversi Stati membri, gli Stati membri e le regioni partecipanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere, nell'ambito delle proprie strategie, quali prodotti desiderano distribuire tra quelli ammissibili alla distribuzione ai bambini negli istituti scolastici. Gli Stati membri potrebbero anche esaminare la possibilità di introdurre misure mirate per affrontare il calo del consumo di latte nel gruppo bersaglio.

(4)

Si constata una tendenza al calo del consumo in particolare di ortofrutticoli freschi e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi destinati alle scuole, incentrare la distribuzione in via prioritaria su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo sulle scuole e di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita, e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti. Tuttavia, al fine di rispettare le raccomandazioni nutrizionali sull'assunzione di calcio e di promuovere il consumo di prodotti specifici ovvero di rispondere a esigenze nutrizionali specifiche dei bambini nel loro territorio, nonché alla luce dei crescenti problemi legati all'intolleranza al lattosio presente nel latte, agli Stati membri dovrebbe essere consentito, a condizione che già distribuiscano latte alimentare e le relative versioni senza lattosio, di distribuire altri prodotti lattiero-caseari senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao, come yogurt e formaggio, che hanno effetti positivi sulla salute infantile. Agli Stati membri dovrebbe inoltre essere consentita la distribuzione di prodotti ortofrutticoli trasformati, a condizione che già distribuiscano prodotti ortofrutticoli freschi. Sarebbe inoltre opportuno adoperarsi per garantire la distribuzione di prodotti locali e regionali. Nei casi in cui gli Stati membri lo considerino necessario per il raggiungimento degli obiettivi del programma destinato alle scuole e degli obiettivi stabiliti nelle loro strategie, essi dovrebbero poter integrare la distribuzione dei suddetti prodotti con taluni altri prodotti lattiero-caseari e con bevande a base di latte. Tutti questi prodotti dovrebbero essere pienamente ammissibili a ricevere gli aiuti dell'Unione. Tuttavia, in caso di prodotti non agricoli, soltanto il componente lattiero-caseario dovrebbe essere ammissibile. Al fine di tener conto degli sviluppi scientifici e di garantire che i prodotti distribuiti soddisfino gli obiettivi del programma destinato alle scuole, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per integrare l'elenco di esaltatori di sapidità di cui al presente regolamento e per definire i livelli massimi di zuccheri, sale, o grassi aggiunti nei prodotti trasformati.

(5)

Sono necessarie misure educative di accompagnamento a sostegno della distribuzione, affinché il programma destinato alle scuole sia efficace nel conseguire gli obiettivi a breve e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, tali misure dovrebbero sostenere la distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole. In qualità di misure educative di accompagnamento, esse rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i bambini all'agricoltura e alla varietà di prodotti agricoli dell'Unione, in particolare quelli prodotti nella loro regione, con l'aiuto ad esempio di esperti nutrizionisti e agricoltori. Per conseguire gli obiettivi del programma destinato alle scuole, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere tra le proprie misure una più ampia gamma di prodotti agricoli, così come altre specialità locali, regionali o nazionali, come miele, olive da tavola e olio d'oliva.

(6)

Per promuovere abitudini alimentari sane, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria siano opportunamente coinvolte nell'elaborazione dell'elenco di tali prodotti, o che autorizzino tale elenco, conformemente alle procedure nazionali.

(7)

Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione e agevolare l'attuazione del programma destinato alle scuole, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardanti l'individuazione dei costi e delle misure ammissibili a ricevere gli aiuti dell'Unione.

(8)

Gli aiuti dell'Unione dovrebbero essere assegnati separatamente per gli ortofrutticoli e per il latte destinato alle scuole, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. Tali aiuti dovrebbero essere assegnati a ciascuno Stato membro tenendo conto del rispettivo numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni e del grado di sviluppo delle regioni in tale Stato membro, al fine di garantire che gli aiuti maggiori siano assegnati alle regioni meno sviluppate, alle isole minori del Mar Egeo e alle regioni ultraperiferiche, in considerazione della loro limitata diversificazione agricola e della frequente impossibilità di trovare taluni prodotti nella regione interessata, che si traduce in costi più elevati di trasporto e di magazzinaggio. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti per il latte destinato alle scuole e al fine di incoraggiare gli altri Stati membri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno combinare tali criteri con l'uso storico dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini, ad eccezione della Croazia, per la quale deve essere stabilito un importo specifico.

(9)

Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, è opportuno stabilire che gli Stati membri che intendono partecipare ai programmi di distribuzione dei prodotti ammissibili presentino le domande di aiuto dell'Unione su base annuale.

(10)

La strategia nazionale o regionale dovrebbe essere un presupposto per la partecipazione al programma destinato alle scuole da parte di uno Stato membro. Uno Stato membro che intenda partecipare dovrebbe presentare una strategia in forma di documento che copra un periodo di sei anni e definisca le proprie priorità. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente le loro strategie, in particolare alla luce di valutazioni e riesami delle priorità o degli obiettivi e del successo dei loro programmi. Inoltre, le strategie possono contenere gli elementi specifici connessi all'attuazione del programma destinato alle scuole che consentiranno agli Stati membri una gestione efficace, tra l'altro, delle domande di aiuti.

(11)

Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole e accrescere la visibilità degli aiuti dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardanti l'obbligo degli Stati membri di segnalare chiaramente il sostegno dell'Unione ai fini dell'attuazione del programma, anche per quanto concerne gli strumenti pubblicitari e, se del caso, l'identificatore comune o gli elementi grafici.

(12)

Per garantire la visibilità del programma destinato alle scuole, è opportuno che gli Stati membri illustrino nella loro strategia in che modo intendono garantire il valore aggiunto dei loro programmi, in particolare quando i prodotti finanziati a titolo del programma dell'Unione sono consumati insieme ad altri pasti forniti ai bambini negli istituti scolastici. Per garantire il conseguimento effettivo dell'obiettivo educativo del programma dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardanti le norme relative alla distribuzione dei prodotti finanziati nell'ambito del programma dell'Unione in relazione alla fornitura e alla preparazione di altri pasti negli istituti scolastici.

(13)

Per verificare l'efficacia dei programmi destinati alle scuole negli Stati membri, è opportuno che siano finanziate da parte dell'Unione azioni di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti, con particolare attenzione al cambiamento a medio termine dei consumi.

(14)

Il principio di cofinanziamento per la distribuzione alle scuole di ortofrutticoli dovrebbe essere abolito.

(15)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze regionali o locali all'interno degli Stati membri.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, è opportuno che le nuove norme si applichino a decorrere dal 1o agosto 2017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1)

nella parte II, titolo I, capo II, la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 1

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici

Articolo 22

Gruppo bersaglio

Il regime di aiuti inteso a migliorare la distribuzione di prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini è rivolto ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 23

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati

1.   Sono concessi aiuti dell'Unione destinati ai bambini che frequentano gli istituti scolastici di cui all'articolo 22:

a)

per la fornitura e la distribuzione di prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo;

b)

per le misure educative di accompagnamento; e

c)

per coprire taluni costi correlati inerenti all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione nonché, nella misura in cui tali costi non siano contemplati alla lettera a) del presente comma, alla logistica e alla distribuzione.

Il Consiglio, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, fissa i limiti per la proporzione degli aiuti dell'Unione che copre le misure e i costi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente paragrafo.

2.   Ai fini della presente sezione si intende per:

a)   «ortofrutticoli destinati alle scuole»: i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), e al paragrafo 4, lettera a);

b)   «latte destinato alle scuole»: i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b), nonché i prodotti di cui all'allegato V.

3.   Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti di cui al paragrafo 1 (il «programma destinato alle scuole») e che chiedono il corrispondente aiuto dell'Unione danno priorità, tenendo conto delle circostanze nazionali, alla distribuzione di prodotti appartenenti a uno dei seguenti gruppi o a entrambi:

a)

ortofrutticoli e prodotti freschi del settore delle banane;

b)

latte alimentare e le relative versioni senza lattosio.

4.   In deroga al paragrafo 3, al fine di promuovere il consumo di prodotti specifici e/o di rispondere a particolari esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio, gli Stati membri possono effettuare la distribuzione di prodotti appartenenti a uno o a entrambi dei seguenti gruppi:

a)

prodotti ortofrutticoli trasformati, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a);

b)

formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b).

5.   Nei casi in cui gli Stati membri lo considerino necessario per conseguire gli obiettivi del programma destinato alle scuole e quelli indicati nelle strategie di cui al paragrafo 8, possono integrare la distribuzione dei prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 con i prodotti di cui all'allegato V.

In questi casi gli aiuti dell'Unione sono versati solo per il componente lattiero-caseario del prodotto distribuito. Tale componente lattiero-caseario non deve essere inferiore al 90 % del peso per i prodotti della categoria I dell'allegato V e al 75 % del peso per i prodotti della categoria II dell'allegato V.

Il livello di aiuti dell'Unione per il componente lattiero-caseario è fissato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

6.   I prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole non contengono nessuna delle sostanze seguenti:

a)

zuccheri aggiunti;

b)

sale aggiunto;

c)

grassi aggiunti;

d)

dolcificanti aggiunti;

e)

esaltatori di sapidità artificiali aggiunti da E 620 a E 650 quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualsiasi Stato membro può decidere, dopo aver ottenuto l'apposita autorizzazione da parte delle proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria conformemente alle proprie procedure nazionali, che i prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 4 e 5 possono contenere quantità limitate di zuccheri, sale e/o grassi aggiunti.

7.   Oltre ai prodotti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, gli Stati membri possono prevedere l'inclusione di altri prodotti agricoli nel quadro delle misure educative di accompagnamento, in particolare quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere g) e v).

8.   La partecipazione di uno Stato membro al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata dall'autorità responsabile della sua elaborazione a livello nazionale o regionale, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione e dei risultati conseguiti. La strategia contiene almeno la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo bersaglio a cui è rivolta, i risultati attesi da conseguire e, se disponibili, gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli.

La strategia può contenere elementi specifici relativi all'attuazione del programma destinato alle scuole, compresi quelli volti a semplificarne la gestione.

9.   Gli Stati membri stabiliscono nelle proprie strategie l'elenco di tutti i prodotti che devono essere forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole tramite distribuzione regolare o nell'ambito di misure educative di accompagnamento. Fatto salvo il paragrafo 6, essi garantiscono inoltre che le proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria siano opportunamente coinvolte nell'elaborazione di tale elenco, o che autorizzino tale elenco, conformemente alle procedure nazionali.

10.   Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di accompagnamento, che possono includere, tra l'altro, misure e attività volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura per mezzo di attività, quali visite a fattorie, e la distribuzione di una più ampia gamma di prodotti agricoli, come indicato al paragrafo 7. Tali misure possono anche essere orientate ad informare i bambini su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica, la produzione sostenibile o la lotta agli sprechi alimentari.

11.   Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale.

Articolo 23 bis

Disposizioni finanziarie

1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non superano i 250 milioni di EUR per anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono eccedere:

a)

per gli ortofrutticoli destinati alle scuole: 150 milioni di EUR per anno scolastico;

b)

per il latte destinato alle scuole: 100 milioni di EUR per anno scolastico.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono assegnati a ciascuno Stato membro tenendo conto di quanto segue:

a)

il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni nello Stato membro interessato;

b)

il grado di sviluppo delle regioni all'interno dello Stato membro interessato, in modo da garantire che gli aiuti maggiori siano assegnati alle regioni meno sviluppate e alle isole minori dell'Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013; e

c)

per il latte destinato alle scuole, oltre ai criteri di cui alle lettere a) e b), l'uso storico degli aiuti dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini.

Le ripartizioni per gli Stati membri interessati garantiscono che tali maggiori aiuti siano assegnati alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE al fine di tener conto della situazione specifica di tali regioni relativamente al rifornimento di prodotti e di promuoverne il rifornimento tra regioni ultraperiferiche geograficamente vicine tra loro.

Le ripartizioni per il latte destinato alle scuole risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al presente paragrafo garantiscono che tutti gli Stati membri abbiano il diritto a ricevere almeno un importo minimo di aiuti dell'Unione per ciascun bambino appartenente alla fascia di età di cui al primo comma, lettera a). Tale importo non deve essere inferiore alla media di utilizzo di aiuti dell'Unione per bambino in tutti gli Stati membri nell'ambito del programma del latte destinato alle scuole applicato anteriormente al 1o agosto 2017.

Le misure relative alla fissazione delle ripartizioni indicative e definitive e alla riassegnazione degli aiuti dell'Unione per gli ortofrutticoli e per il latte destinati alle scuole sono adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3.   Gli Stati membri che desiderano partecipare al programma destinato alle scuole presentano ogni anno una domanda di aiuti dell'Unione in cui specificano l'importo richiesto per gli ortofrutticoli e per il latte destinati alle scuole che desiderano distribuire.

4.   Senza eccedere il limite complessivo di 250 milioni di EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l'altra.

Tale percentuale può essere aumentata fino al 25 % per gli Stati membri che comprendono regioni ultraperiferiche elencate all'articolo 349 TFUE e in altri casi debitamente giustificati, quali il caso di uno Stato membro che debba far fronte a una specifica situazione di mercato nel settore interessato dal programma destinato alle scuole, a particolari preoccupazioni relative al basso consumo di uno o dell'altro gruppo di prodotti o ad altri cambiamenti sociali.

I trasferimenti possono essere effettuati:

a)

tra le ripartizioni indicative dello Stato membro, prima che siano stabilite le ripartizioni definitive per l'anno scolastico successivo, oppure

b)

dopo l'inizio dell'anno scolastico, tra le ripartizioni definitive dello Stato membro, laddove tali ripartizioni siano state stabilite per lo Stato membro interessato.

I trasferimenti di cui al terzo comma, lettera a), non possono essere effettuati dalla ripartizione indicativa per il gruppo di prodotti per il quale lo Stato membro interessato richiede un importo superiore alla propria ripartizione indicativa. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo di eventuali trasferimenti tra ripartizioni indicative.

5.   Il programma destinato alle scuole non pregiudica l'attuazione di eventuali distinti programmi nazionali per le scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione. Gli aiuti dell'Unione previsti all'articolo 23 possono essere utilizzati per ampliare la portata o l'efficacia di programmi nazionali esistenti destinati alle scuole o di programmi destinati alle scuole che prevedono la distribuzione di ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, ma non sostituiscono il finanziamento di tali programmi nazionali esistenti, a eccezione della distribuzione di pasti gratuiti agli allievi degli istituti scolastici. Nel caso in cui uno Stato membro decida di ampliare l'ambito di applicazione di un programma nazionale esistente destinato alle scuole oppure di incrementarne l'efficacia richiedendo aiuti dell'Unione, esso indica come tale obiettivo sarà conseguito nella strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 8.

6.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali per finanziare il programma destinato alle scuole.

Gli Stati membri possono finanziare tali aiuti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

7.   A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, pubblicità, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico relativamente agli obiettivi del programma e attività in rete correlate volte allo scambio di esperienze e di migliori prassi al fine di agevolare l'attuazione e la gestione del programma.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento la Commissione può elaborare un identificatore comune o elementi grafici che accrescano la visibilità del programma destinato alle scuole.

8.   Gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole rendono pubblica, negli edifici scolastici o in altri luoghi pertinenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi strumento di pubblicità adatto, che può includere manifesti, siti web dedicati, materiale grafico informativo, campagne informative e di sensibilizzazione. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici.

Articolo 24

Delega di potere

1.   Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire che gli aiuti concessi nell'ambito del programma destinato alle scuole sia rivolto ai bambini del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme riguardanti:

a)

i criteri aggiuntivi legati all'ammissibilità del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22;

b)

l'approvazione e la selezione dei richiedenti aiuto da parte degli Stati membri;

c)

l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di accompagnamento.

2.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione e agevolare l'attuazione del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a)

l'individuazione dei costi e delle misure che sono ammissibili agli aiuti dell'Unione;

b)

l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi destinati alle scuole.

3.   Al fine di tener conto degli sviluppi scientifici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per integrare l'elenco di esaltatori di sapidità artificiali di cui all'articolo 23, paragrafo 6, primo comma, lettera e).

Al fine di garantire che i prodotti distribuiti a norma dell'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, soddisfino gli obiettivi del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per definire i livelli massimi di zuccheri, sale, o grassi aggiunti consentiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, e che sono necessari dal punto di vista tecnico per preparare o produrre prodotti trasformati.

4.   Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole e accrescere la visibilità degli aiuti dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole di segnalare chiaramente che stanno ricevendo sostegno dell'Unione ad attuare il programma, anche per quanto riguarda:

a)

se del caso, la definizione di criteri specifici per quanto concerne la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identificatore comune o degli elementi grafici;

b)

i criteri specifici concernenti l'utilizzo di strumenti pubblicitari.

5.   Per garantire il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire norme relative alla distribuzione dei prodotti nel quadro della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici.

6.   Tenendo conto della necessità di assicurare che gli aiuti dell'Unione si riflettano sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri di spiegare nelle loro strategie come tale obiettivo sarà conseguito.

Articolo 25

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione, comprendenti quelle riguardanti:

a)

le informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;

b)

le domande di aiuto e i pagamenti, compresa la semplificazione delle procedure risultanti dal quadro comune per il programma destinato alle scuole;

c)

le modalità di pubblicizzazione del programma destinato alle scuole e le correlate attività di messa in rete;

d)

la presentazione, il formato e il contenuto delle richieste annuali di aiuto e delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole;

e)

l'applicazione dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, anche in merito alle scadenze per i trasferimenti e alla presentazione, al formato e al contenuto delle notifiche di trasferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(*)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).»;"

2)

L'articolo 217 è sostituito dal seguente:

«Articolo 217

Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la fornitura dei gruppi di prodotti ammissibili di cui all'articolo 23 agli allievi degli istituti scolastici, per le misure educative di accompagnamento relative a tali prodotti e per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.»;

3)

all'articolo 225 sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2;

f)

entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, relativamente all'efficacia del programma destinato alle scuole in relazione alla distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole.»;

4)

l'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 5

Categoria I

Prodotti lattiero-caseari fermentati senza succo di frutta, aromatizzati naturalmente

Prodotti lattiero-caseari fermentati addizionati di succo di frutta, aromatizzati naturalmente o non aromatizzati

Bevande a base di latte addizionate di cacao, succo di frutta o aromatizzate naturalmente

Categoria II

Prodotti lattiero-caseari fermentati o non fermentati addizionati di frutta, aromatizzati naturalmente o non aromatizzati».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 1306/2013

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 142.

(2)  GU C 415 del 20.11.2014, pag. 30.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016.

(4)  Regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).