12.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/97


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2323 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 4, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (2) stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). A seguito della riduzione del numero di aziende finlandesi indotta da una ristrutturazione dell'agricoltura, è opportuno ridurre di conseguenza il numero di aziende contabili stabilito per la Finlandia in detto allegato.

(2)

Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, per i tre anni successivi all'adesione all'Unione la Croazia forma un'unica circoscrizione RICA. Poiché tale periodo giungerà a scadenza, è necessario stabilire nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 il numero di aziende contabili per circoscrizione RICA relativamente a questo Stato membro.

(3)

In considerazione delle modifiche previste dal presente regolamento dovrebbe essere consentito alla Finlandia e alla Croazia di rivedere il rispettivo piano di selezione per l'esercizio contabile 2016.

(4)

L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello di scheda aziendale. A fini di chiarezza tale allegato dovrebbe prevedere informazioni aggiuntive riguardo a determinate istruzioni e definizioni.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La Finlandia e la Croazia sono autorizzate a rivedere il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2016. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2016.»;

2)

gli allegati II e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono modificati come segue:

1)

l'allegato II è così modificato:

a)

la riga relativa alla Croazia è sostituita dalle seguenti:

«CROAZIA

861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922

Totale Croazia

1 251»;

b)

le righe relative alla Finlandia sono sostituite dalle seguenti:

«FINLANDIA

670

Etelä-Suomi

403

680

Sisä-Suomi

229

690

Pohjanmaa

208

700

Pohjois-Suomi

110

Totale Finlandia

950»;

2)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

al settimo capoverso, il terzo trattino relativo ai gradi di precisione dei dati della scheda aziendale è sostituito dal seguente:

«—

superfici: in are (1 a = 100 m2), esclusi i funghi per i quali sono espresse in metri quadrati di superficie coltivata e ad eccezione della tabella M “Sovvenzioni”, nella quale le unità di base devono essere registrate in ettari (ha).»;

b)

nella legenda della tabella A, sezione «A.CL. Classi», categoria A.CL.180.C., la prima frase è sostituita dalla seguente:

«A.CL.180.C. Zona fondi Strutturali: indicare in quale delle regioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda.

(1)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;"

c)

nella legenda della tabella B, sezione «B.UT. SAU in affitto», categoria B.UT.20.A, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«B.UT.20.A SAU (seminativi, prati permanenti, colture permanenti e orti familiari) coltivata da persona diversa dal proprietario, usufruttuario o enfiteuta in base a un contratto d'affitto della suddetta superficie (il canone d'affitto è pagato in contanti e/o in natura; poiché generalmente è pattuito in anticipo, normalmente non varia in base ai risultati della gestione) e/o SAU coltivata in condizioni analoghe.»;

d)

nella tabella H la riga della categoria 5062 è sostituita dalla seguente:

«5062

FO

Imposte fondiarie e altri oneri;

 

—»

e)

nella legenda della tabella H, primo capoverso, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La comunicazione dei dati di cui ai codici da 3031 a 3033 è facoltativa per gli esercizi 2014-2016 per gli Stati membri che in passato si sono avvalsi della possibilità prevista dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione (2).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione, del 30 aprile 2012, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende (GU L 127 del 15.5.2012, pag. 1).»;"

f)

nella parte «GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA K», sezione «Quantità (colonna Q)» che segue il terzo capoverso, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Per i prodotti dell'apicoltura diversi dal miele (codice 700), la quantità è espressa in quintali di “equivalente miele”.»;

g)

nella parte «GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA L», sezione «L.SA Vendite», l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«I premi e le sovvenzioni ricevuti su prodotti durante l'esercizio non sono compresi nell'importo delle vendite, ma sono indicati nella tabella M “Sovvenzioni” nella categoria corrispondente (codici compresi fra 2110 e 2900). Le eventuali spese di commercializzazione, se note, non sono detratte dall'importo delle vendite, ma figurano nella tabella H “Mezzi di produzione” nella categoria corrispondente delle spese specifiche per le AAL (codici da 4010 a 4090).»