16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2271 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativa all'equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 2 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa gli obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa.

(3)

Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse valori e alle borse merci in Giappone siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come borse valori o borse merci in Giappone alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

(4)

Il quadro giuridico del Giappone per le borse valori e le borse merci è costituito dalla Financial Instruments and Exchange Act (legge sugli strumenti finanziari e la borsa, di seguito «la FIEA») del 2006, che stabilisce il quadro normativo per le borse valori, e dalla Commodity Derivatives Act (legge sui derivati su merci, di seguito «la CDA») del 2009, che fissa il quadro normativo e di vigilanza per le borse merci. I contratti derivati aventi le merci come sottostante sono quotati presso le borse merci e i derivati basati su strumenti finanziari sono quotati presso le borse valori. Le norme relative alle borse valori sono ulteriormente specificate nel provvedimento di esecuzione della legge sugli strumenti finanziari e la borsa e nell'ordinanza governativa sulle borse valori, mentre le norme relative alle borse merci sono ulteriormente dettagliate nel provvedimento di esecuzione della legge sui derivati su merci e nell'ordinanza di esecuzione della medesima legge. Inoltre, sia le borse merci che le borse valori beneficiano di un potere di autoregolamentazione relativamente ampio rispetto a taluni requisiti. Il potere di autoregolamentazione delle borse valori riguarda, in particolare, le regole commerciali connesse all'ammissione al listino e alla cancellazione degli strumenti finanziari dallo stesso, gli accordi commerciali e i requisiti di ammissione. Le norme operative devono essere sottoposte al primo ministro del Giappone per approvazione (articolo 81 della FIEA). Il potere di autoregolamentazione della borsa merci è esercitato dal comitato di autoregolamentazione o dal servizio di autoregolamentazione. Le regole di mercato della borsa merci contengono le norme di negoziazione e i requisiti di ammissione, che devono essere sottoposti entrambi al ministero dell'Agricoltura, dei beni forestali e della pesca (di seguito «il MAFF») e al ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria (di seguito «il METI») per approvazione. Le norme di autoregolamentazione sono giuridicamente vincolanti per le borse.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse autorizzate in Giappone consentono di conseguire risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE nei seguenti settori: procedura di autorizzazione, requisiti in materia di definizioni, accesso alla borsa, requisiti organizzativi, requisiti per l'alta dirigenza, ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione, sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione, controllo della conformità e accesso agli accordi di compensazione e di regolamento.

(6)

Ai sensi della direttiva 2004/39/CE i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione si applicano solo alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nonostante le azioni possano essere ammesse alla negoziazione presso le borse valori, la Commissione ritiene la valutazione di tali requisiti non rilevante ai fini della presente decisione, dal momento che il suo obiettivo è quello di verificare l'equivalenza dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati dei paesi terzi in relazione a contratti derivati eseguiti su tali mercati.

(7)

È pertanto opportuno concludere che i requisiti giuridicamente vincolanti per le borse valori e le borse merci in Giappone conseguono risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE.

(8)

Le borse merci operano sotto la vigilanza del METI e del MAFF. La CDA fornisce un quadro di riferimento per i poteri di vigilanza del METI e del MAFF. In particolare, il METI e il MAFF approvano le regole del mercato, le regole dei contratti di mediazione, le regole per la risoluzione delle controversie o le regole applicabili al comitato di sorveglianza delle operazioni di mercato di una determinata borsa merci e le eventuali modifiche apportate. Inoltre, al fine di garantire la correttezza degli scambi e la tutela degli investitori, il METI e il MAFF possono imporre a una borsa merci di modificare lo statuto o altre norme, i metodi commerciali o di adottare eventuali altre misure per migliorare il suo funzionamento. Se una borsa merci non è in grado di esercitare adeguatamente il suo potere di autoregolamentazione e non adotta le misure necessarie a garantire la correttezza degli scambi e la tutela degli investitori, il METI e il MAFF possono revocare la licenza o sospendere la totalità o una parte delle attività di borsa. Le borse valori sono soggette alla vigilanza del primo ministro del Giappone, il cui potere è delegato al commissario dell'agenzia dei servizi finanziari del Giappone (di seguito «la JFSA»). Il capo V, sezione 5, della FIEA prevede le misure di vigilanza a disposizione della JFSA. In particolare, quando le borse valori violano leggi e regolamenti, la JSFA può revocare la licenza o emettere un'ordinanza di sospensione della totalità o di una parte delle attività della borsa valori. Inoltre, la JSFA può imporre alla borsa valori di modificare l'atto costitutivo, le norme operative, le regole dei contratti di mediazione o qualsiasi altra norma o prassi commerciale o di adottare altre misure necessarie ai fini della vigilanza. Lo statuto della borsa valori deve prevedere sanzioni nel caso in cui i membri ne violino le regole di funzionamento. Se la borsa valori non attua una sorveglianza efficace del mercato, la JSFA può adottare misure esecutive, tra cui la revoca della licenza o la sospensione delle attività.

(9)

Pertanto è opportuno concludere che le borse valori e le borse merci sono soggette a vigilanza e applicazione efficaci in Giappone su base continuativa.

(10)

Le condizioni di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte per quanto riguarda le borse valori e le borse merci in Giappone.

(11)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle borse valori e alle borse merci applicabili in Giappone al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per tali mercati e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione. In particolare, la Commissione dovrebbe riesaminare la presente decisione alla luce dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(12)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse valori e alle borse merci in Giappone non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, le borse valori e le borse merci autorizzate in Giappone che figurano nell'allegato sono considerate equivalenti ai mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


ALLEGATO

Borse valori e borse merci in Giappone di cui all'articolo 1:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.