1.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1330 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2015
recante duecentotrentaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento. |
(2) |
Il 20 luglio 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato la soppressione di una voce relativa a una persona fisica dall'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 20 luglio 2015 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare una voce dell'elenco. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1) |
la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa: «Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: villaggio di Teletl, distretto di Shamilskiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Cittadinanza: russa. N. del passaporto: 628605523 (passaporto russo per l'estero, rilasciato il 4.7.2006 dal Servizio federale Migrazione della Federazione russa, scade il 16.7.2016). Numero di identificazione nazionale: 8203883123 (passaporto nazionale russo rilasciato il 16.7.2005 dal dipartimento Affari interni (OVD), distretto di Kirovskiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa, scade l'1.1.2017). Indirizzo: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: grigi; statura: 170-175 cm; corporatura: robusta, viso ovale, barba; b) nome del padre: Alibulat Kebekovich Kebekov, nato nel 1927; c) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.3.2015.»; |
2) |
la voce «Mohammed Al Ghabra. Indirizzo: East London, Regno Unito. Data di nascita: 1.6.1980. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: britannica. N. passaporto: 094629366 (Regno Unito). Altre informazioni: a) il nome del padre è Mohamed Ayman Ghabra; b) il nome della madre è Dalal. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.12.2006.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue: «Mohammed Al Ghabra. [alias: a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam] Indirizzo: East London, Regno Unito. Data di nascita: 1.6.1980. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Cittadinanza: britannica. N. passaporto: 094629366 (Regno Unito). Altre informazioni: a) il nome del padre è Mohamed Ayman Ghabra; b) il nome della madre è Dalal. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.12.2006.» |