5.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/62 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/315 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(3) |
Il 2 marzo 2016 il CSNU ha deciso di aggiungere 16 persone fisiche e 12 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive e ha aggiornato le informazioni identificative relative a una persona e a due entità. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV. Dovrebbe essere modificato anche l'allegato V, in quanto sette delle entità e una persona figurano nell'elenco. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche» dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007:
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2) |
la voce «Ra Ky'ong-Su (alias Ra Kyung-Su). Funzione: funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). Data di nascita: 4.6.1954. N. passaporto: 645120196. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione: 22.1.2013.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue: «Ra Ky'ong-Su [alias (a) Ra Kyung-Su, (b) Chang, Myong Ho]. Data di nascita: 4.6.1954. N. passaporto: 645120196. Altre informazioni: (a) sesso: maschile, (b) Ra Ky'ong-Su è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. Data di designazione: 22.1.2013.»; |
3) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007:
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4) |
i dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» sono così sostituiti:
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ALLEGATO II
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
le voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» sono soppresse:
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2) |
la voce seguenti dell'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)» è soppressa:
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3) |
le voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)» sono soppresse:
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