28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/84


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/109 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce l'elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il PHMB (1600; 1.8).

(2)

Il PHMB (1600; 1.8) è stato sottoposto a valutazione in vista del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «Igiene umana», nel tipo di prodotto 6 «Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» e nel tipo di prodotto 9 «Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati», quali sono definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Francia, che è stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione, corredate delle sue raccomandazioni, rispettivamente in data 5 settembre 2013, 8 ottobre 2013 e 14 febbraio 2014.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 16 e 17 giugno 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

Da tali pareri risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 e contenenti PHMB (1600; 1.8) potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per questi tipi di prodotto, gli scenari considerati nelle valutazioni dei rischi per la salute umana e nelle valutazioni dei rischi ambientali hanno individuato rischi inaccettabili.

(6)

Non è pertanto opportuno approvare il PHMB (1600; 1.8) per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PHMB (1600; 1.8) (n. CE: n.d., n. CAS 27083-27-8 e 32289-58-0) non è approvato come principio attivo per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).