7.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/90 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1782 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2016
che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'inclusione della Lituania nell'elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di controllo per la malattia di Aujeszky e che aggiorna l'elenco degli istituti nazionali dell'allegato III
[notificata con il numero C(2016) 6288]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi nell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva i suini devono essere accompagnati, durante il trasporto, da un certificato sanitario conforme al modello 2 di cui all'allegato F della stessa direttiva («modello 2»). L'articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva dispone che uno Stato membro che ha un programma nazionale obbligatorio di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky possa sottoporlo alla Commissione per approvazione. I criteri di approvazione sono stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2. |
(2) |
La decisione 2008/185/CE della Commissione (2) stabilisce garanzie supplementari per gli scambi di suini tra gli Stati membri. Queste garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo il loro stato sanitario per la malattia di Aujeszky. L'allegato II di tale decisione elenca gli Stati membri o le loro regioni in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky. L'articolo 7 della decisione 2008/185/CE specifica anche le informazioni da inserire nel modello 2 per quanto riguarda i riferimenti a tale decisione. |
(3) |
La decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione (3) ha modificato la direttiva 64/432/CEE, compreso il modello 2. Di conseguenza è necessario modificare l'articolo 7 della decisione 2008/185/CE. |
(4) |
La Lituania ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa riguardante il programma nazionale obbligatorio di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky in tutto il suo territorio e ha chiesto di essere inserita nell'allegato II della decisione 2008/185/CE. |
(5) |
In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Lituania, tale Stato membro dovrebbe essere inserito nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE come Stato membro o relativa regione in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky. |
(6) |
L'allegato III della decisione 2008/185/CE contiene un elenco degli istituti responsabili della valutazione delle prove e dei kit ELISA (saggio di immunoassorbimento enzimatico), della verifica della qualità del metodo ELISA per la ricerca degli anticorpi del virus della malattia di Aujeszky in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento CE. Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione in merito a modifiche rilevanti dei nomi e degli indirizzi di tali istituti nazionali. L'allegato III della decisione 2008/185/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/185/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/185/CE è modificata come segue:
1) |
all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni figuranti all'allegato I o II, nel certificato sanitario che è riportato nel modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e che accompagna tali animali il numero dell'articolo appropriato della presente decisione va inserito nello spazio vuoto da compilare al punto II.3.3.1 della sezione C.»; |
2) |
gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).
(3) Decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 50).
ALLEGATO
Gli allegati II e III della decisione 2008/185/CE sono modificati come segue:
1) |
l'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky
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2) |
nell'allegato III, il punto 2, lettera d) è sostituito dal seguente:
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