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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/4 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2016
che istituisce un Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca
(2016/C 74/05)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 26,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 43 del trattato assegna all’Unione europea e agli Stati membri il compito di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP). |
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(2) |
Al fine di attuare la politica dell’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura, è necessaria l’assistenza di esperti scientifici altamente qualificati, specialmente per quanto concerne l’applicazione delle conoscenze in materia di biologia marina e della pesca, di tecnologia degli attrezzi da pesca, di economia della pesca, di governance della pesca, degli effetti della pesca sugli ecosistemi, dell’acquacoltura o di altre discipline analoghe, o per quanto concerne la raccolta, la gestione e l’utilizzo di dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura. |
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(3) |
È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e definirne mansioni e struttura. Tale assistenza dovrebbe essere fornita da un Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) permanente istituito dalla Commissione. |
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(4) |
In fase di elaborazione della PCP, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, consultare il gruppo CSTEP sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il parere del gruppo dovrebbe ispirarsi ai principi di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza. |
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(5) |
Per esercitare le mansioni previste, il gruppo CSTEP dovrebbe contare un numero adeguato di membri. I membri del gruppo dovrebbero essere esperti indipendenti altamente qualificati e specializzati, selezionati sulla base di criteri oggettivi e attraverso un invito pubblico a presentare candidature. Essi sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione pareri che sono necessari per l’attuazione della politica comune della pesca. È essenziale che il gruppo si avvalga al meglio delle competenze di esperti esterni degli Stati membri o di paesi terzi, nella misura in cui ciò sia necessario per rispondere a quesiti specifici. |
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(6) |
La Commissione non sarebbe in grado di realizzare pienamente gli obiettivi strategici dell’Unione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca senza il contributo specifico e sostanziale del gruppo CSTEP. Nell’ambito della politica comune della pesca, è necessario che le decisioni si basino sui migliori pareri scientifici disponibili. Per rispettare tale requisito, le proposte politiche della Commissione devono fondarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Ai fini dell’attuazione e del monitoraggio della politica comune della pesca dell’UE, il gruppo CSTEP valuta e mette a disposizione i più recenti dati scientifici disponibili in modo da offrire alla Commissione consulenze scientifiche rigorose e tempestive, fondate su dati comprovati. Il parere dello CSTEP è richiesto esplicitamente, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), dell’articolo 3, lettera c), dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafi 1 e 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, lettera c), dell’articolo 18, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 29, paragrafi 2 e 4 e dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Lo CSTEP viene inoltre consultato in materia di piani di gestione pluriennali, misure relative agli obblighi di sbarco e gestione della pesca multispecifica e per quanto riguarda la posizione dell’Unione nel quadro delle organizzazioni internazionali della pesca e gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi. Pertanto, gli esperti indipendenti che ne fanno parte dovrebbero ricevere, oltre al rimborso delle spese, indennità speciali che siano proporzionate ai compiti specifici ad essi assegnati, in linea con gli standard internazionali. |
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(7) |
Il requisito della fornitura dei migliori pareri scientifici disponibili si applica anche alle responsabilità dei membri del gruppo CSTEP che aiutano i servizi della Commissione fornendo un contributo scientifico nel quadro di riunioni di livello sia regionale sia internazionale che rientrano nel processo legislativo previsto dall’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, secondo il quale, in base ai risultati di tali riunioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione raccomandazioni comuni sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, che fungeranno da base per l’adozione di atti delegati o di atti di esecuzione. La Commissione ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e i pertinenti organismi scientifici, tra i quali lo CSTEP svolge un ruolo di primo piano. Pertanto, le attività del gruppo CSTEP contribuiscono in maniera efficace al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. |
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(8) |
Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo. |
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(9) |
I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(10) |
I membri del gruppo nominati in precedenza dovrebbero rimanere in carica fino alla nomina dei nuovi membri. |
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(11) |
La decisione 2005/629/CE della Commissione (3) dovrebbe essere abrogata, |
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto
Viene istituito il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, di seguito denominato «il gruppo» o «il gruppo CSTEP».
Articolo 2
Mansioni
Nel settore della conservazione e della gestione delle risorse marine vive, ivi compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici del settore, il gruppo avrà il compito di:
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a) |
assistere la Commissione nella preparazione di proposte legislative, di atti delegati o di altre iniziative politiche; |
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b) |
monitorare l’evoluzione della politica e realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche. |
Articolo 3
Consultazione
1. La Commissione può chiedere il parere del gruppo in merito a eventuali questioni in materia di biologia marina e della pesca, tecnologia degli attrezzi da pesca, economia della pesca, governance della pesca, effetti della pesca sugli ecosistemi, acquacoltura o altre discipline analoghe. La Commissione può esigere che tale parere venga adottato entro un determinato termine. In accordo con i servizi della Commissione e limitatamente alla materia in questione, il gruppo può anche fornire alla Commissione pareri di propria iniziativa.
2. Il presidente del gruppo può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione specifica.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da un minimo di 30 e da un massimo di 35 membri.
2. I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale e agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.
3. I membri sono nominati dal direttore generale della DG Affari marittimi e pesca tra gli esperti competenti nei settori di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 1, che abbiano risposto all’invito a presentare candidature. La nomina comprende la data in cui i membri iniziano il loro mandato. Nel definire la composizione del gruppo, la Commissione mira nella misura del possibile, tenendo conto dell’esito della procedura di selezione, a garantire l’equilibrio di genere e una distribuzione geografica equilibrata che rifletta la diversità che caratterizza il settore della pesca e dell’acquacoltura all’interno dell’Unione.
4. I membri sono nominati per un periodo di tre anni e restano in carica fino al termine del loro mandato, a meno che non vengano sostituiti conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6. Il mandato può essere rinnovato. Qualora al termine del periodo di tre anni non abbiano ancora avuto luogo la sostituzione o il rinnovo dei membri del gruppo, questi restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo.
5. I candidati ritenuti idonei che non sono stati nominati possono essere inseriti in un elenco di riserva stilato dalla Commissione. Tale elenco può essere utilizzato dalla Commissione per la sostituzione dei membri che lasciano il gruppo conformemente al paragrafo 6 del presente articolo. Prima di inserire i nominativi nell’elenco, la Commissione chiede il consenso dei candidati. I sostituti sono nominati alle stesse condizioni dei membri titolari.
6. I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 339 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato.
7. I nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (il «registro») (4).
8. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Indipendenza
1. Gli esperti che intendono candidarsi per diventare membri del gruppo CSTEP devono segnalare le eventuali circostanze, ivi comprese quelle che riguardano i loro familiari, che potrebbero compromettere o essere ragionevolmente percepite come in grado di compromettere la loro capacità di agire in piena indipendenza e nell’interesse pubblico nell’espletamento del servizio di consulenza alla Commissione. In particolare, i servizi della Commissione chiedono agli esperti di allegare, nel quadro della domanda di candidatura, una dichiarazione di interessi («modulo DDI») e un curriculum vitae. Il modulo DDI è composto da una serie di domande con cui si chiede agli esperti di dichiarare i propri eventuali interessi relativi alle attività da svolgere. La presentazione di un modulo DDI debitamente compilato è una condizione necessaria per essere nominato membro del gruppo. Le dichiarazioni di interessi sono accessibili al pubblico per tutto il periodo in cui gli esperti in questione sono membri del gruppo.
2. Se il servizio responsabile della Commissione conclude che, sulla base della valutazione della DDI, non esiste un conflitto di interessi, l’esperto in questione può essere nominato a titolo personale, a condizione che possieda le competenze necessarie.
3. I membri sono tenuti a informare i servizi competenti della Commissione non appena intervengano modifiche relative alle informazioni fornite in precedenza, nel qual caso essi sono invitati a compilare e presentare immediatamente un nuovo modulo DDI in cui vengono riportate le modifiche pertinenti.
Articolo 6
Funzionamento
1. Il gruppo CSTEP elegge tra i suoi membri a maggioranza semplice un presidente e due vicepresidenti per un periodo di tre anni. Il presidente e i due vicepresidenti del gruppo possono essere rieletti nella stessa carica per non più di due mandati consecutivi.
2. Il presidente del gruppo può nominare alcuni relatori tra i membri del gruppo. Per questioni particolarmente complesse di natura pluridisciplinare può essere nominato più di un relatore.
3. I servizi della Commissione possono invitare esperti esterni al gruppo, dotati di particolari competenze specifiche relative ad un argomento all’ordine del giorno, a partecipare di volta in volta alle attività del gruppo o sottogruppo (esperti esterni).
4. Sulla base di un mandato definito dalla Commissione e di concerto con i servizi della Commissione, il gruppo CSTEP può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. I sottogruppi sono costituiti da almeno due membri del gruppo e da esperti esterni. I sottogruppi riferiscono al gruppo entro un determinato periodo di tempo, conformemente ai termini del rispettivo mandato. Tali sottogruppi si sciolgono non appena espletato il loro mandato.
5. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato per il gruppo e i sottogruppi. Il segretariato è incaricato di fornire il supporto e il coordinamento tecnico e amministrativo per agevolare l’efficace funzionamento del gruppo e di organizzare le riunioni dei sottogruppi. All’occorrenza, il segretariato coordina le attività del gruppo e dei sottogruppi con quelle di altri organismi dell’Unione europea e internazionali. Alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi possono partecipare i funzionari della Commissione interessati ai lavori. Le riunioni del gruppo di esperti e dei sottogruppi si svolgono di norma nei locali della Commissione.
6. Tutti i documenti pertinenti, ad esempio gli ordini del giorno, i verbali e la documentazione presentata dai partecipanti sono disponibili al pubblico nel registro o mediante un collegamento dal registro verso specifici siti web. L’accesso a tali siti web specifici non è sottoposto a registrazione dell’utente o ad altre restrizioni. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato, saranno previste deroghe alla sua pubblicazione.
7. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.
Articolo 7
Riservatezza
1. I membri del gruppo CSTEP e gli esperti esterni rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE di cui all’allegato delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e (UE, Euratom) 2015/444 (7) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può adottare tutti i provvedimenti ritenuti idonei.
2. Le deliberazioni del gruppo hanno carattere riservato. D’intesa con i servizi della Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di renderne pubblico il contenuto.
Articolo 8
Rimborsi e indennità speciali
1. I membri del gruppo CSTEP e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità speciale per le loro attività preparatorie e/o per la partecipazione alle attività del gruppo e alle relative riunioni esterne, come precisato nell’allegato.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del gruppo e dagli esperti esterni nel quadro della partecipazione alle riunioni del gruppo o dei sottogruppi o alle relative riunioni esterne in base alle disposizioni in vigore presso la Commissione.
3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
I membri del gruppo CSTEP, nominati conformemente all’articolo 4 della decisione 2005/629/CE, rimangono in carica quali membri del comitato istituito dalla presente decisione fino alla nomina dei nuovi membri del gruppo, in conformità dell’articolo 4 della presente decisione. A essi si applicano le disposizioni della presente decisione.
Articolo 10
Abrogazione
La decisione 2005/629/CE è abrogata.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).
(4) I membri che non desiderino che il loro nome venga pubblicato possono chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non pubblicare il nome di un membro di un gruppo di esperti è considerata giustificata se la pubblicazione potrebbe mettere a rischio la sua sicurezza o pregiudicare indebitamente la sua vita privata.
(5) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Tali deroghe sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d’ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.
(6) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(7) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
ALLEGATO
Indennità speciali
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(1) |
I membri del gruppo e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità speciale consistente in una compensazione per la loro partecipazione, di persona o a distanza (procedura scritta), alle riunioni del gruppo. L’indennità speciale consiste in un’indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro, pari a un massimo di 450 EUR, come specificato nella tabella sottostante. L’indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all’importo corrispondente a una mezza giornata di lavoro.
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(2) |
I membri del gruppo hanno diritto a un’indennità speciale per lo svolgimento della funzione di relatore, a compensazione del lavoro svolto per attività esercitate al di fuori dell’ambito della riunione, quali la preparazione e la stesura di contributi per le relazioni sulle riunioni del gruppo o dei sottogruppi. Tale indennità speciale equivale a una giornata intera di lavoro e consiste in 450 EUR. |
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(3) |
I membri del gruppo e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità speciale per lo svolgimento della funzione di relatore, a compensazione della fornitura di relazioni scientifiche (sintesi, indagini e informazioni generali) in preparazione alle riunioni del gruppo o dei sottogruppi o della stesura delle relazioni sulle riunioni del gruppo o dei sottogruppi. |
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(4) |
Il presidente ha diritto a un’indennità speciale a compensazione del lavoro di supervisione scientifica e organizzazione delle attività del gruppo svolto al di fuori delle riunioni plenarie. In concomitanza con la richiesta di lavori preparatori consistenti in particolare nella stesura di relazioni o pareri di gruppo o sottogruppo, in analisi a sostegno di valutazioni d’impatto o nella supervisione scientifica, la Commissione precisa i compiti da svolgere e le scadenze da rispettare. Il calcolo del numero dei giorni lavorativi dipende in particolare dal carico di lavoro correlato alla complessità della materia e dalla durata del periodo necessario a svolgere i compiti richiesti, che dipende dall’entità e dall’accessibilità dei dati e della letteratura scientifica e dalle informazioni che vanno raccolte ed elaborate. Il numero indicativo dei giorni lavorativi riportati in appresso può pertanto essere superato solo in casi eccezionali e debitamente giustificati:
Gli esperti con funzioni di relatore che presentano relazioni scientifiche in preparazione alle riunioni del gruppo o dei sottogruppi o redigono le relazioni sulle riunioni del gruppo o dei sottogruppi e il presidente che assicura la supervisione scientifica e l’organizzazione delle attività del gruppo al di fuori delle riunioni plenarie saranno compensati con un’indennità giornaliera di 450 EUR per ogni giornata intera di lavoro. |
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(5) |
A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, i membri del gruppo possono assistere i servizi della Commissione partecipando, in qualità di membri del gruppo, a riunioni di livello regionale e internazionale. In tal caso, essi hanno diritto a un’indennità speciale che consiste in un’indennità giornaliera di 300 EUR per ogni giornata intera di lavoro. La partecipazione è subordinata all’obbligo di autorizzazione preliminare da parte dei servizi della Commissione mentre il versamento dell’indennità speciale è subordinato alla verifica ex post, da parte dei servizi della Commissione, della partecipazione alle riunioni. |
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(6) |
L’indennità speciale complessiva percepita dai membri del gruppo o dagli esperti esterni non può in alcun caso essere superiore a EUR 450 al giorno, conformemente alla decisione della Commissione C(2014) 2220. |
(1) Qualora la partecipazione riguardi soltanto una mattina o un pomeriggio, l’indennità sarà pari al 50 % di quella prevista per un giorno intero.