15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/80


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1155 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

sull'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 4363]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a iscrivere all'albo tutti i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di paesi terzi che presentano una relazione di revisione riguardante il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro. L'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE prevede che gli Stati membri assoggettino i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di cui sopra ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni.

(2)

Gli Stati membri possono non applicare o modificare gli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/43/CE in relazione ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile di un paese terzo, su base di reciprocità, a condizione che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile del paese terzo in questione siano considerati equivalenti ai requisiti previsti dalla direttiva. Le condizioni alle quali gli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/43/CE possono essere non applicati o modificati in seguito al riconoscimento dell'equivalenza sono fissate, di norma, negli accordi di cooperazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE tra lo Stato membro e il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile del paese terzo in questione, e comunicate alla Commissione.

(3)

Con la decisione di esecuzione 2013/281/UE (2), la Commissione ha stabilito che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile delle autorità competenti degli Stati Uniti d'America, precisamente della Securities and Exchange Commission e del Public Company Accounting Oversight Board, sono equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Tale decisione di esecuzione cessa di applicarsi il 31 luglio 2016. Di conseguenza l'equivalenza dei predetti sistemi dovrebbe essere nuovamente valutata.

(4)

L'applicazione limitata nel tempo della decisione di esecuzione 2013/281/UE è dovuta al mancato affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell'altra parte. Il meccanismo di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti è stato pertanto riesaminato al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'affidamento reciproco. Dall'adozione della decisione di esecuzione 2013/281/UE sono state instaurate alcune forme di reciproco affidamento ed in particolare è stato assunto l'impegno di evitare inutili duplicazioni di lavoro e di definire forme di cooperazione che porteranno in futuro ad un maggior grado di affidamento.

(5)

Nel caso di una società con sede legale negli Stati Uniti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ma non negli Stati Uniti, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti gli incarichi di revisione contabile relativi ai bilanci di tale società siano soggetti agli accordi di cooperazione conclusi con le autorità competenti degli Stati Uniti in modo da poter determinare quale sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni si applicherà ai revisori dei conti di tali società. Qualora tali incarichi siano svolti da un revisore dei conti o un ente di revisione contabile di un altro Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare per garantire che l'incarico di revisione sia incluso nell'ambito di uno dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Tali accordi non impediscono la conclusione di accordi di cooperazione in materia di singoli controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti degli Stati Uniti.

(6)

Qualunque sia la decisione presa in materia di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di un paese terzo conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, essa non pregiudica la decisione della Commissione in merito all'adeguatezza delle condizioni soddisfatte dalle autorità competenti di tale paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 3, primo comma, della predetta direttiva.

(7)

Lo scopo ultimo della cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle degli Stati Uniti in materia di sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile è il conseguimento dell'affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell'altra parte sulla base della loro equivalenza.

(8)

Avvalendosi dell'assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile della Securities and Exchange Commission e del Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti. La valutazione è avvenuta alla luce dei requisiti stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE riguardanti i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. I sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile della Securities and Exchange Commission e del Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della predetta direttiva.

(9)

Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti è competente in materia di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. La sua attività è soggetta al controllo della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

(10)

Le autorità competenti degli Stati Uniti intendono esaminare ulteriormente i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni degli Stati membri prima di decidere se affidarsi pienamente al controllo esercitato dalle loro autorità competenti. Pertanto, considerato che la deroga di cui all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE si basa sul principio di reciprocità, il meccanismo di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti dovrebbe essere riesaminato per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell'altra parte. Tale riesame dovrebbe altresì considerare se gli Stati membri abbiano o no incontrato difficoltà ad ottenere il riconoscimento dell'equivalenza dei propri sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile da parte delle autorità competenti degli Stati Uniti. Per tale ragione è opportuno che la presente decisione si applichi per un periodo di tempo limitato.

(11)

Nonostante la limitazione nel tempo, la Commissione monitorerà periodicamente gli sviluppi in materia di cooperazione nel settore della regolamentazione e della vigilanza. La presente decisione sarà oggetto di un riesame, se del caso, alla luce delle modifiche della regolamentazione e della vigilanza nell'Unione e negli Stati Uniti, tenendo conto delle fonti disponibili di informazioni pertinenti. Tale riesame potrebbe portare alla revoca della dichiarazione di equivalenza.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile della Securities and Exchange Commission e del Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d'America sono considerati conformi a requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della predetta direttiva.

Articolo 2

L'articolo 1 non osta alla conclusione di accordi di cooperazione in materia di singoli controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti degli Stati Uniti.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o agosto 2016 al 31 luglio 2022.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione

Jonathan HILL

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/281/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013, sull'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 13.6.2013, pag. 8).