19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/81 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2081 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2015
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2014/668/UE (2) il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Il titolo IV dell'accordo prevede nello specifico la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali applicati alle merci originarie dell'Ucraina, a norma dell'allegato I-A di detto accordo. L'allegato I-A dell'accordo prevede in particolare l'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali nell'Unione. Il titolo IV e l'allegato I-A dell'accordo si applicano provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(2) |
È opportuno pertanto aprire contingenti tariffari per l'importazione di cereali a decorrere dal 2016. È opportuno altresì che alcuni di questi contingenti tariffari siano gestiti dalla Commissione secondo il metodo previsto dall'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dei cereali originari dell'Ucraina nel quadro dei contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo di importazione. È pertanto opportuno applicare le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 (3), (CE) n. 1342/2003 (4) e (CE) n. 376/2008 (5) della Commissione, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento. |
(4) |
Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli. |
(5) |
Per motivi di efficienza amministrativa è necessario che gli Stati membri utilizzino, per le notifiche alla Commissione, i sistemi d'informazione previsti dal regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (6). |
(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (7) ha sostituito i codici NC relativi ai cereali figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8) con nuovi codici che risultano diversi da quelli cui si fa riferimento nell'accordo di associazione. Occorre pertanto riportare i nuovi codici NC nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Apertura e gestione dei contingenti
1. I contingenti tariffari all'importazione di alcuni prodotti originari dell'Ucraina, ripresi nell'allegato del presente regolamento, sono aperti su base annua per il periodo 1o gennaio 2016 — 31 dicembre 2016.
2. Il dazio all'importazione nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è fissato a 0 EUR per tonnellata.
3. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti secondo il metodo previsto dall'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 376/2008, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 1342/2003.
Articolo 2
Domanda e rilascio dei titoli di importazione
1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.
Le domande di titoli di importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).
Ciascuna domanda di titolo di importazione si riferisce a un unico numero d'ordine. La domanda può riguardare diversi prodotti. La designazione dei prodotti e il loro codice NC sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo.
2. Ciascuna domanda di titolo di importazione e ciascun titolo di importazione riportano, per ogni codice NC, una quantità in chilogrammi, senza decimali. La somma delle quantità indicate non può superare la quantità totale del contingente in questione.
3. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine previsto all'articolo 4, paragrafo 1, per la comunicazione delle domande di titoli di importazione.
4. La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome «Ucraina» e una crocetta nella casella «sì». I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari dell'Ucraina.
Articolo 3
Validità dei titoli di importazione
Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo di importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio.
Articolo 4
Comunicazioni
1. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli di importazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), ciascuna domanda per numero d'ordine, con l'indicazione dell'origine del prodotto e del quantitativo richiesto per codice NC, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla». La comunicazione è effettuata a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.
2. Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per codice NC per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
(4) Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).
(5) Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).
(6) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).
(8) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione del prodotto.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantitativo in tonnellate |
09.4306 |
1001 99 (00) |
spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina |
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 e seguenti |
950 000 960 000 970 000 980 000 990 000 1 000 000 |
1101 00 (15-90) |
farina di frumento (grano) tenero e di spelta, farina di frumento segalato |
|||
1102 90 (90) |
farina di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, dalla segala, dall'avena, dal granturco, dal riso e dall'orzo |
|||
1103 11 (90) |
semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta |
|||
1103 20 (60) |
pellet di frumento (grano) |
|||
09.4307 |
1003 90 (00) |
orzo non destinato alla semina |
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 e seguenti |
250 000 270 000 290 000 310 000 330 000 350 000 |
1102 90 (10) |
farina di orzo |
|||
ex 1103 20 (25) |
pellet di orzo |
|||
09.4308 |
1005 90 (00) |
granturco non destinato alla semina |
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 e seguenti |
400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000 |
1102 20 (10-90) |
farina di granturco |
|||
1103 13 (10-90) |
semole e semolini di granturco |
|||
1103 20 (40) |
pellet di granturco |
|||
1104 23 (40-98) |
cereali lavorati di granturco |