10.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/2


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2016

che istituisce un gruppo di esperti sugli obiettivi di interconnessione elettrica

(2016/C 94/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo tenutosi il 20 e 21 marzo 2014 ha sollecitato «la rapida attuazione di tutte le misure per conseguire l’obiettivo di realizzare l’interconnessione di almeno il 10 % della capacità di produzione di energia elettrica installata per tutti gli Stati membri.» Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre obiettivi di interconnessione specifici da realizzare entro il 2030.

(2)

La comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia europea di sicurezza energetica» (1) proponeva di alzare l’attuale obiettivo di interconnessione del 10 % portandolo al 15 % entro il 2030, tenendo conto degli aspetti relativi ai costi e delle potenzialità per gli scambi commerciali nelle regioni di riferimento.

(3)

Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha invitato la Commissione a riferire con cadenza regolare in merito all’obiettivo da raggiungere, ossia il traguardo del 15 % entro il 2030 come proposto dalla Commissione, e a realizzare tale obiettivo essenzialmente grazie all’attuazione di progetti di interesse comune

(4)

Nella sua comunicazione intitolata «Strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (2) la Commissione ha rammentato che un obiettivo specifico di interconnessione minima per l’energia elettrica, da raggiungere entro il 2020, è stato fissato al 10 % della capacità di produzione elettrica installata degli Stati membri. Nella stessa comunicazione la Commissione ha dichiarato che nel 2016 riferirà sulle misure necessarie per raggiungere il traguardo del 15 % entro il 2030.

(5)

Nella sua comunicazione «Raggiungere l’obiettivo del 10 % di interconnessione elettrica» (3), la Commissione ha sottolineato che il completamento del mercato interno dell’energia elettrica, in particolare l’uscita dall’isolamento di alcune regioni (le cosiddette «isole energetiche»), la sicurezza dell’approvvigionamento energetico per tutti i consumatori e l’aumento della quota di energia elettrica proveniente da fonti energetiche rinnovabili variabili richiedono una capacità di interconnessione superiore al 10 %, e gli sforzi dell’UE e degli Stati membri devono essere guidati dalla necessità di raggiungere entro il 2030, in tutti i paesi UE, almeno il 15 % di interconnettività.

(6)

Il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015 ha chiesto di accelerare i progetti relativi alle infrastrutture per l’energia elettrica e il gas, comprese le interconnessioni in particolare con le regioni periferiche, al fine di garantire la sicurezza energetica e il buon funzionamento del mercato interno dell’energia.

(7)

Nel contempo, le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la posizione geografica e la struttura del mix energetico e dell’approvvigionamento impongono il ricorso a un approccio specifico a seconda dei casi, che si basi su un’attenta valutazione delle strozzature e tenga conto dei costi. Le strutture di cooperazione regionale, ossia i gruppi regionali per l’energia elettrica istituiti dal regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («regolamento TEN-E») nonché i pertinenti gruppi ad alto livello per le infrastrutture energetiche rappresenteranno un ambito di rilievo per discutere e concordare il modo di procedere.

(8)

Questi gruppi ad alto livello aggiungono una dimensione politica, una direzione strategica e orientamenti pratici relativi ai lavori tecnici, agevolando nel contempo la definizione e la promozione dei progetti prioritari nelle regioni interessate. Nel 2015 sono stati istituiti due nuovi gruppi ad alto livello, oltre al gruppo ad alto livello sul Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP), riformato nello stesso anno: il gruppo ad alto livello sulle interconnessioni per l’Europa sud-occidentale (Penisola iberica) e il gruppo sull’interconnessione del gas nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC).

(9)

Il gruppo dovrebbe essere istituito per fornire alla Commissione e alle strutture di cooperazione regionale la consulenza tecnica per tradurre al meglio l’obiettivo del 15 % di interconnessione in obiettivi regionali, nazionali e/o frontalieri nonché in merito alle questioni tecniche connesse all’attuazione delle interconnessioni necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione dell’obiettivo di interconnessione del 10 %.

(10)

La struttura del gruppo di esperti dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata dei settori di competenza e di interesse rilevanti nonché una rappresentanza equilibrata di genere e di provenienza geografica. Il gruppo dovrebbe pertanto essere composto da rappresentanti dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e delle reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione, in particolare dell’energia elettrica (ENTSO-E) nonché da esperti e organizzazioni in rappresentanza dell’industria, delle università e delle organizzazioni non governative con adeguata competenza in materia di mercato interno dell’energia e di questioni di interconnessione elettrica.

(11)

Occorre stabilire le regole per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(12)

I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti sugli obiettivi di interconnessione elettrica, di seguito denominato il «gruppo».

Articolo 2

Mansioni

1.   Il gruppo:

a)

dopo aver individuato i fattori che possono potenzialmente incidere sugli scambi di energia elettrica fra Stati membri, fornisce alla Commissione la consulenza tecnica in merito alla metodologia atta a tradurre l’obiettivo di interconnessione del 15 % in obiettivi regionali, nazionali e/o frontalieri entro il 2030, tenendo conto degli aspetti relativi ai costi e delle potenzialità per gli scambi commerciali nelle regioni di riferimento;

b)

fornisce, se richiesta, consulenza tecnica in merito alla realizzazione dell’obiettivo del 10 %, identifica i rischi che potrebbero compromettere la realizzazione dell’obiettivo entro il 2020 e propone soluzioni alla Commissione per superare le strozzature nella realizzazione, dovute in particolare al finanziamento dei progetti e alle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

2.   Nell’espletamento delle mansioni di cui al paragrafo 1, il gruppo consulta regolarmente le strutture di cooperazione regionale, ossia i gruppi regionali per l’elettricità istituiti dal regolamento (UE) n. 347/2013 nonché i pertinenti gruppi ad alto livello sulle infrastrutture energetiche.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione e la direzione generale dell’energia hanno facoltà di consultare il gruppo di esperti in merito a qualsivoglia questione legata all’interconnessione elettrica.

Articolo 4

Composizione

1.   Il gruppo è composto da un numero di membri non superiore a 15, selezionati tra le seguenti entità o categorie:

a)

l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER);

b)

le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e di trasporto del gas (ENTSO-E ed ENTSO-G);

c)

le organizzazioni e associazioni settoriali europee;

d)

le istituzioni accademiche e di ricerca specializzate nel mercato interno dell’energia elettrica e nelle questioni relative alle infrastrutture, con un interesse particolare per l’energia elettrica;

e)

le pertinenti organizzazioni non governative europee e internazionali specializzate nel mercato interno dell’energia elettrica e nelle questioni relative alle infrastrutture, con un interesse particolare per l’energia elettrica;

f)

persone fisiche nominate a titolo personale in qualità di esperti dei settori di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

2.   Si può prevedere di nominare un numero di supplenti equivalente a quello dei membri. I membri supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri titolari e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

3.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 339 del trattato, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

4.   I membri nominati a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.

5.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente quanto disposto dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Nomina

1.   I membri sono nominati dal direttore generale dell’energia, che li sceglie tra gli specialisti competenti nei campi di cui all’articolo 2 e che abbiano risposto all’invito a manifestare interesse.

Le entità di cui all’articolo 4, lettere c, d, ed e), propongono ciascuna un rappresentante e il relativo supplente. Il direttore generale della direzione generale dell’energia può respingere la nomina di un rappresentante o un supplente, se la persona prescelta non corrisponde al profilo richiesto nell’invito a manifestare interesse. In tal caso l’organizzazione interessata è invitata a designare un altro rappresentante o supplente.

I membri di cui all’articolo 4, lettere a) e b), non sono soggetti all’invito e sono nominati direttamente.

2.   I membri sono nominati per un periodo di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

3.   Per quanto riguarda i membri nominati a titolo personale, si può prevedere di nominare un numero di supplenti equivalente a quello dei membri. I membri supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri titolari e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

4.   I nomi delle organizzazioni e delle persone fisiche nominate a titolo personale sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione (il «registro»).

Articolo 6

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della direzione generale dell’energia.

2.   Sulla base di un mandato definito dal gruppo e di concerto con la direzione generale dell’energia, il gruppo può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. Tali sottogruppi si sciolgono non appena espletato il loro mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti esterni al gruppo, dotati di particolari competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare di volta in volta ai lavori del gruppo o del sottogruppo. Può inoltre concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni, quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3), e paesi candidati all’adesione.

4.   I rappresentanti dei membri del gruppo e i loro supplenti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e 2015/444 (7) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

5.   Le riunioni del gruppo e dei sottogruppi si tengono nei locali della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi possono partecipare altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7.   Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici inserendoli nel registro o in appositi siti web collegati al registro. L’accesso agli appositi siti non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è opportuno prevedere deroghe alla pubblicazione.

Articolo 7

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne (9).

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 8

Applicabilità

La presente decisione si applica per cinque anni a decorrere dalla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2016

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  COM(2014) 330 final.

(2)  COM(2015) 80 final.

(3)  COM(2015) 82 final.

(4)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(7)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(8)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d’ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.

(9)  Decisione C(2007) 5858 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sulle norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti.