19.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/232 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), stabilisce norme specifiche per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a questo riguardo. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di tali organizzazioni e associazioni nel nuovo quadro normativo, occorre adottare determinate norme.

(2)

Esistono già norme specifiche su determinati aspetti della cooperazione tra produttori nel settore ortofrutticolo, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in quello dell'olio di oliva e delle olive da tavola: ai fini della continuità, per tali settori occorre continuare ad applicarle; per gli aspetti della cooperazione tra produttori che non sono disciplinati dalle norme suddette, è opportuno applicare il presente regolamento delegato.

(3)

Secondo l'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni di produttori riconosciute o alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, nei settori per i quali la Commissione lo consente. Attualmente, l'esternalizzazione è prevista nel settore ortofrutticolo e in quello dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Tenendo conto degli aspetti economici e dei vantaggi che l'esternalizzazione di determinate attività può apportare alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori e ai relativi aderenti, tale esternalizzazione dovrebbe essere possibile in tutti i settori.

(4)

È opportuno definire norme relative al riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori, delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali e norme che precisino le responsabilità degli Stati membri interessati. Nel rispetto della libertà di stabilimento, il riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori dovrebbe essere di competenza dello Stato membro in cui tali organizzazioni e associazioni dispongono di un numero significativo di membri o di un significativo volume o valore di produzione commercializzabile. Per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali transnazionali, la decisione sul riconoscimento dovrebbe spettare allo Stato membro in cui è stabilita la sede centrale.

(5)

È opportuno definire norme relative all'istituzione di assistenza amministrativa da fornire in caso di cooperazione transnazionale. L'assistenza dovrebbe comprendere, in particolare, il trasferimento delle informazioni che consentano allo Stato membro competente di valutare se l'organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori o organizzazione interprofessionale di dimensione transnazionale rispetta i criteri di riconoscimento. Tali informazioni sono necessarie anche per permettere allo Stato membro competente di intervenire in caso di inadempienza. Inoltre, l'assistenza permette agli Stati membri competenti di trasferire le informazioni, su richiesta, agli Stati membri in cui sono situati gli aderenti di tali organizzazioni o associazioni.

(6)

Per garantire il corretto funzionamento delle misure nell'ambito della politica agricola comune e ai fini del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli nonché di un approccio armonizzato e semplificato, è opportuno specificare le informazioni che sono necessarie al momento di notificare le decisioni per consentire l'esternalizzazione e concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale.

(7)

I regolamenti (CE) n. 223/2008 (3) e (CE) n. 709/2008 (4) della Commissione, stabiliscono norme per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. Alcune disposizioni di tali regolamenti sono obsolete o non sono mai state applicate. Pertanto, ai fini della coerenza con la nuova normativa sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, è opportuno abrogare detti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori. Esso si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti:

a)

regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (5) per quanto concerne il settore ortofrutticolo;

b)

regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione (6) e regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione (7) per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

c)

regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione (8) per quanto concerne il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a)

«organizzazione di produttori transnazionale», un'organizzazione di produttori le cui aziende sono situate in più di uno Stato membro;

b)

«associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», un'associazione di organizzazioni di produttori situate in più di uno Stato membro;

c)

«organizzazione interprofessionale transnazionale», un'organizzazione interprofessionale i cui aderenti operano nella produzione, nella trasformazione o nel commercio dei prodotti disciplinati dalle attività dell'organizzazione in più di uno Stato membro.

Articolo 3

Esternalizzazione

1.   I settori in cui gli Stati membri possono consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

2.   Le organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori che esternalizzano una parte delle loro attività concludono per iscritto un accordo commerciale per garantire che l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori conservi il controllo e la supervisione dell'attività svolta.

Articolo 4

Riconoscimento delle organizzazioni e associazioni transnazionali

1.   Fatta salva la parte II, titolo II, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la decisione sul riconoscimento dell'organizzazione di produttori transnazionale o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori spetta allo Stato membro in cui tale organizzazione o associazione conta un numero significativo di aderenti o di organizzazioni aderenti o un volume o valore significativo di produzione commercializzabile ovvero, per le organizzazioni interprofessionali transnazionali, allo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede.

2.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 stabilisce la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di tale organizzazione o associazione per quanto riguarda la verifica del rispetto dei criteri del riconoscimento di cui agli articoli 154, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di un'organizzazione di produttori transnazionale, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o organizzazione interprofessionale transnazionale forniscono la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro di cui al paragrafo 1.

4.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati aderenti dell'organizzazione o associazione.

Articolo 5

Notifiche

Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente:

a)

le decisioni di concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, compresa la data della decisione, i nomi e i settori interessati e una sintesi dei motivi di rifiuto e di revoca del riconoscimento;

b)

per le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, il valore della produzione commercializzabile.

Articolo 6

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 223/2008 e (CE) n. 709/2008 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2008 della Commissione, del 12 marzo 2008, relativo alle condizioni e alle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta (GU L 69 del 13.3.2008, pag. 10).

(4)  Regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 23).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 263 del 28.9.2012, pag. 8).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).