16.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/377 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto, la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati fuori borsa (contratti derivati «OTC»), anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza degli Stati Uniti d'America (USA) assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)

Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite negli USA. Il parere tecnico ha individuato alcune differenze tra i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali negli USA e i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia la presente decisione si basa non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali negli USA, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi, a cui i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione possono essere esposti, in maniera ritenuta equivalente al risultato dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(4)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti degli USA per le controparti centrali autorizzate (il termine utilizzato nell'ambito della CFTC è «registrazione») e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sono contenuti nella Commodity Exchange Act (CEA), come modificata dai titoli VII e VIII della Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act («la legge Dodd-Frank»), e nei regolamenti della CFTC emanati a norma della stessa. La CFTC è l'autorità competente per la vigilanza su tutti i contratti derivati che non si basano su un unico titolo (obbligazione o azione), prestito oppure gruppo o indice di titoli a base ristretta ed è responsabile dell'autorizzazione e della regolamentazione delle controparti centrali che offrono servizi di compensazione per quei contratti derivati («organismi di compensazione dei derivati» o DCO). I contratti derivati che rientrano fra le competenze della CFTC corrispondono pertanto a un sottogruppo dei contratti derivati coperti dalle disposizioni sulle controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. La presente decisione riguarda esclusivamente l'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza per i DCO e non le disposizioni legislative e di vigilanza sulle controparti centrali che offrono servizi di compensazione per i contratti derivati rientranti fra le competenze della Securities and Exchange Commission (SEC). Se una controparte centrale è autorizzata sia come organismo di compensazione nell'ambito della giurisdizione della SEC sia come DCO, la presente decisione la riguarda soltanto nella misura in cui fornisce servizi di compensazione per contratti derivati che ricadono nella giurisdizione della CFTC.

(7)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla CFTC prevedono norme di alto livello fissate dai principi fondamentali per i DCO di cui alla sezione 5b(c)(2) della CEA e ai capitoli A e B della parte 39 dei regolamenti CFTC. Per essere autorizzate dalla CFTC, tutte le controparti centrali devono rispettare i principi fondamentali. I principi fondamentali sono integrati da specifiche norme di gestione dei rischi rafforzate applicabili ai DCO che sono stati designati come di rilevanza sistemica dal Financial Stability Oversight Council degli USA e per i quali la CFTC è stata nominata organismo di sorveglianza (SIDCO). Le norme di gestione dei rischi rafforzate sono fissate nel capitolo C della parte 39 dei regolamenti CFTC (regolamenti dal 39.30 al 39.42). Le norme di alto livello e le specifiche norme di gestione dei rischi rafforzate per i SIDCO (collettivamente, le «norme primarie») sono applicabili ai SIDCO e ai DCO che non sono stati designati come SIDCO ma hanno scelto volontariamente di essere giuridicamente vincolati da tali specifiche norme di gestione dei rischi («DCO che hanno optato per l'adesione»). Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai DCO.

(8)

Conformemente alle norme primarie i DCO devono adottare regole e procedure interne che richiedono l'approvazione della CFTC. Per quanto riguarda alcuni parametri stabiliti dalle norme primarie, le regole e procedure interne dei DCO devono prevedere disposizioni prescrittive in merito alle modalità secondo le quali il DCO li soddisferà. Inoltre queste regole e procedure interne contengono requisiti che integrano quelli prescritti dalle norme primarie. Una volta approvate dalla CFTC, le regole e procedure interne diventano giuridicamente vincolanti per i DCO e costituiscono parte integrante delle disposizioni legislative e di vigilanza che questi DCO devono rispettare. In caso di inadempienza alle norme primarie o alle regole e procedure interne del DCO, la CFTC ha il potere di imporre sanzioni ai DCO, come ammende e la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

(9)

I requisiti giuridicamente vincolanti negli USA in materia di contratti derivati compensati dai DCO presentano quindi una struttura a due livelli. Le norme primarie per i SIDCO e i DCO che hanno optato per l'adesione costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti. Le regole e procedure interne dei SIDCO e dei DCO che hanno optato per l'adesione costituiscono il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti. Al momento di determinare l'equivalenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, il tipo e il grado di dettaglio dei requisiti giuridici contenuti nelle regole e procedure interne dei SIDCO e dei DCO che hanno optato per l'adesione devono pertanto essere considerati parallelamente alle norme primarie per garantire che i requisiti giuridicamente vincolanti posti in essere tramite le componenti combinate delle disposizioni legislative e di vigilanza possano essere considerati equivalenti ai requisiti imposti dal titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(10)

Le norme primarie applicabili ai SIDCO e ai DCO che hanno optato per l'adesione integrate dalle relative regole e procedure interne producono risultati sostanziali equivalenti agli effetti delle norme di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Le norme primarie comprendono requisiti in materia di governance (tra cui requisiti organizzativi, requisiti concernenti l'alta dirigenza, comitati dei rischi, conservazione dei dati, partecipazioni qualificate, informazioni trasmesse all'autorità competente), conflitti di interesse, esternalizzazione, condotta negli affari, continuità e separazione operativa, nonché rischio di liquidità, garanzie obbligatorie, politica di investimento e rischio di regolamento.

(11)

Benché le norme primarie sui rischi di liquidità non impongano ai SIDCO né ai DCO che hanno optato per l'adesione il mantenimento di risorse di liquidità ammissibili per rispettare il «principio cover 2», ossia risorse liquide per coprire almeno l'inadempimento dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali essi hanno le esposizioni più grandi, siffatto DCO deve tuttavia istituire procedure per far fronte a qualsiasi carenza di liquidità evidenziata, garantendo la disponibilità delle risorse impegnate ogniqualvolta le perdite superino l'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione. Benché diverso da quello del «principio cover 2» di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012, quest'approccio produce risultati sostanziali equivalenti agli effetti delle norme di cui a detto titolo IV.

(12)

Le norme primarie concernenti la partecipazione, la gestione delle esposizioni, i requisiti in materia di margini, i fondi di garanzia in caso di inadempimento, le altre risorse finanziarie, le linee di difesa in caso di inadempimento e le procedure in caso di inadempimento seguono un approccio simile alle norme di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012, ma differiscono per alcuni aspetti. Per quanto riguarda il margine iniziale applicato alle posizioni proprietarie del partecipante diretto, le norme primarie prevedono un periodo di liquidazione minimo di un giorno per i contratti derivati non-OTC, tra cui future, opzioni, swap su materie prime energetiche dell'agricoltura e metalli, e di cinque giorni per tutti gli altri derivati, con un margine raccolto su base netta. Le norme dell'Unione tuttavia fissano periodi di liquidazione minimi di due giorni per i contratti derivati non-OTC e cinque giorni per i contratti derivati OTC, solitamente con un margine raccolto su base netta. Per quanto riguarda le posizioni proprietarie dei partecipanti diretti, pertanto, il più lungo periodo di liquidazione di due giorni per i contratti derivati non-OTC nell'Unione fa sì che le controparti centrali autorizzate nell'Unione raccolgano un margine maggiore rispetto a tali posizioni. Per contro, nel caso di margini iniziali raccolti rispetto alle posizioni dei clienti dei partecipanti diretti, le norme primarie prevedono che il margine sia raccolto su base lorda per tutte le categorie di contratti derivati, mentre nel diritto dell'Unione non si riscontra tale requisito. Questa differenza tra la raccolta di margine netto e lordo produce risultati equivalenti per l'importo del margine detenuto dai DCO in relazione alle posizioni dei clienti, compensando la differenza del periodo di liquidazione. Pertanto le norme primarie sui requisiti in materia di margini possono essere considerate equivalenti al diritto dell'Unione nella misura in cui riguardano le posizioni dei clienti dei partecipanti diretti. Inoltre il diritto dell'Unione prevede l'applicazione di una delle tre misure antiprociclicità per garantire che i margini iniziali non si riducano eccessivamente in congiunture economiche stabili né aumentino precipitosamente in situazioni di criticità, mentre le norme primarie non prevedono tale requisito specifico. Così queste misure offrono margini stabili e prudenziali. Inoltre, in conformità delle norme primarie, i SIDCO e i DCO che hanno optato per l'adesione sono tenuti ad applicare il «principio cover 2» se tali DCO sono stati designati come di rilevanza sistemica in più giurisdizioni o se sono coinvolti in attività con un profilo di rischio più complesso. Le norme dell'Unione, al contrario, prevedono il «principio cover 2» per tutte le controparti centrali.

(13)

Le disposizioni legislative e di vigilanza degli USA applicabili ai DCO dovrebbero pertanto essere ritenute equivalenti a condizione che, in conformità delle regole e procedure interne dei DCO autorizzati in qualità di SIDCO e dei DCO che hanno optato per l'adesione, esse garantiscano che i DCO rispettino i seguenti requisiti: 1) per i contratti derivati non-OTC eseguiti su mercati regolamentati, un periodo di liquidazione di due giorni rispetto al margine iniziale applicato alle posizioni proprietarie dei partecipanti diretti; 2) per tutti i contratti derivati, misure per limitare la prociclicità che offrano margini stabili e prudenziali e siano equivalenti almeno a una delle opzioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012; e 3) la disponibilità di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti affinché il DCO possa far fronte all'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali ha le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili, tenendo conto dei rischi aggiuntivi a cui tali DCO sono esposti in caso di fallimento concomitante di soggetti del gruppo dei partecipanti diretti inadempienti.

(14)

La Commissione nota che le caratteristiche specifiche concernenti alcuni contratti derivati del settore agricolo quotati in borsa, eseguiti su mercati regolamentati degli USA e compensati dai DCO, riguardano mercati che servono soprattutto controparti non finanziarie nazionali negli USA che gestiscono i propri rischi commerciali mediante tali contratti e che hanno un livello limitato di legami sistemici con il resto del sistema finanziario. Il rischio derivante dalla compensazione di questi contratti è trascurabile rispetto ai partecipanti diretti e alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Di conseguenza, la valutazione dell'equivalenza non è significativamente influenzata dalle caratteristiche normative applicabili a detti contratti derivati del settore agricolo.

(15)

È opportuno pertanto concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza della CFTC, in cui sono comprese le norme primarie e le regole e procedure interne dei SIDCO e dei DCO che hanno optato per l'adesione rispondenti ai criteri stabiliti dalla presente decisione in relazione alla gestione dei rischi, dovrebbero essere considerate requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Soltanto i SIDCO e i DCO che hanno optato per l'adesione che rispettano tali requisiti giuridicamente vincolanti (ossia le norme primarie integrate dalle regole e procedure interne approvate dalla CFTC e i criteri stabiliti nel presente atto) possono essere riconosciuti dall'ESMA, la quale dovrebbe, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, verificare che tali criteri facciano parte delle regole e procedure interne di qualsiasi controparte centrale soggetta a tale regime che richieda il riconoscimento nell'Unione. Allo stesso modo l'ESMA controlla, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, che il regime equivalente definito dalla presente decisione e le condizioni ivi contenute continuino a essere soddisfatti, e può revocare il riconoscimento in caso contrario. In particolare, l'ESMA accerta che la controparte centrale applichi un periodo di liquidazione di due giorni per le posizioni proprietarie dei partecipanti diretti nei contratti derivati non-OTC e che la controparte centrale applichi misure volte a limitare la prociclicità che siano equivalenti nell'offrire margini stabili e prudenziali a una delle tre misure di cui al regolamento (UE) n. 648/2012; essa accerta inoltre che la controparte centrale mantenga la disponibilità di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti a far fronte all'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali ha le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili, tenendo conto dei rischi aggiuntivi a cui tali controparti centrali sono esposte in caso di fallimento concomitante di soggetti del gruppo dei partecipanti diretti inadempienti.

(16)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali stabilite negli USA devono inoltre consentire che, in tale giurisdizione, le controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17)

La CFTC effettua il monitoraggio continuo dell'osservanza, da parte dei DCO, dei requisiti in materia di gestione dei rischi mediante procedure di sorveglianza e di esame basato sul rischio, compreso il test dei requisiti prudenziali. La CFTC svolge esami tramite commissioni esaminatrici. Alla conclusione dell'esame la CFTC redige una relazione in cui ne sintetizza i risultati, tra cui gli eventuali punti problematici. La relazione delinea le carenze individuate; varie misure sono a disposizione della CFTC per garantire che i DCO affrontino adeguatamente i problemi individuati, tra cui l'imposizione di ammende e la sospensione o revoca dell'autorizzazione qualora le carenze non vengano colmate. La relazione, o le informazioni ivi contenute, e le eventuali misure adottate di conseguenza possono essere condivise con le autorità di regolamentazione di un paese terzo sulla base di accordi di cooperazione.

(18)

È opportuno pertanto giungere alla conclusione che le disposizioni legislative e di vigilanza relative ai DCO consentono, su base continuativa, una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(19)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli USA devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi («controparti centrali di paesi terzi»).

(20)

Le controparti centrali di paesi terzi possono richiedere alla CFTC l'autorizzazione per il DCO. Sulla base dell'autorità conferitale dal 7 U.S.C. § 2(i), la CFTC può prevedere una conformità sostitutiva per le controparti centrali di paesi terzi, nella misura in cui abbia verificato la comparabilità tra i propri requisiti per i DCO e i requisiti del regime normativo del paese terzo. Se è prevista la conformità sostitutiva, la controparte centrale del paese terzo autorizzata quale DCO può soddisfare i requisiti della CFTC conformandosi ai requisiti comparabili della propria giurisdizione (quella del paese terzo). Per la concessione del riconoscimento è anche necessario concludere un memorandum d'intesa tra la CFTC e l'autorità di vigilanza competente del paese terzo della controparte centrale richiedente.

(21)

È opportuno pertanto giungere alla conclusione che le disposizioni legislative e di vigilanza della CFTC consentono un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi.

(22)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti, relativi ai SIDCO e ai DCO che hanno optato per l'adesione, applicabili negli USA al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza relative ai SIDCO e ai DCO che hanno optato per l'adesione, nonché il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(23)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili negli USA ai SIDCO e ai DCO che hanno optato per l'adesione non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi e in particolare le verifiche compiute dall'ESMA o le informazioni derivanti dalla cooperazione di vigilanza con la CFTC, conformemente alle procedure e ai meccanismi di cui all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, le impongano di rivalutare l'equivalenza concessa con la presente decisione. La rivalutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(24)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli Stati Uniti d'America (USA) in materia di organismi di compensazione dei derivati previste dalla sezione 5b della Commodity Exchange Act e dai capitoli A, B e C della parte 39 dei regolamenti CFTC, eccezion fatta per il regolamento 39.35 e il regolamento 39.39, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 purché le regole e procedure interne degli organismi di compensazione dei derivati designati come di rilevanza sistemica dalle autorità degli USA («organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica») e degli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione alle norme contenute nel capitolo C della parte 39 dei regolamenti CFTC e sono autorizzati e soggetti alla vigilanza della CFTC («organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione») contengano gli elementi di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Le norme specifiche contenute nelle regole e procedure interne degli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica e degli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione di cui al paragrafo 1 prevedono, per quanto riguarda il principio enunciato nel regolamento CFTC 39.13, specifiche misure di gestione dei rischi che garantiscono che i margini iniziali siano calcolati e raccolti nel rispetto dei parametri seguenti:

a)

nel caso di posizioni proprietarie dei partecipanti diretti in contratti derivati eseguiti su mercati regolamentati o mercati designati per contratti in conformità della sezione 5 della Commodity Exchange Act (CEA), 7 USC 7, un periodo di liquidazione di due giorni calcolato su base netta;

b)

nel caso di tutti i contratti derivati, misure intese a limitare la prociclicità equivalenti almeno a una delle misure seguenti:

i)

misure che applicano una riserva di margine pari ad almeno il 25 % dei margini calcolati, che la controparte centrale consente di esaurire temporaneamente in periodi in cui i requisiti di margine calcolati sono in notevole aumento;

ii)

misure che assegnano una ponderazione di almeno il 25 % alle osservazioni in condizioni di stress nel periodo di riferimento storico;

iii)

misure che garantiscono che i requisiti di margine non siano inferiori a quelli che sarebbero calcolati utilizzando la volatilità stimata su un periodo di riferimento storico di 10 anni.

3.   Le norme specifiche contenute nelle regole e procedure interne degli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica e degli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione di cui al paragrafo 1 prevedono, per quanto riguarda il principio enunciato nel regolamento 39.11 e nel regolamento 39.33 CFTC, misure specifiche per le risorse finanziarie tali da garantire che gli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica o gli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione mantengano la disponibilità di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti a consentire loro di far fronte all'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili, tenendo conto dei rischi aggiuntivi a cui gli organismi di compensazione dei derivati sono esposti in caso di fallimento concomitante di soggetti del gruppo dei partecipanti diretti inadempienti.

Articolo 2

1.   I contratti derivati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non includono i contratti derivati per materie prime agricole che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

si basano su un prodotto agricolo sottostante che fa riferimento a categorie, prezzi, pesi, misure o fattori di conversione per materie prime agricole e loro prodotti pubblicati dal dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti e sono negoziati su un mercato designato per contratti dagli Stati Uniti in conformità della sezione 5 della Commodity Exchange Act (CEA), 7 USC 7, oppure si basano su un prodotto agricolo sottostante di zucchero, olio di soia, farina di soia, cacao, caffè o legname e sono negoziati su un mercato designato per contratti dagli Stati Uniti in conformità della sezione 5 della Commodity Exchange Act (CEA), 7 USC 7;

b)

si basano su un prodotto agricolo sottostante che funge da base per un contratto derivato su materie prime agricole offerto per la compensazione da un organismo di compensazione dei derivati stabilito negli USA;

c)

qualora il contratto specifichi uno o più luoghi di produzione del prodotto agricolo sottostante, nessuno di tali luoghi di produzione si trova all'interno dell'Unione;

d)

soddisfano una delle condizioni seguenti:

i)

sono regolati fisicamente e, tranne nel caso in cui si basino su un prodotto agricolo sottostante del caffè, tutti i luoghi di consegna si trovano al di fuori dell'Unione;

ii)

sono regolati in contanti e, tranne nel caso in cui si basino su un prodotto agricolo sottostante del caffè o dello zucchero, l'importo del regolamento non si basa sui prezzi di un prodotto agricolo sottostante per cui almeno uno dei luoghi di consegna si trova all'interno dell'Unione.

La condizione di cui al primo comma, lettera (b), è considerata non soddisfatta per un determinato contratto derivato su materie prime agricole qualora la maggioranza di tali contratti compensati da un organismo di compensazione dei derivati stabilito negli USA sia compensata per controparti stabilite nell'Unione e tali contratti siano anche offerti per la compensazione da una controparte centrale autorizzata nell'Unione.

2.   L'articolo 1, paragrafo 3, non si applica agli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica e agli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione che compensano solo i contratti derivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.