9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/27 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1101 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam and pendimetalin in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
II livelli massimi di residui (LMR) per il pendimetalin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram e isopyrazam sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva difenoconazolo su lattughe, dolcetta, scarole, rucola e basilico è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto concerne la sostanza fluopicolide è stata presentata una domanda simile per aglio e scalogni. Per quanto concerne la sostanza fluopyram è stata presentata una domanda simile per albicocche, pesche, prugne, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche con il numero di codice 0154000, altri ortaggi a radice e tubero con il numero di codice 0213000, melanzane, scarole, spinaci, cicoria Witloof, fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), semi di lino, semi di papavero, semi di senape, camelina/dorella, infusioni di erbe (essiccate, radici), luppolo, spezie (radici o rizomi) e radici di cicoria. Per quanto concerne la sostanza isopyrazam è stata presentata una domanda simile per pomodori, melanzane e cucurbitacee. Per quanto concerne la sostanza pendimetalin è stata presentata una domanda simile per carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, rutabaga, rape, spezie da radici e rizomi e radici di cicoria. |
(4) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(6) |
L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto riguarda l'impiego della sostanza fluopyram su albicocche e radici di cicoria, i dati trasmessi non erano sufficienti per stabilire nuovi LMR. In base al parere motivato pertinente, non è necessaria una modifica degli LMR vigenti per l'impiego della sostanza difenoconazolo su lattuga e rucola. Per quanto riguarda l'impiego del pendimetalin su spezie da radici e rizomi, lo Stato membro responsabile della valutazione ha confermato che non vi sono impieghi autorizzati per tali prodotti. È pertanto opportuno mantenere invariati gli LMR vigenti. |
(7) |
Per quanto concerne la sostanza fluopicolide, l'Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per le cipolle risultante dagli impieghi nell'UE e ha formulato un parere motivato sull'LMR proposto (3). Sebbene abbia raccomandato di mantenere il limite massimo di residui del Codex (CXL), che era stato fissato per tale prodotto a 1 mg/kg dal regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione (4), essa ha confermato che per le cipolle un limite di 0,3 mg/kg sarebbe stato appropriato se fosse stato basato unicamente sulle buone pratiche agricole (BPA) nell'Unione. Conformemente alle linee guida UE sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare tale LMR a 0,3 mg/kg per aglio e scalogni. |
(8) |
Per quanto concerne la sostanza fluopyram, il richiedente ha chiarito che le buone pratiche agricole (BPA) per le pesche si riferiscono all'Europa settentrionale e meridionale. Inoltre ha fornito ulteriori informazioni, delineando i disegni sperimentali e le BPA per i frutti di piante arbustive. Di conseguenza è opportuno fissare gli LMR a 1,5 mg/kg per le pesche e a 3 mg/kg per i frutti di piante arbustive. |
(9) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che erano state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
(10) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint) [Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di difenoconazole nella lattuga e in altre insalate, comprese le brassicacee, e nel basilico (menta)]. EFSA Journal 2014; 12(10):3882. [26 pagg.]. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fluopyram in diversi prodotti). EFSA Journal 2014; 12(12):3947. [33 pp.]. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di isopyrazam in diversi prodotti). EFSA Journal 2015; 13(1):3994. [25 pagg.]. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di pendimetalin in diversi prodotti). EFSA Journal 2014; 12(4):3620. [32 pagg.]. |
(3) Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fluopicolide in ravanelli, cipolle, cavoli ricci e patate). EFSA Journal 2012; 10(2):2581. [39 pagg.].
(4) Regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxil, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cipermetrina, fluopicolide, exitiazox, indoxacarb, metaflumizone, metossifenozide, paraquat, procloraz, spirodiclofen, protioconazolo e zoxamide in o su determinati prodotti (GU L 140 del 27.5.2011, pag. 2).
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
nell'allegato II la colonna relativa al pendimetalin è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative a difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram e isopyrazam sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Pendimetalin (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Pendimetalin (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Difenoconazolo
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Fluopicolide
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Fluopyram (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Fluopyram — codice 1000000: somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa come fluopyram |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Isopyrazam
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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