2.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/46 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/130 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2016
che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 stabilisce le specifiche tecniche per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo dei tachigrafi digitali. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione (2) ha introdotto l'uso di un adattatore come soluzione temporanea, fino al 31 dicembre 2013, per consentire il montaggio dei tachigrafi, in conformità all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, sui veicoli delle categorie M1 e N1. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 3821/85 al fine di prorogare il periodo di validità dell'adattatore fino al 31 dicembre 2015. |
(4) |
Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tuttavia, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del relativo allegato IB continuano ad applicarsi, in via transitoria, fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 165/2014. |
(5) |
Il considerando 5 del regolamento (UE) n. 165/2014 sancisce che la Commissione esaminerà la possibilità di prorogare il periodo di validità dell'adattatore per i veicoli M1 e N1 fino al 2015 e valuterà ulteriormente la possibilità di una soluzione a lungo termine per i veicoli M1 e N1 prima del 2015. |
(6) |
La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» (5), che corredava la proposta di regolamento (UE) n. 165/2014, prevede un periodo di due anni per l'elaborazione e l'adozione degli allegati e delle appendici, dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 165/2014. |
(7) |
È opportuno che nelle specifiche tecniche relative all'attuazione del regolamento (UE) n. 165/2014 sia indicata una soluzione permanente per l'adattatore. In applicazione del principio del legittimo affidamento, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare gli adattatori nei veicoli delle categorie M1 e N1 almeno fino all'adozione di tali specifiche tecniche tramite atti di esecuzione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 165/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:
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Nella parte I «Definizioni», lettera rr), primo trattino, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2016». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(2) Regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3).
(3) Regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19).
(4) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(5) COM(2011) 454 definitivo.