29.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/22 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1298 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2015
che modifica l'allegato II e l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,
considerando quanto segue:
(1) |
la sostanza 3-Benziliden canfora è attualmente autorizzata per l'impiego nei prodotti cosmetici come filtro UV in una concentrazione massima del 2,0 %. Essa figura al numero d'ordine 19 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(2) |
Il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) (2) ha concluso nel suo parere del 18 giugno 2013 che, a causa di un margine di sicurezza inferiore a 100, l'utilizzo di 3-Benziliden canfora come filtro UV nei prodotti cosmetici in una concentrazione massima del 2,0 % è considerato a rischio. |
(3) |
Al fine di garantire che i prodotti per la protezione solare siano innocui per la salute umana, è necessario eliminare la sostanza 3-Benziliden canfora dall'elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(4) |
Considerando che la sostanza 3-Benziliden canfora è nota non solo come filtro UV, ma anche come assorbente di UV, il suo uso dovrebbe essere vietato nei prodotti cosmetici. |
(5) |
Gli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
(6) |
È opportuno differire l'applicazione della restrizione sopraccitata per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese sei mesi di tempo per l'immissione sul mercato di prodotti conformi e per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 18 febbraio 2016 sono immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:
1) |
nell'allegato II è aggiunta la seguente voce:
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2) |
nell'allegato VI, il numero d'ordine 19 è soppresso. |