18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/580 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2016

sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (2) (l'«accordo») costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Tunisia.

(2)

In seguito all'attentato terroristico del 26 giugno 2015 nei pressi di Sousse, in Tunisia, nelle conclusioni del 20 luglio 2015 il Consiglio ha dichiarato che l'Unione avrebbe valutato, in consultazione con i suoi Stati membri, la possibilità di adottare misure eccezionali e temporanee a sostegno dell'economia tunisina.

(3)

L'olio d'oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l'Unione e il settore occupa un posto importante nell'economia del paese, così come in alcune regioni di determinati Stati membri.

(4)

L'Unione sostiene al meglio l'economia tunisina, conformemente agli obiettivi della politica europea di vicinato e dell'accordo, offrendo un mercato attraente e affidabile per le esportazioni tunisine di olio d'oliva. L'offerta di tale mercato richiede l'introduzione di misure commerciali autonome che consentano d'importare detto prodotto nell'Unione in base a un contingente tariffario senza dazio.

(5)

Per prevenire la frode e garantire che le misure commerciali autonome previste saranno realmente benefiche all'economia tunisina, tali misure dovrebbero essere subordinate al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme e delle relative procedure sull'origine dei prodotti stabilite nell'accordo, nonché a una cooperazione amministrativa efficace della Tunisia con l'Unione.

(6)

La salvaguardia della stabilità del mercato dell'olio d'oliva nell'Unione impone che il volume supplementare generato dalle misure commerciali autonome sia messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente annuale senza dazio di olio d'oliva non trattato stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo.

(7)

L'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme di gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle misure commerciali autonome di cui al presente regolamento.

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento e di introdurre le misure correttive nei casi in cui il mercato dell'Unione sia riguardato dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

Le misure commerciali autonome di emergenza stabilite dal presente regolamento sono intese a rendere meno difficile la situazione economica in cui versa la Tunisia in seguito agli attentati terroristici. Tali misure dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e lasciare impregiudicati i negoziati tra l'Unione e la Tunisia sull'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA).

(10)

Dato il grave danno che l'attentato terroristico nei pressi di Sousse del 26 giugno 2015 ha inferto all'economia tunisina, soprattutto al settore del turismo, e la necessità di adottare misure commerciali autonome di emergenza per alleviare in tempi brevi la situazione di difficoltà economica della Tunisia, si è considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

Un contingente tariffario annuale senza dazio per l'importazione pari a 35 000 tonnellate («contingente tariffario annuale per l'importazione») per gli anni civili 2016 e 2017 è aperto alle importazioni nell'Unione di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente dalla Tunisia all'Unione.

Articolo 2

Condizioni per il diritto al contingente tariffario annuale per l'importazione

Il diritto al contingente tariffario annuale è subordinato al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme sull'origine dei prodotti e delle relative procedure di cui al protocollo n. 4 dell'accordo.

Articolo 3

Accesso al contingente tariffario annuale per l'importazione

Il contingente tariffario annuale per l'importazione è messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente tariffario annuale senza dazio per l'olio d'oliva non trattato indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 4

Gestione del contingente tariffario annuale per l'importazione

La Commissione gestisce il contingente tariffario tariffario annuale per l'importazione a norma dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 5

Sospensione temporanea

La Commissione, qualora riscontri elementi di prova sufficienti a dimostrare il mancato rispetto da parte della Tunisia delle condizioni di cui all'articolo 2, può adottare un atto di esecuzione che sospende temporanemente in toto o in parte gli accordi preferenziali di cui all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Revisione intermedia

1.   La Commissione procede a una valutazione dell'impatto del presente regolamento sul mercato dell'olio d'oliva dell'Unione dopo la sua entrata in vigore e trasmette le conclusioni di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Nel caso accerti che il mercato dell'olio d'oliva dell'Unione è pregiudicato dalle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione al fine di introdurre misure correttive volte a ristabilire la normalità su tale mercato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 aprile 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016.

(2)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).