30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/8


DIRETTIVA (UE) 2016/1034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2016

che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (assieme, il «nuovo quadro normativo») rappresentano i principali atti legislativi in materia finanziaria adottati a seguito della crisi finanziaria per quanto riguarda i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione. Il nuovo quadro normativo rafforza e sostituisce la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(2)

Il nuovo quadro normativo regola i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di paesi terzi che forniscono servizi o attività di investimento nell'Unione. Esso armonizza il regime di limiti di posizioni su derivati su merci, al fine di migliorare la trasparenza, favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e prevenire gli abusi di mercato. Esso introduce inoltre norme sulle negoziazioni algoritmiche ad alta frequenza e migliora la vigilanza dei mercati finanziari tramite l'armonizzazione delle sanzioni amministrative. Inoltre, sviluppando le norme vigenti, il nuovo quadro normativo rafforza la tutela degli investitori introducendo requisiti rigorosi in materia di organizzazione e di norme di comportamento. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva 2014/65/UE entro il 3 luglio 2016.

(3)

Il nuovo quadro normativo dispone che le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici forniscano alle autorità competenti dati di riferimento sugli strumenti finanziari che descrivano in maniera uniforme le caratteristiche di ogni strumento finanziario che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. I predetti dati sono utilizzati anche per altre finalità, ad esempio per il calcolo delle soglie di liquidità e di trasparenza, così come per la segnalazione delle posizioni su derivati su merci.

(4)

Per la raccolta efficiente e armonizzata dei dati è in fase di sviluppo una nuova infrastruttura, il sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari (Financial Instruments Reference Data System — «FIRDS») da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»), in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Il FIRDS interesserà un'ampia gamma di strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e collegherà i flussi di dati tra l'ESMA, le autorità nazionali competenti e le sedi di negoziazione in tutta l'Unione. La stragrande maggioranza dei nuovi sistemi informatici su cui si basa il FIRDS dovrà essere realizzata partendo da zero, sulla base di nuovi parametri.

(5)

Gli Stati membri devono porre in essere le misure di recepimento della direttiva 2014/65/UE a decorrere dal 3 gennaio 2017. Tuttavia, a causa dell'entità e della complessità dei dati che devono essere raccolti e trattati affinché il nuovo quadro normativo diventi operativo, in particolare per la segnalazione delle operazioni, i calcoli a fini di trasparenza e la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, né le parti interessate, quali le piattaforme di negoziazione, né le autorità nazionali competenti né l'ESMA sono in grado di assicurare che le necessarie infrastrutture di raccolta dei dati saranno realizzate e operative entro la predetta data.

(6)

L'assenza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati avrebbe implicazioni sull'intero ambito di applicazione del nuovo quadro normativo. Senza dati, non sarebbe possibile stabilire con precisione quali strumenti finanziari rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo quadro normativo. Inoltre, non sarebbe possibile adattare le norme sulla trasparenza pre- e post-negoziazione in modo da poter determinare quali strumenti sono liquidi e fissare i casi in cui concedere deroghe o consentire la pubblicazione differita.

(7)

In assenza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati, le sedi di negoziazione e le imprese di investimento non sarebbero in grado di segnalare alle autorità competenti le operazioni eseguite. Senza la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, sarebbe difficile far rispettare i limiti di posizioni su tali derivati su merci. Senza la segnalazione delle posizioni, sarebbe limitata la capacità di individuare in modo efficace le violazioni dei limiti di posizioni. Molti dei requisiti in materia di negoziazione algoritmica dipendono anch'essi dalla disponibilità di dati.

(8)

L'assenza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati renderebbe inoltre difficile per le imprese di investimento applicare le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici non sarebbero in grado di pubblicare i dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni nelle sedi di negoziazione. Le imprese di investimento non disporrebbero di dati importanti sull'esecuzione che consentano loro di stabilire le modalità migliori per eseguire gli ordini dei clienti.

(9)

Per garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, è necessario e giustificato intervenire con urgenza per prorogare la data di applicazione del nuovo quadro normativo nella sua interezza, compresi tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso.

(10)

Il processo di attuazione delle infrastrutture di raccolta dei dati si articola in cinque fasi: requisiti sull'attività, specifiche, sviluppo, collaudo e installazione. L'ESMA stima che tali fasi saranno completate entro il gennaio 2018, a condizione che entro il giugno 2016 vi sia certezza giuridica sui requisiti definitivi previsti dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione.

(11)

Alla luce delle circostanze eccezionali e al fine di consentire all'ESMA, alle autorità nazionali competenti e alle parti interessate di completare l'attuazione operativa, è opportuno prorogare di dodici mesi, fino al 3 gennaio 2018, la data entro la quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento della direttiva 2014/65/UE e la data entro la quale l'abrogazione della direttiva 2004/39/CE debba avere effetto. I termini delle relazioni e delle revisioni dovrebbero essere prorogati di conseguenza. È inoltre opportuno prorogare al 3 luglio 2017 la data entro la quale gli Stati membri devono recepire la direttiva 2014/65/UE.

(12)

L'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/65/UE dovrebbe essere estesa anche alle entità non finanziarie che siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o che abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione quando eseguono operazioni in una sede di negoziazione di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria di dette entità non finanziarie o dei loro gruppi.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/65/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), da un lato, o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, dall'altro, ad eccezione di entità non finanziarie che eseguano operazioni in una sede di negoziazione di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria di dette entità non finanziarie o dei loro gruppi,»;

2)

all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della presente lettera, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se i requisiti e la procedura stabiliti al terzo e quarto comma sono rispettati.

Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione adotta decisioni di equivalenza ai sensi della procedura d'esame di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 2, indicando se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisca che un mercato regolamentato autorizzato in tale paese terzo soddisfi i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono, ai fini dell'applicazione della presente lettera, equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della presente direttiva e dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dalla direttiva 2004/109/CE e che sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci nel paese terzo in questione. L'autorità competente indica i motivi in base ai quali ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione sia da considerare equivalente e fornisce informazioni pertinenti a tal fine.

Un tale quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le seguenti condizioni:

i)

i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa;

ii)

i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;

iii)

gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori; e

iv)

la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.»;

3)

all'articolo 69, paragrafo 2, secondo comma, la data «3 luglio 2016» è sostituita dalla data «3 luglio 2017»;

4)

all'articolo 70, paragrafo 1, terzo comma, la data «3 luglio 2016» è sostituita dalla data «3 luglio 2017»;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 89 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*)  Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45)."

(**)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

6)

l'articolo 90 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 la data «3 marzo 2019» è sostituita dalla data «3 marzo 2020»;

b)

al paragrafo 2 la data «3 settembre 2018» è sostituita dalla data «3 settembre 2019» e la data «3 settembre 2020» è sostituita dalla data «3 settembre 2021»;

c)

al paragrafo 4 la data «1o gennaio 2018» è sostituita dalla data «1o gennaio 2019»;

7)

all'articolo 93, paragrafo 1, la data «3 luglio 2016» è sostituita dalla data «3 luglio 2017», la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018» e la data «3 settembre 2018» è sostituita dalla data «3 settembre 2019»;

8)

all'articolo 94 la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018»;

9)

all'articolo 95, paragrafo 1, la data «3 luglio 2020» è sostituita dalla data «3 gennaio 2021» e la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Parere del 29 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 26 maggio 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(6)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).