24.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/2


REGOLAMENTO (UE) 2015/1910 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2015

che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per la guazatina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti per la guazatina, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva guazatina sono state revocate. Non sono state comunicate tolleranze all'importazione a livello dell'Unione e non erano neppure disponibili LMR del Codex. In mancanza di informazioni su specifiche buone pratiche agricole che potessero essere utilizzate in una valutazione del rischio per i consumatori, l'Autorità ha concluso che un valore di 0,05 mg/kg presenta un livello soddisfacente di protezione per i consumatori europei. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione e modificare la definizione del residuo.

(3)

Inoltre, il Belgio ha segnalato che gli LMR vigenti per la guazatina in pompelmi e arance possono destare preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori. In particolare, non poteva essere escluso un grave rischio per i consumatori neanche con un'accurata valutazione dei rischi, che tenesse conto di un fattore di trasformazione per gli agrumi. La Commissione europea e gli Stati membri rappresentati nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi hanno ritenuto opportuno adottare una decisione di gestione dei rischi volta a ridurre gli LMR a un livello rivelatosi sicuro per i consumatori europei.

(4)

A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per l'impiego della guazatina sugli agrumi. In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. L'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare per quanto riguarda i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (3). Tale parere è stato trasmesso alla Commissione e agli Stati membri e reso accessibile al pubblico. Nel suo parere l'Autorità ha concluso che non raccomanda la fissazione degli LMR proposti, perché i dati disponibili non sono sufficienti ad escludere un rischio per i consumatori europei.

(5)

Il richiedente ha chiesto un riesame amministrativo del parere motivato dell'Autorità, in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 396/2005. Tale riesame è giunto alla conclusione che non sono stati constatati carenze sostanziali ed errori di valutazione da parte dell'Autorità.

(6)

Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.

(9)

Le disposizioni transitorie previste dal presente regolamento dovrebbero tenere conto delle preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori per quanto concerne gli LMR vigenti per la guazatina in pompelmi e arance.

(10)

È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(11)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la guazatina, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 13 maggio 2016, ad eccezione dei pompelmi e delle arance.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica tuttavia a decorrere dal 13 maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per la guazatina in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(5):3239. [20 pp.].

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la guazatina negli agrumi). EFSA Journal 2014;12(8):3818. [29 pp.].


ALLEGATO

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato III è soppressa la colonna relativa alla guazatina;

2)

nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna relativa alla guazatina:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Guazatina (acetato di guazatina, somma dei componenti)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,05  (1)

0110000

Agrumi

 

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

0,05  (1)

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

 

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

 

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

 

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,05  (1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,05  (1)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

CEREALI

0,05  (1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (1)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (1)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  (1)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

0,05  (1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  (1)

0840020

Zenzero

0,05  (1)

0840030

Curcuma

0,05  (1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

0,05  (1)

0850000

Spezie da bocci

0,05  (1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,05  (1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,05  (1)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

0,02  (1)

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

0,05  (1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05  (1)

1050000

Anfibi e rettili

0,05  (1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,05  (1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,05  (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Guazatina (acetato di guazatina, somma dei componenti)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»