10.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1974 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 122, paragrafo 2, sesto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri sono tenuti a segnalare le irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e in conformità delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione (2).

(2)

Gli interessi finanziari dell'Unione europea vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dal fondo utilizzato per raggiungere gli obiettivi per cui è stato istituito. A tal fine il regolamento (UE) n. 1303/2013 e i regolamenti (UE) n. 1306/2013 (3), n. 223/2014 (4) e n. 514/2014 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare norme sulla segnalazione delle irregolarità. Al fine di garantire l'applicazione di norme identiche in relazione a tutti i fondi disciplinati da tali regolamenti, è necessario che il presente regolamento contenga disposizioni identiche a quelle dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1975 (6), (UE) 2015/1976 (7) et (UE) 2015/1977 (8) della Commissione.

(3)

Al fine di garantire un'analisi efficiente e una gestione globale dei casi di irregolarità, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione regolarmente e tempestivamente informazioni pertinenti relative alle irregolarità riscontrate. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario stabilire condizioni uniformi relative alla trasmissione di tali informazioni, in particolare in termini di frequenza e formato.

(4)

Al fine di evitare che le irregolarità abbiano conseguenze all'esterno del proprio territorio, ciascuno Stato membro è chiamato a segnalare tempestivamente alla Commissione ogni caso di irregolarità.

(5)

Al fine di sfruttare appieno i vantaggi garantiti dall'uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni in piena sicurezza, è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità messo a disposizione nel quadro della piattaforma del sistema di informazione antifrode istituito dalla Commissione.

(6)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità sia effettuato in modo da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza delle informazioni.

(7)

La scelta dell'euro come valuta per la segnalazione delle irregolarità è necessaria per garantire la comparabilità delle informazioni comunicate. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro è necessario determinare il tasso di cambio da applicare nella conversione in euro degli importi interessati e il tasso di cambio da applicare per la conversione delle spese non contabilizzate dall'autorità di certificazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(9)

Visto che per i fondi in oggetto sono già stati effettuati dei pagamenti e che potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano applicabili fin da subito. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità di cui al sesto comma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 2

Frequenza della segnalazione di irregolarità

1.   Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1970.

2.   Una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione sui provvedimenti adottati di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1970.

3.   Ciascuno Stato membro segnala immediatamente alla Commissione qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta, indicando, laddove siano possibili ripercussioni all'esterno del proprio territorio, gli altri Stati membri interessati..

Articolo 3

Formato della segnalazione

Le informazioni cui si fa riferimento nell'articolo 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1970 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

Articolo 4

Uso dell'euro

1.   Gli importi comunicati dagli Stati membri sono espressi in euro.

2.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro alla data di trasmissione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1970 convertono gli importi dalla valuta nazionale in euro conformemente all'articolo 133 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, ove opportuno, all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Laddove le spese non siano state contabilizzate dall'autorità di certificazione, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della relazione iniziale.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recando disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(4)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).