18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/230 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, e l'articolo 142, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/908/UE (2) della Commissione istituisce elenchi di paesi terzi e territori le cui disposizioni prudenziali e regolamentari sono ritenute equivalenti alle corrispondenti disposizioni prudenziali e regolamentari applicate nell'Unione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)

La Commissione ha condotto ulteriori valutazioni delle disposizioni prudenziali e regolamentari applicabili alle imprese di investimento e alle borse valori utilizzando la stessa metodologia utilizzata per le valutazioni di equivalenza che hanno portato all'adozione della decisione di esecuzione 2014/908/UE.

(3)

Nel condurre tali valutazioni la Commissione ha preso in considerazione i pertinenti sviluppi del quadro di vigilanza e di regolamentazione successivi all'adozione della decisione di esecuzione 2014/908/UE e ha tenuto conto delle fonti di informazioni disponibili, comprese le valutazioni indipendenti effettuate da organizzazioni internazionali come il Fondo monetario internazionale e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).

(4)

La Commissione ha concluso che in Giappone soltanto le disposizioni prudenziali e regolamentari applicate ad un sottoinsieme di imprese di investimento giapponesi rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle imprese di investimento. Tale sottoinsieme di imprese di investimento giapponesi, come stabilito all'articolo 28 della Legge sugli strumenti finanziari e la borsa (Financial Instrument and Exchange Act) del Giappone, svolge un'attività definita, e all'interno del quadro giuridico giapponese è indicato come comprendente gli operatori in attività basate su strumenti finanziari (FIBO) di tipo I. I FIBO di tipo I sono soggetti a norme specifiche in materia di requisiti patrimoniali per la registrazione e di requisiti patrimoniali permanenti basati sul rischio. Sulla base dell'analisi effettuata, è opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per i FIBO di tipo I ubicati in Giappone almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(5)

La Commissione ha concluso che a Hong Kong, in Indonesia e in Corea del Sud vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle imprese di investimento. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per le imprese di investimento ubicate in tali paesi terzi e territori almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

La Commissione ha concluso che in Australia, in Indonesia e in Corea del Sud vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle borse valori. È pertanto opportuno considerare le disposizioni prudenziali e regolamentari vigenti per le borse valori ubicate in tali paesi terzi almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7)

Di conseguenza è auspicabile che la decisione di esecuzione 2014/908/UE sia modificata includendo tali paesi terzi e territori nei relativi elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti al regime dell'Unione ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/908/UE è così modificata:

1)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

2)

l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione;

3)

l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 2 (IMPRESE DI INVESTIMENTO)

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

Hong Kong

6)

Indonesia

7)

Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)]

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d'America»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

ELENCO DEI PAESI TERZI AI FINI DELL'ARTICOLO 3 (BORSE VALORI)

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

India

6)

Indonesia

7)

Giappone

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d'America»


ALLEGATO III

«ALLEGATO V

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 5 (ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO)

Enti creditizi:

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

Guernsey

6)

Hong Kong

7)

India

8)

Isola di Man

9)

Giappone

10)

Jersey

11)

Messico

12)

Monaco

13)

Arabia Saudita

14)

Singapore

15)

Sud Africa

16)

Svizzera

17)

Stati Uniti d'America

Imprese di investimento:

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

Hong Kong

6)

Indonesia

7)

Giappone (limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)]

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d'America»