5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/148 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio (1), del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2 e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, da tutto il suo territorio.

(4)

Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (4) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(5)

Il 15 gennaio 2016 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N8 in un'azienda nello Stato dell'Indiana, che non può pertanto essere più considerato indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti provenienti dallo Stato dell'Indiana e destinati all'esportazione nell'Unione europea. Hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contrastare l'HPAI e limitarne la diffusione.

(6)

Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno concludere che, per coprire i rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione, dovrebbe essere sufficiente limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione dalla zona colpita da HPAI, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dopo la voce relativa allo Stato dell'Indiana degli Stati Uniti è aggiunto il testo seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie complementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«US — Stati Uniti

US-2.21.1

Stato dell'Indiana

WGM

VIII

P2

15.1.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

P2

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

A

 

S3, ST1»


(1)  I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2)  Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.