18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/52


REGOLAMENTO (UE) 2015/2381 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1059/2003, stabilisce che, allorché è apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunichi alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L'elenco delle serie e la loro durata devono essere specificati dalla Commissione tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali serie devono essere trasmesse entro due anni dall'adozione dell'emendamento della classificazione NUTS.

(3)

La classificazione NUTS è stata modificata dal regolamento della Commissione (UE) n. 1319/2013 (2) con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015 e dal regolamento (UE) n. 868/2014 (3) con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(4)

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le serie temporali per la nuova suddivisione regionale conformemente all'elenco specificato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 342 del 18.12.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Anno di inizio richiesto per settore statistico

Settore

Livello NUTS 2

Livello NUTS 3

Agricoltura — Conti dell'agricoltura

2007 (1)

 

Agricoltura — Patrimonio zootecnico

2010

 

Agricoltura — Produzione vegetale

2007

 

Agricoltura — Produzione di latte

2010

 

Agricoltura — Struttura delle aziende agricole

2010

2010 (1)

Demografia — Popolazione, nati vivi, decessi

1990 (2)

1990 (2)

Mercato del lavoro — Occupazione, disoccupazione

2010

2010 (1)

Ambiente — Impianti di trattamento dei rifiuti

2010

 

Sanità — Cause di morte

1994 (3)

 

Sanità — Infrastrutture

1993 (1)

 

Sanità — Pazienti

2000 (1)

 

Società dell'informazione

2010 (1)

 

Conti economici regionali — Conti delle famiglie

2000

 

Conti economici regionali — Conti regionali

2000

2000

Scienza e tecnologia — Spesa e personale per R&S

2011

 

Turismo

2012

 


(1)  La trasmissione non è obbligatoria.

(2)  La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012.

(3)  La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1994 al 2010.