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28.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/84 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/109 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2016
che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce l'elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il PHMB (1600; 1.8). |
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(2) |
Il PHMB (1600; 1.8) è stato sottoposto a valutazione in vista del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «Igiene umana», nel tipo di prodotto 6 «Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» e nel tipo di prodotto 9 «Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati», quali sono definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(3) |
La Francia, che è stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione, corredate delle sue raccomandazioni, rispettivamente in data 5 settembre 2013, 8 ottobre 2013 e 14 febbraio 2014. |
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(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 16 e 17 giugno 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
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(5) |
Da tali pareri risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 e contenenti PHMB (1600; 1.8) potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per questi tipi di prodotto, gli scenari considerati nelle valutazioni dei rischi per la salute umana e nelle valutazioni dei rischi ambientali hanno individuato rischi inaccettabili. |
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(6) |
Non è pertanto opportuno approvare il PHMB (1600; 1.8) per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il PHMB (1600; 1.8) (n. CE: n.d., n. CAS 27083-27-8 e 32289-58-0) non è approvato come principio attivo per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).