5.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/529 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2016

che stabilisce il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento degli interventi d'emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2016) 1758]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.

(2)

La decisione 2008/444/CE della Commissione (4) dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione alla Germania a copertura delle spese sostenute da tale Stato membro in seguito all'adozione delle misure per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2007 a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio (5). Una prima quota di 950 000,00 EUR è stata pertanto versata alla Germania come parte del contributo finanziario dell'Unione.

(3)

A norma della decisione di esecuzione 2011/800/UE della Commissione (6) è stata versata una seconda quota di 1 950 000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione e a norma della decisione di esecuzione 2014/131/UE della Commissione (7) è stata versata una terza quota di 1 000 000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione.

(4)

Mediante la decisione 2008/444/CE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare dell'articolo 84.

(5)

Il 6 giugno 2008 la Germania ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 4 201 179,00 EUR. In seguito alle verifiche e ai controlli eseguiti durante l'audit condotto in loco dal servizio di audit competente, l'importo di 239 629,65 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini è fissato a 3 961 549,35 EUR.

2.   Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare alla Germania è fissato a 61 549,35 EUR.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).

(3)  Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19).

(4)  Decisione 2008/444/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (GU L 156 del 14.6.2008, pag. 18).

(5)  Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

(6)  Decisione di esecuzione 2011/800/UE della Commissione, del 30 novembre 2011, relativa ad una partecipazione finanziaria dell'Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 49).

(7)  Decisione di esecuzione 2014/131/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 18).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).