6.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/70


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/160 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

relativa all'approvazione del sistema Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il fabbricante Toyota Motor Europe NV/SA (il «richiedente») ha presentato il 15 aprile 2015 una richiesta di approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che utilizza diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il 26 maggio 2015 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il suo periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete, ovvero il 27 maggio 2015.

(2)

La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 («linee guida tecniche», versione febbraio 2013) (3).

(3)

La domanda fa riferimento a un sistema di illuminazione esterna efficiente che comprende proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia muniti di LED.

(4)

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(5)

Il richiedente ha dimostrato che la percentuale di autovetture nuove immatricolate nell'anno di riferimento 2009 che utilizzavano i LED per i proiettori anabbaglianti, i proiettori abbaglianti, le luci di posizione anteriori, i fendinebbia anteriori, i fendinebbia posteriori, gli indicatori di direzione anteriori, gli indicatori di direzione posteriori, le luci di retromarcia e le luci di illuminazione della targa era inferiore al 3 %. A tal fine il richiedente fa riferimento alle linee guida tecniche, che contengono la sintesi della relazione concernente l'iniziativa «Light Sight Safety» del CLEPA. Il richiedente ha utilizzato funzioni predefinite e dati medi in linea con l'approccio semplificato specificato nelle linee guida tecniche (versione febbraio 2013).

(6)

In conformità all'approccio semplificato descritto nelle linee guida tecniche, il richiedente ha utilizzato dei dispositivi di illuminazione alogeni come tecnologia di riferimento per dimostrare la capacità di riduzione delle emissioni di CO2 del sistema di illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di LED nei proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia.

(7)

Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare la riduzione di CO2 che comprende formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato alle funzioni di illuminazione. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(8)

Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta mediante l'uso di un sistema di illuminazione esterna efficiente che comprende proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori e luci di illuminazione della targa è almeno pari a 1 g di CO2/km. Inoltre, occorre pertanto concludere che un sistema di illuminazione esterna efficiente, che comprende non soltanto le luci sopra indicate ma anche gli indicatori di direzione anteriori, gli indicatori di direzione posteriori, le luci di retromarcia muniti di LED o una diversa e appropriata combinazione di tali luci, potrebbe ottenere una riduzione di CO2 almeno pari a 1 g CO2/km.

(9)

Dato che l'attivazione dei dispositivi di illuminazione esterna non è richiesta per la prova di omologazione sulle emissioni di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5), la Commissione reputa che le funzioni di illuminazione in questione non siano coperte dal normale ciclo di prova.

(10)

L'attivazione delle funzioni di illuminazione in esame è obbligatoria al fine di garantire il funzionamento sicuro dei veicoli e di conseguenza non dipende da una scelta operata dal conducente. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il fabbricante sia responsabile per la riduzione delle emissioni di CO2 dovute all'uso della tecnologia innovativa.

(11)

La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dalla Vehicle Certification Agency (VCA), organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella domanda.

(12)

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia innovativa in questione.

(13)

Qualsiasi fabbricante che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO2 derivante dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati.

(14)

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il sistema di illuminazione esterna efficiente che comprende proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia muniti di diodi a emissione di luce (LED), destinato ad essere utilizzato nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie al sistema di illuminazione esterna efficiente che include l'insieme o un'appropriata combinazione delle funzioni di illuminazione di cui al paragrafo 1, è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato.

3.   Il codice individuale di ecoinnovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «15».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

(4)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(6)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

1.   Metodo di prova — Introduzione

Al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO2 conseguibili con un sistema di illuminazione esterna efficiente che include l'insieme o un'appropriata combinazione di proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia muniti di diodi a emissione di luce (LED) in un veicolo di categoria M1, è necessario stabilire quanto segue:

a)

le condizioni di prova;

b)

la procedura di prova;

c)

le formule per calcolare la riduzione delle emissioni di CO2;

d)

le formule per calcolare la deviazione standard;

e)

la determinazione della riduzione delle emissioni di CO2 ai fini della certificazione da parte delle autorità di omologazione.

2.   Condizioni di prova

Si applicano le disposizioni del regolamento UN/ECE n. 112 (1) recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED. Per determinare il consumo di energia, occorre fare riferimento al punto 6.1.4 del regolamento UN/ECE n. 112, e all'allegato 10, punti 3.2.1 e 3.2.2, dello stesso regolamento.

3.   Procedura di prova

Le misurazioni devono essere effettuate come illustrato nella figura. Devono essere utilizzate le apparecchiature seguenti:

un'unità di alimentazione (ossia, un alimentatore a tensione variabile),

due multimetri digitali, uno per misurare la corrente continua, l'altro per misurare la tensione di corrente continua. Nella figura l'impianto di prova mostra la possibilità di integrare nell'unità di alimentazione il multimetro per misurare la corrente continua

Impianto di prova

Image

In totale devono essere eseguite 5 misurazioni della corrente a una tensione di 13,2V per ciascun tipo di illuminazione utilizzata nel veicolo (ossia proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia). I moduli LED attivati da un congegno elettronico di comando della sorgente luminosa vanno misurati in base alle istruzioni del richiedente.

In alternativa, si possono eseguire altre misurazioni della corrente a ulteriori tensioni. Il fabbricante deve consegnare all'autorità di omologazione una documentazione certificata riguardo la necessità di eseguire ulteriori misurazioni. In totale, devono essere eseguite 5 misurazioni della corrente a ciascuna di queste ulteriori tensioni.

L'esatta tensione installata e la corrente misurata devono essere registrate al quarto decimale.

4.   Formule

Per determinare la riduzione delle emissioni di CO2 e stabilire se il valore soglia di 1 g CO2/km è raggiunto occorre procedere secondo le fasi indicate in appresso:

 

Fase 1: Calcolo del risparmio di energia

 

Fase 2: Calcolo del risparmio di CO2

 

Fase 3: Calcolo dell'errore riguardo il risparmio di CO2

 

Fase 4: Verifica del valore soglia

4.1   Calcolo del risparmio di energia

Per ciascuna delle 5 misurazioni l'energia consumata si calcola moltiplicando la tensione installata per l'intensità della corrente misurata. Quando vengono utilizzati un motore passo-passo o una centralina elettronica per l'alimentazione dei proiettori LED, il carico elettrico di questa parte costitutiva deve essere escluso dalla misurazione. Ne risulteranno 5 valori. Ogni valore deve essere espresso al quarto decimale. Successivamente occorre calcolare il valore medio dell'energia consumata, che equivale alla somma dei 5 valori summenzionati diviso 5.

I risparmi di energia che ne derivano sono calcolati con la seguente formula:

formula (1):

ΔP = Pbaseline – Peco-innovation

dove:

ΔP

risparmio energetico [W];

Pbaseline

consumo elettrico del tipo di illuminazione di riferimento, indicato nella Tabella 1 [W];

Peco-innovation

valore medio del consumo energetico dell'ecoinnovazione [W].

Tabella 1

Requisiti del consumo di corrente per differenti tipi di illuminazione di riferimento

Tipo di illuminazione

Consumo elettrico totale [W]

Proiettori anabbaglianti

137

Proiettori abbaglianti

150

Luci di posizione anteriori

12

Targa

12

Fendinebbia anteriore

124

Fendinebbia posteriore

26

Indicatore di direzione anteriore

13

Indicatore di direzione posteriore

13

Luce di retromarcia

52

4.2   Calcolo del risparmio di CO2

Il risparmio totale di CO2 della tecnologia innovativa (sistema di illuminazione esterna efficiente) deve essere calcolato applicando le formule (2), (3) e (4).

Per un veicolo a benzina:

Formula (2):

Formula

Per un veicolo diesel:

Formula (3)

Formula

Per un veicolo a benzina con turbocompressore:

Formula (4)

Formula

Queste formule rappresentano il risparmio totale di CO2 della tecnologia innovativa (sistema di illuminazione esterna efficiente) espresso in gCO2/km.

I dati da inserire per le formule (2), (3) e (4) sono i seguenti:

ΔPj

energia elettrica risparmiata in W del tipo di illuminazione j, risultato della fase 1

UFj

fattore di utilizzazione del tipo di illuminazione j, specificato nella tabella 2

m

numero dei tipi di illuminazione nel pacchetto della tecnologia innovativa

v

velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo), pari a 33,58 km/h

VPe – P

consumo di energia effettiva per veicoli a benzina, pari a 0,264 l/kWh

VPe – D

consumo di energia effettiva per veicoli diesel, pari a 0,22 l/kWh

VPe – PT

consumo di energia effettiva per veicoli a benzina con turbocompressore, pari a 0,28 l/kWh

ηA

efficienza dell'alternatore, pari a 0,67

CFP

fattore di conversione per la benzina, pari a 2 330 gCO2/l

CFD

fattore di conversione per il diesel, pari a 2 640 gCO2/l

Tabella 2

Fattore di utilizzazione per differenti tipi di illuminazione

Tipo di illuminazione

Fattore di utilizzazione (TU)

Proiettori anabbaglianti

0,33

Proiettori abbaglianti

0,03

Luci di posizione anteriori

0,36

Targa

0,36

Fendinebbia anteriore

0,01

Fendinebbia posteriore

0,01

Indicatore di direzione anteriore

0,15

Indicatore di direzione posteriore

0,15

Luce di retromarcia

0,01

4.3   Calcolo dell'errore statistico riguardo il risparmio di CO2

L'errore statistico nella riduzione delle emissioni di CO2 è determinato in due fasi. Nella prima fase il valore dell'errore per l'energia è determinato come una deviazione standard equivalente a un intervallo di confidenza del 68 % attorno al valore medio.

A tal fine occorre utilizzare la formula (5).

Formula (5):

Formula

dove:

Formula

deviazione standard della media del campione [W]

xi

dati campione [W]

Formula

media dei dati campione [W]

n

numero di osservazioni del campione, pari a 5

L'errore nella riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli alimentati a benzina, benzina con turbocompressore e diesel è successivamente determinato mediante la legge della propagazione degli errori, che è espressa nella formula (6).

Formula (6):

Formula

dove:

Formula

Deviazione standard del risparmio totale di CO2 [gCO2/km]

Formula

Sensibilità del risparmio calcolato di CO2 in relazione a Pj

Formula

Deviazione standard di Formula [W]

m

Numero dei tipi di illuminazione nel pacchetto della tecnologia innovativa

La sostituzione della formula (2) nella formula (6) risulta nella formula (7) per il calcolo dell'errore nella riduzione delle emissioni di CO2 nei veicoli a benzina.

Formula (7)

Formula

La sostituzione della formula (3) nella formula (6) risulta nella formula (8) per il calcolo dell'errore nella riduzione delle emissioni di CO2 nei veicoli diesel.

Formula (8):

Formula

La sostituzione della formula (4) nella formula (6) risulta nella formula (9) per il calcolo dell'errore nella riduzione delle emissioni di CO2 nei veicoli a benzina con turbocompressore.

Formula (9):

Formula

4.4   Verifica del valore soglia

Al fine di dimostrare che la soglia di 1,0 g CO2/km è superata in modo statisticamente rilevante si deve utilizzare la formula (10) riportata di seguito.

Formula (10):

Formula

dove:

MT:

soglia minima (Minimum Threshold) [gCO2/km]

Formula

riduzione totale delle emissioni di CO2 [g CO2/km], che deve essere espressa al quarto decimale

Formula

deviazione standard del risparmio totale di CO2 [g CO2/km], che deve essere espressa al quarto decimale

Quando la riduzione totale delle emissioni di CO2 della tecnologia innovativa (sistema di illuminazione esterna efficiente), che risulta dall'applicazione della formula (10), è al di sotto della soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma di tale regolamento.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 gennaio 2013.