28.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1934 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Le misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («accessori per tubi» o il «prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese (il «paese interessato» o la «Cina») e della Thailandia sono state inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio (2) (le «misure iniziali») e prorogate da ultimo dal regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio (3) (le «misure in vigore»).

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base le misure iniziali sono state estese alle importazioni spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie rispettivamente di Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine o meno, dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 964/2003 (4), (CE) n. 2052/2004 (5), (CE) n. 2053/2004 (6) e (CE) n. 655/2006 (7).

(3)

I dazi antidumping in vigore sono pari al 58,6 % per tutte le società.

1.2.   Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

(4)

Misure antidumping sono attualmente in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della Russia e della Turchia (8) e sulle importazioni di accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (9). Le misure nei confronti della Thailandia sono scadute il 4 settembre 2014 (10).

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)

Il 14 dicembre 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha pubblicato un avviso di imminente scadenza (11) delle misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e di quelli spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari rispettivamente di Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine o meno.

(6)

Il 2 giugno 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(7)

La domanda è stata presentata dal Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry (comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa) dell'Unione europea («il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione

(8)

Il 3 settembre 2014 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (12).

1.4.   Parti interessate

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, gli utilizzatori e gli importatori, i produttori esportatori del paese interessato e le autorità cinesi in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a collaborare.

(10)

Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.1.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Il campione è stato selezionato in base ai volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, garantendo nel contempo una distribuzione geografica, ed era composto da tre società/gruppi di società con impianti di produzione situati in Austria, Francia, Germania e Italia. Poiché non sono pervenute osservazioni, le società selezionate in via provvisoria sono state mantenute nel campione definitivo.

(13)

Uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione non è stato successivamente in grado di fornire una risposta completa al questionario ed è stato pertanto sostituito da un altro produttore dell'Unione. Il campione definitivo era costituito da tre società/gruppi di società che rappresentano il 57 % della produzione dell'Unione e il 58 % delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno, con impianti di produzione situati in quattro diversi Stati membri (Austria, Francia, Germania e Italia). Le parti interessate sono state informate di conseguenza. Il campione modificato è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

b)   Campionamento degli importatori

(14)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. Su dodici importatori che hanno fornito informazioni soltanto sei importavano il prodotto in esame dalla Cina. Il campione è stato selezionato a partire da queste sei società, in base al volume delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, garantendo nel contempo una distribuzione geografica; tale campione era composto da tre importatori con sede in Germania, Grecia e Italia.

(15)

Gli importatori che si sono manifestati sono stati informati in merito al campione proposto. Non sono pervenute osservazioni. Il campione rappresentava il 15 % delle importazioni totali del prodotto in esame.

c)   Campionamento dei produttori esportatori cinesi

(16)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(17)

Solo un produttore esportatore cinese si è inizialmente manifestato, fornendo le informazioni richieste nel modulo di campionamento. Non è stato pertanto necessario ricorrere al campionamento. Successivamente, come indicato al considerando 20, tale produttore esportatore ha smesso di collaborare.

1.4.2.   Risposte al questionario

(18)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione e agli importatori nell'Unione inseriti nel campione, nonché al suddetto produttore esportatore cinese.

(19)

I tre produttori/gruppi di produttori dell'Unione e i tre importatori indipendenti inseriti nel campione hanno risposto ai questionari.

(20)

Il produttore esportatore cinese non ha risposto al questionario.

1.4.3.   Visite di verifica

(21)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione, e per valutare se l'istituzione di misure risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Erne Fittings GmbH e la società collegata Siekmann Fittings GmbH, Schlins, Austria,

Vallourec Fittings SA, Maubeuge, Francia,

Virgilio Cena & Figli S.p.A, Brescia, Italia;

b)

importatori:

Biagini Piero & C., Altedo di Malalbergo, Italia,

General Commercial & Industrial SA, Atene, Grecia,

Manfred Geldbach Flansch und Fitting GmbH, Gelsenkirchen, Germania.

1.5.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(22)

L'inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

(23)

L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.6.   Divulgazione delle informazioni

(24)

La Commissione ha informato le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva mantenere le misure antidumping in vigore, invitandole a presentare le loro osservazioni. Non ne sono state presentate.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(25)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso del riesame in previsione della scadenza, conclusosi nell'agosto 2009 (13), vale a dire accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Cina, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80.

2.2.   Prodotto simile

(26)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi di base:

il prodotto in esame,

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'Arabia Saudita, paese di riferimento, e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(27)

La Commissione ha concluso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(28)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore implicasse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

(29)

Come indicato ai considerando 18 e 19, benché al produttore esportatore cinese manifestatosi nel quadro del campionamento fosse stato inviato un questionario, egli non ha successivamente fornito risposte. Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha pertanto collaborato alla presente inchiesta e la Commissione ha dovuto quindi avvalersi dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(30)

A tale riguardo le autorità cinesi e il suddetto produttore esportatore cinese manifestatosi nel quadro del campionamento sono stati debitamente informati del fatto che la Commissione avrebbe considerato l'assenza di una risposta al questionario come omessa collaborazione e che avrebbe pertanto potuto applicare alle conclusioni relative alla Cina l'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al considerando 20 la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario.

(31)

Alla luce di quanto precede, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono fondate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella richiesta di riesame in previsione della scadenza e sulle statistiche Eurostat disponibili, verificate con l'ausilio delle statistiche sulle importazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e delle informazioni raccolte nel corso delle verifiche in loco degli importatori indipendenti. È stata altresì esaminata la banca dati cinese delle statistiche sulle importazioni. Dall'esame è tuttavia emerso che i dati sui volumi delle importazioni in essa contenuti superavano di gran lunga i volumi registrati nelle altre fonti disponibili, in particolare nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Analogamente, i prezzi medi riferiti erano ampiamente al di sopra dei prezzi medi registrati nelle altre fonti, compreso il prezzo medio riferito dagli importatori indipendenti che hanno collaborato. Pertanto, mentre tra i dati riferiti da tutte le altre fonti disponibili emergevano differenze trascurabili, si è stabilito che i dati contenuti nella banca dati cinese differivano notevolmente dai dati riferiti da tutte le altre fonti esaminate dalla Commissione. In questo caso i dati contenuti nella banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni non sono stati pertanto considerati attendibili.

3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

a)   Paese di riferimento

(32)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo ad economia di mercato («il paese di riferimento»).

(33)

Nell'inchiesta iniziale era stata selezionata la Thailandia come paese di riferimento. Durante il precedente riesame in previsione della scadenza erano stati utilizzati come paese di riferimento gli Stati Uniti d'America a causa della mancata collaborazione dei produttori thailandesi.

(34)

Ai fini della presente inchiesta, nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare la Repubblica di Corea come eventuale paese di riferimento in quanto in tale paese, contrariamente agli Stati Uniti, non vigono misure di difesa commerciale e un produttore esportatore coreano aveva collaborato al riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della Malaysia e della Repubblica di Corea di cui al considerando 4. La Commissione ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta ma nessuna di esse è intervenuta.

(35)

La Commissione ha cercato di ottenere informazioni riguardanti i produttori di accessori per tubi in altri potenziali paesi di riferimento, vale a dire Bosnia-Erzegovina, India, Israele, Giappone, Arabia Saudita, Taiwan e Thailandia, e ha invitato tutti i produttori noti di accessori per tubi in questi paesi, nonché il produttore della Repubblica di Corea, a fornire le informazioni necessarie. Solo un produttore dell'Arabia Saudita ha collaborato e ha risposto al questionario.

(36)

Come indicato al considerando 26, l'inchiesta ha rivelato che gli accessori per tubi prodotti e venduti sul mercato interno dell'Arabia Saudita avevano le stesse caratteristiche tecniche e chimiche di base e gli stessi usi finali del prodotto fabbricato ed esportato nell'Unione dai produttori esportatori cinesi.

(37)

Dall'inchiesta non sono emerse distorsioni del mercato interno dell'Arabia Saudita. Benché vi fosse un solo produttore, non vigevano misure di difesa commerciale e il produttore nazionale era in concorrenza con le importazioni da Cina, Corea del Sud, Thailandia e Giappone. Alla luce di quanto precede si è concluso che il livello di concorrenza sul mercato saudita fosse soddisfacente.

(38)

L'inchiesta ha inoltre stabilito che i quantitativi prodotti e venduti sul mercato interno saudita erano rappresentativi rispetto alle esportazioni totali dalla Cina nell'Unione in base a dati Eurostat.

(39)

Come indicato al considerando 45, l'inchiesta ha rivelato che le vendite sul mercato interno del produttore saudita di accessori per tubi erano, in media, fonti di perdite. Il costo medio di produzione è risultato tuttavia dello stesso ordine di quello sostenuto dall'industria dell'Unione e i rendiconti finanziari verificati erano elaborati in un'ottica di prosecuzione dell'attività. Alla luce di quanto precede si è ritenuto che nel prossimo futuro la società resterà attiva.

(40)

Stante quanto sopra l'Arabia Saudita è stata ritenuta un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

b)   Valore normale

(41)

Le informazioni pervenute dal produttore saudita che ha collaborato sono state utilizzate come base per la determinazione del valore normale applicabile ai produttori esportatori cinesi.

(42)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume complessivo delle vendite sul mercato interno del produttore saudita che ha collaborato fosse rappresentativo.

(43)

Le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative se il volume totale di tali vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 31, il volume totale delle vendite all'esportazione è stato determinato in base alle statistiche Eurostat. Alla luce di quanto precede le vendite sul mercato interno in Arabia Saudita sono state considerate rappresentative.

(44)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(45)

L'inchiesta ha stabilito che, per un periodo prolungato, la media ponderata del prezzo delle vendite sul mercato interno è risultata inferiore alla media ponderata del costo di produzione. Tali vendite non hanno pertanto potuto essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato quindi costruito sulla base del costo di fabbricazione, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti, a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(46)

Conformemente alla frase introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base le spese per le SGAV sono state determinate in base ai dati riferiti dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento. In assenza di informazioni relative all'effettivo profitto del produttore esportatore, è stato utilizzato un margine di profitto appropriato secondo quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Per l'industria della lavorazione dei metalli è stato ritenuto appropriato un profitto del 5 %. Il margine di dumping è risultato pari al 136 %.

c)   Prezzo all'esportazione

(47)

Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, vale a dire le statistiche Eurostat, verificate con l'ausilio delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda, della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e dei dati ottenuti dagli importatori indipendenti che hanno collaborato.

d)   Confronto

(48)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto (nolo marittimo), i costi di assicurazione e le tariffe di sdoganamento, in base a informazioni verificate fornite dagli importatori indipendenti.

e)   Margine di dumping

(49)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione stabilito secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla Cina. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto.

(50)

Alla luce di quanto precede il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 136 %.

3.3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

a)   Osservazione preliminare

(51)

In seguito alle conclusioni relative al dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza del dumping in assenza di misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, la politica di esportazione cinese in altri paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

b)   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina

(52)

La produzione, la capacità di produzione e la capacità inutilizzata cinesi sono state stabilite in base a stime fornite dal richiedente. Su questa base, il volume totale della produzione in Cina è stato stimato in 435 000 tonnellate e la capacità di produzione totale in 612 000 tonnellate. La capacità inutilizzata totale in Cina è stata quindi stimata in 177 000 tonnellate, equivalenti a quasi tre volte il consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato ai considerando da 53 a 56, una parte rilevante di tale capacità inutilizzata potrebbe verosimilmente reindirizzarsi verso l'Unione.

c)   Politica di esportazione cinese in altri paesi terzi

(53)

In assenza di informazioni pubblicamente disponibili e a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, non si è potuto stabilire il livello dei prezzi medi cinesi all'esportazione nei mercati di altri paesi terzi. I produttori esportatori cinesi hanno tuttavia intrapreso pratiche commerciali sleali sul mercato statunitense, in cui dal 1992 sono in vigore misure antidumping per gli accessori per tubi. Alla luce di quanto precede e anche in considerazione delle pratiche di dumping passate ed attuali nel mercato dell'Unione, non vi è motivo di ritenere che nel prossimo futuro gli esportatori cinesi modificheranno la politica dei prezzi all'esportazione.

d)   Attrattiva del mercato dell'Unione

(54)

Nonostante i dazi in vigore i produttori esportatori cinesi hanno aumentato i loro volumi di esportazione e la quota di mercato nell'Unione, il che indica il costante interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato dell'Unione. Tale affermazione è altresì suffragata dalle precedenti pratiche di elusione, effettuate tramite il trasbordo di accessori per tubi attraverso Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine (cfr. il considerando 2).

(55)

Anche supponendo che il consumo interno in Cina e in altri paesi terzi possa aumentare, l'elevato livello di sovraccapacità produttiva in Cina, di gran lunga superiore al consumo totale dell'Unione, indica che i produttori esportatori cinesi disporrebbero ancora di quantitativi consistenti per l'esportazione nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero lasciate scadere. Considerando che gli USA, un altro importante mercato per gli accessori per tubi, hanno adottato severe misure antidumping nei confronti delle importazioni di accessori per tubi dalla Cina, è probabile che qualora le misure fossero lasciate scadere ingenti quantitativi di tali capacità inutilizzate sarebbero reindirizzati verso l'Unione.

(56)

Come indicato al considerando 50, alla luce delle pratiche di dumping passate ed attuali dei produttori esportatori cinesi e del fatto che l'importazione di accessori per tubi dalla Cina nel mercato statunitense è soggetta a misure antidumping, si ritiene che per i produttori esportatori cinesi il mercato dell'Unione conserverà la propria attrattiva.

3.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(57)

L'inchiesta ha stabilito che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni cinesi hanno continuato ad affluire sul mercato dell'Unione a prezzi che implicano elevati livelli di dumping. Alla luce della notevole capacità inutilizzata di cui dispone la Cina (equivalente a quasi tre volte il consumo dell'Unione), della politica di esportazione cinese nel mercato statunitense e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che, qualora le misure fossero lasciate scadere, esiste un rischio di persistenza del dumping.

4.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(58)

Rispetto al periodo dell'ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 1 l'industria dell'Unione non ha subito grandi cambiamenti strutturali. Durante il PIR il prodotto simile è stato fabbricato da 22 produttori dell'Unione, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(59)

La produzione totale dell'Unione durante il PIR è stata calcolata in 48 868 tonnellate. La Commissione ha calcolato tale cifra in base ai dati forniti dal richiedente, incrociati con i dati verificati delle società inserite nel campione.

(60)

Come indicato al considerando 11, per il campione definitivo sono stati selezionati tre produttori/gruppi di produttori dell'Unione. Le società/gruppi di società inseriti nel campione rappresentavano il 57 % della produzione dell'Unione e il 58 % delle vendite nell'Unione (cfr. il considerando 13). Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

4.2.   Consumo dell'Unione

(61)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, calcolato a partire dai dati forniti dal richiedente, e ii) delle importazioni da paesi terzi determinate avvalendosi dei dati Eurostat. Come indicato al considerando 31, i dati contenuti nella banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni non si sono rivelati attendibili e non sono stati pertanto utilizzati per stabilire il volume delle esportazioni dalla Cina.

(62)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2011

2012

2013

PIR

Consumo totale dell'Unione

57 897

59 916

60 503

58 113

Indice

100

103

104

100

Fonte: dati forniti dal richiedente e da Eurostat.

(63)

Nel 2012 e nel 2013 il consumo è lievemente aumentato rispettivamente del 3 % e del 4 % in confronto al livello registrato nel 2011, raggiungendo 59 916 tonnellate nel 2012 e 60 503 tonnellate nel 2013, mentre durante il PIR è sceso a un livello leggermente superiore a quello del 2011, vale a dire 58 113 tonnellate. Nel periodo in esame il consumo complessivo dell'Unione è rimasto piuttosto stabile.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(64)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. Come illustrato nella tabella riportata nel seguito, il volume totale delle importazioni dalla Cina comprende le importazioni di accessori per tubi originari della Cina e di accessori per tubi spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, alla luce dell'estensione delle misure alle importazioni spedite da tali paesi di cui al considerando 2.

(65)

Le importazioni dalla Cina nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2011

2012

2013

PIR

Accessori per tubi originari della Cina

3 739

6 789

7 091

8 058

Accessori per tubi spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine

1 051

1 168

1 342

1 377

Volume totale delle importazioni dalla Cina

4 790

7 957

8 433

9 435

Indice

100

166

176

197

Quota di mercato

8 %

13 %

14 %

16 %

Fonte: Eurostat.

(66)

Durante il periodo in esame il volume totale delle importazioni dalla Cina è aumentato continuamente ed è quasi raddoppiato, passando da 4 790 tonnellate nel 2011 a 9 435 tonnellate durante il PIR. La quota di mercato cinese ha seguito lo stesso andamento e nel periodo in esame è raddoppiata, passando dall'8 % nel 2011 al 16 % durante il PIR.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(67)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. Come illustrato nella tabella riportata nel seguito, il prezzo medio all'importazione comprende gli accessori per tubi originari della Cina e gli accessori per tubi spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, per gli stessi motivi indicati al considerando 64. Alla luce di quanto precede il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)

 

2011

2012

2013

PIR

Accessori per tubi originari della Cina

1 347

1 646

1 299

1 179

Accessori per tubi spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine

2 200

2 700

2 633

2 623

MEDIA della Cina

1 534

1 801

1 511

1 388

Indice

100

117

98

90

Fonte: Eurostat.

(68)

Durante il periodo in esame il prezzo medio all'importazione è stato soggetto a notevoli fluttuazioni. È dapprima aumentato del 17 %, passando da 1 534 EUR/tonnellata nel 2011 a 1 801 EUR/tonnellata nel 2012, per poi diminuire nel 2013 fino a 1 511 EUR/tonnellata e a 1 388 EUR/tonnellata durante il PIR. Durante il periodo in esame il prezzo all'importazione è diminuito complessivamente del 10 %.

(69)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando la media ponderata del prezzo di vendita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticato sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti a livello franco fabbrica, e il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato, praticato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabilito su base cif secondo dati Eurostat, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione.

(70)

Come indicato al considerando 49, data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla Cina. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto. Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta effettuati gli adeguamenti del caso e detratti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta e ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 20,5 %.

4.3.3.   Importazioni da paesi terzi

(71)

La tabella riportata nel seguito illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da altri paesi terzi nel periodo in esame in termini di volume, quota di mercato e prezzo medio di dette importazioni.

Tabella 4

Importazioni da altri paesi terzi

 

 

2011

2012

2013

PIR

Importazioni da paesi terzi

Volume (in tonnellate)

9 078

11 560

11 273

11 556

Indice

100

127

124

127

Quota di mercato

16 %

19 %

19 %

20 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 596

2 473

2 584

2 442

Indice

100

95

100

94

Fonte: Eurostat.

(72)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 27 %, passando da circa 9 078 tonnellate nel 2011 a circa 11 556 tonnellate nel PIR. Tale aumento si è verificato soprattutto tra il 2011 e il 2012, mentre il volume delle importazioni è rimasto in seguito relativamente stabile fino alla fine del PIR. Tale aumento riflette la quota di mercato di queste importazioni, passata dal 16 % nel 2011 al 19 % nel 2012, e rimasta in seguito relativamente stabile, registrando solo un lieve aumento fino al 20 % durante il PIR. Il prezzo medio all'importazione è diminuito del 5 % nel 2012, per poi aumentare del 5 % nel 2013 e scendere nuovamente del 6 % durante il PIR. In media tali prezzi erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

(73)

Durante il PIR le importazioni provenivano essenzialmente da Vietnam, Cambogia, Thailandia e Israele e hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle importazioni (in tonnellate) dagli altri principali paesi terzi

Volume delle importazioni per paese

2011

2012

2013

PIR

Vietnam

1 158

1 602

2 635

2 562

Indice

100

138

228

221

Cambogia

0

0

365

1 368

Indice

100

100

365

1 368

Thailandia

2 520

2 559

1 974

1 357

Indice

100

102

78

54

Israele

128

547

745

973

Indice

100

427

582

760

Fonte: Eurostat.

(74)

Durante il periodo in esame le importazioni dal Vietnam sono raddoppiate, raggiungendo circa 2 562 tonnellate durante il PIR. Dal 2011 le importazioni dalla Thailandia sono diminuite significativamente (del 47 %), raggiungendo il livello di 1 357 tonnellate durante il PIR. Nel periodo in esame le importazioni da Cambogia e Israele sono infine aumentate notevolmente, raggiungendo il livello rispettivamente di 1 368 tonnellate e di 973 tonnellate durante il PIR.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni di carattere generale

(75)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(76)

Ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella domanda di riesame, che si riferiscono a tutti i produttori noti dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e ai dati relativi a questi ultimi. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(77)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

(78)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi della manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. I dati relativi agli indicatori microeconomici si basano unicamente su dati verificati delle società o gruppi di società inseriti nel campione.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(79)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

 

2011

2012

2013

PIR

Volume di produzione (in tonnellate)

53 797

54 951

54 572

48 868

Indice

100

102

101

90

Capacità di produzione (in tonnellate)

184 220

164 220

164 220

164 220

Indice

100

89

89

89

Utilizzo degli impianti

29 %

33 %

33 %

29 %

Fonte: domanda.

(80)

Tra il 2011 e il 2013 il volume della produzione è rimasto relativamente stabile ma durante il PIR è diminuito del 10 % fino a raggiungere il livello di 48 868 tonnellate.

(81)

Dal 2012 la capacità di produzione dei produttori dell'Unione si è mantenuta al livello di 164 220 tonnellate, dopo una riduzione della capacità dell'11 % nel 2011. La capacità riferita nella tabella precedente si è basata, in linea con la normale prassi di questa particolare industria e il metodo utilizzato nei precedenti procedimenti, di cui al considerando 4, sulla capacità massima teorica su 3 turni/giorno, 6 giorni/settimana, 48 settimane/anno. Nella realtà dei fatti l'industria opera tuttavia solo su 2 turni/giorno, 5 giorni/settimana, 48 settimane/anno. La capacità riferita non riflette quindi necessariamente la precisa capacità effettiva durante il PIR.

(82)

Durante il PIR l'utilizzo degli impianti si è attestato su un livello piuttosto basso, pari al 29 %; è aumentato durante il periodo in esame, fino a raggiungere il livello del 33 % nel 2012 e nel 2013, il che riflette un lieve aumento del volume di produzione in questi anni. Come indicato al considerando 81, il basso livello di utilizzo degli impianti è in parte dovuto al metodo impiegato per il calcolo della capacità totale.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(83)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2011

2012

2013

PIR

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

44 030

40 399

40 797

37 121

Indice

100

92

93

84

Quota di mercato

76 %

67 %

67 %

64 %

Fonte: domanda.

(84)

Nel 2012 il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito dell'8 % rispetto al volume delle vendite nel 2011; ha registrato solo un leggero aumento nel 2013 per poi contrarsi nuovamente durante il PIR fino a raggiungere il livello di 37 121 tonnellate. Ciò significa che volume complessivo delle vendite ha registrato un calo del 16 % rispetto al 2011.

(85)

Il calo delle vendite dell'industria dell'Unione si è riflesso nella sua quota di mercato, diminuita di 12 punti percentuali nel periodo in esame, passando dal 76 % nel 2011 al 64 % durante il PIR.

4.4.2.3.   Occupazione e produttività

(86)

Durante il periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2011

2012

2013

PIR

Numero di dipendenti

1 092

1 006

962

947

Indice

100

92

88

86

Produttività (unità/dipendente)

49

55

57

52

Indice

100

112

116

106

Fonte: domanda.

(87)

Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è progressivamente diminuito del 14 %, passando da 1 092 dipendenti nel 2011 a 947 dipendenti durante il PIR. Poiché nel 2012 e 2013 la produzione è rimasta invariata, la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, in questi anni è aumentata rispettivamente del 12 % e del 16 % rispetto al 2011. Durante il PIR la produttività è diminuita per via del calo della produzione, ma era superiore del 6 % al livello del 2011.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(88)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione e costo unitario

 

2011

2012

2013

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato totale (EUR/tonnellata)

2 774

2 902

2 808

2 892

Indice

100

105

101

104

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

3 081

3 100

3 042

3 118

Indice

100

101

99

101

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione.

(89)

I prezzi di vendita nell'Unione sono rimasti relativamente stabili e hanno registrato solo lievi fluttuazioni. Essi sono quindi aumentati del 5 % nel 2012, per poi diminuire del 4 % nel 2013 e aumentare nuovamente del 3 % durante il PIR. Nel periodo in esame i prezzi hanno registrato un aumento complessivo del 4 %. Il costo unitario di produzione ha seguito lo stesso andamento: è dapprima aumentato nel 2012, per poi diminuire nel 2013 e aumentare nuovamente durante il PIR. Tali fluttuazioni sono state tuttavia lievi e comprese tra l'1 % e il 2 %. Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è aumentato complessivamente dell'1 %. L'aumento leggermente più elevato dei prezzi di vendita durante il periodo in esame ha pertanto consentito ai produttori dell'Unione di migliorare la redditività, rimasta tuttavia negativa nel corso dell'intero periodo in esame, come indicato nel considerando 94.

4.4.3.2.   Costi della manodopera

(90)

Durante il periodo in esame i costi medi della manodopera dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costi medi della manodopera per dipendente

 

2011

2012

2013

PIR

Costi medi della manodopera per dipendente (EUR)

53 347

54 409

55 868

55 715

Indice

100

102

105

104

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione.

(91)

Nel periodo in esame i costi medi della manodopera per dipendente hanno registrato una lieve tendenza al rialzo. Tra il 2011 e il PIR i costi medi della manodopera per dipendente sono aumentati del 4 %, raggiungendo EUR 55 715. La riduzione del personale del 14 % nel periodo in esame non ha consentito alle società di ottenere risparmi immediati per via degli oneri derivanti dalla risoluzione dei contratti.

4.4.3.3.   Scorte

(92)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2011

2012

2013

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

6 657

6 851

6 807

5 749

Indice

100

103

102

86

Scorte finali in percentuale sulla produzione

22 %

21 %

29 %

21 %

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione.

(93)

Le scorte finali sono dapprima leggermente aumentate nel 2012, per poi registrare un nuovo calo, pari all'1 % dal 2012 al 2013 e pari al 16 % dal 2013 al PIR. Durante il periodo in esame le scorte sono complessivamente diminuite del 14 %. Rispetto al livello della produzione, tra il 2011 e il PIR le scorte finali sono diminuite di un punto percentuale.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(94)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2011

2012

2013

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 11,2 %

– 5,5 %

– 8,3 %

– 9,1 %

Flusso di cassa (in EUR)

– 7 791 330

– 518 192

– 2 540 656

– 1 790 761

Indice

100

1 504

307

435

Investimenti (in EUR)

2 388 945

3 111 518

4 339 627

3 362 845

Indice

100

130

182

141

Utile sul capitale investito

– 21,4 %

– 18,8 %

– 13,6 %

– 15,3 %

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione.

(95)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.

(96)

Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito perdite notevoli. Nel 2011 l'industria ha registrato una perdita pari a – 11,2 %, percentuale scesa a – 5,5 % nel 2012 per poi aumentare nuovamente nel 2013 e durante il PIR, rispettivamente a – 8,3 % e a – 9,1 %.

(97)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame esso si è mantenuto negativo, nonostante un miglioramento, registrato nello specifico nel 2012.

(98)

Gli investimenti hanno registrato una tendenza al rialzo e sono stati destinati a migliorare la sicurezza del processo di produzione, a ridurre il consumo energetico e a migliorare la competitività e la qualità degli accessori per tubi. Gli investimenti sono aumentati nel 2012 e poi ancora nel 2013, ma sono diminuiti durante il PIR. Rispetto al 2011 gli investimenti sono aumentati del 30 % nel 2012, dell'82 % nel 2013 e del 41 % durante il PIR. Tale aumento degli investimenti non ha tuttavia dato luogo a un utile positivo sul capitale investito, corrispondente all'utile in percentuale del valore contabile netto degli investimenti; tale utile variava tra – 21,4 % nel 2011 e – 15,3 % durante il PIR.

4.4.3.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(99)

Il margine di dumping stabilito dall'inchiesta è ben al di sopra del livello de minimis. L'entità del margine di dumping effettivo incide in modo considerevole sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(100)

L'industria dell'Unione non aveva ancora superato le conseguenze di precedenti pratiche pregiudizievoli di dumping sotto forma di importazioni di accessori per tubi originari della Russia, della Turchia, della Repubblica di Corea e della Malaysia.

4.5.   Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

(101)

Quasi tutti i principali indicatori del pregiudizio attestano un andamento negativo. Durante il periodo in esame il volume della produzione è diminuito del 9 % e la capacità di produzione dell'11 %. Durante l'intero periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito notevoli perdite. Nonostante il lieve miglioramento, le perdite dell'industria dell'Unione erano pari a – 9,1 % durante il PIR. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha inoltre mantenuto flussi di cassa costantemente negativi e una riduzione dell'occupazione pari all'11 % circa. Le vendite sono altresì diminuite del 16 % e la quota di mercato dei produttori dell'Unione si è ridotta di 12 punti percentuali.

(102)

Nel periodo in esame le scorte hanno registrato un leggero miglioramento, diminuendo del 14 %, e gli investimenti sono aumentati del 41 %. Questi ultimi si sono tuttavia rivelati necessari affinché i produttori dell'Unione fossero, tra l'altro, in grado di competere sul mercato. Tale crescita non esclude tuttavia l'esistenza di un pregiudizio e andrebbe piuttosto considerata come parte dell'attuale processo di ristrutturazione dell'industria dell'Unione.

(103)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

5.1.   Incidenza del volume delle importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

(104)

Nel considerando 57 la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure implicherebbe con ogni probabilità il rischio di persistenza di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato.

(105)

L'inchiesta ha dimostrato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole che ha dato luogo, tra l'altro, a una contrazione della produzione, del volume delle vendite, della quota di mercato, dell'occupazione e a una persistente mancanza di profitto, secondo quanto riferito al considerando 101.

(106)

Nonostante gli elevanti dazi in vigore, durante il periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina ha registrato un notevole aumento e la quota di mercato cinese è pertanto raddoppiata (cfr. il considerando 65). La pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione è rimasta molto elevata, dati i significativi margini di sottoquotazione constatati durante il PIR.

(107)

Come indicato nel considerando 52, la capacità di produzione inutilizzata disponibile in Cina equivaleva a quasi tre volte il consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In caso di abrogazione delle misure è pertanto probabile che nel mercato dell'Unione entrino ingenti volumi del prodotto in esame.

(108)

Tenuto conto della politica passata e attuale dei produttori esportatori del paese interessato si prevede che i prezzi all'esportazione continueranno a essere oggetto di dumping e rimarranno notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. L'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione sarebbe sicuramente negativa, eserciterebbe una pressione sui prezzi ancora più sensibile per l'industria dell'Unione e contribuirebbe quindi a peggiorare ulteriormente la sua situazione finanziaria. Tali importazioni continuerebbero ad ampliare la loro quota di mercato sul mercato dell'Unione, a scapito dell'industria di quest'ultima. Ne risulterebbe un'ulteriore riduzione dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione, vale a dire uno degli elementi fondamentali che hanno contribuito ai risultati negativi dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(109)

La Commissione ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure in vigore implicherebbe con ogni probabilità il rischio di persistenza del pregiudizio per l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(110)

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(111)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(112)

Si è pertanto proceduto a esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, esistessero fondati motivi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(113)

Le misure antidumping in vigore non hanno impedito alle importazioni oggetto di dumping di entrare nel mercato dell'Unione e durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole.

(114)

L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere strutturalmente solida. L'impegno volto a razionalizzare il processo di produzione e a migliorare la competitività, profuso durante il PIR, ha comportato un aumento della produttività (pari al 6 %) e un calo della capacità di produzione (pari all'11 %). Tale impegno è stato inoltre evidente negli investimenti (cfr. il considerando 98). Si è infine sviluppata positivamente un'attività redditizia di esportazione dell'industria dell'Unione, che ne ha dimostrato la competitività sui mercati di paesi terzi (durante il periodo considerato le esportazioni dei produttori inseriti nel campione sono aumentate del 10 %).

(115)

Qualora le misure fossero lasciate scadere, il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato peggiorerebbe ulteriormente la situazione dell'industria dell'Unione. Tale afflusso potrebbe comportare, tra l'altro, una ulteriore perdita di quote di mercato, un calo del prezzo di vendita, una diminuzione dell'utilizzo degli impianti e, in generale, un grave ulteriore peggioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(116)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della Cina sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

(117)

Dodici importatori hanno collaborato all'attuale inchiesta, ma solo sei hanno riferito di importazioni di accessori per tubi dal paese interessato. È stato selezionato un campione di tre importatori indipendenti, che rappresentano il 15 % delle importazioni dalla Cina durante il PIR. Il prodotto in esame rappresentava in media solo il 10 % circa delle loro vendite totali. La loro attività relativa al prodotto in esame è stata redditizia. Stante quanto precede le misure in vigore non hanno inciso significativamente sugli importatori verificati.

(118)

L'inchiesta ha inoltre rivelato che nel periodo in esame gli importatori hanno continuato ad importare il prodotto in esame in volumi ingenti, aumentandone persino l'entità. Per gli stessi motivi, è improbabile che il mantenimento delle misure comporti in futuro un peggioramento della loro situazione economica.

(119)

Nessuno degli utilizzatori ha collaborato o si è manifestato nell'attuale inchiesta. Questa mancanza di cooperazione sembra confermare le conclusioni raggiunte nell'inchiesta iniziale, secondo cui gli accessori per tubi rappresentano una parte minima dei loro costi di produzione totali e le misure in vigore non hanno causato loro alcuna perdita di competitività

6.3.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(120)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono fondati motivi contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(121)

Le considerazioni che precedono confermano che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Cina dovrebbero essere mantenute.

(122)

Ne consegue che dovrebbe essere altresì mantenuta l'estensione delle misure per il prodotto in esame originario della Cina alle importazioni spedite da Taiwan (14), Indonesia (15), Sri Lanka (16) e Filippine (17), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine o meno.

(123)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) e originari della Cina.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Cina

Tutte le società

58,6

3.   Salvo disposizioni diverse si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto (GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio, del 27 agosto 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno (GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 2052/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Indonesia o meno (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 4).

(6)  Regolamento (CE) n. 2053/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 9).

(7)  Regolamento (CE) n. 655/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, del 17 gennaio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia (GU L 27 del 29.1.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 347 del 3.12.2014, pag. 17).

(10)  GU C 297 del 4.9.2014, pag. 12

(11)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 35

(12)  GU C 295 del 3.9.2014, pag. 6

(13)  Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio, del 27 agosto 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 964/2003.

(15)  Regolamento (CE) n. 2052/2004.

(16)  Regolamento (CE) n. 2053/2004.

(17)  Regolamento (CE) n. 655/2006.