18.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/8


DECISIONE (UE) 2016/768 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è parte della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione nel 1981 (1).

(2)

L'Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti («protocollo»), a seguito della sua approvazione il 4 aprile 2001 (2).

(3)

Le parti del protocollo hanno avviato i negoziati nel 2009, ampliandone l'ambito di applicazione nel 2010, al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione per affrontare alla fonte la produzione di emissioni di inquinanti atmosferici.

(4)

Nel 2012 le parti presenti alla trentunesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2012/5 e 2012/6 che emendano il protocollo.

(5)

Gli emendamenti figuranti nella decisione 2012/6 sono entrati in vigore e sono divenuti effettivi sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del protocollo.

(6)

Gli emendamenti figuranti nella decisione 2012/5 richiedono l'accettazione delle parti del protocollo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo.

(7)

L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dagli emendamenti del protocollo, compresa la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Gli emendamenti del protocollo che figurano nella decisone 2012/5 dovrebbero pertanto essere accettati a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti («protocollo») sono accettati a nome dell'Unione.

Il testo degli emendamenti del protocollo figuranti nell'allegato della decisione 2012/5 dell'organo esecutivo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone legittimate a depositare, a nome dell'Unione, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.

(2)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 40.

(3)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(4)  La data di entrata in vigore degli emendamenti del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO

di cui all'allegato della decisione 2012/5 dell'organo esecutivo della convenzione

a)   Articolo 1

1.

Al punto 10 il testo: «i) del presente protocollo; o ii) di un emendamento dell'allegato I o II, qualora la fonte fissa venga assoggettata alle disposizioni del presente protocollo soltanto in virtù di tale emendamento» è sostituito da: «per una parte del presente protocollo. Una parte può decidere di non considerare come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l'autorità nazionale competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell'entrata in vigore del protocollo per la parte medesima e a condizione che la costruzione o modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data».

2.

Un nuovo punto 12 è inserito dopo il punto 11, con il seguente testo:

«12.   Con i termini «questo protocollo», «il protocollo» e «il presente protocollo» si intende il protocollo del 1998 relativo ai metalli pesanti, con i successivi emendamenti.»

b)   Articolo 3

3.

Al paragrafo 2, il termine «Ogni» è sostituito da «Fatti salvi i paragrafi 2, bis e ter, ogni».

4.

Al paragrafo 2, lettera a), il testo «per la quale nell'allegato III sono indicate le migliori tecniche disponibili» è sostituito da «per la quale le linee guida adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo indicano le migliori tecniche disponibili».

5.

Al paragrafo 2, lettera c), il testo «per la quale nell'allegato III sono indicate le migliori tecniche disponibili» è sostituito da «per la quale le linee guida adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo indicano le migliori tecniche disponibili».

6.

Dopo il paragrafo 2, sono inseriti i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis.   Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una «fonte fissa esistente» a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.

ter.   Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una «nuova fonte fissa» può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.»

7.

Al paragrafo 5:

a)

il testo «; a tal fine le parti comprese nella zona geografica di attività dell'EMEP applicano perlomeno le metodologie dell'organo direttivo dell'EMEP e le parti situate al di fuori della zona geografica di attività dell'EMEP applicano, a titolo orientativo, le metodologie sviluppate attraverso il piano di lavoro dell'organo esecutivo.» è soppresso e sostituito da un punto.

b)

dopo la prima frase, è aggiunto il testo seguente:

«Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall'organo direttivo dell'EMEP e adottate dalle parti in occasione di una delle sessioni dell'organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano come orientamento le metodologie sviluppate nell'ambito del piano di lavoro dell'organo esecutivo.»

8.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto un nuovo paragrafo 8, con il seguente testo:

«8.   Ciascuna parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della convenzione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente (Convention on the effects of air pollution on human health and the environment) e ai programmi di sorveglianza e modellazione dell'atmosfera.»

c)   Articolo 3 bis

9.

È aggiunto un nuovo articolo 3 bis, con il seguente testo:

«Articolo 3 bis

Disposizioni transitorie flessibili

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019 può adottare, alle condizioni specificate nel presente articolo, disposizioni transitorie flessibili per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite alle fonti fisse esistenti in determinate categorie di fonti fisse.

2.   Ciascuna parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di adesione al presente protocollo, quanto elencato di seguito:

a)

le specifiche categorie di fonti fisse elencate nell'allegato II per le quali la parte può scegliere di adottare disposizioni transitorie flessibili, a condizione di non indicarne più di quattro;

b)

le fonti fisse per le quali la costruzione o l'ultima modifica sostanziale abbia avuto inizio prima del 1990 o un altro anno del periodo dal 1995 al 1985 inclusi, che la parte deve indicare all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, e che possono beneficiare delle disposizioni transitorie flessibili di cui al paragrafo 5;

c)

un piano di attuazione coerente con i paragrafi 3 e 4 che individui un calendario per la piena attuazione delle disposizioni specificate.

3.   Una parte deve, come minimo, applicare le migliori tecniche disponibili per le fonti fisse esistenti nelle categorie 1, 2, 5 e 7 dell'allegato II entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione, o entro il 31 dicembre 2022 se questa data è anteriore, salvo quanto disposto al paragrafo 5.

4.   In nessun caso una parte può rinviare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili o dei valori limite per le fonti fisse esistenti oltre il 31 dicembre 2030.

5.   Per qualsiasi fonte o fonti indicate conformemente al paragrafo 2, lettera b), una parte può decidere, entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione o entro il 31 dicembre 2022 se questa data è anteriore, la chiusura della o delle fonti in questione. Un elenco di tali fonti compare all'interno della successiva relazione che la parte fornisce conformemente al paragrafo 6. Gli obblighi di applicazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite non riguardano tale fonte o fonti, a condizione che essa o esse vengano chiuse entro il 31 dicembre 2030. A ciascuna fonte non chiusa entro il termine indicato la parte deve applicare, successivamente a tale data, le migliori tecniche disponibili e i valori limite applicabili alle nuove fonti nella categoria rilevante per le stesse.

6.   La parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo trasmette al segretario esecutivo della Commissione relazioni triennali sui progressi nell'attuazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite nella categoria di fonti fisse individuate conformemente all'articolo stesso. Le relazioni triennali sono messe a disposizione dell'organo esecutivo dal segretario esecutivo della Commissione.»

d)   Articolo 7

10.

Al paragrafo 1, lettera a):

a)

il punto e virgola alla fine del paragrafo «;» è sostituito da «. Inoltre:»;

e

b)

sono inseriti i seguenti punti i) e ii):

«i)

se una parte applica strategie di riduzione delle emissioni diverse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c) o d), è tenuta a documentare le strategie applicate e la conformità alle disposizioni dei suddetti paragrafi;

ii)

se una parte ritiene che alcuni valori limite definiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), non siano realizzabili sotto il profilo tecnico ed economico, lo riferisce e fornisce una giustificazione;»

11.

Il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente testo:

«b)

Ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunica all'EMEP, tramite il segretario esecutivo della Commissione, le informazioni sui livelli delle emissione di metalli pesanti elencati nell'allegato I, utilizzando le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall'organo direttivo dell'EMEP e adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo. Le parti situate al di fuori della zona geografica delle attività dell'EMEP comunicano le informazioni disponibili sui livelli di emissione dei metalli pesanti elencati nell'allegato I. Ciascuna parte fornisce inoltre informazioni sui livelli di emissione delle sostanze di cui all'allegato I per l'anno di riferimento specificato in tale allegato;»

12.

Dopo il paragrafo 1, lettera b), sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:

«c)

Ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunica le informazioni disponibili all'organo esecutivo, tramite il segretario esecutivo della Commissione, riguardo ai suoi programmi di studio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, nonché ai programmi di sorveglianza e modellazione dell'atmosfera nel quadro della Convenzione, in base agli orientamenti adottati dall'organo esecutivo;

d)

Le parti situate al di fuori della zona geografica delle attività dell'EMEP comunicano informazioni analoghe a quelle indicate alla lettera c), qualora l'organo esecutivo ne faccia richiesta.»

13.

Al paragrafo 3:

a)

il testo «Prima di ogni sessione dell'organo esecutivo, l'EMEP fornisce, in tempo utile,» è sostituito da «Su richiesta dell'organo esecutivo e in conformità del calendario da questi deciso, l'EMEP»;

b)

il testo «e altri organi sussidiari forniscono» è inserito dopo «l'EMEP»;

c)

il termine «rilevanti» è inserito dopo «informazioni».

e)   Articolo 8

14.

Il testo «L'EMEP fornisce all'organo esecutivo, usando opportuni modelli e metodi di misura, in tempo utile prima di ogni sessione annuale dell'organo esecutivo,» è sostituito da «Su richiesta e secondo il calendario stabilito dall'organo esecutivo, usando opportuni modelli e metodi di misura l'EMEP fornisce, insieme ai suoi organismi e centri tecnici,».

f)   Articolo 10

15.

Al paragrafo 4:

a)

Dopo i termini «Le parti» è inserito il testo «prendono in considerazione».

b)

il termine «elaborano» è sostituito dal termine «l'elaborazione di un»;

c)

i termini «al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dei metalli pesanti elencati nell'allegato I» sono soppressi.

g)   Articolo 13

16.

Al paragrafo 3:

a)

I termini «e agli allegati I, II, IV, V e VI» sono sostituiti da «, ad eccezione di quelli agli allegati III e VII,»;

b)

I termini «in cui i due terzi delle parti» sono sostituiti da «in cui due terzi di coloro che erano parti al momento della loro adozione».

17.

Al paragrafo 4 il termine «novantesimo» è sostituito da «centottantesimo».

18.

Al paragrafo 5 il termine «novantesimo» è sostituito da «centottantesimo».

19.

Dopo il paragrafo 5, sono inseriti i nuovi paragrafi 5 bis e 5 ter:

«5 bis.   Per le parti che hanno accettato l'emendamento, la procedura di cui al paragrafo 5 ter sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti agli allegati II, IV, V e VI.

ter.   Gli emendamenti agli allegati II, IV, V e VI vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui il segretario esecutivo della Commissione ne dà comunicazione a tutte le parti, ogni emendamento ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a):

a)

Le parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli allegati II, IV, V e VI lo notificano per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, l'emendamento ai suddetti allegati avrà effetto per tale parte;

b)

Qualsiasi emendamento degli allegati II, IV, V e VI non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più parti:

i)

ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a); oppure

ii)

ha respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.»

h)   Articolo 15

20.

Un nuovo paragrafo 3 è inserito dopo il paragrafo 2, con il seguente testo:

«3.   Uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 5 ter, per quanto riguarda gli emendamenti agli allegati II, IV, V e VI.»

i)   Allegato II

21.

Nella tabella sotto il sottotitolo II, i termini «piombo e zinco» nella prima riga sotto la designazione della categoria 5 sono sostituiti con i termini «piombo, zinco e leghe di ferro-manganese e silico-manganese».

j)   Allegato IV

22.

Il numero «1.» è aggiunto a precedere il primo paragrafo.

23.

Alla lettera a), dopo il termine «protocollo» è aggiunto «per una parte».

24.

Alla lettera b):

a)

nella prima frase il termine «otto» è sostituito da «due».

b)

alla fine della prima frase, dopo il termine «protocollo» è inserito il testo «per una parte, o il 31 dicembre 2020 a seconda di quale data sia posteriore».

c)

L'ultima frase è soppressa.

25.

Alla fine dell'allegato sono inseriti i nuovi paragrafi 2 e 3:

«2.

In deroga al paragrafo 1, ma fatto salvo il punto 3, una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, può dichiarare, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o dell'adesione al presente protocollo, che estenderà i tempi per l'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) fino a un massimo di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione.

3.

Una parte che ha operato una scelta ai sensi dell'articolo 3 bis del presente protocollo per quanto riguarda la categoria di una particolare fonte fissa non può fare anche una dichiarazione conforme al paragrafo 2 applicabile alla stessa categoria di fonte.»

k)   Allegato V

26.

Il testo dell'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Valori limite per la limitazione delle emissioni provenienti da grandi fonti fisse

1.

Ai fini della limitazione delle emissioni di metalli pesanti sono rilevanti due tipi di valori limite:

a)

i valori relativi a specifici metalli pesanti o gruppi di metalli pesanti;

b)

i valori relativi alle emissioni di particolato in generale.

2.

In linea di massima, i valori limite per il particolato non possono sostituire i valori limite specifici per il cadmio, il piombo e il mercurio, poiché la quantità di metalli associati alle emissioni di particolato variano da un processo all'altro. Tuttavia, l'applicazione di tali limiti contribuisce notevolmente a ridurre le emissioni di metalli pesanti in generale. Inoltre, il monitoraggio delle emissioni di particolato è, in genere, meno costoso del monitoraggio di singole specie e il monitoraggio permanente di singoli metalli pesanti non è, in generale, realizzabile. Pertanto, i valori limite per il particolato rivestono una grande importanza pratica e sono quindi riportati nel presente allegato, nella maggior parte dei casi per integrare i valori limite specifici per il cadmio, il piombo o il mercurio.

3.

La parte A è applicabile alle parti diverse dagli Stati Uniti d'America. La parte B è applicabile agli Stati Uniti d'America.

A.   Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America

4.

Unicamente nella presente sezione, con il termine «polveri» si intende la massa di particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa nelle condizioni presenti al punto di campionamento che possono essere raccolte, in condizioni specifiche, mediante filtrazione dopo un prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione in condizioni specifiche.

5.

Ai fini della presente sezione, per «valore limite di emissione» o «valore limite» s'intende la quantità, che non deve essere superata, di polveri e metalli pesanti specifici nell'ambito del presente protocollo contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m3), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per quanto riguarda il tenore di ossigeno del gas di scarico; si applicano i valori indicati per categorie specifiche di grandi fonti fisse. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell'impianto.

6.

Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. Le misurazioni dei metalli pesanti rilevanti devono essere effettuate almeno una volta ogni tre anni per ciascuna fonte industriale. Occorre prendere in considerazione i documenti di orientamento sui metodi per le misurazioni e i calcoli adottati dalle parti in occasione della sessione dell'organo esecutivo. In caso di misurazioni in continuo, il valore limite è rispettato se l'emissione media mensile convalidata non supera tale valore. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite. L'inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica. È inoltre possibile effettuare un monitoraggio indiretto delle sostanze mediante parametri globali o parametri cumulativi (ad esempio le polveri come parametro globale per i metalli pesanti). In alcuni casi l'uso di una determinata tecnica per trattare le emissioni può assicurare che un valore/valore limite sia mantenuto o rispettato.

7.

La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Impianti di combustione (bruciatori e riscaldatori di processo) con una potenza termica nominale superiore a 50 Mwth  (1) (allegato II, categoria 1)

8.

Valori limite per le emissioni di polveri prodotte dai processi di combustione di combustibili solidi e liquidi, diversi da biomassa e torba (2):

Tabella 1

Tipo di combustibile

Potenza termica (MWth)

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)  (1)

Combustibili solidi

50-100

Impianti nuovi:

20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

Impianti esistenti:

30 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

100-300

Impianti nuovi:

20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

Impianti esistenti:

25 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

> 300

Impianti nuovi:

10 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

Impianti esistenti:

20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

Combustibili liquidi

50-100

Impianti nuovi:

20

Impianti esistenti:

 

30 (in generale)

 

50, per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione

Combustibili liquidi

100-300

Impianti nuovi:

20

Impianti esistenti:

 

25 (in generale)

 

50, per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione

> 300

Impianti nuovi:

10

Impianti esistenti:

 

20 (in generale)

 

50, per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione

9.

Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 8:

a)

Una parte può derogare all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 8 nei seguenti casi:

i)

per impianti di combustione che utilizzano abitualmente combustibile gassoso ma che devono ricorrere in via eccezionale all'utilizzo di altri combustibili per via di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico;

ii)

per impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1o gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;

b)

qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 8 si applicano all'ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell'impianto;

c)

le parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento;

d)

nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.

Industria primaria e secondaria del ferro e dell'acciaio (allegato II, categorie 2 e 3)

10.

Valore limite per le emissioni di mercurio:

Tabella 2

Attività

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)

Impianto di sinterizzazione

50

Impianto di pellettizzazione

20, per frantumazione, macinazione ed essiccazione

15, per tutte le altre fasi

Altiforni: Preriscaldatori

10

Acciaieria a ossigeno e colata continua

30

Produzione di acciaio con forni elettrici e colata

15 (impianti esistenti)

5 (impianti nuovi)

Fonderie di ferro (allegato II, categoria 4)

11.

Valori limite per le emissioni di polveri da fonderie

Tabella 3

Attività

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)

Fonderie di ferro:

tutti i forni (a cubilotto, a induzione, rotativi) tutti gli stampi (permanenti, a perdere)

20

Laminati a caldo

20

50, se la presenza di fumi umidi impedisce l'applicazione di un filtro a maniche

Produzione e trasformazione di rame, zinco e leghe di ferro-manganese e silico-manganese, inclusi i forni Imperial Smelting (IS) (allegato II, categorie 5 e 6)

12.

Valore limite per le emissioni di polveri per la produzione e la trasformazione di rame, zinco e leghe di ferromanganese e silico-manganese:

Tabella 4

 

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)

Produzione e trasformazione di metalli non ferrosi

20

Produzione e trasformazione di piombo (allegato II, categorie 5 e 6)

13.

Valore limite per le emissioni di polveri nella produzione e trasformazione del piombo:

Tabella 5

 

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)

Produzione e trasformazione del piombo

5

Industria del cemento (allegato II, categoria 7)

14.

Valori limite per le emissioni di polveri dalla produzione di cemento

Tabella 6

 

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)  (2)

Impianti per la produzione di cemento, forni, mulini di macinazione e impianti di raffreddamento del clinker

20

Impianti per la produzione di cemento, forni, mulini di macinazione e impianti di raffreddamento del clinker che utilizzano il coincenerimento dei rifiuti

20

Industria del vetro (allegato II, categoria 8)

15.

Valori limite per le emissioni di polveri dalla produzione di vetro:

Tabella 7

 

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)  (3)

Impianti nuovi

20

Impianti esistenti

30

16.

Valore limite per le emissioni di piombo dalla produzione di vetro: 5 mg/m3.

Industria dei cloroalcali (allegato II, categoria 9)

17.

Gli impianti di produzione di cloroalcali esistenti che utilizzano la tecnica delle celle di mercurio devono convertirsi alla tecnologia senza mercurio oppure chiudere entro il 31 dicembre 2020; nel corso del periodo precedente alla conversione, si applicano i livelli di mercurio rilasciati nell'atmosfera da un impianto di produzione di cloro della capacità di 1 g per Mg (3).

18.

I nuovi impianti di produzione di cloroalcali devono operare senza mercurio.

Incenerimento dei rifiuti (allegato II, categorie 10 e 11):

19.

Valori limite per le emissioni di polveri dall'incenerimento dei rifiuti:

Tabella 8

 

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)  (4)

Incenerimento di rifiuti urbani, rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi e rifiuti sanitari

10

20.

Valori limite per le emissioni di mercurio dall'incenerimento dei rifiuti: 0,05 mg/m3.

21.

Valore limite per le emissioni di mercurio dal coincenerimento dei rifiuti nelle fonti di categoria 1 e 7: 0,05 mg/m3.

B.   Stati Uniti d'America

22.

I valori limite per ridurre le emissioni di particolato e/o specifici metalli pesanti da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:

a)

Steel Plants: Electric Arc Furnaces — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti AA e AAa;

b)

Small Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;

c)

Glass Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CC;

d)

Electric Utility Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti D e Da;

e)

Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Db e Dc;

f)

Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti E, Ea e Eb;

g)

Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec;

h)

Portland Cement — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte F;

i)

Secondary Lead Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte L;

j)

Basic Oxygen Process Furnaces — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte N;

k)

Basic Process Steelmaking Facilities — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Na;

l)

Primary Copper Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte P;

m)

Primary Zinc Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Q;

n)

Primary Lead Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte R;

o)

Ferroalloy Production Facilities — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Z;

p)

Other Solid Waste Incineration Units (dopo il 9 dicembre 2004) — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE;

q)

Secondary lead smelters — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte X;

r)

Hazardous waste combustors — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEE;

s)

Portland cement manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLL;

t)

Primary copper — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQ;

u)

Primary lead smelting — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTT;

v)

Iron and steel foundries — 40 C.F.R. parte 63, sottoparte EEEEE;

w)

Integrated iron and steel manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFF;

x)

Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYY;

y)

Iron and steel foundries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZ;

z)

Primary Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEEE;

aa)

Secondary Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFFF;

bb)

Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGGGG;

cc)

Glass manufacturing (area sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSSS;

dd)

Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTTTT;

ee)

Ferroalloys Production (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYYY;

ff)

Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZZ;

gg)

Coal Preparation Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Y;

hh)

Industrial, Commercial, Institutional and Process Heaters — 40 C.F.R. parte 63, sottoparte DDDDD;

ii)

Industrial, Commercial and Institutional Boilers (Area Sources) — 40 C.F.R. parte 63, sottoparte JJJJJJ;

jj)

Mercury Cell Chlor-Alkali Plants — 40 C.F.R. parte 63, sottoparte IIIII;

e

kk)

Standards of Performance Commercial and Industrial Solid Waste Incineration Units for which Construction is Commenced after November 30, 1999, or for which Modification or Reconstruction is Commenced on or after 1 June 2001 — 40 C.F.R. parte 60, sottoparte CCCC.»

1)   Allegato VI

27.

Al paragrafo 1:

a)

Il testo «Se non altrimenti disposto dal presente allegato, entro» è sostituito da «Entro».

b)

il testo «sei mesi a decorrere» è soppresso.

c)

dopo il termine «protocollo» è aggiunto «per una parte».

28.

Il paragrafo 3 è soppresso.

29.

Al paragrafo 4, i termini «Le parti» sono sostituiti da «Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), le parti».

30.

Al paragrafo 5, il testo seguente sostituisce il paragrafo introduttivo prima della lettera a):

«Ciascuna parte si adopera, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata, per raggiungere livelli di concentrazione che non superino:»


(1)  La potenza termica nominale dell'impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale.

(2)  I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare:

agli impianti che utilizzano biomassa e torba come fonti uniche di combustibile;

agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;

agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione;

agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico,

ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

ai reattori utilizzati nell'industria chimica;

alle batterie di forni per il coke;

ai cowpers degli altiforni;

alle caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno;

agli inceneritori di rifiuti;

agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato.

(1)  I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno del 6 % per i combustibili solidi, e del 3 % per i combustibili liquidi.

(2)  I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno del 10 %.

(3)  I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno dell'8 % per la fusione in continuo, e del 13 % per la fusione discontinua.

(3)  1 Mg = 1 tonnellata.

(4)  I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno dell'11 %.