20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/41


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/778 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2016

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 104, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il rinvio del pagamento dei contributi straordinari ex post, di cui all'articolo 104 della direttiva 2014/59/UE, dovrebbe essere autorizzato dall'autorità di risoluzione su richiesta dell'ente, al fine di agevolare la valutazione, ad opera dell'autorità di risoluzione, del soddisfacimento da parte dell'ente delle condizioni per il rinvio, di cui all'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. L'ente interessato dovrebbe fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dall'autorità di risoluzione per effettuare tale valutazione. L'autorità di risoluzione dovrebbe tener conto di tutte le informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti per evitare duplicazioni di obblighi di notifica.

(2)

Nel valutare l'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla solvibilità o sulla liquidità dell'ente, l'autorità di risoluzione dovrebbe analizzare l'impatto del pagamento sulla posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente. L'analisi dovrebbe ipotizzare una perdita nel bilancio dell'ente per un importo pari all'importo da pagare al momento in cui è dovuto e fare proiezioni sui coefficienti di capitale dell'ente a seguito di detta perdita per un periodo di tempo adeguato. Inoltre, dovrebbe ipotizzare un deflusso di fondi pari all'importo da pagare nel momento in cui è dovuto e valutare il rischio di liquidità.

(3)

Ai fini dei piani di risanamento e di risoluzione è necessario che gli enti e le autorità di risoluzione siano in grado di individuare e assicurare la prosecuzione delle funzioni essenziali degli enti o gruppi.

(4)

La continuità delle funzioni essenziali dell'ente soggetto a risoluzione è uno dei principali obiettivi della risoluzione. Essa mira a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'economia reale e riveste pertanto un ruolo chiave nel processo di pianificazione del risanamento e della risoluzione. Tra le funzioni essenziali possono figurare la raccolta dei depositi, i servizi di prestito, di pagamento, di compensazione, di custodia e di regolamento, le attività dei mercati del finanziamento all'ingrosso, le attività relative ai mercati dei capitali e agli investimenti.

(5)

Le funzioni essenziali di un ente o di un gruppo sono indicate nel suo piano di risanamento. Il piano di risanamento dovrebbe essere valutato dall'autorità di risoluzione e costituire la base del piano di risoluzione. L'autorità di risoluzione dovrebbe effettuare la propria valutazione delle funzioni essenziali nel momento in cui elabora il piano di risoluzione e dovrebbe dimostrare come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate giuridicamente ed economicamente da altre funzioni in modo tale da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente.

(6)

Nel valutare la possibilità di risoluzione di un ente, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare se la strategia scelta garantisca la continuità delle funzioni essenziali e se il potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione riguardi funzioni essenziali. Analogamente, in caso di bail-in, le passività potrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del bail-in ove l'esclusione fosse strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali. Le funzioni essenziali sono rilevanti anche per il funzionamento dello strumento dell'ente-ponte, dato che un ente-ponte dovrebbe mantenere le funzioni essenziali.

(7)

Le funzioni essenziali dovrebbero essere identificate mediante una procedura in due fasi: la prima fase consiste in un'autovalutazione da parte degli enti nel momento in cui questi elaborano i propri piani di risanamento. La seconda fase consiste in una valutazione critica, da parte della autorità di risoluzione, dei piani di risanamento dei singoli enti al fine di garantire coerenza tra gli approcci utilizzati dalle banche. Le autorità di risoluzione, avendo una visione globale sulle funzioni indispensabili per mantenere la stabilità finanziaria nel suo complesso, dovrebbero assumere la decisione finale in merito alla designazione delle funzioni essenziali ai fini della pianificazione e dell'attuazione della risoluzione.

(8)

Dovrebbero essere considerati servizi essenziali le sottostanti operazioni, attività e servizi effettuati per una (servizi dedicati) o più unità operative o entità giuridiche (servizi comuni) all'interno del gruppo che sono necessari per fornire una o più funzioni essenziali. I servizi essenziali possono essere forniti da una o più entità (quali ad esempio un'entità giuridica distinta o un'unità interna) all'interno del gruppo (servizio interno) oppure essere affidati a un fornitore esterno (servizio esterno). Un servizio dovrebbe essere considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo all'esercizio delle funzioni essenziali o impedirlo totalmente, poiché trattasi di un servizio intrinsecamente legato alle funzioni essenziali che l'ente svolge per terzi. L'individuazione dei servizi essenziali segue l'individuazione di una funzione essenziale.

(9)

Gli enti e le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre individuare i servizi essenziali all'interno dei piani di risanamento e di risoluzione. Nella misura in cui servizi essenziali sono esternalizzati a terzi, l'autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di limitare la propria valutazione a quanto necessario per verificare se l'ente dispone di adeguato piano di continuità operativa.

(10)

L'individuazione di un servizio come essenziale dovrebbe permettere agli enti di garantire il mantenimento della disponibilità di tale servizio garantendone la fornitura tramite entità o unità che risultino resilienti in caso di dissesto, o istituendo opportuni accordi qualora tale servizio sia affidato a un fornitore esterno.

(11)

La principale differenza tra una funzione essenziale e una linea di business principale risiede nell'impatto delle attività in questione. Mentre le funzioni essenziali dovrebbero essere valutate dal punto di vista della loro importanza per il funzionamento dell'economia reale e dei mercati finanziari, e quindi per la stabilità finanziaria nel suo complesso, le linee di business principali dovrebbero essere valutate sulla base dell'importanza per l'ente stesso (ad esempio per quanto concerne la loro incidenza sulle entrate e sugli utili dell'ente).

(12)

Nella misura in cui il piano di risanamento dovrebbe contenere una descrizione dettagliata delle procedure per la determinazione del valore e della commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività dell'ente, anche il piano di risoluzione dovrebbe riportare una mappatura delle operazioni essenziali e linee di business principali dell'ente e la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali potrebbero essere separate giuridicamente ed economicamente da altre funzioni, in modo tale da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente. In caso di risoluzione, la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali può giustificare l'esenzione di talune passività dall'applicazione del bail-in, così come può giustificare il suo trasferimento ad una banca-ponte.

(13)

Sebbene le linee di business principali siano spesso legate al contributo che esse offrono ai risultati finanziari dell'ente, un approccio di questo tipo potrebbe non cogliere completamente tutte le linee di business principali, in quanto un ente può fornire un servizio che non è direttamente redditizio (o che genera addirittura delle perdite), ma che crea un significativo valore di avviamento (franchise value) e che quindi è importante per il complesso della sua attività economica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;

b)

i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/59/UE;

c)

i criteri per l'individuazione delle linee di business e servizi connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE.

Tali norme sono applicate da un'autorità di risoluzione designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)   «periodo di rinvio»: un periodo fino a sei mesi;

(2)   «funzione»: una serie strutturata di attività, servizi od operazioni forniti dall'ente o dal gruppo a terzi, indipendentemente dall'organizzazione interna dell'ente;

(3)   «linea di business»: una serie strutturata di attività, processi od operazioni sviluppati dall'ente o dal gruppo per terzi, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.

CAPO II

RINVIO DEI CONTRIBUTI EX POST

Articolo 3

Rinvio dei contributi straordinari ex post

1.   Il rinvio del pagamento dei contributi ex post di cui all'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE può essere concesso dall'autorità di risoluzione su richiesta di un ente. L'ente fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie dall'autorità di risoluzione per effettuare la valutazione dell'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla propria posizione finanziaria. L'autorità di risoluzione tiene conto di tutte le informazioni di cui dispongono le autorità nazionali competenti per stabilire se l'ente soddisfa le condizioni per il rinvio di cui al paragrafo 3.

2.   Nel determinare se l'ente soddisfa le condizioni per il rinvio, l'autorità di risoluzione valuta l'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sulla posizione di solvibilità e di liquidità dell'ente. Se l'ente fa parte di un gruppo, la valutazione riguarda anche l'impatto sulla solvibilità e sulla liquidità del gruppo nel suo insieme.

3.   L'autorità di risoluzione può rinviare il pagamento dei contributi straordinari ex post se giunge alla conclusione che il pagamento provoca una delle seguenti conseguenze:

a)

la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, dei requisiti minimi di fondi propri stabiliti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlameno europeo e del Consiglio (2);

b)

la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, del requisito dell'ente in materia di copertura minima della liquidità stabilito all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e specificato all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (3);

c)

la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, del requisito specifico dell'ente in materia di liquidità stabilito all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

4.   L'autorità di risoluzione limita il periodo di rinvio al minimo necessario per evitare rischi per la situazione finanziaria dell'ente o del suo gruppo. L'autorità di risoluzione controlla regolarmente se le condizioni per il rinvio di cui al paragrafo 3 continuano a sussistere durante il periodo di rinvio.

5.   Su richiesta dell'ente, l'autorità di risoluzione può prorogare il periodo di rinvio se stabilisce che continuano a sussistere le condizioni per il rinvio di cui al paragrafo 3. La proroga non può superare i 6 mesi.

Articolo 4

Valutazione dell'impatto del rinvio sulla solvibilità

1.   L'autorità di risoluzione valuta l'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla posizione patrimoniale regolamentare dell'ente. La valutazione include l'analisi dell'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sul rispetto da parte dell'ente dei requisiti minimi di fondi propri stabiliti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Ai fini della valutazione, l'importo dei contributi ex post è detratto dalla posizione di fondi propri dell'ente.

3.   L'analisi di cui al paragrafo 1 copre almeno il periodo fino alla successiva data d'invio della segnalazione sul requisito di fondi propri stabilita all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (5).

Articolo 5

Valutazione dell'impatto del rinvio sulla liquidità

1.   L'autorità di risoluzione valuta l'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla posizione di liquidità dell'ente. La valutazione include l'analisi dell'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sulla capacità dell'ente di soddisfare il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 specificato all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2   Ai fini dell'analisi di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione aggiunge un deflusso di liquidità, pari al 100 % dell'importo da pagare nel momento in cui il pagamento dei contributi straordinari ex post è dovuto, al calcolo dei deflussi netti di liquidità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

3.   L'autorità di risoluzione valuta anche l'impatto del deflusso previsto dal paragrafo 2 sui requisiti specifici in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

4.   L'analisi di cui al paragrafo 1 copre almeno il periodo fino alla successiva data d'invio della segnalazione sul requisito in materia di copertura della liquidità stabilita all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

CAPO III

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI ESSENZIALI E DELLE LINEE DI BUSINESS PRINCIPALI

Articolo 6

Criteri per l'individuazione delle funzioni essenziali

1.   Una funzione è considerata essenziale se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

a)

la funzione è assicurata da un ente a terzi non collegati all'ente o gruppo; e

b)

la sua improvvisa interruzione probabilmente avrebbe un significativo impatto negativo sui terzi, provocherebbe un contagio o minerebbe la fiducia generale dei partecipanti al mercato in ragione della rilevanza sistemica di tale funzione per i terzi e della rilevanza sistemica dell'ente o del gruppo nello svolgimento di tale funzione.

2.   Nel valutare il significativo impatto negativo su terzi, l'importanza sistemica della funzione per terzi e l'importanza sistemica dell'ente o del gruppo che svolgono la funzione, l'ente e l'autorità di risoluzione tengono conto della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente o del gruppo.

I criteri di valutazione dell'impatto su terzi comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

la natura e la portata dell'attività, la portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero delle operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario;

b)

la pertinenza dell'ente, a livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere;

c)

la natura dei clienti e dei soggetti interessati dalla funzione, tra cui, ad esempio, clienti al dettaglio, imprese, clienti interbancari, stanze di compensazione centrali ed enti pubblici;

d)

la possibile interruzione della funzione in relazione ai mercati, alle infrastrutture, ai clienti e ai servizi pubblici. In particolare, la valutazione può comprendere l'effetto sulla liquidità dei mercati interessati, l'impatto e la portata dell'interruzione per i clienti aziendali e il fabbisogno di liquidità a breve termine; la rilevanza per le controparti, la clientela e il pubblico; la capacità e la velocità di reazione dei clienti; l'importanza per il funzionamento di altri mercati; l'effetto sulla liquidità, le operazioni e la struttura di un altro mercato; l'effetto su altre controparti collegate ai clienti principali e le interrelazioni della funzione con altri servizi.

3.   Una funzione essenziale per l'economia reale e i mercati finanziari è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari.

Nel valutare la sostituibilità di una funzione vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:

a)

la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;

b)

la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;

c)

l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;

d)

il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.

4.   Un servizio è considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo a una o più delle funzioni essenziali, o impedirne l'esecuzione. Un servizio non è considerato essenziale qualora possa essere fornito da un altro fornitore entro un lasso di tempo ragionevole e in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio stesso.

5.   L'interruzione delle funzioni o dei servizi consiste nella mancata fornitura di funzioni e servizi in misura comparabile, a condizioni comparabili e con una qualità comparabile, a meno che il cambiamento nella fornitura della funzione o del servizio interessato avvenga in maniera ordinata.

Articolo 7

Criteri per l'individuazione delle linee di business principali

1.   Sono considerate linee di business principali le linee di business e i servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento (franchise value) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte.

2.   Le linee di business principali sono individuate sulla base dell'organizzazione interna dell'ente, della sua strategia imprenditoriale e della misura in cui tali linee di business principali contribuiscono ai risultati finanziari dell'ente. Tra gli indicatori delle linee di business principali figurano i seguenti:

a)

le entrate generate dalla linea di business principale in percentuale delle entrate complessive;

b)

il profitto generato dalla linea di business principale in percentuale del profitto complessivo;

c)

il rendimento del capitale o delle attività;

d)

le attività, le entrate e gli utili totali;

e)

la clientela, la copertura geografica, il marchio e le sinergie operative dell'attività con altre attività del gruppo;

f)

l'impatto della cessazione della linea di business principale sui costi e sugli utili, laddove tale linea costituisca una fonte di finanziamento o di liquidità;

g)

le prospettive di crescita della linea di business principale;

h)

l'attrattiva per i concorrenti della potenziale acquisizione dell'attività;

i)

il potenziale di mercato e valore di avviamento (franchise value).

Le future entrate previste, le prospettive di crescita e il valore di avviamento (franchise value) possono essere presi in considerazione nell'individuazione di una linea di business principale nel caso in cui le ipotesi su cui si basano siano sostenute da proiezioni plausibili e fondate.

3.   Le linee di business principali possono basarsi su attività che, di per sé, non generano profitti diretti per l'ente, ma che sostengono le linee di business principali dell'ente, contribuendo in tal modo indirettamente agli utili dell'ente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).