11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/23


DECISIONE (UE) 2016/1366 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2016

che conferma la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (1),

visto il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (2),

vista la notifica, da parte dell'Estonia, della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(2)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(3)

Il 21 novembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2012/714/UE che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (3).

(4)

Il 27 gennaio 2014 la Commissione ha adottato la decisione 2014/39/UE che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (4).

(5)

Con lettera del 13 aprile 2016, protocollata dalla Commissione il 18 aprile 2016, l'Estonia ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(6)

La Commissione osserva che né la decisione 2010/405/UE né il regolamento (UE) n. 1259/2010 impongono condizioni particolari di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e che la partecipazione dell'Estonia rafforzerà i benefici di detta cooperazione rafforzata.

(7)

Deve pertanto essere confermata la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(8)

La Commissione dovrebbe adottare le misure transitorie necessarie per l'Estonia ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010.

(9)

È auspicabile che il regolamento (UE) n. 1259/2010 entri in vigore in Estonia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata

1.   È confermata la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, autorizzata dalla decisione 2010/405/UE.

2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica all'Estonia conformemente alla presente decisione.

Articolo 2

Informazioni che devono essere fornite dall'Estonia

Entro l'11 maggio 2017 l'Estonia comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo:

a)

ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010, e

b)

alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per l'Estonia

1.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica all'Estonia solo relativamente ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all'articolo 5 di detto regolamento conclusi a partire dall'11 febbraio 2018.

Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima dell'11 febbraio 2018 sono efficaci per l'Estonia, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010.

2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per l'Estonia gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima dell'11 febbraio 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 in Estonia

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 entra in vigore in Estonia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica in Estonia a partire dall'11 febbraio 2018.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER


(1)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.

(2)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10.

(3)  GU L 323 del 22.11.2012, pag. 18.

(4)  GU L 23 del 28.1.2014, pag. 41.