2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/27


REGOLAMENTO (UE) 2015/1760 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2015

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) adotta un elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

La sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) figura nell'elenco quale sostanza aromatizzante in esame per la quale occorre trasmettere dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato i dati presentati e ha concluso nel suo parere scientifico del 24 giugno 2015 (4) che la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) è genotossico in vivo e pertanto il suo impiego come sostanza aromatizzante solleva un problema di sicurezza.

(6)

La sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) si sviluppa naturalmente nelle scorze dei frutti di alcune piante dei generi Perilla, Citrus e altri.

(7)

Pertanto l'uso di p-menta-1,8-dien-7-ale non soddisfa le condizioni generali per l'impiego degli aromatizzanti di cui all'articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008. Di conseguenza, al fine di tutelare la salute umana, occorre rimuovere immediatamente tale sostanza dall'elenco.

(8)

È opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per il ritiro dall'elenco dell'Unione di una sostanza che presenta un rischio per la sicurezza.

(9)

A causa dello scarso utilizzo e la limitata quantità totale di p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) aggiunta agli alimenti nell'ambito dell'Unione, la presenza di tale sostanza negli alimenti non presenta rischi immediati per la sicurezza. Anche per motivi tecnici ed economici è dunque opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale immessi sul mercato o spediti da paesi terzi nell'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   I prodotti alimentari cui è stata aggiunta la sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117), i quali siano stati immessi legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o la data limite di consumo.

2.   I prodotti alimentari importati nell'Unione cui è stata aggiunta la sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o la data limite di consumo se l'importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 Revision 1 (FGE.208Rev1): Consideration of genotoxicity data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173 disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:

«05.117

p-menta-1,8-dien-7-ale

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA»