23.12.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/37


DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, l'articolo 62 e l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Nel mercato interno gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) dovrebbero avere la possibilità di operare in altri Stati membri, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione e sicurezza degli aderenti e dei beneficiari degli schemi pensionistici aziendali o professionali.

(3)

La presente direttiva mira a un'armonizzazione minima e non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni supplementari per tutelare gli aderenti e i beneficiari degli schemi pensionistici aziendali o professionali, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione. La presente direttiva non concerne le questioni relative al diritto nazionale in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro, di diritto tributario o di diritto contrattuale, né l'adeguatezza delle pensioni negli Stati membri.

(4)

Per facilitare ulteriormente la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri, la presente direttiva mira a garantire una sana governance, l'informazione degli aderenti allo schema pensionistico, la trasparenza e la sicurezza delle pensioni aziendali o professionali.

(5)

Il modo in cui sono organizzati e regolamentati gli EPAP varia sensibilmente tra gli Stati membri. Gli schemi pensionistici aziendali o professionali sono gestiti sia dagli EPAP sia dalle imprese di assicurazione sulla vita. Non è pertanto opportuno adottare un approccio unico indifferenziato per gli EPAP. La Commissione e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nel determinare l'organizzazione degli EPAP dovrebbero considerare le diverse tradizioni degli Stati membri nel quadro delle loro attività e agire nel rispetto del diritto nazionale della sicurezza sociale e del lavoro.

(6)

La direttiva 2003/41/CE ha rappresentato una prima tappa legislativa verso la costituzione di un mercato interno degli enti pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala dell'Unione. Un autentico mercato interno degli enti pensionistici aziendali o professionali è un elemento fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione e per affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione. Tale direttiva, che risale al 2003, non è stata modificata in modo sostanziale al fine di introdurvi un moderno sistema di governance basato sul rischio anche per gli EPAP. Una regolamentazione e una supervisione adeguate a livello di Unione e nazionale restano importanti per la prestazione di pensioni aziendali o professionali sicure in tutti gli Stati membri.

(7)

Come principio generale, gli EPAP dovrebbero, se del caso, tener conto dell'obiettivo di garantire l'equilibrio intergenerazionale degli schemi pensionistici aziendali o professionali, mirando a un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle prestazioni pensionistiche aziendali e professionali.

(8)

Sono necessarie misure appropriate per migliorare ulteriormente il risparmio destinato alle pensioni complementari private, così come gli schemi pensionistici aziendali o professionali. Si tratta di un aspetto importante in quanto i sistemi di sicurezza sociale sono sottoposti ad una pressione crescente, il che significa che si fa sempre più ricorso alle pensioni aziendali o professionali per integrare in futuro le prestazioni pensionistiche. Gli EPAP svolgono un ruolo importante nel finanziamento a lungo termine dell'economia dell'Unione e nell'erogazione di prestazioni pensionistiche sicure. Essi costituiscono un tassello fondamentale dell'economia dell'Unione, detenendo attivi per un valore di 2,5 trilioni di EUR per conto di circa 75 milioni di aderenti e di beneficiari. Occorre migliorare le pensioni aziendali e professionali, senza tuttavia mettere in discussione l'importanza fondamentale dei sistemi pensionistici della sicurezza sociale ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita decoroso durante la vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del rafforzamento dei modelli sociali europei.

(9)

Alla luce dell'evoluzione demografica nell'Unione e della situazione relativa ai bilanci nazionali, le pensioni aziendali e professionali costituiscono una preziosa integrazione dei sistemi pensionistici della sicurezza sociale. Un sistema pensionistico sostenibile include una gamma di prodotti diversificata, una varietà di enti e prassi di vigilanza efficaci ed efficienti.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero tutelare i lavoratori dalla povertà in età avanzata e promuovere sistemi pensionistici integrativi legati ai contratti di lavoro quale integrazione delle pensioni pubbliche.

(11)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa, il diritto alla proprietà, il diritto di contrattazione e di azione collettiva e il diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori, garantendo, nello specifico, un maggiore livello di trasparenza degli schemi pensionistici nonché una pianificazione finanziaria e previdenziale informata e personalizzata e una semplificazione dell'attività transfrontaliera degli EPAP e il trasferimento degli schemi pensionistici. La presente direttiva deve essere applicata in conformità a tali diritti e principi.

(12)

In particolare, l'agevolazione delle attività transfrontaliere degli EPAP e il trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici, precisandone le pertinenti procedure e rimuovendo gli ostacoli superflui, potrebbe incidere positivamente sulle imprese interessate e i loro dipendenti, a prescindere dallo Stato membro in cui operano, grazie all'accentramento della gestione dei servizi pensionistici offerti.

(13)

Le attività transfrontaliere degli EPAP non dovrebbero pregiudicare le norme nazionali di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di regimi pensionistici aziendali o professionali dello Stato membro ospitante che si applicano al rapporto tra l'impresa che offre lo schema pensionistico (impresa promotrice) e gli aderenti e i beneficiari. Le attività transfrontaliere e il trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici sono cose distinte e dovrebbero essere disciplinate da disposizioni diverse. Se un trasferimento transfrontaliero di un regime pensionistico comporta un'attività transfrontaliera, è opportuno che si applichino le disposizioni relative all'attività transfrontaliera.

(14)

Se l'impresa promotrice e l'EPAP sono stabiliti nello stesso Stato membro, la semplice circostanza che gli aderenti o i beneficiari di un regime pensionistico risiedano in un altro Stato membro non costituisce di per sé un'attività transfrontaliera.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di tutelare i diritti pensionistici dei lavoratori temporaneamente distaccati in un altro Stato membro per motivi di lavoro.

(16)

Nonostante l'entrata in vigore della direttiva 2003/41/CE, l'attività transfrontaliera è stata limitata a causa dell'eterogeneità delle norme nazionali di diritto della sicurezza sociale e del lavoro. Oltre a ciò, permangono importanti barriere prudenziali che rendono più costosa per gli EPAP la gestione di schemi pensionistici su base transfrontaliera. Inoltre, è opportuno migliorare l'attuale livello minimo di protezione per gli aderenti e i beneficiari. Ciò assume un'importanza sempre maggiore dato che i rischi di longevità e di mercato sono sempre più sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari piuttosto che dall'EPAP o dall'impresa promotrice. Inoltre, è auspicabile aumentare l'attuale livello minimo di informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari.

(17)

Le disposizioni prudenziali previste dalla presente direttiva sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per tutti i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a favorire una gestione sana, prudente ed efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali.

(18)

Gli EPAP dovrebbero essere pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e dovrebbero operare secondo il principio di capitalizzazione allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche. Gli EPAP che operano per tale scopo esclusivo, dovrebbero avere la libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, indipendentemente dal fatto che tali EPAP siano considerati come entità giuridiche.

(19)

In base al principio di sussidiarietà gli Stati membri dovrebbero conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici, nonché la definizione del ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del sistema previdenziale nei singoli Stati membri. Nell'ambito del secondo pilastro, essi dovrebbero inoltre conservare tutte le loro competenze per quanto riguarda il ruolo e le funzioni dei vari enti che offrono prestazioni pensionistiche aziendali o professionali, quali i fondi pensione per settore di attività, i fondi pensione aziendali e le imprese di assicurazione sulla vita. La presente direttiva non intende mettere in discussione tale prerogativa degli Stati membri, bensì incoraggiare questi ultimi a costituire sistemi pensionistici aziendali o professionali adeguati, sicuri e sostenibili e ad agevolare le attività transfrontaliere.

(20)

Tenendo conto della necessità di migliorare ulteriormente gli schemi pensionistici aziendali o professionali, la Commissione dovrebbe apportare un valore aggiunto significativo a livello di Unione adottando nuove misure a sostegno della cooperazione degli Stati membri con le parti sociali per il miglioramento degli schemi pensionistici del secondo pilastro e istituendo un gruppo di esperti ad alto livello per incrementare il risparmio destinato alle pensioni del secondo pilastro negli Stati membri, segnatamente promuovendo lo scambio di prassi eccellenti tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le attività transfrontaliere.

(21)

Esistono divergenze nelle norme nazionali che disciplinano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli EPAP. In taluni Stati membri gli EPAP possono operare in base ad accordi con associazioni o gruppi di associazioni i cui associati agiscono come lavoratori autonomi ovvero in base ad accordi diretti con lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. In taluni Stati membri un lavoratore autonomo può anche aderire a un EPAP se lo stesso agisce come datore di lavoro o fornisce servizi professionali a un'impresa. In taluni Stati membri ancora i lavoratori autonomi non possono aderire a un EPAP a meno che non siano soddisfatti determinati requisiti, compresi quelli imposti dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro.

(22)

È necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono sistemi di sicurezza sociale già coordinati a livello di Unione. È tuttavia necessario tenere conto della specificità degli EPAP che, in uno Stato membro, gestiscono al tempo stesso sistemi di sicurezza sociale e schemi pensionistici aziendali o professionali.

(23)

La presente direttiva non si applica agli enti che operano in base al principio della capitalizzazione nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale obbligatori.

(24)

Gli enti finanziari ai quali già si applica un quadro normativo dell'Unione dovrebbero di regola essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Poiché però, in taluni casi, detti enti possono anche offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali, è importante far sì che la presente direttiva non produca distorsioni di concorrenza. Tali distorsioni possono essere evitate applicando i requisiti prudenziali di cui alla presente direttiva alle attività delle imprese di assicurazione sulla vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a iii), e lettera b), punti da ii) a iv), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La Commissione dovrebbe inoltre procedere ad un attento monitoraggio della situazione relativa al mercato delle pensioni aziendali o professionali, valutando la possibilità di estendere l'applicazione facoltativa della presente direttiva ad altri enti finanziari regolamentati.

(25)

Poiché gli EPAP mirano a garantire la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, le prestazioni pensionistiche da loro erogate dovrebbero assumere la forma di pagamenti a carattere vitalizio, pagamenti a carattere temporaneo, «una tantum» o una loro combinazione.

(26)

È importante garantire che le persone anziane e i disabili non siano esposti al rischio di povertà e possano godere di un livello di vita decoroso. Una copertura adeguata dei rischi biometrici negli schemi pensionistici aziendali o professionali rappresenta un aspetto importante della lotta contro la povertà e l'insicurezza tra gli anziani. Al momento di istituire uno schema pensionistico, i datori di lavoro e i lavoratori, o i rispettivi rappresentanti, dovrebbero vagliare la possibilità che tale schema preveda disposizioni per la copertura del rischio di longevità e di invalidità, nonché per la pensione di reversibilità.

(27)

Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dall'ambito di applicazione delle norme nazionali di recepimento gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, si può facilitare la vigilanza negli Stati membri in questione senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore. Ciò tuttavia non dovrebbe indebolire il diritto degli EPAP di nominare gestori degli investimenti stabiliti e debitamente autorizzati in un altro Stato membro per la gestione del loro portafoglio di investimenti e custodi o depositari stabiliti e debitamente autorizzati in un altro Stato membro per la custodia del loro attivo. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero applicare talune disposizioni riguardanti le regole d'investimento e il sistema di governance agli EPAP che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di 15 aderenti in totale.

(28)

Occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva enti, come le «Unterstützungskassen» in Germania, i cui aderenti non hanno diritto a prestazioni di un determinato importo e i cui interessi sono protetti da un'assicurazione obbligatoria contro il rischio d'insolvenza.

(29)

Per proteggere gli aderenti ed i beneficiari, è opportuno che gli EPAP esercitino unicamente le attività di cui alla presente direttiva, nonché quelle ad esse connesse.

(30)

In caso di fallimento dell'impresa promotrice, gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque che vi sia una netta separazione tra l'impresa promotrice e l'EPAP, e che siano fissate norme prudenziali minime per tutelare gli aderenti. In sede di definizione di tali norme è opportuno tener conto dell'accesso degli EPAP a schemi di protezione delle pensioni o di meccanismi analoghi che garantiscano la tutela dei diritti individuali maturati dagli aderenti e dai beneficiari contro il rischio di insolvenza dell'impresa promotrice.

(31)

Gli EPAP agiscono e sono soggetti a vigilanza secondo modalità significativamente diverse da uno Stato membro all'altro. In determinati Stati membri possono essere sottoposti a vigilanza non solo gli EPAP stessi, ma anche le entità o società autorizzate a gestirli. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di tenere conto di questa particolarità purché siano rispettati tutti i requisiti stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter autorizzare entità assicurative e altre entità finanziarie a gestire EPAP.

(32)

Gli EPAP sono enti pensionistici con un fine sociale che forniscono servizi finanziari. Essi sono responsabili dell'erogazione di prestazioni pensionistiche aziendali o professionali e di conseguenza dovrebbero soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e le condizioni per il funzionamento, tenendo conto delle regole e tradizioni nazionali. Tuttavia, tali enti non dovrebbero essere considerati dei semplici prestatori di servizi finanziari. La loro funzione sociale e il rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed EPAP dovrebbero essere adeguatamente riconosciuti e sostenuti come principi guida della presente direttiva.

(33)

Nel caso in cui, a norma del diritto nazionale, gli EPAP gestiscano fondi pensione che non hanno soggettività giuridica e che sono composti dai regimi pensionistici dei singoli aderenti, e i cui attivi sono distinti da quelli degli EPAP, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri considerare ciascun fondo pensione quale un unico schema pensionistico ai sensi della presente direttiva.

(34)

L'elevatissimo numero degli EPAP operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva. È necessario tuttavia che un EPAP che intenda gestire uno schema pensionistico in un altro Stato membro sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

(35)

Fatto salvo il diritto nazionale della sicurezza sociale e del lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli EPAP dovrebbero avere la possibilità di prestare i loro servizi in altri Stati membri dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP. Essi dovrebbero poter accettare come promotori imprese aventi sede in qualunque Stato membro ed essere in grado di gestire schemi pensionistici con aderenti in più di uno Stato membro. Questa facoltà potrebbe potenzialmente consentire agli EPAP di realizzare significative economie di scala, migliorare la competitività del settore nell'Unione ed agevolare la mobilità del lavoro.

(36)

Il diritto di un EPAP stabilito in uno Stato membro di gestire uno schema pensionistico aziendale o professionale istituito in un altro Stato membro dovrebbe essere esercitato nel pieno rispetto del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro in vigore nello Stato membro ospitante nella misura in cui siano pertinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali, per esempio per quanto riguarda la definizione e l'erogazione di prestazioni pensionistiche nonché le condizioni per il trasferimento dei diritti pensionistici. È opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni prudenziali per garantire la certezza del diritto per le attività transfrontaliere degli EPAP.

(37)

Per facilitare l'organizzazione di schemi pensionistici aziendali o professionali a livello di Unione, gli EPAP dovrebbero essere in grado di trasferire gli schemi pensionistici ad altri EPAP in ambito transfrontaliero all'interno dell'Unione. I trasferimenti dovrebbero essere soggetti all'autorizzazione dell'autorità competente nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente, previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP che trasferisce lo schema pensionistico. Il trasferimento e le sue condizioni dovrebbero essere soggetti all'approvazione preventiva della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se applicabile, della maggioranza dei loro rappresentanti, come ad esempio gli amministratori fiduciari di uno schema basato su un fondo fiduciario.

(38)

In caso di trasferimento di parte di uno schema pensionistico, dovrebbe essere garantita la sostenibilità tanto della parte trasferita quanto della parte restante e i diritti di tutti gli aderenti e beneficiari dovrebbero essere adeguatamente tutelati dopo il trasferimento, imponendo sia all'EPAP trasferente che a quello ricevente di disporre di attività sufficienti e adeguate a copertura delle riserve tecniche per la parte trasferita e la parte restante dello schema.

(39)

Onde facilitare il coordinamento delle prassi di vigilanza, l'EIOPA può chiedere informazioni alle autorità competenti conformemente ai poteri conferitile ai sensi del regolamento (UE) n. 1094/2010. Inoltre, in caso di trasferimento transfrontaliero integrale o parziale di uno schema pensionistico, ove vi sia disaccordo tra le autorità competenti interessate, è opportuno che l'EIOPA possa fungere da Mediatore.

(40)

Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche sia nel breve che nel lungo termine. Le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da un attuario o da un altro specialista in materia. Il tasso d'interesse massimo dovrebbe essere scelto con prudenza, conformemente alla pertinente normativa nazionale. L'entità minima delle riserve tecniche dovrebbe sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento, sia rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. La funzione attuariale dovrebbe essere esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle attività dell'EPAP e che sono in grado di dimostrare, con le appropriate qualifiche professionali e altri requisiti, un'esperienza pertinente.

(41)

I rischi coperti dagli EPAP variano significativamente da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri di origine dovrebbero quindi avere la facoltà di assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a disposizioni supplementari e più dettagliate rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

(42)

È opportuno esigere la copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate per proteggere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice.

(43)

Per promuovere la parità di condizioni tra EPAP nazionali e transfrontalieri gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione gli obblighi di finanziamento sia per gli EPAP nazionali che per quelli transfrontalieri.

(44)

In molti casi potrebbe essere l'impresa promotrice, e non l'EPAP, a coprire i rischi biometrici o a garantire determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti. Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'EPAP stesso che offre tale copertura o garanzia e le obbligazioni dell'impresa promotrice si limitano al versamento dei contributi necessari. In tale situazione gli EPAP interessati dovrebbero detenere fondi propri in funzione del valore delle riserve tecniche e del capitale di rischio.

(45)

Gli EPAP sono investitori a lunghissimo termine. In generale le poste attive detenute dagli EPAP non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'erogazione di prestazioni pensionistiche. Inoltre, per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli EPAP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta agli EPAP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura dell'affiliazione al singolo EPAP.

(46)

Basando l'investimento dei capitali sul principio della «persona prudente» e permettendo agli EPAP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.

(47)

I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli EPAP aventi sede nel loro territorio. Tuttavia tali norme non dovrebbero limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi prudenziali.

(48)

La presente direttiva dovrebbe garantire che gli enti dispongano di un livello adeguato di libertà d'investimento. In quanto investitori a lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, gli EPAP sono in una posizione adatta per investire in attività non liquide, quali le azioni, e in altri strumenti che sono dotati di un profilo economico a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione entro limiti prudenti. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi di una diversificazione internazionale. È quindi opportuno non restringere gli investimenti in azioni in valute diverse da quelle in cui sono denominate le passività e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, conformemente al principio della «persona prudente» in modo da tutelare l'interesse degli aderenti e dei beneficiari, salvo per motivi prudenziali.

(49)

La definizione del concetto di strumenti con un profilo economico a lungo termine è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Tali titoli richiedono spesso impegni a durata prestabilita che ne limitano la negoziabilità e tali strumenti dovrebbero ricomprendere le partecipazioni, gli strumenti di debito di imprese non quotate e i prestiti a esse concessi. Le imprese non quotate includono progetti infrastrutturali, imprese non quotate proiettate verso la crescita e investimenti in beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonee per investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici sono spesso attività non quotate e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti.

(50)

Per ridurre il costo dell'attività transfrontaliera, agli EPAP dovrebbe essere consentito investire in altri Stati membri in conformità alle norme dei propri Stati membri di origine. Agli Stati membri ospitanti non dovrebbe pertanto essere consentito di imporre ulteriori obblighi di investimento agli EPAP con sede in altri Stati membri.

(51)

I cittadini necessitano di una chiara visione di insieme dei diritti pensionistici maturati negli schemi pensionistici obbligatori e aziendali o professionali, in particolare nel caso in cui tali diritti siano maturati in più di uno Stato membro. Tale visione di insieme potrebbe essere ottenuta mediante la creazione di servizi per il tracciamento delle pensioni nell'intera Unione, analoghi a quelli che sono già stati posti in essere in alcuni Stati membri a seguito del Libro bianco della Commissione del 16 febbraio 2012, dal titolo «Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili», che promuove lo sviluppo di tali servizi.

(52)

Alcuni rischi non possono essere ridotti mediante requisiti quantitativi riflessi nelle riserve tecniche e nei requisiti di finanziamento, ma possono essere affrontati adeguatamente solo mediante requisiti di governance. Per l'adeguata gestione del rischio e la protezione degli aderenti e dei beneficiari è pertanto fondamentale garantire un sistema efficace di governance. Tali sistemi dovrebbero essere proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP.

(53)

Le politiche di remunerazione che incoraggiano l'eccessiva assunzione di rischi possono compromettere la sana ed efficace gestione dei rischi degli EPAP. I principi e gli obblighi di informativa per le politiche di remunerazione applicabili ad altri tipi di enti finanziari nell'Unione dovrebbero poter essere resi applicabili anche agli EPAP, tenendo presente, tuttavia, la particolare struttura di governance degli EPAP rispetto ad altri enti finanziari e la necessità di tenere conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP.

(54)

Per funzione fondamentale si intende la capacità di svolgere determinati compiti di governance. Gli EPAP dovrebbero disporre di una capacità adeguata per avere una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno e, ove previsto, una funzione attuariale. Salvo ove diversamente specificato dalla presente direttiva, l'identificazione di una funzione fondamentale specifica non dovrebbe impedire a un EPAP di decidere in autonomia come organizzare concretamente tale funzione. Ciò non dovrebbe comportare requisiti indebitamente onerosi, poiché si dovrebbe tenere conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.

(55)

I soggetti che sostanzialmente gestiscono un EPAP dovrebbero soddisfare collettivamente i requisiti di competenza e onorabilità e i soggetti che svolgono funzioni fondamentali dovrebbero essere in possesso di conoscenze ed esperienza adeguate e, ove applicabile, di adeguate qualifiche professionali. Tuttavia, solo i titolari di funzioni fondamentali dovrebbero essere soggetti agli obblighi di notifica alle autorità competenti.

(56)

Dovrebbe essere possibile affidare più di una funzione fondamentale, salvo quella relativa all'audit interno, a una sola persona o unità organizzativa. Tuttavia, la persona o l'unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale dovrebbe essere diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di autorizzare gli EPAP a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché gli EPAP illustrino il modo in cui prevengono o gestiscono eventuali i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.

(57)

È fondamentale che gli EPAP migliorino la propria gestione del rischio, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni negli schemi pensionistici aziendali e professionali, affinché le potenziali vulnerabilità relative alla sostenibilità degli schemi pensionistici possano essere adeguatamente comprese e discusse con le autorità competenti. Nell'ambito del proprio sistema di gestione del rischio, gli EPAP dovrebbero elaborare una valutazione dei rischi per le proprie attività in materia di pensioni. La valutazione dei rischi dovrebbe inoltre essere messa a disposizione delle autorità competenti e dovrebbe, se del caso, includere, tra l'altro, i rischi connessi ai cambiamenti climatici, all'impiego delle risorse, all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi dovuto a modifiche normative («attivi non recuperabili»).

(58)

I fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi d'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite sono importanti per la politica d'investimento e i sistemi di gestione del rischio degli EPAP. È opportuno che gli Stati membri impongano agli EPAP di riferire espressamente se tali fattori sono presi in considerazione nelle decisioni d'investimento e in che modo essi fanno parte del loro sistema di gestione dei rischi. La pertinenza e la rilevanza dei fattori ambientali, sociali e di governance per gli investimenti di uno schema e il modo in cui sono presi in considerazione dovrebbero rientrare tra le informazioni fornite dall'EPAP ai sensi della presente direttiva. Ciò non impedisce all'EPAP di adempiere all'obbligo, precisando in tali informazioni che i fattori ambientali, sociali e di governance non sono presi in considerazione nella sua politica d'investimento o che i costi di un sistema di controllo della pertinenza e rilevanza di tali fattori e il modo in cui sono presi in considerazione sono sproporzionati rispetto alla dimensione, alla natura, alla portata, e alla complessità delle sue attività.

(59)

Ogni Stato membro dovrebbe richiedere a ciascun EPAP situato sul suo territorio di redigere conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'EPAP in questione e, ove applicabile, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali costituiscono una fonte essenziale di informazioni per gli aderenti e i beneficiari dello schema e per le autorità competenti, in quanto forniscono un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'EPAP, tenendo conto di ogni schema pensionistico gestito da un EPAP, secondo quanto debitamente certificato da una persona all'uopo autorizzata. Essi consentono in particolare alle autorità competenti di verificare la solidità finanziaria di un EPAP e valutare se esso sia in grado di far fronte a tutte le sue obbligazioni contrattuali. I conti annuali e le relazioni annuali dovrebbero essere pubblicati su un sito web, se possibile, o con altre modalità, quali la messa a disposizione di copie su richiesta.

(60)

La politica di investimento di un EPAP è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la sostenibilità economica a lungo termine degli schemi pensionistici aziendali e professionali. Gli EPAP dovrebbero quindi predisporre e, almeno ogni tre anni, rivedere un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Tale documento dovrebbe essere messo a disposizione dell'autorità competente e, su richiesta, anche degli aderenti e dei beneficiari di ogni schema pensionistico.

(61)

Gli EPAP dovrebbero poter affidare qualsiasi attività, comprese le funzioni fondamentali, in tutto o in parte, a prestatori di servizi che operano per conto degli stessi. Gli EPAP dovrebbero rimanere pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività. Gli EPAP dovrebbero stipulare un accordo scritto con il fornitore di servizi in caso di esternalizzazione di una qualsiasi attività. Ai fini della presente direttiva ciò non include gli accordi per servizi di tipo operativo, ad esempio per il personale addetto alla sicurezza o alla manutenzione.

(62)

Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri chiedere la nomina di un depositario in relazione alla custodia delle attività degli EPAP.

(63)

Tenendo conto della natura dello schema pensionistico e degli oneri amministrativi che questo comporta, gli EPAP dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari a sostegno delle loro decisioni in materia di pensioni e assicurare di un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi degli schemi, tra cui preadesione, adesione (compreso il pre-pensionamento) e fase successiva alla pensione. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello delle prestazioni previste, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma plausibile. Nei casi in cui gli aderenti assumono un rischio di investimento, sono fondamentali anche le informazioni supplementari relative al profilo di investimento, a tutte le opzioni disponibili e ai risultati ottenuti nel passato. Le informazioni dovrebbero essere adeguate alle esigenze degli utenti e tenere conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare per quanto concerne l'accessibilità e l'accesso alle informazioni, a norma rispettivamente degli articoli 3 e 21. Gli Stati membri possono scegliere di specificare ulteriormente da chi possono essere fornite le informazioni destinate agli aderenti potenziali ed effettivi e ai beneficiari, anche attraverso i servizi per il tracciamento delle pensioni.

(64)

Date le specificità degli schemi che offrono un determinato livello di prestazioni, su tali prestazioni non influiscono, salvo in circostanze estreme, né i risultati ottenuti in passato né la struttura dei costi. Le informazioni al riguardo dovrebbero quindi essere fornite unicamente per gli schemi i cui aderenti assumono il rischio d'investimento o possono decidere in merito agli investimenti.

(65)

Prima di aderire a uno schema, i potenziali aderenti dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie a effettuare una scelta informata. Qualora i potenziali aderenti non abbiano possibilità di scelta e siano automaticamente iscritti a uno schema pensionistico, l'EPAP dovrebbe fornire loro le principali informazioni pertinenti e appropriate in merito alla loro adesione immediatamente dopo l'iscrizione.

(66)

Per gli aderenti l'EPAP dovrebbe elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche contenente le informazioni personali chiave e informazioni generiche relative allo schema pensionistico. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro e comprensibile e contenere le informazioni pertinenti per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, ed agevolare la mobilità del lavoro.

(67)

Gli EPAP dovrebbero informare gli aderenti con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento circa le proprie opzioni di erogazione. Nel caso in cui le prestazioni pensionistiche non siano erogate sotto forma di rendita vitalizia, gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere informazioni circa i prodotti di pagamento disponibili, al fine di facilitare la pianificazione finanziaria per la pensione.

(68)

Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche sono erogate, i beneficiari dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione. È opportuno che i beneficiari siano informati altresì dell'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, prima dell'applicazione di una decisione su tale riduzione, una volta che sia stata adottata una decisione che comporti una riduzione. Come buona prassi, si raccomanda che gli EPAP consultino i beneficiari prima di adottare una tale decisione.

(69)

È opportuno che l'autorità competente eserciti i propri poteri, avendo, come principali obiettivi, la tutela dei diritti degli aderenti e dei beneficiari, nonché la stabilità e la solidità degli EPAP.

(70)

L'ambito di applicazione della vigilanza prudenziale varia tra gli Stati membri, il che può causare problemi se un EPAP è tenuto a rispettare la regolamentazione prudenziale del proprio Stato membro di origine e contemporaneamente il diritto della sicurezza sociale e del lavoro del proprio Stato membro ospitante. Chiarire quali ambiti sono considerati parte della vigilanza prudenziale ai fini della presente direttiva serve a ridurre l'incertezza giuridica e i connessi costi operativi.

(71)

Presupposto per l'esistenza di un mercato interno degli EPAP è il riconoscimento reciproco degli standard prudenziali. Il rispetto di tali standard da parte di un EPAP dovrebbe essere sottoposto alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'EPAP. Gli Stati membri dovrebbero attribuire alle autorità competenti i poteri necessari ad applicare misure preventive o correttive qualora un EPAP non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

(72)

Per garantire una vigilanza efficace delle attività esternalizzate a terzi, comprese quelle da essi ulteriormente esternalizzate, è essenziale che le autorità competenti abbiano accesso a tutti i dati rilevanti detenuti dal prestatore di servizi cui sono state esternalizzate le attività, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia un'entità regolamentata o meno, e abbiano il diritto di effettuare ispezioni in loco. Per tenere conto degli sviluppi del mercato e per garantire la costante conformità alle condizioni di esternalizzazione, le autorità compenti dovrebbero avere i poteri necessari per chiedere informazioni agli EPAP e ai prestatori di servizi in merito alle attività esternalizzate.

(73)

È opportuno prevedere scambi di informazioni tra le autorità competenti, le altre autorità e gli organismi incaricati di rafforzare la stabilità finanziaria e di porre termine ad uno schema pensionistico. È pertanto necessario specificare le condizioni alle quali dovrebbero essere possibili tali scambi di informazioni. Inoltre, qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti, è opportuno che queste possano, se del caso, subordinare tale consenso all'adempimento di condizioni rigorose.

(74)

Qualsiasi trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle Autorità europee di vigilanza ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(75)

Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno degli schemi pensionistici aziendali o professionali organizzato su scala dell'Unione, è opportuno che, dopo aver consultato l'EIOPA, la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e rediga una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio entro il 13 gennaio 2023.

(76)

Al fine di garantire una competizione equa tra gli enti, il periodo transitorio che consente alle imprese di assicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE di gestire le proprie attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali a norma dell'articolo 4 della presente direttiva dovrebbe essere esteso fino al 31 dicembre 2022. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/138/CE.

(77)

L'ulteriore sviluppo a livello di Unione di modelli di solvibilità, come il bilancio olistico, non è realistico in termini pratici e non è efficace sotto il profilo dei costi e dei benefici, data in particolare l'eterogeneità degli EPAP all'interno degli Stati membri e all'interno degli stessi. Pertanto, in relazione agli EPAP non dovrebbero essere sviluppati a livello di Unione requisiti patrimoniali quantitativi, come quelli di Solvibilità II o i modelli di bilancio olistico da essa derivati, in quanto potrebbero far sì che i datori di lavoro siano meno disposti a offrire schemi pensionistici aziendali o professionali.

(78)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire istituire un quadro normativo dell'Unione per gli EPAP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'intervento stesso, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(79)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(80)

È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno si limiti alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

(81)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), nonché l'esercizio di tali attività.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli EPAP. Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali EPAP non abbiano personalità giuridica, gli Stati membri applicano la direttiva o a tali EPAP o, fatto salvo il paragrafo 2, alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi.

2.   La direttiva non si applica:

a)

agli enti che gestiscono sistemi di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 (9) e (CE) n. 987/2009 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)

agli enti che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE (11), 2009/138/CE, 2011/61/UE (12), 2013/36/UE (13) e 2014/65/UE (14) del Parlamento europeo e del Consiglio;

c)

agli enti che agiscono sulla base del principio della ripartizione;

d)

agli enti in cui i dipendenti dell'impresa promotrice non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'impresa promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni pensionistiche;

e)

alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

Articolo 3

Applicazione agli EPAP che gestiscono sistemi di sicurezza sociale

Gli EPAP che gestiscono anche schemi pensionistici aventi carattere obbligatorio considerati come sistemi di sicurezza sociale e che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono soggetti alla presente direttiva in relazione alla loro attività in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori. In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate («ring-fenced») e non possono essere trasferite agli schemi pensionistici obbligatori considerati come sistemi di sicurezza sociale o viceversa.

Articolo 4

Applicazione facoltativa agli enti disciplinati dalla direttiva 2009/138/CE

Gli Stati membri di origine hanno facoltà di applicare gli articoli da 9 a 14, gli articoli da 19 a 22, l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 58 della presente direttiva alle imprese di assicurazione vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a iii), e all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti da ii) a iv), della direttiva 2009/138/CE, per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle pensioni aziendali e professionali sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle imprese di assicurazione vita, senza che vi sia la possibilità di trasferimento.

Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, e limitatamente alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le imprese di assicurazione vita non sono disciplinate dagli articoli da 76 a 86, dall'articolo 132, dall'articolo 134, paragrafo 2, dall'articolo 173, dall'articolo 185, paragrafi 5, 7 e 8, e dall'articolo 209 della direttiva 2009/138/CE.

Lo Stato membro d'origine provvede affinché le autorità competenti o l'autorità responsabile della vigilanza sulle imprese d'assicurazione vita contemplate dalla direttiva 2009/138/CE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

Articolo 5

EPAP minori e schemi pensionistici pubblici

Fatti salvi gli articoli da 32 a 35, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali EPAP hanno nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 11 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri applicano l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di quindici aderenti in totale.

Gli Stati membri possono decidere di applicare uno degli articoli da 1 a 8, 19 e da 32 a 35 agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti ai sensi del diritto nazionale e garantiti da una pubblica autorità.

Articolo 6

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)   «ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato:

a)

individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o

b)

con lavoratori autonomi, individualmente o collettivamente, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante,

e che esercita le attività direttamente connesse;

2)   «schema pensionistico»: un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione;

3)   «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre uno schema pensionistico o versa contributi a un EPAP;

4)   «prestazioni pensionistiche»: le prestazioni liquidate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto forma di sostegni finanziari o servizi in caso di malattia, stato di bisogno o morte. Per agevolare la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, queste prestazioni possono essere erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, pagamenti a titolo temporaneo, «una tantum» o una loro combinazione;

5)   «aderenti»: le persone diverse dai beneficiari e dai potenziali aderenti che a motivo delle loro attività lavorative passate o attuali hanno o avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico;

6)   «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;

7)   «potenziali aderenti»: le persone che hanno diritto ad aderire a uno schema pensionistico;

8)   «autorità competente»: un'autorità nazionale designata a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva;

9)   «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;

10)   «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui l'EPAP è stato registrato o autorizzato e in cui è situata la sua amministrazione principale conformemente all'articolo 9;

11)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;

12)   «EPAP trasferente»: l'EPAP che trasferisce tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un EPAP registrato o autorizzato in un altro Stato membro;

13)   «EPAP ricevente»: l'EPAP che riceve tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico da un EPAP registrato o autorizzato in un altro Stato membro;

14)   «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

15)   «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale di negoziazione o MTF quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;

16)   «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema organizzato di negoziazione od OTF quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE;

17)   «supporto durevole»: uno strumento che permetta agli aderenti o ai beneficiari di conservare le informazioni a loro personalmente dirette in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;

18)   «funzione fondamentale»: nell'ambito di un sistema di governance, una capacità interna di svolgere compiti pratici, ivi comprese la funzione di gestione dei rischi, la funzione di audit interno e la funzione attuariale;

19)   «attività transfrontaliera»: la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine.

Articolo 7

Attività degli EPAP

Gli Stati membri stabiliscono che gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio limitino le proprie attività all'esercizio di schemi pensionistici ed alle attività collegate.

Quando, in conformità dell'articolo 4, una impresa di assicurazione vita gestisce le proprie attività nel settore delle pensioni, aziendali o professionali, mediante la separazione degli attivi e delle passività, gli attivi e le passività separati sono limitati all'esercizio degli schemi pensionistici ed alle attività direttamente collegate.

Come principio generale, gli EPAP tengono eventualmente conto dell'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle loro attività.

Articolo 8

Separazione giuridica tra imprese promotrici ed EPAP

Gli Stati membri assicurano che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, l'attivo dell'EPAP sia salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.

Articolo 9

Registrazione o autorizzazione

1.   Gli Stati membri assicurano che ogni EPAP la cui amministrazione principale è ubicata nel loro territorio sia registrato in un registro nazionale o autorizzato dalla competente autorità.

L'ubicazione dell'amministrazione principale si riferisce al luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche di un EPAP.

2.   In caso di attività transfrontaliere avviate a norma dell'articolo 11, nel registro sono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'EPAP.

3.   Le informazioni contenute nel registro sono trasmesse all'EIOPA che le pubblica sul proprio sito web.

Articolo 10

Requisiti di gestione

1.   Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, a garantire che:

a)

l'EPAP abbia attuato regole di gestione definite in modo adeguato per ciascuno schema pensionistico;

b)

qualora l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, essa si impegni a finanziarle regolarmente.

2.   In linea con il principio di sussidiarietà e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai sistemi di sicurezza sociale, gli Stati membri possono prevedere che, con il consenso dei datori di lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi rappresentanti, vengano offerte agli aderenti prestazioni supplementari quali l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, le disposizioni circa la reversibilità e la garanzia di rimborso dei contributi.

Articolo 11

Attività transfrontaliera e procedure

1.   Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio di svolgere attività transfrontaliere. Gli Stati membri consentono inoltre alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere gli EPAP che intendono svolgere o svolgono attività transfrontaliere.

2.   Un EPAP che intende svolgere attività transfrontaliere e accettare come promotore un'impresa promotrice è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte della pertinente autorità competente del proprio Stato membro di origine.

3.   L'EPAP notifica della propria intenzione di svolgere attività transfrontaliere all'autorità competente dello Stato membro di origine. Gli Stati membri esigono che l'EPAP alleghi le informazioni seguenti alla notificazione:

a)

il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti che, se del caso, è identificato dall'impresa promotrice;

b)

il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice;

c)

le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice.

4.   Se l'autorità competente dello Stato membro d'origine riceve la notifica di cui al paragrafo 3, sempreché non abbia adottato una decisione motivata secondo cui la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'EPAP, ovvero l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che lo gestiscono non sono compatibili con l'attività transfrontaliera proposta, tale autorità competente comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne informa debitamente l'EPAP.

La decisione motivata di cui al primo comma deve essere adottata entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.

5.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine che non comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a motivare tale decisione all'EPAP interessato entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni. La mancata comunicazione delle informazioni è oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

6.   Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti agli obblighi relativi alle informazioni di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere.

7.   Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro sei settimane dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché i requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP.

8.   Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 7 o, qualora non riceva alcuna comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, l'EPAP può iniziare a svolgere un'attività transfrontaliera nel rispetto delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7.

9.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda le attività transfrontaliere nonché i mutamenti significativi nei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP.

10.   L'EPAP è sottoposto alla costante vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali e con i requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. Qualora tale vigilanza ponesse in luce irregolarità, l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quest'ultima, coordinandosi con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, adotta le misure necessarie per garantire che l'EPAP in questione ponga fine alla violazione rilevata.

11.   Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'EPAP persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali o dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, può prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'EPAP di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

Articolo 12

Trasferimento transfrontaliero

1.   Gli Stati membri consentono agli EPAP registrati o autorizzati nel proprio territorio di trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un EPAP ricevente.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i costi del trasferimento non siano sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti dell'EPAP trasferente o dagli aderenti e beneficiari attuali dell'EPAP ricevente.

3.   Il trasferimento è soggetto all'approvazione preventiva di:

a)

la maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. La maggioranza è definita conformemente al diritto nazionale. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte dell'EPAP trasferente prima della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4; e

b)

l'impresa promotrice, se del caso.

4.   Il trasferimento di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, e delle altre obbligazioni e diritti, nonché delle attività corrispondenti o del loro equivalente in contanti di uno schema pensionistico tra EPAP trasferenti e riceventi è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dall'EPAP ricevente. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione all'EPAP ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

5.   La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al paragrafo 4 contiene le informazioni seguenti:

a)

l'accordo scritto concluso tra l'EPAP trasferente e l'EPAP ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;

b)

una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;

c)

una descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;

d)

i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali degli EPAP trasferenti e riceventi nonché l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun EPAP è registrato o autorizzato;

e)

l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;

f)

una prova della preventiva approvazione a norma del paragrafo 3;

g)

se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.

6.   L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente trasmette la richiesta di cui al paragrafo 4 all'autorità competente dell'EPAP trasferente, senza indugio dopo il suo ricevimento.

7.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente valuta soltanto se:

a)

tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 sono state fornite dall'EPAP ricevente;

b)

la struttura amministrativa, la situazione finanziaria dell'EPAP ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono l'EPAP ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;

c)

gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari dell'EPAP ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;

d)

le riserve tecniche dell'EPAP ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attività transfrontaliera; e

e)

le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente.

8.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP trasferente valuta soltanto se:

a)

nel caso di un trasferimento parziale delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonché delle attività corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;

b)

i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;

c)

le attività corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente.

9.   L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente comunica i risultati della valutazione di cui al paragrafo 8 entro otto settimane dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 6, per permettere all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente di adottare una decisione conformemente al paragrafo 4.

10.   In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro dell'EPAP ricevente motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 4. Il rifiuto o la mancata risposta da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente sono soggetti al diritto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente.

11.   L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente la decisione di cui al paragrafo 4, entro due settimane dall'adozione della decisione stessa.

Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente informa anche l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine ulteriore di quattro settimane.

L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente comunica dette informazioni all'EPAP ricevente entro una settimana dal loro ricevimento.

12.   Dopo aver ricevuto una decisione di concedere un'autorizzazione di cui al paragrafo 4 o, nel caso in cui non riceva alcuna informazione sulla decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente, al termine del periodo stabilito al paragrafo 11, terzo comma, l'EPAP ricevente può cominciare a gestire lo schema pensionistico.

13.   In caso di disaccordo sulla procedura seguita o sul contenuto di una misura adottata dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente o ricevente o sull'assenza di intervento da parte di quest'ultima, compresa la decisione di autorizzare o rifiutare un trasferimento transfrontaliero, l'EIOPA può svolgere una mediazione non vincolante a norma dell'articolo 31, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010 su richiesta di una delle due autorità competenti o di propria iniziativa.

14.   Qualora l'EPAP ricevente svolga un'attività transfrontaliera, si applica l'articolo 11, paragrafi 9, 10 e 11.

TITOLO II

REQUISITI QUANTITATIVI

Articolo 13

Riserve tecniche

1.   Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.

2.   Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.

3.   L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'EPAP fornisce agli aderenti o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.

4.   Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario o da un altro specialista in tale materia, incluso un revisore, qualora consentito dal diritto nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi:

a)

l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'EPAP. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;

b)

i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:

i)

del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'EPAP e in funzione altresì dei rendimenti futuri stimati degli investimenti;

ii)

dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata, di obbligazioni governative, di obbligazioni del meccanismo europeo di stabilità, della Banca europea degli investimenti (BEI) o del Fondo europeo di stabilità finanziaria, o;

iii)

una combinazione tra i punti i) e ii);

c)

le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti;

d)

il metodo e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.

5.   Lo Stato membro di origine può assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

Articolo 14

Finanziamento delle riserve tecniche

1.   Lo Stato membro di origine impone ad ogni EPAP di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi pensionistici che gestisce.

2.   Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un EPAP di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'EPAP di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento con relativa tempistica. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

l'EPAP è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; tale piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine;

b)

nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'EPAP, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema a un sistema di ripartizione o a capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale;

c)

in caso di liquidazione di uno schema pensionistico durante il periodo di cui alla prima frase del presente paragrafo, l'EPAP è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'EPAP predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti di tale schema ad un altro EPAP, a un'impresa di assicurazione o a un altro organismo appropriato. Tale procedura è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

3.   In caso di attività transfrontaliera, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tale condizione non è soddisfatta, l'autorità competente dello Stato membro di origine interviene tempestivamente e chiede all'EPAP di elaborare immediatamente le misure appropriate e attuarle senza indugio in modo che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente tutelati.

Articolo 15

Fondi propri obbligatori

1.   Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'EPAP stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'impegno di coprire i rischi biometrici o garantisce un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e il portafoglio delle attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

2.   Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano gli articoli 16, 17 e 18.

3.   Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.

Articolo 16

Margine di solvibilità disponibile

1.   Per garantire la sostenibilità a lungo termine dell'erogazione delle pensioni aziendali e professionali, gli Stati membri impongono ad ogni EPAP di cui all'articolo 15, paragrafo 1, registrato o autorizzato sul proprio territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività almeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

2.   Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'EPAP di cui sopra, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

a)

il capitale sociale versato ovvero, nel caso di un EPAP che assuma la forma di un'impresa mutua, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti dell'impresa mutua, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

i)

l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che i pagamenti attraverso tali conti a favore degli iscritti dell'impresa mutua possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

ii)

l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti dall'impresa mutua, le autorità competenti siano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli; e

iii)

le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

b)

le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

c)

gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare; e

d)

qualora la legislazione nazionale lo autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla distribuzione agli iscritti e ai beneficiari.

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'EPAP.

3.   Gli Stati membri possono stabilire che possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a)

le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'EPAP, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data;

b)

i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), sino a un massimo del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

i)

non devono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

ii)

il contratto di emissione deve dare all'EPAP la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

iii)

i crediti del mutuante verso l'EPAP devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

iv)

i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'EPAP di proseguire le sue attività; e

v)

si deve tener conto solo degli importi effettivamente versati.

Ai fini della lettera a), i prestiti subordinati soddisfano anche le seguenti condizioni:

i)

sono presi in considerazione solo i fondi effettivamente versati;

ii)

per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non è inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'EPAP sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto almeno nel corso dei cinque anni prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la domanda sia presentata dall'EPAP emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

iii)

i prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito sono rimborsabili soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'EPAP informa le autorità competenti almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'EPAP non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

iv)

il contratto di prestito non include clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'EPAP, il debito sarà rimborsabile prima della scadenza convenuta; e

v)

il contratto di prestito può essere modificato solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica.

4.   Su domanda, debitamente documentata, dell'EPAP all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di tale autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a)

in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio;

b)

eventuali plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;

c)

la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

L'importo di cui alla lettera a) non deve tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali dell'attività vita e e dell'attività relativa agli schemi pensionistici aziendali e professionali e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio. Questa differenza è ridotta dell'importo di eventuali spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo.

Articolo 17

Margine di solvibilità richiesto

1.   Il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 6 secondo le passività sottoscritte.

2.   Il margine di solvibilità richiesto è uguale alla somma dei due risultati seguenti:

a)

il primo risultato:

un valore corrispondente al 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto, non inferiore all'85 %, esistente nell'esercizio precedente tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche;

b)

il secondo risultato:

per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, un valore corrispondente allo 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'EPAP moltiplicato per il rapporto, non inferiore al 50 %, esistente, per l'esercizio precedente, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'EPAP, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione.

Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso aventi una durata massima di tre anni, tale percentuale è pari allo 0,1 %. Per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale percentuale è pari allo 0,15 %.

3.   Per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/138/CE il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per gli EPAP di cui all'articolo 18.

4.   Per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari al 4 % delle riserve matematiche calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a).

5.   Per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari all'1 % delle attività.

6.   Per le assicurazioni collegate ai fondi di investimento e coperte dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/138/CE e per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii), iv) e v) della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma di:

a)

un valore corrispondente al 4 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'EPAP assuma un rischio d'investimento;

b)

un valore corrispondente all'1 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'EPAP non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

c)

un valore corrispondente al 25 % delle spese nette di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente pertinenti a tali assicurazioni e operazioni, nella misura in cui l'EPAP non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

d)

un valore corrispondente allo 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), nella misura in cui l'EPAP copra un rischio di mortalità.

Articolo 18

Margine di solvibilità richiesto ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3

1.   Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

2.   L'ammontare del margine di solvibilità richiesto è pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.

3.   La base dei premi è calcolata a partire dall'importo più elevato dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e dei premi o contributi lordi acquisiti.

I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per l'attività diretta nel corso dell'esercizio precedente sono cumulati.

A tale risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'esercizio precedente.

Da tale risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'esercizio precedente, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 000 000 EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 18 % della prima e il 16 % della seconda e si sommano gli importi.

L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'EPAP dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.

4.   La base dei sinistri è calcolata come segue:

 

gli importi dei sinistri pagati per l'attività diretta nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).

 

A tale risultato si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'esercizio precedente, sia per l'attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.

 

Da tale importo si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

 

Dall'importo rimasto si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per l'attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.

 

Un terzo dell'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 35 000 000 EUR e la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 26 % della prima e il 23 % della seconda e si sommano gli importi.

 

L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'EPAP dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.

5.   Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi da 2 a 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'esercizio precedente e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'esercizio precedente. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non è mai superiore a uno.

Articolo 19

Norme relative agli investimenti

1.   Gli Stati membri esigono che gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio investano conformemente al principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:

a)

le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'EPAP o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;

b)

nell'ambito del principio della «persona prudente», gli Stati membri consentono agli EPAP di tenere conto del potenziale impatto a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governance;

c)

le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;

d)

le attività sono investite in misura predominante sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali;

e)

l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi di un EPAP. Gli EPAP evitano anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati;

f)

le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio.

Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'EPAP a un'eccessiva concentrazione di rischio;

g)

gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5 % del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10 % del portafoglio.

Qualora a promuovere un EPAP siano più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere f) e g) agli investimenti in titoli di Stato.

2.   Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP soggetti a vigilanza, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti verifichino l'adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli EPAP, valutino l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), nell'ambito delle loro politiche di investimento e, se del caso, incoraggino a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.

3.   Lo Stato membro di origine vieta all'EPAP di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli EPAP a ottenere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

4.   Gli Stati membri non impongono agli EPAP registrati o autorizzati sul loro territorio di investire in particolari categorie di attivi.

5.   Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.

6.   A norma dei paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché giustificate da criteri prudenziali, al fine di tenere conto del complesso degli schemi pensionistici gestiti da tali EPAP.

Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli EPAP di:

a)

investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi i cui aderenti sopportano il rischio di investimento in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, o tramite MTF o OTF, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Tuttavia, se è giustificato sotto il profilo prudenziale, gli Stati membri possono applicare limiti più bassi non inferiori al 35 % agli EPAP che gestiscono schemi pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e che forniscono essi stessi la garanzia;

b)

investire fino al 30 % delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;

c)

investire in strumenti che hanno un orizzonte di investimento a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati, MTF o OTF;

d)

investire in strumenti emessi o garantiti dalla BEI e forniti nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici, dei fondi di investimento europei a lungo termine, dei fondi europei per l'imprenditoria sociale e dei fondi europei per il venture capital.

7.   Il paragrafo 6 non preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'EPAP.

8.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un EPAP che svolge attività transfrontaliera a norma dell'articolo 11 non fissa norme in materia di investimenti oltre a quelle stabilite nei paragrafi da 1 a 6 per la parte delle attività utilizzata al fine di coprire le riserve tecniche per l'attività transfrontaliera.

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

CAPO 1

Sistema di governance

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 20

Responsabilità dell'organo direttivo o di vigilanza

1.   Gli Stati membri garantiscono che l'organo direttivo o di vigilanza di un EPAP abbia la responsabilità ultima, in conformità al diritto nazionale, dell'osservanza, da parte dell'EPAP interessato, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.

2.   La presente direttiva non pregiudica il ruolo delle parti sociali nella gestione degli EPAP.

Articolo 21

Requisiti generali in materia di governance

1.   Gli Stati membri richiedono a tutti gli EPAP di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una gestione sana e prudente delle loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Il sistema di governance tiene in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance connessi alle attività di investimento nelle decisioni di investimento ed è soggetto a un riesame interno periodico.

2.   Il sistema di governance di cui al paragrafo 1 è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP.

3.   Gli Stati membri assicurano che gli EPAP stabiliscano e applichino politiche scritte in relazione alla gestione del rischio, all'audit interno e, laddove rilevante, alle attività attuariali ed esternalizzate. Tali politiche scritte sono soggette all'approvazione preventiva dell'organo direttivo o di vigilanza dell'EPAP e sono riesaminate almeno ogni tre anni e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.

4.   Gli Stati membri assicurano che gli EPAP dispongano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dell'EPAP.

5.   Gli Stati membri assicurano che gli EPAP adottino misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine gli EPAP utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

6.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di essere gestiti effettivamente da almeno due persone. Gli Stati membri possono autorizzare che sia una sola persona a gestire effettivamente l'EPAP, sulla base di una valutazione motivata effettuata dalle autorità competenti. Tale valutazione tiene conto del ruolo delle parti sociali nella gestione generale degli EPAP, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.

Articolo 22

Requisiti di competenza e onorabilità nella gestione

1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di garantire che le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, le persone che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali a norma dell'articolo 31 rispettino i requisiti seguenti nell'esercizio delle proprie funzioni:

a)

il requisito di competenza:

i)

per le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, ciò significa chele loro qualifiche, conoscenze ed esperienze sono complessivamente adeguate per consentire loro di garantire una gestione sana e prudente dell'EPAP;

ii)

per le persone che svolgono le funzioni fondamentali attuariali o di controllo interno, ciò significa che le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali;

iii)

per le persone che svolgono altre funzioni fondamentali, ciò significa che le loro qualifiche, conoscenze ed esperienze sono adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali; e

b)

il requisito di onorabilità: essi godono di buona reputazione e integrità.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano in grado di valutare se le persone che gestiscono effettivamente l'EPAP o svolgono funzioni fondamentali soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3.   Lo Stato membro di origine che esige dalle persone di cui al paragrafo 1 la prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziale di un altro Stato membro o, in mancanza di esso, di un documento equipollente, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro di cui la persona coinvolta è cittadino o dallo Stato membro di origine.

4.   Se nessuna competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro di cui la persona coinvolta è cittadino o dello Stato membro di origine emette il documento equipollente di cui al paragrafo 3, tale persona può presentare una dichiarazione giurata sostitutiva.

Tuttavia, negli Stati membri di origine in cui non sono previste dichiarazioni giurate, i cittadini degli altri Stati membri in questione possono presentare una dichiarazione solenne resa da essi stessi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente nello Stato membro di origine o dello Stato membro di cui sono cittadini o ad un notaio in uno di detti Stati membri. L'autorità o il notaio rilasciano un attestato che certifica l'autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne.

5.   Il documento comprovante l'assenza di precedenti fallimenti di cui al paragrafo 3 può essere presentato anche sotto forma di una dichiarazione resa dai cittadini dell'altro Stato membro in questione ad un organismo giudiziario, professionale o commerciale del suddetto Stato membro.

6.   I documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 devono essere presentati entro tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.

7.   Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Gli Stati membri comunicano inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità o gli organismi ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 a corredo della richiesta di esercitare le attività di cui all'articolo 11 nel territorio di tale Stato membro.

Articolo 23

Politica di remunerazione

1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di stabilire e applicare una sana politica di remunerazione a tutte le persone che gestiscono effettivamente l'EPAP, svolgono funzioni fondamentali e alle altre categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'EPAP in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività.

2.   Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) 2016/679, gli EPAP rendono pubblicamente note con regolarità le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione.

3.   Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione di cui al paragrafo 1, gli EPAP rispettano i seguenti principi:

a)

la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, e la performance dell'EPAP nel suo complesso, e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace degli EPAP;

b)

la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP;

c)

la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;

d)

la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole dell'EPAP;

e)

la politica di remunerazione si applica all'EPAP e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

f)

l'EPAP stabilisce i principi generali della politica di remunerazione, li riesamina e aggiorna almeno ogni tre anni ed è responsabile della loro attuazione;

g)

la remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono soggette ad una governance chiara, trasparente ed efficace.

Sezione 2

Funzioni fondamentali

Articolo 24

Disposizioni generali

1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di dotarsi delle funzioni fondamentali seguenti: una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno e, ove applicabile, una funzione attuariale. Gli EPAP consentono ai titolari di funzioni fondamentali di svolgere efficacemente le proprie mansioni in modo obiettivo, equo e indipendente.

2.   Gli EPAP possono autorizzare una singola persona o unità organizzativa a svolgere più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di audit interno di cui all'articolo 26, che è indipendente dalle altre funzioni fondamentali.

3.   La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Gli Stati membri possono, tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP, autorizzare gli EPAP a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché gli EPAP illustrino il modo in cui prevengono o gestiscono eventuali i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.

4.   I titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP, che stabilisce quali azioni intraprendere.

5.   Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica all'autorità competente dell'EPAP se l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi:

a)

quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che l'EPAP non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari, o

b)

quando la persona o l'unità organizzativa che svolgono la funzione fondamentale hanno notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili all'EPAP e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'hanno comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP.

6.   Gli Stati membri garantiscono la tutela giuridica delle persone che informano l'autorità competente a norma del paragrafo 5.

Articolo 25

Gestione del rischio

1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione efficace di gestione dei rischi. Tale funzione è strutturata in modo tale da agevolare il funzionamento di un sistema di gestione dei rischi per il quale gli EPAP adottano le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo amministrativo, gestionale o di vigilanza dell'EPAP i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali gli EPAP e gli schemi pensionistici da loro gestiti sono o potrebbero essere esposti, nonché le relative interdipendenze.

Il sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'EPAP.

2.   Il sistema di gestione dei rischi copre, in modo proporzionato alle dimensioni e all'organizzazione interna dell'EPAP, alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, i rischi che possono verificarsi negli EPAP o nelle imprese cui sono state esternalizzati loro compiti o attività almeno nei seguenti settori, ove applicabile:

a)

sottoscrizione e costituzione di riserve;

b)

gestione delle attività e delle passività;

c)

investimenti, in particolare derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;

d)

gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;

e)

gestione dei rischi operativi;

f)

assicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio;

g)

rischi ambientali, sociali, e di governance connessi al portafoglio di investimenti e la relativa gestione.

3.   Se conformemente alle condizioni dello schema pensionistico gli aderenti e i beneficiari assumono rischi, il sistema di gestione dei rischi tiene conto inoltre di tali rischi dalla prospettiva degli aderenti e dei beneficiari.

Articolo 26

Funzione di audit interno

Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione di audit interno efficace. La funzione di audit interno include una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance, comprese, ove applicabile, le attività esternalizzate.

Articolo 27

Funzione attuariale

1.   Qualora l'EPAP stesso copra i rischi biometrici o garantisca un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, gli Stati membri impongono agli EPAP di prevedere una funzione attuariale efficace che:

a)

coordini e supervisioni il calcolo delle riserve tecniche;

b)

valuti l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;

c)

valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;

d)

raffronti le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati tratti dall'esperienza;

e)

informi l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;

f)

esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale nel caso in cui l'EPAP disponga di tale politica;

g)

esprima un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui l'EPAP disponga di tali accordi; e

h)

contribuisca all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

2.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di nominare almeno una persona indipendente, interna o esterna all'EPAP, responsabile della funzione attuariale.

Sezione 3

Documenti relativi alla governance

Articolo 28

Valutazione interna del rischio

1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura alla portata e alla complessità delle loro attività, di effettuare e documentare la loro valutazione interna del rischio.

Tale valutazione dei rischi è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'EPAP o degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP. In presenza di una variazione significativa del profilo di rischio di uno schema pensionistico specifico, la valutazione interna del rischio può essere limitata a tale schema pensionistico.

2.   Gli Stati membri garantiscono che la valutazione interna del rischio di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione interna dell'EPAP, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP, comprenda quanto segue:

a)

una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali dell'EPAP;

b)

una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;

c)

una descrizione del modo in cui l'EPAP previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora l'EPAP esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice conformemente all'articolo 24, paragrafo 3;

d)

una valutazione del fabbisogno finanziario globale dell'EPAP, ivi inclusa una descrizione del piano di risanamento ove applicabile;

e)

una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto, ove applicabile, di:

i)

meccanismi di indicizzazione;

ii)

meccanismi di riduzione delle prestazioni, tra cui in quale misura possono essere ridotte le prestazioni pensionistiche maturate, a quali condizioni e da chi;

f)

una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE o la copertura da parte di uno schema di tutela delle pensioni, a favore dell'EPAP o degli aderenti e dei beneficiari;

g)

una valutazione qualitativa dei rischi operativi;

h)

nei casi in cui nelle decisioni di investimento siano tenuti in conto fattori ambientali, sociali e di governance, una valutazione dei rischi nuovi o emergenti, compresi i rischi relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.

3.   Ai fini del paragrafo 2, gli EPAP dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità dell'EPAP di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio.

4.   La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche dell'EPAP.

Articolo 29

Conti e relazioni annuali

Gli Stati membri stabiliscono che tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio redigano e rendano pubblici conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'EPAP e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'EPAP e includono un'informativa sulle partecipazioni significative in investimenti. I conti annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti, correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in conformità del diritto nazionale.

Articolo 30

Documento illustrante i principi della politica d'investimento

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui principi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento. Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. Il documento è reso pubblicamente disponibile.

CAPO 2

Esternalizzazione e gestione degli investimenti

Articolo 31

Esternalizzazione

1.   Gli Stati membri possono consentire o richiedere agli EPAP registrati o autorizzati nei loro territori di affidare qualsiasi attività, comprese le funzioni fondamentali e la gestione di tali EPAP, in tutto o in parte, a fornitori di servizi che operano per conto dei suddetti EPAP.

2.   Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP continuino a essere pienamente responsabili del rispetto degli obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività.

3.   L'esternalizzazione di funzioni fondamentali o di altre attività non deve avvenire con modalità che determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti:

a)

un pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell'EPAP interessato;

b)

l'incremento indebito del rischio operativo;

c)

un pregiudizio alla capacità delle autorità competenti di controllare che l'EPAP adempia ai propri obblighi;

d)

la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

4.   Gli EPAP garantiscono il corretto funzionamento delle attività esternalizzate tramite la procedura di selezione di un fornitore di servizi e il monitoraggio costante delle attività di tale fornitore di servizi.

5.   Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP che esternalizzano funzioni fondamentali, la gestione di tali EPAP, o altre attività disciplinate dalla presente direttiva stipulino un accordo scritto con il fornitore di servizi. Tale accordo è giuridicamente vincolante e chiarisce i diritti e i doveri dell'EPAP e del fornitore di servizi.

6.   Gli Stati membri assicurano che l'EPAP informi tempestivamente le autorità competenti dell'esternalizzazione delle attività disciplinate dalla presente direttiva. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione degli EPAP, le autorità competenti ne ricevono notifica prima che l'accordo relativo a qualunque esternalizzazione entri in vigore. Gli Stati membri assicurano altresì che gli EPAP notifichino alle autorità competenti qualunque importante sviluppo successivo riguardante altre attività esternalizzate.

7.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano del potere a richiedere in qualunque momento agli EPAP e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni fondamentali o alle altre attività esternalizzate.

Articolo 32

Gestione degli investimenti

Gli Stati membri non limitano il potere degli EPAP di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE, nonché le entità autorizzate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.

CAPO 3

Depositario

Articolo 33

Nomina di un depositario

1.   Nel caso di uno schema pensionistico nel quale gli aderenti e beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, lo Stato membro di origine può imporre all'EPAP di nominare uno o più depositari per la custodia delle attività e i compiti di vigilanza di cui agli articoli 34 e 35. Lo Stato membro ospitante può imporre a tali EPAP di nominare uno o più depositari per la custodia delle attività e i compiti di vigilanza conformemente agli articoli 34 e 35 nello svolgimento di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 11, purché la nomina di un depositario sia richiesta dalla rispettiva legislazione nazionale.

2.   Per gli schemi pensionistici nei quali gli aderenti e beneficiari non assumono interamente il rischio di investimento, lo Stato membro di origine può richiedere all'EPAP di nominare uno o più depositari per la custodia delle attività e gli obblighi di sorveglianza di cui agli articoli 34 e 35.

3.   Gli Stati membri non limitano la facoltà degli EPAP di nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ovvero accettato come depositario ai fini della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE.

4.   Gli Stati membri predispongono le necessarie misure per consentire alle autorità competenti, in conformità al loro diritto nazionale, di essere nelle condizioni di vietare, ai sensi dell'articolo 48, la libera disponibilità delle attività detenute da un depositario o un custode stabilito nel loro territorio su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP.

5.   Il depositario è nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pertinenti.

6.   Nello svolgimento dei compiti stabiliti agli articoli 34 e 35, l'EPAP e il depositario agiscono in modo onesto, leale, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico.

7.   Un depositario non svolge attività in relazione all'EPAP che possano creare conflitti di interesse tra l'EPAP, gli aderenti e i beneficiari dello schema e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari dello schema nonché all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP.

8.   Se non viene nominato un depositario, gli EPAP stabiliscono modalità per evitare e risolvere eventuali conflitti di interesse nell'ambito dei compiti altrimenti svolti dai depositari e dai gestori degli attivi.

Articolo 34

Custodia delle attività e responsabilità del depositario

1.   Se le attività di un EPAP relative a uno schema pensionistico costituite da strumenti finanziari che possono essere custoditi sono affidate al depositario per la custodia, quest'ultimo custodisce tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario.

A tal fine, il depositario garantisce che gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario, in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE, siano registrati nei libri contabili in conti separati aperti a nome dell'EPAP, in modo che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all'EPAP o agli aderenti e beneficiari dello schema pensionistico in qualsiasi momento.

2.   Se le attività di un EPAP relative a uno schema pensionistico sono costituite da attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il depositario verifica che l'EPAP ne abbia la proprietà e conserva un registro relativo a tali attivi. La verifica è condotta in base a informazioni o documenti forniti dall'EPAP e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario mantiene aggiornato il suo registro.

3.   Gli Stati membri garantiscono che il depositario sia responsabile nei confronti dell'EPAP e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi.

4.   Gli Stati membri garantiscono che la responsabilità del depositario di cui al paragrafo 3 non sia intaccata dall'aver affidato a un terzo la totalità o una parte delle attività che ha in custodia.

5.   Se non è nominato nessun depositario per la custodia delle attività, gli EPAP devono come minimo:

a)

garantire che gli strumenti finanziari siano trattati con la dovuta cura e tutela;

b)

tenere registri che permettano all'EPAP di identificare tutte le attività in qualsiasi momento e senza indugio;

c)

adottare le misure necessarie per evitare conflitti di interesse in relazione alla custodia delle attività;

d)

informare le autorità competenti, su richiesta, circa le modalità di tenuta delle attività.

Articolo 35

Obblighi di sorveglianza

1.   In aggiunta ai compiti di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, il depositario nominato per gli obblighi di sorveglianza:

a)

esegue le istruzioni dell'EPAP, salvo che siano contrarie alla normativa nazionale o al regolamento dell'EPAP;

b)

accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività dell'EPAP relative a uno schema pensionistico il controvalore sia rimesso all'EPAP nei termini d'uso; e

c)

accerta che i redditi prodotti dalle attività ricevano una destinazione conforme alle regole dell'EPAP.

2.   Nonostante il paragrafo 1, lo Stato membro di origine dell'EPAP può imporre al depositario di assolvere altri obblighi di sorveglianza.

3.   Se non è nominato nessun depositario per gli obblighi di sorveglianza, l'EPAP attua procedure volte a garantire che i compiti, altrimenti oggetto di sorveglianza da parte dei depositari, siano debitamente assolti in seno all'EPAP.

TITOLO IV

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI POTENZIALI ADERENTI, AGLI ADERENTI E AI BENEFICIARI

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 36

Principi

1.   Tenendo conto della natura dello schema pensionistico, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio forniscano:

a)

ai potenziali aderenti almeno le informazioni previste dall'articolo 41;

b)

agli aderenti almeno le informazioni previste dagli articoli da 37 a 40, 42 e 44; nonché

c)

ai beneficiari almeno le informazioni previste dagli articoli 37, 43 e 44.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

sono aggiornate regolarmente;

b)

sono formulate con chiarezza, utilizzando un linguaggio chiaro, comprensibile e succinto ed evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;

c)

non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;

d)

sono presentate in modo da agevolarne la lettura;

e)

sono disponibili in una lingua ufficiale dello Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica allo schema pensionistico interessato; e

f)

sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito Internet, oppure su carta.

3.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere di ulteriori disposizioni in materia di informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari.

Articolo 37

Informazioni generali sullo schema pensionistico

1.   Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, affinché gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle condizioni del rispettivo schema pensionistico gestito dall'EPAP, in particolare per quanto riguarda:

a)

il nome dell'EPAP, lo Stato membro in cui l'EPAP è registrato o autorizzato e il nome dell'autorità competente;

b)

i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico;

c)

le informazioni sul profilo di investimento;

d)

la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;

e)

le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia nell'ambito dello schema pensionistico, una dichiarazione a tal fine;

f)

i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;

g)

se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi allo schema pensionistico concernenti almeno cinque anni o tutti gli anni di attività dello schema se tale periodo è inferiore a cinque anni;

h)

la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per gli schemi che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;

i)

le opzioni per la riscossione del reddito da pensione a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;

j)

qualora un aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, ulteriori informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento.

2.   Per gli schemi pensionistici che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se del caso, dell'opzione di investimento di default e, della regola dello schema pensionistico in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento.

3.   Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole dello schema pensionistico. Inoltre, gli EPAP mettono a loro disposizione una spiegazione circa l'impatto sugli aderenti e sui beneficiari delle modifiche significative alle riserve tecniche.

4.   Gli EPAP rendono disponibili le informazioni generali relative allo schema pensionistico stabilite nel presente articolo.

CAPO 2

Prospetto delle prestazioni pensionistiche e informazioni supplementari

Articolo 38

Disposizioni generali

1.   Gli Stati membri prescrivono che gli EPAP redigano un documento conciso contenente le informazioni chiave per ciascun aderente, tenendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e le pertinenti norme nazionali di diritto della sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario («prospetto delle prestazioni pensionistiche»). Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche».

2.   La data esatta cui si riferiscono le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche è indicata in modo ben chiaro e visibile.

3.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche siano accurate, aggiornate e messe a disposizione di ciascun aderente gratuitamente mediante qualsiasi mezzo elettronico, anche su supporto durevole o tramite un sito Internet, oppure su carta, almeno con cadenza annuale. In aggiunta alle informazioni fornite attraverso mezzi elettronici, una copia cartacea è fornita agli aderenti che ne facciano richiesta.

4.   Qualsiasi cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche rispetto all'anno precedente è chiaramente indicato.

5.   Gli Stati membri stabiliscono norme volte a determinare le ipotesi delle proiezioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d). Tali norme sono applicate dagli EPAP per stabilire, ove pertinente, il tasso annuo di rendimento nominale dell'investimento, il tasso d'inflazione annuo e l'andamento delle retribuzioni future.

Articolo 39

Prospetto delle prestazioni pensionistiche

1.   Il prospetto delle prestazioni pensionistiche include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:

a)

i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una chiara indicazione della data di pensionamento prescritta dalla legge, dell'età di pensionamento stabilita dallo schema pensionistico o stimata dall'EPAP, o della data di pensionamento fissata dall'aderente;

b)

il nome dell'EPAP, l'indirizzo di contatto e l'identificazione dello schema pensionistico dell'aderente;

c)

se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dallo schema pensionistico e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;

d)

le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento specificata alla lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;

e)

le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;

f)

le informazioni sui contributi versati allo schema pensionistico dall'impresa promotrice e dall'aderente, almeno nel corso degli ultimi dodici mesi, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;

g)

una suddivisione dei costi dedotti dall'EPAP almeno nel corso degli ultimi dodici mesi;

h)

le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema pensionistico nel suo complesso.

2.   Conformemente all'articolo 60, gli Stati membri si scambiano le migliori prassi per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto delle prestazioni pensionistiche.

Articolo 40

Informazioni aggiuntive

1.   Il prospetto delle prestazioni pensionistiche precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui:

a)

ulteriori informazioni pratiche sulle opzioni per gli aderenti previste dallo schema pensionistico;

b)

le informazioni specificate agli articoli 29 e 30;

c)

se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite annue, in particolare in ordine al tasso della rendita, alla natura del prestatore e alla durata della rendita;

d)

informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

2.   Per gli schemi pensionistici in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il prospetto delle prestazioni pensionistiche indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.

CAPO 3

Altre informazioni e documentazione da fornire

Articolo 41

Informazioni da fornire ai potenziali aderenti

1.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di provvedere affinché i potenziali aderenti che non sono automaticamente iscritti a uno schema pensionistico siano informati, prima della loro adesione a tale schema pensionistico, circa:

a)

le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento;

b)

le pertinenti caratteristiche dello schema pensionistico compresi i tipi di prestazione;

c)

le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento; e

d)

dove sono disponibili ulteriori informazioni.

2.   Se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, i potenziali aderenti ricevono le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi allo schema pensionistico concernenti almeno cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività dello schema se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari.

3.   Gli Stati membri impongono agli EPAP di provvedere affinché i potenziali aderenti che sono automaticamente iscritti a uno schema pensionistico siano tempestivamente informati dopo la loro iscrizione, circa:

a)

le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento;

b)

le pertinenti caratteristiche dello schema pensionistico compresi i tipi di prestazione;

c)

le informazioni sul se e sul come i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario sono integrati nella strategia di investimento; e

d)

dove sono disponibili ulteriori informazioni.

Articolo 42

Informazioni da fornire agli aderenti durante la fase di pre-pensionamento

In aggiunta al prospetto delle prestazioni pensionistiche, gli EPAP forniscono ad ogni aderente, a tempo debito prima dell'età di pensionamento quale prevista all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), o su richiesta dell'aderente, le informazioni circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica disponibili per la riscossione del reddito da pensione.

Articolo 43

Informazioni da fornire ai beneficiari durante la fase di erogazione

1.   Gli Stati membri prescrivono agli EPAP di fornire periodicamente ai beneficiari informazioni sulle prestazioni dovute e sulle opzioni per la loro erogazione.

2.   Gli EPAP informano, senza indugio, i beneficiari una volta che sia stata adottata una decisione finale che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione.

3.   Nei casi in cui i beneficiari assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari ricevano periodicamente informazioni adeguate.

Articolo 44

Informazioni aggiuntive da fornire agli aderenti e ai beneficiari su richiesta

Su richiesta di un aderente, di un beneficiario o dei loro rappresentanti, l'EPAP fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:

a)

i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 29 o, se un EPAP è responsabile di più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico;

b)

il documento illustrante i principi della politica d'investimento di cui all'articolo 30;

c)

ogni ulteriore informazione circa le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d).

TITOLO V

VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPO 1

Disposizioni generali di vigilanza prudenziale

Articolo 45

Obiettivo principale della vigilanza prudenziale

1.   L'obiettivo principale della vigilanza prudenziale è tutelare i diritti degli aderenti e dei beneficiari nonché garantire la stabilità e la solidità degli EPAP.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari e possiedano le competenze, le capacità e il mandato pertinenti per conseguire l'obiettivo principale della vigilanza di cui al paragrafo 1.

Articolo 46

Ambito di applicazione della vigilanza prudenziale

Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP siano soggetti a vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda, se del caso:

a)

le condizioni per l'esercizio dell'attività;

b)

le riserve tecniche;

c)

il finanziamento delle riserve tecniche;

d)

i fondi propri obbligatori;

e)

il margine di solvibilità disponibile;

f)

il margine di solvibilità richiesto;

g)

le regole relative agli investimenti;

h)

la gestione degli investimenti;

i)

il sistema di governance; e

j)

le informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari.

Articolo 47

Principi generali di vigilanza prudenziale

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono responsabili della vigilanza prudenziale sugli EPAP.

2.   Gli Stati membri si accertano che la vigilanza sia esercitata con un metodo prospettico e basato sul rischio.

3.   La vigilanza degli EPAP comprende un'opportuna combinazione di attività cartolari e di ispezioni in loco.

4.   I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle loro azioni sulla stabilità dei sistemi finanziari nell'Unione, soprattutto in situazioni di emergenza.

Articolo 48

Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti impongono ad ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio di dotarsi di valide procedure amministrative e contabili e di meccanismi di controllo interno adeguati.

2.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti possano applicare sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e le altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative a norma della presente direttiva in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino ogni sanzione amministrativa o altra misura applicata per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e contro la quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti possono decidere di rinviare la pubblicazione, di non realizzarla o di pubblicare le sanzioni in forma anonima.

5.   Ogni decisione di vietare o di limitare le attività dell'EPAP è fondata su motivazioni dettagliate ed è comunicata all'EPAP interessato. Tale decisione è comunicata anche all'EIOPA, che la notifica a tutte le autorità competenti nel caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 11.

6.   Le autorità competenti possono inoltre limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'EPAP qualora, in particolare:

a)

l'EPAP non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;

b)

l'EPAP non detenga i fondi propri obbligatori.

7.   Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico, le autorità competenti possono trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine a coloro che gestiscono un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, a un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli.

8.   Le autorità competenti possono vietare a un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:

a)

se l'EPAP non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema;

b)

se sono venute meno le condizioni di esercizio;

c)

se l'EPAP manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;

d)

in caso di attività transfrontaliera, se l'EPAP non rispetta le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del lavoro dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali.

9.   Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un EPAP in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 49

Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza

1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per riesaminare le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dagli EPAP per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva, tenendo conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.

Il riesame tiene conto delle circostanze in cui gli EPAP operano e, ove opportuno, delle parti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Il riesame comprende:

a)

una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance;

b)

una valutazione dei rischi cui l'EPAP è esposto;

c)

una valutazione della capacità dell'EPAP di valutare e gestire tali rischi.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano di strumenti di monitoraggio, incluse le prove di stress, che consentano loro di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie di un EPAP e di monitorare come vi sia posto rimedio.

3.   Le autorità competenti dispongono dei poteri necessari per richiedere agli EPAP di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza.

4.   Le autorità competenti stabiliscono la frequenza minima e l'ambito del riesame di cui al paragrafo 1 alla luce della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP interessato.

Articolo 50

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, le autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a:

a)

richiedere all'EPAP, all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP, ovvero alle persone che gestiscono effettivamente l'EPAP o svolgono funzioni chiave, di fornire in qualsiasi momento informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di trasmettere tutti i relativi documenti;

b)

vigilare sui rapporti tra l'EPAP ed altre società o tra EPAP quando essi esternalizzano funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività a tali società o a altri EPAP e su ogni ulteriore riesternalizzazione, che influiscano sulla situazione finanziaria dell'EPAP o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace;

c)

ottenere i seguenti documenti: la propria valutazione del rischio, il documento illustrante i principi della politica d'investimento, i conti e le relazioni annuali e tutti gli altri documenti necessari ai fini della vigilanza;

d)

stabilire quali documenti sono necessari ai fini della vigilanza, tra cui:

i)

relazioni interne intermedie;

ii)

valutazioni attuariali e ipotesi dettagliate;

iii)

studi attività-passività;

iv)

prove della coerenza con i principi della politica d'investimento;

v)

prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto;

vi)

relazioni da parte delle persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'articolo 29;

e)

svolgere ispezioni in loco presso la sede dell'EPAP e, se del caso, sulle attività esternalizzate e su tutte quelle oggetto di ulteriore riesternalizzazione per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza;

f)

chiedere all'EPAP in qualsiasi momento informazioni circa le attività esternalizzate e tutte le attività oggetto di ulteriore riesternalizzazione.

Articolo 51

Trasparenza e responsabilità

1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti svolgano i compiti stabiliti nella presente direttiva in modo trasparente, indipendente e responsabile, assicurando il dovuto rispetto della tutela delle informazioni riservate.

2.   Gli Stati membri garantiscono che siano rese pubbliche le seguenti informazioni:

a)

il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e gli orientamenti generali in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali, nonché informazioni in merito alla scelta degli Stati membri di applicare la presente direttiva a norma degli articoli 4 e 5;

b)

informazioni circa la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 49;

c)

i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'applicazione del quadro prudenziale;

d)

l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale e informazioni sulle principali funzioni e attività delle autorità competenti;

e)

le norme in materia di sanzioni amministrative e sulle altre misure applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri garantiscono di porre in essere e applicare procedure trasparenti per quanto riguarda la nomina e la revoca dei componenti degli organi di governo e di gestione delle loro autorità competenti.

CAPO 2

Segreto professionale e scambio di informazioni

Articolo 52

Segreto professionale

1.   Gli Stati membri prevedono disposizioni per imporre a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori e agli esperti incaricati da tali autorità, l'obbligo di rispettare il segreto professionale. Fatti salvi i casi di rilievo penale, tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità le informazioni riservate ricevute in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che i singoli EPAP non possano essere individuati.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi in cui uno schema pensionistico è oggetto di liquidazione, gli Stati membri possono permettere che le informazioni riservate siano comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

Articolo 53

Utilizzo delle informazioni riservate

Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva se ne servano soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per i seguenti scopi:

a)

controllare che gli EPAP soddisfino le condizioni per intraprendere le attività di ente pensionistico aziendale o professionale prima dell'avvio delle loro attività;

b)

facilitare il monitoraggio delle attività degli EPAP, in particolare il monitoraggio delle riserve tecniche, della solvibilità, del sistema di governance e delle informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari;

c)

imporre misure correttive, ivi comprese le sanzioni amministrative;

d)

se consentito dal diritto nazionale, pubblicare gli indicatori chiave di performance per tutti i singoli EPAP, che possono essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni finanziarie concernenti la propria pensione;

e)

nell'ambito dei ricorsi contro una decisione delle autorità competenti adottata ai sensi delle disposizioni di recepimento della presente direttiva;

f)

nell'ambito dei procedimenti giudiziari relativi alle disposizioni di recepimento della presente direttiva.

Articolo 54

Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

Gli articoli 52 e 53 lasciano impregiudicati il diritto d'inchiesta conferito al Parlamento europeo dall'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 55

Scambio di informazioni tra autorità

1.   Gli articoli 52 e 53 non ostano ad alcuna delle seguenti attività:

a)

lo scambio di informazioni tra autorità competenti di uno stesso Stato membro nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza;

b)

lo scambio di informazioni tra autorità competenti di diversi Stati membri nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza;

c)

lo scambio di informazioni, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza, fra autorità competenti e i seguenti soggetti situati nello stesso Stato membro:

i)

le autorità investite della funzione di vigilanza sulle entità del settore finanziario e su altre organizzazioni finanziarie, nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;

ii)

le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali;

iii)

gli organismi che intervengono nella liquidazione di uno schema pensionistico e in altre procedure analoghe;

iv)

gli organismi o autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del sistema finanziario;

v)

le persone incaricate della revisione legale dei conti degli EPAP, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari;

d)

la trasmissione, agli organismi incaricati di amministrare la liquidazione di uno schema pensionistico, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione.

2.   Le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui al paragrafo 1 sono soggette alle norme sul segreto professionale di cui all'articolo 52.

3.   Gli articoli 52 e 53 non ostano a che gli Stati membri autorizzino scambi di informazioni tra le autorità competenti e i seguenti soggetti:

a)

le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione degli schemi pensionistici e in altre procedure analoghe;

b)

le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli EPAP, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari;

c)

gli attuari indipendenti dagli EPAP, che esercitano una funzione di controllo su di essi, nonché gli organismi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

Articolo 56

Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico

1.   Gli articoli 52 e 53 non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni alle seguenti entità ai fini dell'esercizio delle loro rispettive funzioni:

a)

banche centrali e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;

b)

altre autorità pubbliche incaricate della sorveglianza sui sistemi di pagamento, se opportuno;

c)

il Comitato europeo per il rischio sistemico, l'EIOPA, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

2.   Gli articoli da 55 a 58 non ostano a che le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'articolo 53.

3.   Le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti nella presente direttiva.

Articolo 57

Comunicazione di informazioni alle amministrazioni pubbliche responsabili della normativa finanziaria

1.   L'articolo 52, paragrafo 1, l'articolo 53 e l'articolo 58, paragrafo 1, non ostano a che gli Stati membri autorizzino la comunicazione di informazioni confidenziali tra autorità competenti e ad altri uffici delle loro amministrazioni centrali responsabili dell'applicazione della normativa di vigilanza sugli EPAP, sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle imprese di assicurazione, oppure agli ispettori incaricati da tali uffici.

Tali comunicazioni possono essere effettuate solo quando ciò risulti necessario per motivi di controllo prudenziale, prevenzione e risoluzione delle crisi degli EPAP in dissesto. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le persone che hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dispongono tuttavia che le informazioni ricevute in base all'articolo 55 e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l'accordo esplicito delle autorità competenti da cui provengono le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione in loco.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di informazioni riservate relative alla vigilanza prudenziale sugli EPAP a commissioni parlamentari di inchiesta o a corti dei conti nel loro Stato membro e ad altri organismi di indagine nel loro Stato membro, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le entità devono disporre, a norma del diritto nazionale, della competenza per indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili della vigilanza sugli EPAP o della normativa relativa a tale vigilanza;

b)

le informazioni devono essere strettamente necessarie per l'esercizio della competenza di cui alla lettera a);

c)

le persone che hanno accesso alle informazioni devono essere soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva;

d)

quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, le stesse devono essere comunicate con l'esplicito consenso delle autorità competenti da cui provengono e unicamente ai fini da esse autorizzati.

Articolo 58

Condizioni per lo scambio di informazioni

1.   Per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 55, la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 56 e la comunicazione di informazioni di cui all'articolo 57, gli Stati membri esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

a)

lo scambio, la trasmissione e la comunicazione di informazioni sono diretti all'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza;

b)

le informazioni ricevute sono soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 52;

c)

qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati.

2.   L'articolo 53 non osta a che gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi incaricati dell'individuazione e delle indagini relative alle violazioni del diritto societario applicabile alle imprese promotrici.

Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

a)

le informazioni devono essere dirette alle attività di individuazione, indagine ed esame delle violazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a);

b)

le informazioni ricevute devono essere soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 52;

c)

qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati.

3.   Se in uno Stato membro le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 2, primo comma, esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine delle violazioni ricorrendo a persone incaricate a tale scopo in base alla loro competenza specifica e non appartenenti al settore pubblico, si applica la possibilità di scambio delle informazioni prevista all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 59

Disposizioni nazionali prudenziali

1.   Gli Stati membri comunicano all'EIOPA le rispettive disposizioni prudenziali relative al settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dalla legislazione nazionale in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro concernente l'organizzazione dei sistemi pensionistici di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'EIOPA le mette a disposizione sul suo sito web.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

Cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EIOPA

1.   Gli Stati membri assicurano, nel modo opportuno, l'applicazione uniforme della direttiva attraverso scambi regolari di informazioni e di esperienze con l'intento di sviluppare le migliori prassi nel settore e una cooperazione più intensa con il coinvolgimento, ove applicabile, delle parti sociali, ed in tal modo evitare distorsioni della concorrenza e creare le premesse per un'adesione transfrontaliera agevole.

2.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle operazioni degli EPAP.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri collaborano con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010 e forniscono quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1094/2010, conformemente all'articolo 35 di tale regolamento.

4.   Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l'EIOPA delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva. La Commissione, l'EIOPA e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

Articolo 61

Trattamento dei dati personali

Quanto al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva, gli EPAP e le autorità competenti eseguono i loro compiti ai fini della presente direttiva conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Quanto al trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA nell'ambito della presente direttiva, l'Autorità applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 62

Valutazione e riesame

1.   Entro 13 gennaio 2023, la Commissione esegue un riesame della presente direttiva e presenta una relazione sull'attuazione e sull'efficacia della medesima al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Il riesame di cui al paragrafo 1 valuta, in particolare:

a)

l'adeguatezza della presente direttiva dal punto di vista prudenziale e della governance;

b)

l'attività transfrontaliera;

c)

l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e il suo impatto sulla stabilità degli EPAP;

d)

il prospetto delle prestazioni pensionistiche.

Articolo 63

Modifica della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1)

all'articolo 13, il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7)

«riassicurazione«, una delle seguenti attività:

a)

l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione di un paese terzo, o da un'altra impresa di riassicurazione o da un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;

b)

nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività consistente nell'accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's; o

c)

la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un'istituzione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37»;"

2)

all'articolo 308 ter, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15.   Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri d'origine applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2341, tali Stati membri d'origine possono continuare ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative precedentemente adottate per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE in vigore al 31 dicembre 2015 per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2022.

Ove uno Stato membro d'origine continui ad applicare tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, in tale Stato membro le imprese di assicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale di solvibilità come la somma tra i seguenti addendi:

a)

il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale rispetto alla loro attività di assicurazione, calcolato senza le attività nel settore delle pensioni aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2341;

b)

il margine di solvibilità rispetto alla loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, calcolato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi all'articolo 28 della direttiva 2002/83/CE.

Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, indicando se sia opportuno estendere il periodo di cui al primo comma, tenuto conto delle modifiche al diritto dell'Unione o nazionale risultanti dalla presente direttiva.».

Articolo 64

Recepimento

1.   Entro il 13 gennaio 2019 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione redazionale dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 65

Abrogazione

La direttiva 2003/41/CE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal 13 gennaio 2019 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata 2003/41/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 66

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 67

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 109.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2016.

(3)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(4)  Cfr. allegato I, parte A.

(5)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(6)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(11)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(12)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(13)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(14)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(15)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(17)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 65)

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

 

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Unicamente l'articolo 303

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

Unicamente l'articolo 4

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Unicamente l'articolo 62

Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1).

Unicamente l'articolo 1

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione

(di cui all'articolo 65)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2003/41/CE

23.9.2005

23.9.2005

2009/138/CE

31.3.2015

1.1.2016

2010/78/UE

31.12.2011

31.12.2011

2011/61/UE

22.7.2013

22.7.2013

2013/14/UE

21.12.2014

21.12.2014


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2003/41/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 6, lettera g)

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 6, lettera h)

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 6, lettera i)

Articolo 6, paragrafo 10

Articolo 6, lettera j)

Articolo 6, paragrafo 11

Articolo 6, paragrafi da 12 a 19

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articoli 20 e 9, paragrafo 5

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 15, paragrafi da 1 a 5

Articolo 13, paragrafi da 1 a 5

Articolo 15, paragrafo 6

 

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 17 bis, paragrafi da 1 a 4

Articolo 16, paragrafo da 1 a 4

Articolo 17 bis, paragrafo 5

 

Articolo 17 ter

Articolo 17

Articolo 17 quater

 

Articolo 17 quinquies

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafi da 2 a 7

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 10

Articolo 29

Articolo 12

Articolo 30

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafi da 2 a 7

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 32

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 33, paragrafi da 5 a 8

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 9, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 43

Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 44, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 44, lettera b)

Articolo 44, lettera c)

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafi da 3 a 5

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 48, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafi da 3 a 5

Articolo 48, paragrafi da 7 a 9

Articolo 49

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 50

Articolo 13, paragrafo 2

 

 

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 58

Articolo 20, paragrafo 11, primo comma

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 11, secondo comma

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 11, terzo e quarto comma

 

Articolo 21

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 22

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 67