8.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1801 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2015

concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2014 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio (2),

regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio (3),

regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio (4), e

regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (6),

regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (7),

regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (8), e

regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio (9).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2014. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2015 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

(6)

Nel 2012 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per lo stock di scampo nelle zone IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 (NEP/93411). Su richiesta della Spagna, la detrazione di 75,45 tonnellate risultante da tale superamento, applicabile nel 2013, è stata ripartita su un periodo di tre anni a partire dal 2013. La detrazione annuale residua applicabile al contingente assegnato alla Spagna per lo stock NEP/93411 ammonta a 19 tonnellate nel 2015, fatti salvi altri eventuali adattamenti del contingente.

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione (10) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione (11) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2014 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2014 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(8)

È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 conformemente al regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione (12) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (13).

(9)

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate o pezzi interi, è opportuno non prendere in considerazione i quantitativi inferiori a una tonnellata o a un pezzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati per il 2015 nei regolamenti (UE) n. 1221/2014, (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/104 e (UE) 2015/106 sono ridotti come indicato in allegato.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).

(3)  Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 4).

(4)  Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

(7)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 14).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 per quanto riguarda gli importi da detrarre nei prossimi anni (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 106).

(12)  Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 62).


ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2014

Sbarchi consentiti 2014 (quantitativo totale adattato in tonnellate) (1)

Totale delle catture 2014 (quantitativo in tonnellate)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate)

Fattore moltipli catore (2)

Fattore moltipli catore addizionale (3)  (4)

Detrazioni rimanenti dal 2014 (5)

Saldo restante (6)

Detrazioni 2015 (quantitativo in tonnellate)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03 A.

Aringa

IIIa

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Aringa

IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03 A.

Gamberello boreale

IIIa

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 2 del cicerello

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Spratto e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Squali di profondità

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX

0

0

3,039

N/A

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

22,685

N/A

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6 A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

/

0

3,075

N/A

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Scampo

IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

26,744

N/A

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Granatiere

Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ES

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Razze

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07 A.

Sogliola

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

22,000

0

0

N/A

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Aringa

Sottodivisione 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3 A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

/

0

1,655

N/A

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Scorfano

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

2,798

N/A

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Tonno rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

26,816

N/A

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

0

0

1,027

N/A

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Ippoglosso nero

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

189,000

0

0

N/A

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6 A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

0

14,000

N/A

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Passera di mare

VIId e VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Melù

Acque norvegesi delle zone II e IV

0

0

22,204

N/A

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2012, 2013 e 2014. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2014 in conformità del regolamento (UE) n. 871/2014 a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.

(7)  Su richiesta della Spagna, la compensazione dovuta nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni.

(8)  Questo quantitativo non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dal Regno Unito in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).