12.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2317 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2) del Consiglio. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Macchina per cucire a braccio libero di tipo domestico, con motore elettrico integrato di potenza pari a 70 W, munita essenzialmente di griffa, piedino, navetta, dispositivi di controllo, luce integrata, reostato e diversi accessori (per esempio spolette, guide, assortimento di aghi, aghi doppi ecc.). L'articolo pesa circa 7 kg (motore compreso) ed esegue oltre 24 programmi diversi. Il valore è superiore a 65 EUR.

La macchina da cucire funziona con un filo superiore e un filo inferiore. Un filo è inserito nell'ago e l'altro è trasportato nella parte inferiore da una navetta (tecnica del punto annodato). La macchina per cucire può eseguire diversi tipi di punti, tuttavia tutti sono basati sul principio illustrato sopra. La macchina può solo imitare il punto overlock e non è in grado di tagliare contemporaneamente il materiale in eccesso.

8452 10 11

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8452, 8452 10 e 8452 10 11.

Tenuto conto della funzione, della progettazione e delle caratteristiche fisiche e del funzionamento della macchina per cucire, essa va considerata una macchina per cucire unicamente con punto annodato, della sottovoce 8452 10 11, poiché può eseguire unicamente punti basati sul principio del punto annodato (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata, 8452 10 11 e 8452 10 19, punto 1(a)].

Il prodotto deve essere pertanto classificato nel codice NC 8452 10 11 come macchina per cucire di tipo domestico, unicamente con punto annodato, di valore unitario superiore a 65 EUR.