20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2094 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2015

sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di un riporto all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che era stato applicato nell'esercizio precedente. Ciò può comportare un pagamento aggiuntivo ai beneficiari finali ai quali è stato applicato tale adattamento.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, il tasso di adattamento. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (4) nell'esercizio precedente.

(3)

Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno tenere conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi entro la fine dell'esercizio.

(4)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1227/2014 della Commissione (5), la disciplina finanziaria viene applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2014 per costituire la riserva di crisi di 433 milioni di EUR. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell'esercizio finanziario 2015.

(5)

Sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri relative al periodo dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015, la riduzione della disciplina finanziaria da essi effettivamente applicata nell'esercizio 2015 ammonta a 409,8 milioni di EUR.

(6)

Di conseguenza, gli stanziamenti inutilizzati corrispondenti all'importo della disciplina finanziaria applicata nell'esercizio finanziario 2015, pari a 409,8 milioni di EUR, che restano entro i limiti del 2 % degli stanziamenti iniziali, possono essere riportati all'esercizio 2016 conformemente a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(7)

Al fine di garantire che il rimborso di tali stanziamenti ai beneficiari finali rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri.

(8)

Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2015. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatte salve l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2015, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

(9)

A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo. Pertanto è opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 39 del medesimo regolamento.

(10)

Per tenere conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell'esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2015, per il periodo dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015, da parte degli Stati membri, e della necessità di applicare il presente regolamento a decorrere dal 1o dicembre 2015, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2015, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2016 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 347.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Nell'esercizio 2015 la disciplina finanziaria non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1227/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, recante fissazione del tasso di adattamento per pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2014 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 della Commissione (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 6).


ALLEGATO

Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati

(importi in EUR)

Belgio

6 288 982

Repubblica ceca

10 759 194

Danimarca

10 873 619

Germania

58 750 752

Estonia

1 169 016

Irlanda

12 903 416

Grecia

16 705 610

Spagna

53 390 829

Francia

88 569 550

Italia

31 012 148

Cipro

358 950

Lettonia

1 312 744

Lituania

3 277 932

Lussemburgo

383 255

Ungheria

13 724 881

Malta

34 561

Paesi Bassi

9 323 434

Austria

6 729 968

Polonia

22 604 718

Portogallo

6 448 884

Slovenia

876 855

Slovacchia

5 282 221

Finlandia

5 438 416

Svezia

7 499 878

Regno Unito

36 083 758