23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria mondiale scoppiata tra il 2007 e il 2008 ha evidenziato un eccesso di attività speculative, l’esistenza di gravi lacune normative nel sistema finanziario, oltre a mettere in rilievo l’inefficacia della vigilanza, l’opacità dei mercati e l’eccessiva complessità dei prodotti. L’Unione ha adottato una serie di misure per accrescere la solidità e la stabilità del sistema bancario, compresi il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, norme per migliorare la governance e la vigilanza e regimi di risoluzione, e per garantire che il sistema finanziario espleti il suo ruolo di destinare capitali al finanziamento dell’economia reale. Decisivi al riguardo sono anche i progressi compiuti nella creazione dell’unione bancaria. Tuttavia, la crisi ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui si svolge un’intermediazione creditizia analoga a quella bancaria, nota come «sistema bancario ombra», le cui dimensioni sono allarmanti e in base alle stime sono già equivalenti alla metà circa del sistema bancario regolamentato. Le carenze legate a tali attività, analoghe a quelle svolte dagli istituti di credito, potrebbero contaminare il resto del settore finanziario.

(2)

Nel quadro dei lavori intesi a limitare il sistema bancario ombra, il consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il comitato europeo per il rischio sistemico («CERS») istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno individuato i rischi posti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli («SFT»). Le SFT consentono l’accumulo di leva finanziaria, prociclicità e interconnessione nei mercati finanziari. In particolare, la mancanza di trasparenza nell’uso delle SFT ha impedito alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, come pure agli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi analoghi ai rischi bancari e il livello di interconnessione nel sistema finanziario nel periodo precedente la crisi finanziaria o durante la crisi stessa. In tale contesto, il 29 agosto 2013 l’FSB ha adottato un quadro strategico dal titolo «Rafforzamento della vigilanza e della regolamentazione del sistema bancario ombra» («quadro strategico dell’FSB») in materia di rischi connessi al prestito di titoli e alle operazioni di vendita con patto di riacquisto nel settore bancario ombra, approvato dai leader del G20 nel settembre 2013.

(3)

Il 14 ottobre 2014 l’FSB ha pubblicato un quadro normativo per gli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale. In assenza di compensazione, tali operazioni presentano gravi rischi qualora non siano adeguatamente garantite. Se rafforzare la trasparenza sul riutilizzo delle attività dei clienti rappresenterebbe un primo passo volto ad agevolare la capacità delle controparti di analizzare ed evitare i rischi, l’FSB dovrebbe ultimare, entro il 2016, i lavori su una serie di raccomandazioni concernenti gli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale al fine di prevenire un eccesso di leva finanziaria e attenuare il rischio di concentrazione e inadempimento.

(4)

Il 19 marzo 2012 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul sistema bancario ombra. Sulla base dei numerosi contributi ricevuti e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale, il 4 settembre 2013 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario», in cui si sottolinea come la natura complessa e opaca delle SFT renda difficile individuare le controparti e monitorare la concentrazione dei rischi e determini anche l’eccessivo ricorso alla leva finanziaria nel sistema finanziario.

(5)

Il gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Erkki Liikanen ha adottato una relazione sulla riforma della struttura del settore bancario dell’Unione nell’ottobre 2012. Esso ha preso in considerazione tra l’altro l’interazione tra il sistema bancario tradizionale e il sistema bancario ombra. Nella relazione riconoscono i rischi delle attività del sistema bancario ombra quali l’elevata leva finanziaria e la prociclicità, e si invita a ridurre l’interconnessione tra le banche e il sistema bancario ombra, che era stata una delle fonti di contagio nella crisi che ha colpito il sistema bancario a livello sistemico. Nella relazione si suggeriscono inoltre alcune misure strutturali per affrontare le carenze che permangono nel settore bancario dell’Unione.

(6)

Le riforme strutturali del sistema bancario dell’Unione sono oggetto di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE. Tuttavia, l’imposizione alle banche di misure strutturali potrebbe tradursi nello spostamento di talune attività verso settori meno regolamentati, come il settore bancario ombra. Tale proposta dovrebbe pertanto essere accompagnata dalla previsione di obblighi vincolanti in materia di trasparenza e di segnalazione delle SFT previste nel presente regolamento. Le norme in materia di trasparenza previste nel presente regolamento integrano quindi tale proposta.

(7)

Il presente regolamento risponde alla necessità di accrescere la trasparenza dei mercati di finanziamento tramite titoli e pertanto del sistema finanziario. Per assicurare pari condizioni di concorrenza e la convergenza internazionale, il presente regolamento segue il quadro strategico dell’FSB. Esso crea un quadro normativo dell’Unione nel quale le informazioni delle SFT possono essere efficientemente segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e le informazioni su tali operazioni e ai total return swap sono comunicate agli investitori degli organismi d’investimento collettivo. La definizione di SFT nel presente regolamento non comprende i contratti derivati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Non di meno comprende le operazioni comunemente denominate swap di liquidità e swap con garanzie reali, che non rientrano nella definizione di contratti derivati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. La necessità della convergenza internazionale è rafforzata dalla possibilità che a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione talune attività attualmente esercitate dalle banche tradizionali possano migrare verso il settore bancario ombra e coinvolgere entità finanziarie e non finanziarie. Pertanto la trasparenza di dette attività diminuirebbe ulteriormente, il che impedirebbe alle autorità di regolamentazione e di vigilanza di avere un quadro corretto dei rischi connessi alle SFT. Una tale evoluzione accentuerebbe i collegamenti già consolidati esistenti tra il settore bancario regolamentato e il settore bancario ombra in particolari mercati.

(8)

L’evoluzione delle pratiche di mercato e della tecnologia consente ai partecipanti al mercato di usare operazioni diverse da quelle di finanziamento tramite titoli come fonte di finanziamento, per la gestione di liquidità e garanzie reali, come strategia reddituale (yield enhancement), per coprire vendite allo scoperto o per l’arbitraggio fiscale sui dividendi. Tali operazioni potrebbero avere un effetto economico equivalente e porre rischi simili alle SFT, tra cui la prociclicità indotta da valori fluttuanti delle attività e dalla volatilità, trasformazioni delle scadenze o della liquidità derivanti dal finanziamento di attività a lungo termine o illiquide mediante attività a breve termine o liquide, e il contagio finanziario dovuto alle interconnessioni delle catene di operazioni che comportano il riutilizzo delle garanzie reali.

(9)

È probabile che per rispondere alle questioni sollevate dal quadro strategico dell’FSB e per far fronte agli sviluppi previsti a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Inoltre, a causa della mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza le autorità nazionali hanno difficoltà a confrontare i dati di micro-livello provenienti da diversi Stati membri e quindi a comprendere i rischi reali che i singoli partecipanti al mercato pongono al sistema. È pertanto necessario evitare che si creino tali distorsioni e ostacoli nell’Unione. Di conseguenza, è opportuno che la base giuridica appropriata per il presente regolamento sia l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(10)

Pertanto, le nuove norme sulla trasparenza dovrebbero prevedere la segnalazione delle informazioni concernenti le SFT convenute da tutti i partecipanti al mercato, siano essi entità finanziarie o non finanziarie, tra cui la composizione delle garanzie reali, se le garanzie reali sono disponibili al riutilizzo o sono state riutilizzate, la sostituzione delle garanzie reali a fine giornata e gli scarti di garanzia applicati. Per ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi dei partecipanti al mercato le nuove norme e disposizioni dovrebbero basarsi sulle infrastrutture, le procedure operative e i formati preesistenti che sono stati introdotti in ordine alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni. In tale contesto l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbe, per quanto fattibile e pertinente, ridurre al minimo le sovrapposizioni ed evitare le incoerenze tra le norme tecniche adottate ai sensi del presente regolamento e quelle adottate ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012. Il quadro giuridico di cui al presente regolamento dovrebbe, nella misura del possibile, essere lo stesso di quello introdotto dal regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati a tal fine. In tal modo i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente a detto regolamento potrebbero assolvere la funzione di repertorio prevista dal presente regolamento se rispettano determinati criteri supplementari, fatto salvo il completamento di una procedura di registrazione semplificata.

(11)

Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia dei poteri dell’ESMA di irrogare sanzioni, i partecipanti al mercato che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero, con riferimento al regolamento (UE) n. 648/2012, essere soggetti alle disposizioni in materia di poteri dell’ESMA previsti in tale regolamento, come specificato, nel rispetto delle norme di procedura, dagli atti delegati adottati a norma dell’articolo 64, paragrafo 7, di detto regolamento.

(12)

Le operazioni con membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC) dovrebbero essere esentate dall’obbligo di segnalare le SFT ai repertori di dati sulle negoziazioni. Tuttavia, per assicurare che le autorità di regolamentazione e di vigilanza abbiano una visione corretta dei rischi connessi a SFT convenute dalle entità da esse regolamentate o sulle quali esse vigilano, le autorità e i membri interessati del SEBC dovrebbero cooperare strettamente. Tale cooperazione dovrebbe consentire alle autorità di regolamentazione e di vigilanza di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. Detta cooperazione dovrebbe essere riservata e condizionata a una richiesta motivata delle autorità competenti interessate, e avvenire soltanto al fine di consentire a dette autorità di assolvere le rispettive responsabilità tenendo in debito conto principi e requisiti di indipendenza delle banche centrali, nonché l’assolvimento delle proprie funzioni in quanto autorità monetarie, tra cui operazioni di politica monetaria, di cambio e di stabilità finanziaria che i membri del SEBC sono giuridicamente autorizzati a perseguire. I membri del SEBC dovrebbero poter rifiutare di fornire informazioni nei casi in cui le operazioni siano da essi avviate nello svolgimento delle loro funzioni in quanto autorità monetarie. Esse dovrebbero notificare tale rifiuto all’autorità richiedente motivandolo.

(13)

Le informazioni sui rischi inerenti ai mercati di finanziamento tramite titoli dovrebbero essere conservate a livello centralizzato e facilmente e direttamente accessibili, tra l’altro, all’ESMA, all’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («EBA») istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), all’autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) («EIOPA») istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), alle autorità competenti interessate, al CERS e alle banche centrali interessate del SEBC, compresa la Banca centrale europea («BCE») nello svolgimento dei compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (10), ai fini dell’individuazione e del monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività nel sistema bancario ombra svolte da entità regolamentate e non regolamentate. In sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione previste dal presente regolamento l’ESMA dovrebbe tener conto delle norme tecniche adottate a norma dell’articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012 che disciplinano i repertori di dati sulle negoziazioni per i contratti derivati e il futuro sviluppo di tali norme tecniche. L’ESMA dovrebbe inoltre mirare ad assicurare che le autorità competenti interessate, il CERS e le banche centrali del SEBC interessate, inclusa la BCE, abbiano accesso diretto e immediato alle informazioni necessarie per esercitare i loro compiti, compresi quelli che consistono nel definire e attuare la politica monetaria, e per effettuare la sorveglianza delle infrastrutture dei mercati finanziari. A tal fine l’ESMA dovrebbe fissare, mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione, i termini e le condizioni di accesso a tali informazioni.

(14)

È necessario introdurre disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. A causa della crescente attività transfrontaliera, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, al fine di garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento, anche in situazioni in cui le violazioni o presunte violazioni possono interessare le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un’osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone. Fatto salvo il diritto nazionale penale o tributario, le autorità competenti, l’ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate dovrebbero servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Ciò tuttavia non dovrebbe ostare all’esercizio, conformemente al diritto nazionale, delle funzioni degli organismi nazionali responsabili della prevenzione, dell’indagine o della repressione dei casi di cattiva amministrazione.

(15)

Le SFT sono ampiamente utilizzate da gestori di organismi d’investimento collettivo per la gestione efficiente del portafoglio. Tale uso può avere un impatto significativo sul rendimento di tali organismi d’investimento collettivo. Le operazioni di finanziamento possono essere utilizzate per raggiungere obiettivi di investimento o per migliorare i rendimenti. I gestori fanno anche uso dei total return swap con effetto equivalente alle SFT. Le SFT e i total return swap sono ampiamente utilizzati dai gestori di organismi d’investimento collettivo per ottenere esposizione a determinate strategie o per migliorare i rendimenti. L’uso delle SFT e dei total return swap potrebbe aumentare il profilo generale di rischio dell’organismo d’investimento collettivo laddove il loro uso non venga correttamente comunicato agli investitori. È fondamentale assicurare che gli investitori in tali organismi d’investimento collettivo siano in grado di compiere scelte informate e di valutare il profilo di rischio e di rendimento generali degli organismi d’investimento collettivo. Allorché valutano le SFT e i total return swap gli organismi d’investimento collettivo dovrebbero osservare principi generali, considerando ad esempio la sostanza dell’operazione oltre alla sua forma giuridica.

(16)

Gli investimenti effettuati sulla base di informazioni incomplete o inesatte in merito alla strategia di investimento dell’organismo d’investimento collettivo possono sfociare in perdite ingenti per gli investitori. È pertanto essenziale che gli organismi d’investimento collettivo comunichino tutte le informazioni particolareggiate pertinenti sull’uso delle SFT e dei total return swap. Inoltre, nel settore degli organismi d’investimento collettivo la piena trasparenza è particolarmente pertinente, dal momento che la totalità delle attività destinate a SFT e a total return swap non è di proprietà dei gestori degli organismi d’investimento collettivo ma dei loro investitori. L’informativa completa sulle SFT e sui total return swap è pertanto uno strumento essenziale di salvaguardia contro possibili conflitti di interesse.

(17)

Le nuove norme in materia di trasparenza delle SFT e dei total return swap sono strettamente collegate alle direttive 2009/65/CE (11) e 2011/61/UE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto le direttive stesse costituiscono il quadro giuridico che disciplina la creazione, la gestione e la commercializzazione degli organismi di investimento collettivo.

(18)

Gli organismi d’investimento collettivo possono operare come organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM»), amministrati da società di gestione di OICVM o da società d’investimento di OICVM autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE, oppure come fondi di investimento alternativi (FIA) amministrati da gestori di fondi di investimento alternativi («GEFIA») autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE. Le nuove norme in materia di trasparenza delle SFT e dei total return swap introdotte dal presente regolamento integrano, e dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle stabilite da tali direttive, le disposizioni delle predette direttive.

(19)

Per consentire agli investitori di conoscere i rischi associati all’uso di SFT e di total return swap, i gestori degli organismi d’investimento collettivo, ogni qualvolta facciano ricorso a queste tecniche, dovrebbero includere informazioni dettagliate in relazioni periodiche. Le relazioni periodiche che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento degli OICVM e i GEFIA sono attualmente tenuti a presentare dovrebbero essere integrate da informazioni aggiuntive sull’uso delle SFT e dei total return swap. Nel precisare ulteriormente il contenuto di queste relazioni periodiche l’ESMA dovrebbe tenere conto dell’onere amministrativo e delle specificità dei diversi tipi di SFT e di total return swap.

(20)

La politica di investimento di un organismo d’investimento collettivo per quanto riguarda le SFT e i total return swap dovrebbe essere chiaramente indicata nei documenti precontrattuali, quali il prospetto per gli OICVM e l’informativa precontrattuale agli investitori per i FIA. Si assicurerebbe in tal modo che gli investitori comprendano e valutino i rischi inerenti prima di decidere di investire in un determinato OICVM o FIA.

(21)

Il riutilizzo di garanzie reali fornisce liquidità e consente alle controparti di ridurre i costi di finanziamento. Tuttavia, esso tende a creare catene complesse di garanzie reali tra le banche tradizionali e il sistema bancario ombra, che dà luogo a rischi per la stabilità finanziaria. La mancanza di trasparenza sulla misura del riutilizzo degli strumenti finanziari forniti in garanzia reale e i relativi rischi in caso di fallimento può minare la fiducia nelle controparti e amplificare i rischi per la stabilità finanziaria.

(22)

Per accrescere la trasparenza del riutilizzo è opportuno prescrivere requisiti minimi in materia di informativa. Il riutilizzo dovrebbe avvenire solo con la conoscenza e il consenso espliciti della controparte fornitrice. Pertanto, l’esercizio del diritto al riutilizzo dovrebbe trovare adeguata conferma nel conto titoli della controparte fornitrice, a meno che il conto sia disciplinato dalla legislazione di un paese terzo che potrebbe prevedere altri mezzi opportuni per rispecchiare il riutilizzo.

(23)

Sebbene l’ambito di applicazione delle norme in materia di riutilizzo di cui al presente regolamento sia più ampio di quello della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il presente regolamento non modifica l’ambito di applicazione della direttiva stessa ma dovrebbe piuttosto essere letto in combinato disposto con questa. Le condizioni alle quali le controparti hanno diritto al riutilizzo e all’esercizio di tale diritto non dovrebbero diminuire in alcun modo la protezione offerta a un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà di cui alla direttiva 2002/47/CE. In tale contesto eventuali violazioni dei requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo non dovrebbero incidere sulla legislazione nazionale in ordine alla validità o all’effetto di un’operazione.

(24)

Il presente regolamento fissa norme rigorose in materia di informativa sul riutilizzo per le controparti che non dovrebbero pregiudicare l’applicazione di norme settoriali adattate a determinati soggetti, strutture e situazioni. Pertanto, le norme in materia di riutilizzo di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi, ad esempio, agli organismi d’investimento collettivo e ai depositari o ai clienti delle imprese di investimento soltanto nella misura in cui il quadro giuridico legale non preveda, per gli organismi d’investimento collettivo o per la salvaguardia delle attività della clientela, norme più rigorose in materia di riutilizzo che costituiscano una lex specialis e che prevalgano sulle disposizioni del presente regolamento. In particolare, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme di cui alla legislazione dell’Unione o nazionale che limitano la capacità delle controparti di effettuare operazioni di riutilizzo di strumenti finanziari forniti come garanzia reale dalle controparti o da persone diverse dalle controparti. L’applicazione dei requisiti in materia di riutilizzo dovrebbe essere posticipata a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di lasciare alle controparti il tempo sufficiente per adattare i rispettivi contratti di garanzia reale in sospeso, compresi gli accordi quadro, e per assicurare che i nuovi contratti di garanzia reale siano conformi al presente regolamento.

(25)

Al fine di promuovere la coerenza terminologica internazionale, l’uso del termine «riutilizzo» nel presente regolamento è in linea con il quadro strategico dell’FSB. Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare incoerenze con l’acquis dell’Unione e, in particolare, non dovrebbe pregiudicare il significato del termine «riutilizzo» di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

(26)

Per assicurare l’osservanza da parte delle controparti degli obblighi derivanti dal presente regolamento e per assicurare che le controparti siano soggette a trattamento analogo in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti abbiano il potere di irrogare sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto rispondere a determinati requisiti essenziali quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell’applicazione della sanzione o misura, pubblicazione delle sanzioni o misure, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle sanzioni pecuniarie amministrative. È opportuno che alle violazioni degli obblighi di trasparenza a carico degli organismi d’investimento collettivo previsti dal presente regolamento si applichino le sanzioni e altre misure stabilite ai sensi delle direttiva 2009/65/CE e 2011/61/UE.

(27)

I poteri di irrogare sanzioni conferiti alle autorità competenti non dovrebbero pregiudicare la competenza esclusiva della BCE, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di revocare l’autorizzazione agli enti creditizi a fini di vigilanza prudenziale.

(28)

Le disposizioni del presente regolamento sulle domande di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e la revoca della registrazione non pregiudicano i mezzi di ricorso di cui al capo V del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(29)

Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare l’armonizzazione coerente e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. È efficace e opportuno che l’ESMA, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte politiche. Nell’elaborazione delle norme tecniche, l’ESMA dovrebbe garantire procedure amministrative e di segnalazione efficienti. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda: i dettagli dei diversi tipi di SFT, i dettagli della domanda di registrazione o dell’estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni, i dettagli delle procedure per verificare le informazioni sulle SFT a essi segnalate, la frequenza e i dettagli della pubblicazione dei dati dei repertori di dati sulle negoziazioni, dei relativi requisiti e dell’accesso a tali dati e, se necessario, le ulteriori specifiche del contenuto dell’allegato.

(30)

Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall’ESMA, mediante atti di esecuzione conformemente all’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 in materia di formato e frequenza delle segnalazioni, di formato della domanda di registrazione o estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e di procedure e formulari per lo scambio di informazioni con l’ESMA in materia di sanzioni e altre misure.

(31)

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo a modifiche dell’elenco delle entità che sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento e il tipo di commissioni, le materie per le quali esse sono dovute, l’importo delle commissioni e le relative modalità di pagamento da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione per adottare decisioni in materia di valutazione delle norme dei paesi terzi ai fini del riconoscimento dei rispettivi repertori di dati sulle negoziazioni e allo scopo di evitare eventuali duplicazioni o conflitti tra i requisiti. La valutazione alla base delle decisioni sull’equivalenza dei requisiti di segnalazione in un paese terzo non dovrebbe inficiare il diritto di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in tale paese terzo e riconosciuto dall’ESMA di fornire servizi di segnalazione a entità stabilite nell’Unione, dal momento che una decisione di riconoscimento dovrebbe essere autonoma rispetto a tale valutazione ai fini di una decisione sull’equivalenza.

(33)

Se un atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le controparti dovrebbero essere nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

(34)

Se del caso, la Commissione dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi per vagliare soluzioni di assistenza reciproca che assicurino coerenza tra il presente regolamento e i requisiti fissati dai paesi terzi evitando in tal modo ogni possibile duplicazione.

(35)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la trasparenza di talune attività nei mercati finanziari, quali l’uso delle SFT e il riutilizzo di garanzie per consentire il monitoraggio e l’individuazione dei corrispondenti rischi per la stabilità finanziaria, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e gli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti della difesa e il principio del ne bis in idem, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(37)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e ha espresso un parere in data 11 luglio 2014 (15).

(38)

È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri o dei repertori di dati sulle negoziazioni avvenga conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte dell’ESMA, dell’EBA o dell’EIOPA avvenga conformemente alle norme sul trasferimento di dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

(39)

Con l’assistenza dell’ESMA la Commissione dovrebbe procedere a verifiche e predisporre relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dell’obbligo di segnalazione di cui al presente regolamento. Il termine previsto per la presentazione delle relazioni della Commissione dovrebbe consentire l’effettiva applicazione preventiva del presente regolamento.

(40)

Sulla scorta del risultato dei lavori svolti nelle pertinenti sedi internazionali e con l’assistenza di ESMA, EBA e CERS, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi nelle iniziative internazionali tese ad attenuare i rischi associati alle SFT, comprese le raccomandazioni dell’FSB sugli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale, e sull’adeguatezza di tali raccomandazioni per i mercati dell’Unione.

(41)

L’applicazione degli obblighi di segnalazione e trasparenza previsti nel presente regolamento dovrebbe essere rinviata al fine di concedere ai repertori di dati sulle negoziazioni il tempo sufficiente per richiedere l’autorizzazione e il riconoscimento delle loro attività di cui al presente regolamento, e alle controparti e agli organismi d’investimento collettivo il tempo sufficiente per conformarsi a tali obblighi. In particolare, è opportuno rinviare l’applicazione degli obblighi di segnalazione e trasparenza supplementari per gli organismi d’investimento collettivo, tenendo conto degli orientamenti per le autorità competenti e le società di gestione degli OICVM formulati dall’ESMA il 18 dicembre 2012, che definiscono un quadro facoltativo per le società di gestione degli OICVM in ordine agli obblighi di informativa e della necessità di ridurre l’onere amministrativo per i gestori degli organismi d’investimento collettivo. Per garantire che la segnalazione delle SFT sia effettivamente attuata è necessaria un’applicazione graduale degli obblighi a seconda del tipo di controparte. Tale impostazione dovrebbe tenere conto dell’effettiva capacità della controparte di conformarsi agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento.

(42)

Le nuove regole uniformi sulla trasparenza delle SFT e di taluni derivati OTC, segnatamente i total return swap, di cui al presente regolamento sono strettamente legate alle norme di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, poiché i derivati OTC rientrano nell’ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione di cui al predetto regolamento. Per garantire un ambito di applicazione coerente di entrambe le serie di obblighi in materia di trasparenza e segnalazione, occorre tracciare una distinzione chiara tra derivati OTC e derivati negoziati in borsa, indipendentemente dal fatto che questi contratti siano negoziati nei mercati dell’Unione o dei paesi terzi. La definizione di derivati OTC di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe pertanto essere modificata per garantire che lo stesso tipo di contratti derivati sia identificato come derivato OTC o derivato negoziato in borsa, indipendentemente dal fatto che i contratti siano negoziati nei mercati dell’Unione o nei paesi terzi.

(43)

È opportuno pertanto che il regolamento (UE) n. 648/2012 sia modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e di riutilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti:

a)

la controparte in una SFT stabilita:

i)

nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate;

ii)

in un paese terzo, se la SFT è conclusa nello svolgimento delle attività di una succursale nell’Unione di tale controparte;

b)

le società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di investimento OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE;

c)

i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

d)

la controparte che svolge attività di riutilizzo stabilita:

i)

nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate;

ii)

in un paese terzo, se:

il riutilizzo è effettuato nello svolgimento delle attività di una succursale di tale controparte nell’Unione, o

il riutilizzo riguarda strumenti finanziari forniti nell’ambito di un contratto di garanzia reale da una controparte stabilita nell’Unione o da una succursale nell’Unione di una controparte stabilita in un paese terzo.

2.   Gli articoli 4 e 15 non si applicano ai seguenti soggetti:

a)

i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC), altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b)

la Banca dei regolamenti internazionali.

3.   L’articolo 4 non si applica alle operazioni di cui è controparte un membro del SEBC.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

A tal fine e prima di adottare tali atti delegati la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui si valuta il trattamento internazionale delle banche centrali e degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato alle banche centrali e a detti enti nel quadro giuridico di un congruo numero di paesi terzi. Se la relazione conclude, in particolare con riguardo all’analisi comparata e ai potenziali effetti, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali e degli enti di quei paesi terzi dall’articolo 15, la Commissione adotta un atto delegato che le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sulle SFT;

2)   «controparti»: controparti finanziarie e controparti non finanziarie;

3)   «controparte finanziaria»:

a)

un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

b)

un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o del regolamento (UE) n. 1024/2013;

c)

un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

d)

un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE;

e)

un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

f)

un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

g)

una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;

h)

un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

i)

un’entità di un paese terzo che richiederebbe l’autorizzazione o la registrazione ai sensi degli atti legislativi di cui alle lettere da a) a i) se fosse stabilità nell’Unione;

4)   «controparte non finanziaria»: un’impresa stabilita nell’Unione o in un paese terzo, diversa dai soggetti di cui al punto 3;

5)   «stabilito»:

a)

se la controparte è una persona fisica, «dove ha la sede centrale»;

b)

se la controparte è una persona giuridica, «dove ha la sede legale»;

c)

se in base al suo diritto nazionale la controparte non ha sede legale, «dove ha la sede centrale»;

6)   «succursale»: sede di attività diversa dalla sede centrale che è parte di una controparte ed è priva di personalità giuridica;

7)   «concessione» o «assunzione di titoli o merci in prestito»: un’operazione con la quale una controparte trasferisce titoli o merci con l’impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, e che costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per la controparte che trasferisce i titoli o le merci e un’assunzione di titoli o merci in prestito per la controparte a cui tali titoli o merci sono trasferiti;

8)   «operazione di buy-sell back o di sell-buy back»: un’operazione con cui una controparte acquista o vende titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci concordando, rispettivamente, di rivendere ovvero riacquistare titoli o merci o diritti garantiti della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura; si tratta di un’operazione di buy-sell back per la controparte che acquista titoli, merci o diritti garantiti e di un’operazione di sell-buy back per la controparte che li vende. L’operazione di buy-sell back o di sell- buy back non è disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, ai sensi del punto 9;

9)   «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un’operazione disciplinata da un contratto con il quale una controparte trasferisce titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente a una controparte di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l’impegno a riacquistarli; oppure merci o titoli sostitutivi della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista;

10)   «finanziamento con margini»: un’operazione nella quale una controparte concede un credito in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli, ma che non comprende altri finanziamenti che sono garantiti da titoli;

11)   «operazione di finanziamento tramite titoli (SFT)»:

a)

un’operazione di vendita con patto di riacquisto;

b)

la concessione e assunzione di titoli o merci in prestito;

c)

un’operazione di buy-sell back o di sell-buy back;

d)

un finanziamento con margini;

12)   «riutilizzo»: utilizzo da parte della controparte ricevente, a proprio nome e per proprio conto o per conto di un’altra controparte, comprese eventuali persone fisiche, di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia reale; tale utilizzo comprende il trasferimento del titolo o l’esercizio del diritto di utilizzo a norma dell’articolo 5 della direttiva 2002/47/CE, ma non include la liquidazione dello strumento finanziario in caso di inadempimento della controparte fornitrice;

13)   «contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE concluso fra controparti per garantire obbligazioni;

14)   «contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale»: un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE concluso fra controparti per garantire obbligazioni;

15)   «contratto di garanzia»: un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà e un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale;

16)   «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

17)   «merce»: la merce quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 (22) della Commissione;

18)   «total return swap»: un contratto derivato quale definito all’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 nel quale una controparte trasferisce il rendimento economico complessivo, inclusi redditi da interessi e canoni, utili e perdite dovuti a variazioni di prezzo e perdite su crediti, di un’obbligazione di riferimento, a un’altra controparte.

CAPO II

TRASPARENZA DELLE SFT

Articolo 4

Obbligo di segnalazione e salvaguardia per quanto riguarda le SFT

1.   Le controparti delle SFT trasmettono le informazioni relative alle operazioni SFT che hanno concluso, come pure la loro modifica o la loro cessazione, a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 5 o riconosciuto conformemente all’articolo 19. Tali informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione dell’operazione.

L’obbligo di segnalazione di cui al primo comma si applica alle SFT:

a)

concluse prima della pertinente data di applicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e ancora in essere a tale data qualora:

i)

la scadenza residua di tali SFT alla data suddetta superi 180 giorni; o

ii)

dette SFT abbiano una scadenza aperta e restino in essere 180 giorni dopo la data summenzionata;

b)

concluse alla pertinente data di applicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), o dopo tale data.

Le SFT di cui alla lettera a) del secondo comma sono segnalate entro 190 giorni dalla pertinente data di applicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a).

2.   La controparte soggetta all’obbligo di segnalazione può delegare la segnalazione delle informazioni relative alle SFT.

3.   Se una controparte finanziaria conclude un SFT con una controparte non finanziaria che alla data di chiusura del bilancio non supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), la controparte finanziaria è responsabile della segnalazione per entrambe le controparti.

Qualora la controparte di operazioni di trasferimento tramite titoli sia un OICVM gestito da una società di gestione, quest’ultima è responsabile della segnalazione per conto dell’OICVM.

Qualora la controparte di operazioni di trasferimento tramite titoli sia un fondo di investimento alternativo, il gestore di quest’ultimo è responsabile della segnalazione per conto del fondo.

4.   Le controparti conservano i dati relativi alle SFT da esse concluse, modificate o cessate per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.

5.   Se un repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative alle SFT, le controparti provvedono a che tali informazioni siano segnalate all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»).

In questo caso, l’ESMA provvede a che tutte le entità competenti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, abbiano accesso a tutte le informazioni relative alle SFT di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

6.   Per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma del presente articolo, i repertori di dati sulle negoziazioni e l’ESMA rispettano le disposizioni pertinenti in materia di riservatezza, integrità e protezione delle informazioni e si conformano agli obblighi stabiliti in particolare all’articolo 80 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti nell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’articolo 9 del medesimo e ai «contratti derivati» sono da intendersi rispettivamente come riferimenti al presente articolo e alle «SFT».

7.   Una controparte che segnala le informazioni relative a una SFT a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’ESMA o un’entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

8.   Il soggetto che effettua la segnalazione, i suoi amministratori e dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla segnalazione.

9.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e la coerenza con la segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle norme concordate a livello internazionale, l’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze di questo, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo per i diversi tipi di SFT, che comprendano almeno:

a)

le parti della SFT e, se diverso, il beneficiario dei diritti e delle obbligazioni che ne derivano;

b)

l’importo del capitale; la valuta; le attività usate come garanzia reale e relativi tipo, qualità e valore; il metodo utilizzato per fornire garanzie reali; se le garanzie reali sono disponibili per il riutilizzo; nel caso in cui le garanzie reali siano distinguibili da altre attività, se sono state riutilizzate; eventuali sostituzioni delle garanzie reali; il prezzo di riacquisto; la commissione di prestito o il tasso del finanziamento con margini; eventuali scarti di garanzia; la data di valuta; la data di scadenza; la data del primo richiamo e il segmento di mercato;

c)

in funzione delle SFT, le informazioni concernenti:

i)

il reinvestimento delle garanzie reali consistenti in disponibilità liquide;

ii)

i titoli o le merci concessi o assunti in prestito.

Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche, l’ESMA tiene conto delle specificità tecniche degli aggregati di attività e, se del caso, prevede la possibilità di segnalare i dati delle garanzie reali a livello di posizione.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e, nella misura del possibile, la coerenza con la segnalazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché l’armonizzazione dei formati tra repertori di dati sulle negoziazioni, l’ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze di questo, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato e la frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo per i diversi tipi di SFT.

Il formato include in particolare:

a)

gli identificativi globali delle entità giuridiche (codice LEI) o i codici pre-LEI, fino a che non sia integralmente attuato il sistema globale di identificazione delle entità giuridiche;

b)

i numeri internazionali di identificazione dei titoli (codice ISIN); e

c)

gli identificativi unici delle operazioni.

Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche l’ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o globale.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

REGISTRAZIONE E VIGILANZA DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

Articolo 5

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   Ai fini dell’articolo 4 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l’ESMA alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo.

2.   Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione, deve adottare procedure per la verifica della completezza e della correttezza delle informazioni che gli sono segnalate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e deve soddisfare i requisiti stabiliti agli articoli da 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’articolo 9 dello stesso sono da intendersi come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento.

3.   La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.

4.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l’ESMA di ogni modifica sostanziale delle condizioni di registrazione.

5.   I repertori di dati sulle negoziazioni presentano all’ESMA:

a)

una domanda di registrazione;

b)

una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 4 del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

6.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

7.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli:

a)

delle procedure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare completezza e correttezza delle informazioni loro segnalate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;

b)

della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a); e

c)

di una domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b), al fine di evitare duplicazioni di requisiti.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.   Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato:

a)

della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a); e

b)

della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).

Con riguardo alla lettera b) del primo comma, l’ESMA elabora un formato semplificato per evitare doppioni procedurali.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione

1.   Se un repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione o l’estensione della registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’ESMA procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.   L’ESMA e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione, o per l’estensione della registrazione, del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul rispetto, da parte dell’entità, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilita.

Articolo 7

Esame della domanda

1.   Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 6, l’ESMA esamina la domanda di registrazione o di estensione della registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui al presente capo e adotta una decisione di accettazione o di rifiuto di registrazione o un’estensione della registrazione accompagnata da una motivazione circostanziata.

2.   Gli effetti della decisione emessa dall’ESMA a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell’adozione.

Articolo 8

Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione

1.   Quando l’ESMA adotta una decisione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o revoca la registrazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L’ESMA notifica senza indugio la decisione all’autorità competente di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

2.   L’ESMA comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.

3.   L’ESMA pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 9

Poteri dell’ESMA

1.   I poteri conferiti all’ESMA conformemente agli articoli da 61 a 68, agli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, in combinato disposto con i suoi gli allegati I e II, sono esercitati anche in relazione al presente regolamento. I riferimenti all’articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 nell’allegato I di tale regolamento si intendono fatti all’articolo 12, rispettivamente paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

2.   I poteri conferiti all’ESMA, o a un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA dagli articoli da 61, 62 e 63 del regolamento (UE) n. 648/2012 non possono essere usati per esigere la segnalazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 10

Revoca della registrazione

1.   Fatto salvo l’articolo 73 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:

a)

rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

b)

ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2.   L’ESMA notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’ESMA di valutare se sussistono le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l’ESMA fornisce una motivazione circostanziata della sua decisione.

4.   L’autorità competente di cui al paragrafo 3 del presente articolo è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

Articolo 11

Commissioni di vigilanza

1.   L’ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e coprono totalmente le spese necessarie dell’ESMA in relazione alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Nella misura in cui l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento fa riferimento all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, i riferimenti all’articolo 72, paragrafo 3 dello stesso sono da intendersi come riferimenti al paragrafo 2 del presente articolo.

Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni sia già stato registrato a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le commissioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adattate unicamente per rispecchiare i necessari costi e spese supplementari legati alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni in forza del presente regolamento.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 12

Trasparenza e disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle negoziazioni

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per tipologia di SFT loro segnalate.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano le informazioni sulle SFT e assicurano che le entità sotto elencate abbiano accesso diretto e immediato a dette informazioni per permettere loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi:

a)

l’ESMA;

b)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («EBA»);

c)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»);

d)

il CERS;

e)

l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione delle operazioni segnalate;

f)

i membri interessati del CERS, Banca Centrale europea (BCE) compresa, nello svolgimento dei compiti nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

g)

le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1;

h)

le autorità di vigilanza designate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

i)

le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi in materia di vigilanza riguardano operazioni, mercati, partecipanti e attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

j)

l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

k)

le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

l)

il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

m)

le autorità di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze delle entità di cui al paragrafo 2, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

la frequenza e i dettagli delle posizioni aggregate di cui al paragrafo 1 e i dettagli delle SFT di cui al paragrafo 2;

b)

gli standard operativi richiesti per consentire, in maniera tempestiva, strutturata ed esauriente:

i)

la raccolta dei dati da parte dei repertori sulle negoziazioni;

ii)

l’aggregazione e la comparazione dei dati tra i repertori;

c)

i dettagli delle informazioni a cui devono avere accesso le entità di cui al paragrafo 2, tenuto conto dei rispettivi mandati e delle rispettive necessità specifiche;

d)

i termini e le condizioni per l’accesso diretto e immediato ai dati registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni da parte delle entità di cui al paragrafo 2.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non consentano l’identificazione di una parte delle SFT.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO IV

TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI

Articolo 13

Trasparenza degli organismi d’investimento collettivo nell’informativa periodica

1.   Le società di gestione degli OICVM, le società di investimento OICVM e i GEFIA informano gli investitori sull’uso che essi fanno delle SFT e dei total return swap nel modo seguente:

a)

per le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM nelle relazioni semestrali e annuali di cui all’articolo 68 della direttiva 2009/65/CE;

b)

per i GEFIA nella relazione annuale di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE.

2.   Le informazioni sulle SFT e i total return swap includono i dati di cui alla sezione A dell’allegato.

3.   Al fine di garantire una comunicazione uniforme dei dati ma anche per tenere conto delle specificità dei diversi tipi di SFT e di total return swap, l’ESMA può, tenendo conto degli obblighi di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE nonché dell’evoluzione delle pratiche di mercato, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della sezione A dell’allegato.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Trasparenza degli organismi d’investimento collettivo nell’informativa pre-contrattuale

1.   Il prospetto degli OICVM di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE e l’informazione dei GEFIA agli investitori di cui all’articolo 23, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/61/UE specificano le SFT e i total return swap che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM e i GEFIA sono rispettivamente autorizzati a utilizzare, e includono una dichiarazione chiara che sono utilizzate tali operazioni e strumenti.

2.   Il prospetto e l’informazione agli investitori di cui al paragrafo 1 includono i dati di cui alla sezione B dell’allegato.

3.   Al fine di rispecchiare l’evoluzione delle pratiche di mercato o per garantire una comunicazione uniforme dei dati, l’ESMA può, tenendo conto degli obblighi di cui alla direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della sezione B dell’allegato.

Nel preparare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA tiene conto della necessità di concedere un tempo sufficiente prima della loro applicazione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO V

TRASPARENZA DEL RIUTILIZZO

Articolo 15

Riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia

1.   Qualsiasi diritto delle controparti al riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali è subordinato almeno a entrambe le seguenti condizioni:

a)

la controparte fornitrice è stata debitamente informata per iscritto dalla controparte ricevente dei rischi e delle conseguenze inerenti:

i)

al consenso a un diritto di utilizzo di una garanzia fornita nell’ambito di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale conformemente all’articolo 5 della direttiva 2002/47/CE; oppure

ii)

alla conclusione di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;

b)

la controparte fornitrice ha dato espresso previo consenso, comprovato da una firma, per iscritto o in una forma giuridicamente equivalente, della stessa controparte fornitrice di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale, le cui condizioni riconoscono un diritto di utilizzo conformemente all’articolo 5 della direttiva 2002/47/CE, ovvero ha accettato espressamente di fornire garanzie reali mediante un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà.

Con riguardo alla lettera a) del primo comma, la controparte fornitrice è informata per iscritto almeno dei rischi e delle conseguenze che potrebbero sorgere in caso di inadempimento della controparte ricevente.

2.   Qualsiasi esercizio da parte delle controparti del diritto al riutilizzo è subordinato a entrambe le seguenti condizioni:

a)

il riutilizzo è realizzato conformemente ai termini specificati nel contratto di garanzia di cui al paragrafo 1, lettera b);

b)

gli strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia sono trasferiti dal conto della controparte fornitrice.

In deroga alla lettera b) del primo comma, qualora la controparte di un contratto di garanzia sia stabilita in un paese terzo e il conto della controparte che fornisce la garanzia reale sia mantenuto in un paese terzo e soggetto alla legislazione di quest’ultimo, il riutilizzo è dimostrato da un trasferimento dal conto della controparte fornitrice o con altri mezzi adeguati.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE e 2014/65/UE, nonché la legislazione nazionale intesa ad assicurare un livello più elevato di protezione per le controparti fornitrici.

4.   Il presente articolo non incide sulla legislazione nazionale in ordine alla validità o all’effetto di un’operazione.

CAPO VI

VIGILANZA E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 16

Designazione e poteri delle autorità competenti

1.   Ai fini del presente regolamento le autorità competenti sono:

a)

per controparti finanziarie, autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 1024/2013, e 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE, e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE;

b)

per controparti non finanziarie, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

ai fini degli articoli 13 e 14 del presente regolamento, per quanto concerne le società di gestione degli OICVM e le società di investimento OICVM, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;

d)

ai fini degli articoli 13 e 14 del presente regolamento, per quanto concerne i GEFIA, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 44 della direttiva 2011/61/UE.

2.   Le autorità competenti esercitano i poteri loro conferiti dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 e vigilano sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

3.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo sorvegliano le società di gestione degli OICVM, le società di investimento OICVM e i GEFIA stabiliti nel loro territorio, al fine di verificare che non utilizzino SFT e total return swap se non conformemente agli articoli 13 e 14.

Articolo 17

Cooperazione tra le autorità competenti

1.   Le autorità competenti di cui all’articolo 16 e l’ESMA cooperano strettamente tra di loro e procedono allo scambio di informazioni ai fini dell’esercizio dei compiti loro assegnati dal presente regolamento, in particolare per individuare le violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

2.   Un’autorità competente può rifiutare di dare seguito a una richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni conformemente al paragrafo 1 soltanto in una delle circostanze eccezionali seguenti:

a)

qualora dinanzi alle autorità dello Stato membro dell’autorità competente che riceve la richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e nei confronti delle stesse persone; o

b)

qualora nello Stato membro dell’autorità competente che riceve la richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per gli stessi atti.

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa di conseguenza l’autorità richiedente e l’ESMA, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.

3.   Le entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e i membri interessati del SEBC cooperano strettamente nel rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo.

Tale cooperazione è riservata e condizionata a una richiesta motivata delle autorità competenti interessate e avviene soltanto al fine di consentire a dette autorità di assolvere le rispettive responsabilità.

In deroga al primo e secondo comma, i membri del SEBC possono rifiutare di fornire informazioni nei casi in cui le operazioni siano da essi avviate nell’espletamento delle loro funzioni in quanto autorità monetarie.

In caso di un rifiuto di cui al terzo comma, il membro interessato del SEBC notifica motivandolo il rifiuto all’autorità richiedente.

Articolo 18

Segreto professionale

1.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e per le autorità competenti di cui all’articolo 16, per l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’ESMA, l’EBA e l’EIOPA. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l’identificazione di singole controparti, di singoli repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatto salvo il diritto penale o tributario nazionale o il presente regolamento.

3.   Fatto salvo il diritto penale o tributario nazionale, le autorità competenti, l’ESMA, l’EBA, l’EIOPA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni, o entrambi. Se l’ESMA, l’EBA, l’EIOPA, l’autorità competente o un’altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsente, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali.

4.   I paragrafi 2 e 3 non ostano a che l’ESMA, l’EBA, l’EIOPA, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altrimenti con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso le informazioni.

5.   I paragrafi 2 e 3 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate che non sono pervenute da un’autorità competente di un altro Stato membro.

CAPO VII

RAPPORTI CON I PAESI TERZI

Articolo 19

Equivalenza e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione con i quali stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

b)

i repertori di dati sulle negoziazioni sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare i loro obblighi;

c)

vi sono garanzie di riservatezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, e tali garanzie sono almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; e

d)

i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo sono soggetti a un obbligo giuridicamente vincolante e impugnabile a dare accesso diretto e immediato ai dati alle entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

L’atto di esecuzione di cui al primo comma specifica anche le autorità del paese terzo interessate che hanno diritto ad accedere ai dati sulle SFT registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell’Unione.

L’atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31, paragrafo 2.

2.   Se i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in un paese terzo non sono soggetti un obbligo giuridicamente vincolante e impugnabile conformemente al diritto di tale paese terzo a dare accesso diretto e immediato ai dati alle entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione formula raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con il paese terzo interessato in ordine all’accesso reciproco alle informazioni sulle operazioni di trasferimento tramite titoli registrate in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tale paese terzo, nonché in ordine allo scambio di informazioni riguardanti dette operazioni, al fine di assicurare che tutte le entità indicate all’articolo 12, paragrafo 2 dispongano di un accesso diretto e immediato a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

3.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può prestare servizi e attività a entità stabilite nell’Unione ai fini dell’articolo 4 soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’ESMA conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo presenta all’ESMA:

a)

una domanda di riconoscimento; o

b)

una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 4 del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

5.   La domanda di cui al paragrafo 4 è corredata di tutte le informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

con atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione ha accertato che tale paese terzo ha un quadro legislativo e di vigilanza equivalente ed esecutivo;

b)

le autorità interessate del paese terzo hanno concluso accordi di cooperazione con l’ESMA in cui si precisano almeno:

i)

il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’ESMA e le altre autorità dell’Unione che esercitano responsabilità a seguito di una delega di compiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, da un lato, e le autorità competenti interessate del paese terzo in questione, dall’altro; e

ii)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

L’ESMA applica il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo.

6.   Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica che la domanda sia completa. Se l’ESMA accerta che la domanda è incompleta, fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere le informazioni supplementari.

7.   Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda completa, l’ESMA informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

8.   L’ESMA pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente articolo.

Articolo 20

Accesso indiretto ai dati tra le autorità

L’ESMA può concludere accordi di cooperazione con le autorità interessate dei paesi terzi che devono assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi in ordine allo scambio reciproco delle informazioni riguardanti le SFT messe a disposizione dell’ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni dell’Unione conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, nonché dei dati sulle SFT raccolti e conservati dalle autorità dei paesi terzi, a condizione che vi siano garanzie di riservatezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.

Articolo 21

Equivalenza della segnalazione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si stabilisce che le disposizioni legislative, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo:

a)

sono equivalenti alle disposizioni stabilite all’articolo 4;

b)

garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento;

c)

sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni al fine di garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione; e

d)

assicurano che le entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, abbiano accesso diretto ai dati particolareggiati sulle SFT a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, ovvero abbiano accesso indiretto ai dati sulle SFT a norma dell’articolo 20.

2.   Qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza con riguardo a un paese terzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si considera che le controparti che effettuano un’operazione soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui all’articolo 4 se almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione e le controparti hanno rispettato gli obblighi pertinenti di tale paese terzo in relazione a detta operazione.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 31, paragrafo 2.

La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 4 e riferisce al riguardo regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la relazione riveli un’applicazione insufficiente o incoerente delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della relazione la Commissione valuta se ritirare il riconoscimento dell’equivalenza del quadro normativo del paese terzo in questione.

CAPO VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE AMMINISTRATIVE

Articolo 22

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatti salvi l’articolo 28 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri, ai sensi del diritto nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative in relazione almeno alle violazioni degli articoli 4 e 15.

Quando le disposizioni di cui al primo comma si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare sanzioni in caso di violazione, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

2.   Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative adottate ai fini del paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.

3.   Gli Stati membri che hanno scelto, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni indicate al suddetto paragrafo, provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie, responsabili dell’azione penale o giudiziarie penali nell’ambito della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni degli articoli 4 e 15, nonché di fornire tali informazioni ad altre autorità competenti e all’ESMA, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e, se del caso, con l’ESMA ai fini del presente regolamento.

Le autorità competenti possono cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri e con le autorità interessate dei paesi terzi per quanto riguarda l’esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni.

Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.

4.   Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni di cui al paragrafo 1:

a)

l’ingiunzione diretta alla persona responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

b)

una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile e la natura della violazione conformemente all’articolo 26;

c)

la revoca o la sospensione dell’autorizzazione;

d)

l’interdizione temporanea da incarichi dirigenziali nei confronti delle persone che esercitano responsabilità dirigenziali o delle persone fisiche ritenute responsabili di tale violazione;

e)

sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati dall’autorità interessata, anche ove tali sanzioni superino gli importi di cui alle lettere f) e g);

f)

con riguardo alle persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale il 12 gennaio 2016;

g)

con riguardo alle persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i)

5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 12 gennaio 2016, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione, per le violazioni dell’articolo 4;

ii)

15 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 12 gennaio 2016, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione, per le violazioni dell’articolo 15.

Ai fini dei punti g), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente ai sensi della pertinente disciplina contabile risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa madre apicale.

Gli Stati membri possono prevedere che alle autorità competenti siano conferiti altri poteri in aggiunta a quelli di cui al presente paragrafo. Gli Stati membri possono altresì imporre una gamma più ampia di sanzioni e sanzioni di livello più elevato di quanto previsto nel presente paragrafo.

5.   Una violazione dell’articolo 4 lascia impregiudicata la validità delle condizioni di un SFT o la possibilità per le parti di farle valere. Una violazione dell’articolo 4 non fa sorgere un diritto al risarcimento a carico di una delle parti di un SFT.

6.   Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative di cui al paragrafo 1 se le violazioni ivi indicate sono già soggette a sanzioni penali a norma del diritto nazionale entro il 13 gennaio 2018. Se decidono di non prevedere norme relative alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.

7.   Entro il 13 luglio 2017 gli Stati membri comunicano alle Commissione e all’ESMA le disposizioni relative ai paragrafi 1, 3 e 4. Essi provvedono a comunicare immediatamente alla Commissione e all’ESMA le eventuali modifiche successive.

Articolo 23

Determinazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo di una persona giuridica o il reddito annuo di una persona fisica;

d)

l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, se possono essere determinati;

e)

il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;

f)

precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione.

Allorché determinano il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative le autorità competenti possono prendere in considerazione ulteriori elementi oltre a quelli di cui al primo comma.

Articolo 24

Segnalazione delle violazioni

1.   Le autorità competenti mettono in atto meccanismi effettivi per consentire la segnalazione alle altre autorità competenti di violazioni reali o potenziali degli articoli 4 e 15.

2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 prevedono almeno:

a)

le procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni delle violazioni degli articoli 4 o 15 e per darvi seguito, tra cui l’istituzione di canali sicuri di comunicazione per tali segnalazioni;

b)

la protezione adeguata per le persone impiegate in base a un contratto di lavoro che segnalano violazioni degli articoli 4 o 15 o che sono accusate di violare tali articoli, contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamenti ingiusti;

c)

la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione degli articoli 4 o 15 sia della persona che si sospetta abbia commesso la violazione, tra cui la garanzia di riservatezza della loro identità, in tutte le fasi della procedura, fatta salva la divulgazione delle informazioni previste dal diritto nazionale nell’ambito di indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3.   Le controparti dispongono di procedure interne adeguate perché i loro dipendenti possano segnalare le violazioni degli articoli 4 e 15.

Articolo 25

Scambio di informazioni con l’ESMA

1.   Le autorità competenti comunicano annualmente all’ESMA informazioni aggregate e granulari in merito a tutte le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative da esse comminate ai sensi dell’articolo 22. L’ESMA pubblica le informazioni aggregate in una relazione annuale.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri che hanno scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 22, forniscono annualmente all’ESMA dati anonimi e aggregati in merito a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica in una relazione annuale i dati sulle sanzioni penali imposte.

3.   L’autorità competente che rende noto al pubblico le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative o le sanzioni penali, ne dà contestualmente comunicazione all’ESMA.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26

Pubblicazione delle decisioni

1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative per violazioni degli articoli 4 o 15 sul proprio sito web immediatamente dopo averne informato la persona oggetto della decisione.

2.   Le informazioni pubblicate ai sensi del paragrafo 1 specificano almeno il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona oggetto della decisione.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Se, a seguito di una valutazione caso per caso, l’autorità competente ritiene che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica oggetto della decisione, o dei dati personali di una persona fisica, sia sproporzionata o che tale pubblicazione possa compromettere un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, procede in uno dei modi seguenti:

a)

rinvia la pubblicazione della decisione fino a quando i motivi del rinvio cessano di esistere;

b)

pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale se la pubblicazione garantisce l’effettiva protezione dei dati personali in questione e, se del caso, pospone la pubblicazione dei pertinenti dati per un periodo di tempo ragionevole entro il quale è prevedibile che i motivi che giustificano la pubblicazione anonima cessino di esistere;

c)

non pubblica la decisione se ritiene che la pubblicazione conformemente alla lettera a) o b) non sia sufficiente a garantire:

i)

che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; oppure

ii)

la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di secondaria importanza.

4.   Quando la decisione è impugnabile dinanzi a un organo giudiziario o amministrativo nazionale o dinanzi ad altra autorità, le autorità competenti pubblicano immediatamente anche sul proprio sito web tali informazioni e qualsiasi successiva informazione sull’esito del ricorso. Sono pubblicate le decisioni di annullamento delle decisioni impugnabili.

5.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al paragrafo 3, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e la sentenza definitiva in relazione a qualsiasi sanzione penale irrogata e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni amministrative, delle altre misure amministrative e delle sanzioni penali che le sono comunicate al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

6.   Le autorità competenti assicurano che le decisioni pubblicate conformemente al presente articolo siano disponibili sul loro sito web per un periodo di almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nelle decisioni rimangono sul sito web dell’autorità competente per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 27

Diritto di ricorso

Gli Stati membri assicurano che le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica anche nel caso in cui, in merito a una domanda di autorizzazione contenente tutte le informazioni richieste, non si adotti una decisione entro sei mesi dalla sua presentazione.

Articolo 28

Sanzioni e altre misure ai fini degli articoli 13 e 14

Alle violazioni degli articoli 13 e 14 del presente regolamento si applicano le sanzioni e le altre misure stabilite a norma delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

CAPO IX

RIESAME

Articolo 29

Relazioni e riesame

1.   Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, la Commissione, previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia, l’efficienza e la proporzionalità degli obblighi previsti nel presente regolamento, corredata di eventuali proposte adeguate. Tale relazione comprende in particolare un quadro degli obblighi di segnalazione analoghi stabiliti nei paesi terzi, tenendo conto dei lavori a livello internazionale. Si concentra inoltre sulla segnalazione di eventuali operazioni pertinenti non incluse nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto di eventuali sviluppi significativi nelle pratiche di mercato, e considera altresì il possibile impatto sul livello di trasparenza delle SFT.

Ai fini della relazione di cui primo comma, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, e, successivamente, ogni tre anni o più frequentemente qualora insorgano sviluppi significativi nelle pratiche di mercato, l’ESMA presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sull’efficacia delle segnalazioni, tenendo conto dell’adeguatezza delle segnalazioni a senso unico, in particolare in termini di copertura e qualità delle segnalazioni e di riduzione delle segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni, nonché sugli sviluppi significativi nelle pratiche di mercato con particolare accento sulle operazioni aventi obiettivo o effetto equivalente rispetto a una SFT.

2.   Una volta completati e considerati i lavori a livello internazionale, le relazioni di cui al paragrafo 1 individuano altresì i rischi sostanziali connessi all’utilizzo delle SFT da parte di enti creditizi e società quotate e valuta se sia adeguato prevedere informative supplementari da parte di tali soggetti nelle loro relazioni periodiche.

3.   Entro il 13 ottobre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi nelle iniziative internazionali tese ad attenuare i rischi associati alle SFT, comprese le raccomandazioni dell’FSB sugli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale, e sull’ adeguatezza di tali raccomandazioni per i mercati dell’Unione. La Commissione presenta tale relazione corredandola di proposte adeguate.

A tal fine l’ESMA presenta entro 13 ottobre 2016, in cooperazione con l’EBA e il CERS e tenendo conto delle iniziative internazionali, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, in cui si valutano le seguenti questioni:

a)

se l’utilizzo delle SFT determina l’accumulo di una leva finanziaria sostanziale non disciplinato dalla regolamentazione vigente;

b)

se del caso, le opzioni disponibili per contrastare tale accumulo;

c)

se sono necessarie ulteriori misure per ridurre la prociclicità di tale leva finanziaria.

La relazione dell’ESMA prende inoltre in esame l’impatto quantitativo delle raccomandazioni dell’FSB.

4.   Entro 39 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, ed entro sei mesi dalla presentazione delle relazioni aggiornate dell’ESMA di cui al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione presenta, previa consultazione dell’ESMA, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione dell’articolo 11, in cui si valuta in particolare se le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni sono proporzionate al fatturato del repertorio interessato e limitate a coprire interamente le necessarie spese dell’ESMA in relazione alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute dalle autorità competenti per svolgere i lavori a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di deleghe di compiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al primo comma, entro 33 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, e successivamente ogni tre anni o con maggiore frequenza qualora siano introdotte modifiche sostanziali alle commissioni, l’ESMA presenta una relazione alla Commissione sulle commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni conformemente al presente regolamento. Tali relazioni indicano almeno le spese necessarie dell’ESMA relative alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, le spese sostenute dalle autorità competenti per svolgere i lavori a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di deleghe di compiti, nonché le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni e la loro proporzionalità al fatturato dei repertori stessi.

5.   Previa consultazione del CERS, l’ESMA pubblica una relazione annuale sui volumi aggregati di SFT per tipo di controparte e di operazione sulla base dei dati segnalati a norma dell’articolo 4.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Esercizio dei poteri delegati

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 11, paragrafo 2, è conferita alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 12 gennaio 2016.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revocare pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, o dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione (28). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 32

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

“derivato OTC” o “contratto derivato OTC”: un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento;»

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Decisioni in materia di equivalenza ai fini della definizione dei derivati OTC

1.   Ai fini dell’articolo 2, punto 7), del presente regolamento, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III di detta direttiva ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa, come stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si stabilisce che il mercato di un paese terzo soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa ai fini del paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   La Commissione e l’ESMA pubblicano sui rispettivi siti web un elenco dei mercati da considerare equivalenti conformemente all’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. L’elenco è aggiornato periodicamente.»;

3)

all’articolo 81, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi:

a)

l’ESMA;

b)

l’EBA;

c)

l’EIOPA;

d)

il CERS;

e)

l’autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori sulle negoziazioni;

f)

l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti segnalati;

g)

i membri interessati del SEBC, compresa la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (30);

h)

le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione di cui all’articolo 75;

i)

le autorità di vigilanza designate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

j)

le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi riguardano contratti, mercati, partecipanti e sottostanti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

k)

le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con l’ESMA di cui all’articolo 76;

l)

l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

m)

le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

n)

il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014;

o)

autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1024/2013 e n. 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE;

p)

le autorità competenti designate a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento.

(30)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63)."

(31)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12)."

(32)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1)."

(33)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»"

Articolo 33

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 gennaio 2016, con le seguenti eccezioni:

a)

l’articolo 4, paragrafo 1, che si applica:

i)

12 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, per le controparti finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), e per i soggetti di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera j), che, ove fossero stabiliti nell’Unione, richiederebbero l’autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b);

ii)

15 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, per le controparti finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere g) e h), e per i soggetti di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nell’Unione, richiederebbero l’autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere g) e h);

iii)

18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, per le controparti finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere da c) a f), e per i soggetti di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nell’Unione, richiederebbero l’autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere da c) a f); ed

iv)

21 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, per le controparti non finanziarie;

b)

l’articolo 13, che si applica a decorrere dal 13 gennaio 2017;

c)

l’articolo 14, che si applica a decorrere dal 13 luglio 2017 in caso di organismi d’investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/CE o alla direttiva 2011/61/UE costituiti prima del 12 gennaio 2016;

d)

l’articolo 15 che si applica a decorrere dal 13 luglio 2016, anche per i contratti di garanzia reale esistenti in tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 336 del 26.9.2014, pag. 5.

(2)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 59.

(3)  GU C 271 del 19.8.2014, pag. 87.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 novembre 2015.

(5)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macro prudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(8)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(9)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(10)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(11)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(12)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(13)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(14)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(15)  GU C 328 del 20.9.2014, pag. 3.

(16)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(17)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(18)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(19)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(20)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(21)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(22)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

(23)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(24)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2012, pag. 12).

(25)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(26)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(27)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(28)  Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).

(29)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

Sezione A —   Informazioni da fornire nelle relazioni semestrali e annuali dell’OICVM e nella relazione annuale del FIA

Dati globali:

l’importo di titoli e merci in prestito in proporzione al totale delle attività prestabili esclusi cassa e valori assimilati,

l’importo delle attività impegnate in ciascun tipo di SFT e total return swap in valore assoluto (nella valuta degli organismi d’investimento collettivo) e in percentuale delle attività gestite dagli organismi d’investimento collettivo.

Dati relativi alla concentrazione:

i 10 maggiori emittenti di garanzie reali nella totalità delle SFT e dei total return swap (ripartizione dei volumi dei titoli e delle merci ricevuti come garanzia reale per nome dell’emittente),

le 10 principali controparti di ciascun tipo di SFT e total return swap separatamente (nome della controparte e volume lordo delle operazioni in sospeso).

Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap separatamente, ripartiti secondo le seguenti categorie:

tipo e qualità della garanzia reale,

scadenza della garanzia reale classificata nelle seguenti categorie: meno di un giorno, da un giorno a una settimana, da una settimana a un mese, da uno a tre mesi, da tre mesi a un anno, oltre un anno, scadenza aperta,

valuta della garanzia reale,

scadenza delle operazioni di trasferimento tramite titoli e dei total return swap classificati nelle seguenti categorie: meno di un giorno, da un giorno a una settimana, da una settimana a un mese, da uno a tre mesi, da tre mesi a un anno, oltre un anno, operazioni aperte,

paese in cui le controparti sono stabilite,

regolamento e compensazione (ad esempio trilaterale, controparte centrale, bilaterale).

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali:

quota delle garanzie reali ricevute che è riutilizzata rispetto all’importo massimo specificato nel prospetto o nelle informazioni agli investitori,

rendimento derivante all’organismo d’investimento collettivo dal reinvestimento della garanzia reale in contante.

Custodia delle garanzie reali ricevute dall’organismo d’investimento collettivo nell’ambito delle SFT e dei total return swap:

Numero e nomi dei depositari e importo delle garanzie reali custodite da ciascuno dei depositari.

Custodia delle garanzie reali concesse dall’organismo d’investimento collettivo nell’ambito delle SFT e dei total return swap.

La quota di garanzie reali detenute in conti separati o in conti collettivi o in qualsiasi altro conto.

Dati concernenti il rendimento e il costo di ciascun tipo di SFT e total return swap disaggregati per l’organismo d’investimento collettivo, il gestore dell’organismo d’investimento collettivo e terzi (ad esempio l’agente mutuante) in termini assoluti e in percentuale dei rendimenti globali derivanti dal tipo di SFT e total return swap.

Sezione B –   Informazioni da includere nel prospetto dell’OICVM e nell’informativa del FIA agli investitori:

descrizione generale delle SFT e dei total return swap utilizzati dall’organismo d’investimento collettivo e motivazione del loro uso,

dati globali da segnalare per ciascun tipo di SFT e total return swap:

tipi di attività che possono essere soggetti a esse,

quota massima del patrimonio gestito che può essere soggetta a esse,

quota prevista del patrimonio gestito che sarà soggetta a ciascuna di esse,

criteri utilizzati per selezionare le controparti (compresi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo),

garanzie reali accettabili: descrizione delle garanzie reali accettabili con riferimento a tipi di attività, emittente, scadenza, liquidità, nonché diversificazione delle garanzie reali e politiche di correlazione,

valutazione della garanzia reale: descrizione del metodo di valutazione della garanzia reale utilizzato e motivazione; indicare se sono utilizzati la valutazione giornaliera ai prezzi di mercato e i margini di variazione giornalieri,

gestione del rischio: descrizione dei rischi connessi alle SFT e ai total return swap, nonché dei rischi legati alla gestione delle garanzie reali, ad esempio rischi operativi, di liquidità, di controparte, di custodia e i rischi giuridici, nonché, se del caso, dei rischi derivanti dal loro riutilizzo,

indicazione delle modalità di custodia delle attività soggette a SFT e total return swap e delle garanzie reali ricevute (ad esempio con depositario del fondo),

indicazione di eventuali restrizioni (regolamentari o autoimposte) sul riutilizzo delle garanzie reali,

politica di ripartizione del rendimento derivante dalle SFT e dai total return swap: indicazione delle quote del rendimento derivante dalle SFT e dai total return swap restituite all’organismo d’investimento collettivo, nonché dei costi e delle commissioni che competono al gestore o a terzi (ad esempio l’agente mutuante). Nel prospetto o nelle informazioni agli investitori si indica anche se si tratta di parti collegate al gestore.