14.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/768 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2015

che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che istituisce il programma Pericle 2020 e sostituisce il programma Pericle istituito dalla decisione del Consiglio 2001/923/CE (2), stabilisce che esso si applica negli Stati membri conformemente ai trattati. L'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le misure relative all'utilizzo dell'euro di cui all'articolo 133 non sono applicabili agli Stati membri con deroga.

(2)

Tuttavia, lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericle 2020 dovrebbero essere uniformi a livello di Unione; è pertanto opportuno prendere le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell'euro negli Stati membri con deroga.

(3)

L'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 dovrebbe pertanto essere estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la definizione del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (3) («Stati membri non partecipanti»).

(4)

È opportuno assicurare un'agevole transizione senza alcuna interruzione tra il programma Pericle e il programma Pericle 2020 ed è opportuno allineare la durata del presente regolamento al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4). Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la definizione dell'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98.

2.   Le autorità nazionali competenti degli Stati membri, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono considerate soggetti ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 331/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/ CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).

(2)  Decisione del Consiglio 2001/923/CE, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).

(3)  Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884)