19.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/87


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2083 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

relativo alla non approvazione del Tanacetum vulgare L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 26 aprile 2013 la Commissione ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione del Tanacetum vulgare L. come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 30 settembre 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione del Tanacetum vulgare L.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il Tanacetum vulgare L. non soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati identificati alcuni problemi specifici riguardanti l'esposizione alla canfora, ai tuioni e all'1,8-cineolo e per questo motivo non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i consumatori e gli organismi non bersaglio.

(5)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di rapporto di riesame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi.

(6)

Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza.

(7)

Nel rapporto di riesame della Commissione non viene quindi stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare il Tanacetum vulgare L. come sostanza di base.

(8)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del Tanacetum vulgare L. come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione come sostanza di base

La sostanza Tanacetum vulgare L. non è approvata come sostanza di base.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa all'uso della sostanza di base Tanacetum vulgare in prodotti fitosanitari come repellente per frutteti, vigneti, ortaggi e piante ornamentali. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-666, 35 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).