16.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2016

relativa allo strumento per i rifugiati in Turchia che modifica la decisione C(2015) 9500 della Commissione del 24 novembre 2015

(2016/C 60/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 210, paragrafo 2, e l’articolo 214, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A dicembre 2015 e gennaio 2016 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno discusso sul finanziamento del meccanismo di coordinamento — lo strumento per i rifugiati in Turchia. Il 3 febbraio 2016, gli Stati membri dell’UE e la Commissione hanno raggiunto un accordo su un’intesa comune che istituisce un quadro di governance e condizionalità per lo strumento per i rifugiati in Turchia (di seguito «intesa comune»).

(2)

La Commissione prende atto dell’intenzione espressa dagli Stati membri di fornire 2 000 000 000 EUR su un importo totale di 3 000 000 000 EUR. La progressiva erogazione dell’assistenza è subordinata all’attuazione dell’intesa tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia volta a intensificare la loro cooperazione nell’assistenza ai siriani beneficiari di protezione temporanea e nella gestione dei flussi migratori, in un impegno coordinato per affrontare la crisi («il piano d’azione comune UE-Turchia»). Le decisioni relative all’assistenza umanitaria e le azioni che forniscono tale assistenza saranno attuate in linea con il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (1) e con i principi sanciti dal Consenso europeo sull’aiuto umanitario (2).

(3)

I contributi finanziari dei singoli Stati membri saranno inclusi nel bilancio dell’Unione in qualità di entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3). Gli Stati membri notificano i certificati di contributo alla Commissione, in quanto unica responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 317 del TFUE. I certificati di contributo consentono di mettere a disposizione gli stanziamenti di impegno al momento della notifica, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (4). I singoli certificati di contributo si basano su un modello unico che consente, all’occorrenza, di adeguarli in funzione di necessità specifiche.

(4)

Vista l’intesa comune, e per garantire un livello più elevato di efficienza e coordinamento nell’attuazione dello strumento per i rifugiati in Turchia, occorre modificare opportunamente la decisione C(2015) 9500 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione C(2015) 9500 della Commissione è così modificata:

1.

I considerando della decisione C(2015) 9500 della Commissione sono così modificati:

il considerando 9 è sostituito dal testo seguente:

«(9)

L’obiettivo generale dello strumento per i rifugiati in Turchia è coordinare e razionalizzare le azioni finanziate dal bilancio dell’Unione e i contributi bilaterali degli Stati membri per rafforzare l’efficacia e la complementarità del sostegno fornito ai rifugiati e alle comunità che li ospitano in Turchia.»;

il considerando 11 è sostituito dal testo seguente:

«(11)

Gli strumenti dell’UE attualmente usati per reagire alla crisi siriana, quali lo strumento europeo di vicinato (ENI) (5), lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) (6), lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (7) e lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) (8), e i finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all’aiuto umanitario (9) possono contribuire allo strumento per i rifugiati in Turchia nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Ogni forma di assistenza umanitaria a titolo dello strumento per i rifugiati in Turchia è gestita e fornita nel pieno rispetto dei principi umanitari e del Consenso europeo sull’aiuto umanitario (10).»;

il considerando 13 è sostituito dal testo seguente:

«(13)

In linea con l’intesa comune che istituisce un quadro di governance e condizionalità per lo strumento per i rifugiati in Turchia (di seguito “intesa comune”), raggiunta il 3 febbraio 2016 tra gli Stati membri dell’UE e la Commissione, la Commissione prende atto dell’intenzione espressa dagli Stati membri di fornire 2 000 000 000 EUR su un importo totale di 3 000 000 000 EUR. La progressiva erogazione dell’assistenza è subordinata al rispetto, da parte della Turchia, degli impegni assunti nell’ambito del piano d’azione comune UE-Turchia. Le decisioni relative all’assistenza umanitaria e le azioni che forniscono tale assistenza saranno attuate in linea con il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (11) e con i principi sanciti dal Consenso europeo sull’aiuto umanitario (12).»;

il considerando 14 è soppresso;

il considerando 15 diventa il considerando 14 ed è sostituito dal testo seguente:

«(14)

Conformemente all’intesa comune, i singoli contributi finanziari degli Stati membri saranno inclusi nel bilancio dell’Unione in qualità di entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (13). In quanto unica responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 317 del TFUE, la Commissione riceve, a nome dell’Unione, i singoli certificati di contributo da ciascuno degli Stati membri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (14). I singoli certificati di contributo si basano su un modello unico che consente, all’occorrenza, di adeguarli in funzione di necessità specifiche. Ciascuno Stato membro invierà il certificato di contributo firmato, corredato di un calendario, alla Commissione perché ne prenda atto.»

2.

Gli articoli della decisione C(2015)9500 della Commissione sono così modificati:

il titolo dell’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Creazione dello strumento per i rifugiati in Turchia»;

l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«La presente decisione istituisce un meccanismo di coordinamento, lo strumento per i rifugiati in Turchia (“lo strumento”), volto ad aiutare la Turchia ad affrontare le esigenze immediate in termini umanitari e di sviluppo dei rifugiati e delle loro comunità di accoglienza, nonché le esigenze manifestate dalle autorità nazionali e locali nel gestire e affrontare le conseguenze dell’afflusso di rifugiati.»;

il paragrafo 1 dell’articolo 3 è così modificato:

«Lo strumento coordina le azioni dell’Unione e degli Stati membri stabilendo le priorità e indicando gli strumenti da utilizzare per un’attuazione efficiente delle azioni secondo il meccanismo di cui all’articolo 5 della presente decisione.»;

il paragrafo 2 dell’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Tramite lo strumento saranno coordinate l’assistenza umanitaria, l’assistenza allo sviluppo e altre forme di assistenza fornite ai rifugiati e alle comunità di accoglienza, nonché alle autorità nazionali e locali per gestire e affrontare le conseguenze dell’afflusso di rifugiati.

Le azioni coordinate nell’ambito dello strumento possono comprendere, fra l’altro:

a)

la fornitura di assistenza umanitaria ai rifugiati;

b)

un sostegno che contribuisca all’integrazione nel mercato del lavoro, all’accesso all’istruzione e all’inclusione sociale dei rifugiati e delle comunità di accoglienza, anche mediante la fornitura di infrastrutture adeguate;

c)

un sostegno alle autorità nazionali e locali per affrontare le conseguenze della presenza di rifugiati in Turchia, anche in termini di gestione dei flussi migratori e di fornitura di infrastrutture adeguate.»;

il paragrafo 2 dell’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«1 000 000 000 EUR dell’importo totale sono forniti dal bilancio dell’UE, in funzione di singole decisioni di finanziamento a norma dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e conformemente alle disposizioni finanziarie e ai requisiti del rispettivo atto di base.»;

il paragrafo 3 dell’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«In funzione dei contributi finanziari che si sono impegnati a versare, gli Stati membri forniranno un importo di 2 000 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione dei contributi basata sulla chiave RNL (reddito nazionale lordo) in base al bilancio 2015»;

il paragrafo 1 dell’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Il comitato direttivo dello strumento:

i)

formula orientamenti strategici sul coordinamento dell’assistenza da fornire. Gli orientamenti strategici consistono nella definizione delle priorità generali, dei tipi di azioni da sostenere, degli strumenti da utilizzare per un’attuazione efficiente e per il coordinamento delle azioni nonché, se del caso, delle condizioni relative al rispetto, da parte della Turchia, degli impegni assunti nell’ambito del piano d’azione comune UE-Turchia;

ii)

sorveglia e valuta in permanenza l’attuazione delle azioni coordinate nell’ambito dello strumento, compreso il rispetto delle condizioni fissate, tenendo conto delle valutazioni eseguite dalle strutture create per monitorare i progressi nell’adempimento degli impegni riportati nel piano d’azione comune UE-Turchia;

iii)

esamina le previsioni di esborso relative all’attuazione delle azioni presentate dalla Commissione e, se del caso, può proporre che la Commissione rinvii, integralmente o in parte, la richiesta relativa a una o più rate successive dovute;

iv)

monitora i contributi degli Stati membri, in base al calendario indicato nel certificato di contributo di ciascuno Stato membro, ricordando l’importo concordato di 2 000 000 000 EUR.

Il comitato direttivo è composto da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri.

Nella misura del possibile, gli orientamenti strategici del comitato direttivo vengono forniti per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri.

La Turchia partecipa al comitato direttivo con funzioni consultive, per quanto riguarda il paragrafo 1, punti i) e ii), al fine di garantire il pieno coordinamento delle azioni sul terreno, fatta eccezione per i casi in cui il comitato direttivo esamina gli orientamenti strategici relativi alle condizioni connesse al rispetto, da parte della Turchia, degli impegni assunti nell’ambito del piano d’azione comune UE-Turchia per l’erogazione dell’assistenza o monitora e valuta il rispetto di queste condizioni.

Occorre garantire che i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato non si trovino in una situazione di conflitto d’interessi ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.»;

il paragrafo 2 dell’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«La Commissione presiede il comitato direttivo e svolge un ruolo guida nel coordinamento del suo lavoro.

La Commissione può opporre un veto agli orientamenti strategici del comitato direttivo al solo fine di garantire la legalità di qualsiasi decisione successiva, compresa la sua compatibilità con la propria responsabilità di esecuzione del bilancio dell’Unione. Quando intende avvalersi di questo diritto, la Commissione spiega, su richiesta, perché un progetto di decisione non è coerente con uno qualsiasi dei requisiti suddetti.»;

il paragrafo 3 dell’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Su proposta della Commissione, il comitato direttivo elabora e adotta il proprio regolamento interno entro tre mesi dalla data di adozione della presente decisione.»;

all’articolo 6, le diciture «bilancio dell’Unione» e «contributi degli Stati membri» sono soppresse;

il paragrafo 3 dell’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Le azioni e le misure da coordinare nell’ambito dello strumento saranno attuate conformemente alle norme finanziarie applicabili al bilancio dell’Unione e ai requisiti dei rispettivi atti di base.»;

al paragrafo 4 dell’articolo 6 è aggiunto il testo seguente:

«Nel gestire gli importi coordinati nell’ambito dello strumento si tiene pienamente conto degli orientamenti strategici forniti dal comitato direttivo di cui all’articolo 5, specie per quanto riguarda le condizioni di erogazione dell’assistenza.»;

il paragrafo 1 dell’articolo 9 è modificato dal testo seguente:

«Il presente strumento è istituito dal 1o gennaio 2016 per i contributi finanziari a titolo degli esercizi finanziari 2016 e 2017. Esso sarà gestito in base ai contributi degli Stati membri e al relativo calendario, che vengono comunicati alla Commissione, la quale ne prende atto.»

3.

L’allegato è soppresso.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2016

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(2)  Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea «Consenso europeo sull’aiuto umanitario» (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).

(3)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(6)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

(7)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

(8)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

(9)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(10)  Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea «Consenso europeo sull’aiuto umanitario» (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).

(11)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(12)  GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

(13)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(14)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.