9.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/561 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2015

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 70 e 72 e l'articolo 145, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme su un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che abroga e sostituisce dal 1o gennaio 2016 il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla durata, alla gestione e al controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda la gestione e il controllo del sistema. Il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 resta applicabile fino al 31 dicembre 2015 a norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per l'impianto viticolo su presentazione di una domanda da parte dei produttori che intendono impiantare o reimpiantare viti. L'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti in base al quale gli Stati membri sono tenuti a concedere ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, ma possono fissare limiti inferiori sulla base di valide motivazioni. L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare.

(3)

È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione relative alla procedura che gli Stati membri devono seguire con riguardo alle decisioni sul meccanismo di salvaguardia e sulla scelta dei criteri di ammissibilità e di priorità. Tali norme dovrebbero comprendere i termini per l'adozione delle decisioni e le conseguenze in caso alcune decisioni non siano adottate.

(4)

Al fine di garantire chiarezza e un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni viticole, le norme in materia di concessione di autorizzazioni per nuovi impianti dovrebbero riguardare anche il trattamento delle domande, la procedura di selezione e la concessione annuale delle autorizzazioni. In tal modo i produttori che chiedono autorizzazioni per nuovi impianti sono soggetti a norme analoghe a livello dell'Unione. Scopo di tali norme è garantire un funzionamento trasparente, equo e tempestivo del sistema, adeguato alle esigenze del settore vitivinicolo. Esse dovrebbero inoltre evitare che i richiedenti siano oggetto di ineguaglianze ingiustificate o debbano far fronte a ritardi eccessivi od oneri amministrativi sproporzionati. In particolare, poiché la campagna viticola ha inizio il 1o agosto, il fatto che le autorizzazioni per nuovi impianti siano concesse entro tale data sembra corrispondere alle esigenze del settore vitivinicolo e garantisce che gli impianti viticoli possano essere effettuati entro lo stesso anno civile. È opportuno fissare una data appropriata per garantire che tutte le pertinenti decisioni adottate dallo Stato membro siano rese pubbliche in tempo utile prima dell'apertura del bando e per consentire ai produttori di essere a conoscenza delle norme applicabili prima di presentare domanda.

(5)

Se il numero totale di ettari chiesti nelle domande ammissibili supera in larga misura il numero di ettari messi a disposizione dagli Stati membri, si può verificare che un gran numero di singoli richiedenti ottenga solo una frazione degli ettari chiesti e pertanto non utilizzi le autorizzazioni corrispondenti, divenendo così passibile di sanzioni. Per risolvere tali situazioni è opportuno non imporre le sanzioni nei casi in cui le autorizzazioni concesse corrispondano a una percentuale inferiore alla percentuale chiesta. Inoltre, per evitare la perdita delle corrispondenti autorizzazioni, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di trasferirle all'anno successivo oppure di ridistribuirle entro lo stesso anno fra i richiedenti la cui domanda non è stata pienamente accolta e che non hanno respinto le autorizzazioni concesse.

(6)

L'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/560 (4) stabiliscono norme relative alla concessione di autorizzazioni per reimpianti nella stessa azienda. È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione anche con riguardo alla procedura che gli Stati membri devono seguire quando concedono tali autorizzazioni per reimpianti e ai termini per la concessione di tali autorizzazioni da parte degli Stati membri. Al fine di consentire ai produttori di tener conto dei vincoli, dovuti a motivi fitosanitari, ambientali o operativi, concernenti il reimpianto nella stessa azienda, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire ai produttori di presentare una domanda entro un termine ragionevole, ma limitato, successivo all'estirpazione. Inoltre, considerato che la presentazione e il trattamento delle domande di autorizzazione per il reimpianto comportano oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei produttori, dovrebbe essere altresì possibile applicare una procedura semplificata nei casi specifici in cui la superficie da reimpiantare corrisponda alla superficie estirpata o in cui non siano decise restrizioni in materia di reimpianti.

(7)

L'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme per la concessione di autorizzazioni sulla base della conversione di diritti di impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015. È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione anche per quanto riguarda la procedura che gli Stati membri devono seguire per la concessione di tali autorizzazioni. Dovrebbero essere stabiliti i termini per la presentazione e il trattamento delle richieste, in modo che gli Stati membri possano ricevere e trattare le richieste di conversione in maniera appropriata e tempestiva.

(8)

L'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le autorizzazioni devono essere concesse per una superficie specifica dell'azienda del produttore identificata in una domanda. In casi debitamente giustificati, i richiedenti dovrebbero avere la possibilità di modificare tale superficie specifica durante il periodo di validità dell'autorizzazione. In alcuni casi, tuttavia, tale possibilità dovrebbe essere esclusa per evitare l'elusione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

(9)

L'articolo 63, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafo 3, l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione alcuni aspetti dell'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. È opportuno stabilire requisiti al fine di facilitare la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri in tutti i pertinenti aspetti della gestione e del controllo di questo sistema per consentire un corretto monitoraggio della sua attuazione.

(10)

L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede la necessità di stabilire disposizioni di controllo in relazione all'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Norme generali in materia di controllo sono necessarie per chiarire che il principale strumento di verifica della conformità con il sistema è lo schedario viticolo e che i controlli dovrebbero essere effettuati in conformità ai principi generali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n.1306/2013. Tali norme dovrebbero fornire il quadro generale che consenta agli Stati membri di elaborare disposizioni più dettagliate a livello nazionale finalizzate a evitare impianti non autorizzati e ad assicurare il rispetto delle norme del sistema di autorizzazioni, compreso il rispetto del termine per l'utilizzo delle autorizzazioni e per l'estirpazione nel caso di reimpianto anticipato, nonché il rispetto degli impegni assunti dai produttori per ottenere le autorizzazioni.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazioni per gli impianti viticoli

Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono concesse a partire dal 2016 in conformità al presente regolamento.

Le autorizzazioni riguardano nuovi impianti, reimpianti e diritti di impianto da convertire.

Le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rilasciate annualmente.

Articolo 2

Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti

1.   Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all'articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rendono pubbliche tali decisioni e le relative motivazioni entro il 1o marzo.

2.   Qualora gli Stati membri tengano conto delle raccomandazioni presentate dalle organizzazioni professionali o dai gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali raccomandazioni sono presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di cui al paragrafo 1. Anche le raccomandazioni sono rese pubbliche.

Articolo 3

Criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

Gli Stati membri che decidono di avvalersi dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rendono pubbliche tali decisioni entro il 1o marzo.

Le decisioni di cui al primo comma riguardano:

a)

l'applicazione di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la debita giustificazione qualora gli Stati membri decidano di applicare l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), nonché all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/560;

b)

il numero di ettari disponibili per la concessione di autorizzazioni a livello nazionale:

i)

su base proporzionale;

ii)

secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/560.

Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al secondo comma, lettera b), punto ii), del presente articolo stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati. Essi possono inoltre decidere di ponderare l'importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale per la concessione del numero di ettari di cui alla lettera b), punto ii), sulla base dell'osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.

Articolo 4

Norme applicabili per difetto ai nuovi impianti

Se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni pertinenti entro i termini fissati agli articoli 2 e 3, le seguenti norme per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti si applicano per l'anno corrispondente:

a)

disponibilità di autorizzazioni per nuovi impianti pari all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, secondo quanto indicato all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e senza altri limiti;

b)

distribuzione proporzionale di ettari a tutti i richiedenti ammissibili in base alla superficie per cui hanno presentato domanda, qualora le domande superino la superficie messa a disposizione.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni concernenti le norme applicabili a titolo del primo comma siano rese pubbliche.

Articolo 5

Presentazione delle domande per nuovi impianti

1.   Una volta rese pubbliche le decisioni di cui agli articoli 2 e 3 o le informazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, e non oltre il 1o maggio, gli Stati membri danno inizio al periodo di presentazione delle singole domande, che non può essere inferiore a un mese.

2.   Le domande precisano la dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Se non sono stabiliti limiti conformemente all'articolo 2 e non sono decisi criteri conformemente all'articolo 3, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda per cui l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

3.   Se gli Stati membri decidono di avvalersi di determinati criteri per la concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti, si applicano le seguenti norme:

a)

i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/560: le domande indicano il prodotto o i prodotti vitivinicoli che il richiedente intende produrre sulla superficie o sulle superfici di nuovo impianto specificando se il richiedente intende produrre uno o più dei prodotti seguenti:

i)

vini a denominazione di origine protetta;

ii)

vini a indicazione geografica protetta;

iii)

vini senza indicazione geografica, inclusi quelli con indicazione varietale;

b)

il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare la sostenibilità economica del rispettivo progetto sulla base di una o più delle metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo menzionate nell'allegato II, parte E, del regolamento delegato (UE) 2015/560;

c)

il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare il potenziale di aumento della competitività in base ad una delle considerazioni di cui all'allegato II, parte F, del regolamento delegato (UE) 2015/560;

d)

il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni atte a dimostrare il potenziale di miglioramento di prodotti con indicazione geografica in base ad una delle condizioni di cui all'allegato II, parte G, del regolamento delegato (UE) 2015/560;

e)

il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni da cui risulti che le dimensioni dell'azienda del richiedente al momento della domanda rispettano le soglie che gli Stati membri devono stabilire in base alle disposizioni di cui all'allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2015/560;

f)

ove gli Stati membri chiedano ai richiedenti di assumere gli impegni di cui all'allegato I, parti A e B, e all'allegato II, parti A, B, D, E, F, G e parte I, sezione II, del regolamento delegato (UE) 2015/560 in relazione ai rispettivi criteri, le domande includono tali impegni.

Se gli elementi di cui al primo comma, lettere da a) a f), possono essere ricavati direttamente dagli Stati membri, questi possono esentare i richiedenti dall'includere detti elementi nelle loro domande.

4.   Dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti non ammissibili in merito alla non ammissibilità delle loro domande a titolo della decisione sui criteri di ammissibilità adottata dagli Stati membri a norma dell'articolo 3. Tali domande sono escluse dalle fasi successive della procedura.

Articolo 6

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1.   Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate non supera la superficie messa a disposizione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni per la totalità della superficie chiesta dai produttori.

2.   Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate supera la superficie messa a disposizione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri applicano la procedura di selezione di cui all'allegato I.

Entro il 1o agosto gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni ai richiedenti selezionati sulla base dell'esito di tale procedura di selezione. Se le domande ammissibili non sono state pienamente soddisfatte, i richiedenti sono informati dei motivi di tale decisione.

3.   Se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50 % della superficie chiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro un mese dalla data di rilascio della stessa.

In tal caso il richiedente non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono decidere che il numero corrispondente di ettari sia messo a disposizione nello stesso anno, al più tardi il 1o ottobre, per il rilascio di autorizzazioni ai richiedenti cui è stata concessa solo una parte della superficie chiesta, in conformità all'esito della procedura di selezione di cui al paragrafo 2, e che non hanno rifiutato le autorizzazioni corrispondenti. Gli Stati membri possono inoltre decidere di mettere a disposizione tali ettari l'anno successivo in aggiunta all'1 % della superficie vitata totale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 7

Restrizioni al rilascio di autorizzazioni per reimpianti

1.   Gli Stati membri che decidono di limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti nelle zone ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/560 rendono pubbliche tali decisioni entro il 1o marzo.

Le organizzazioni professionali o i gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano le raccomandazioni che devono essere prese in considerazione dallo Stato membro conformemente a detto articolo in tempo utile affinché siano esaminate prima dell'adozione della decisione di cui al primo comma. Lo Stato membro interessato rende pubbliche dette raccomandazioni.

2.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 si applicano per un anno a decorrere dalla data in cui sono state rese pubbliche.

Se una raccomandazione di un'organizzazione professionale o di un gruppo di produttori interessato riguarda un periodo di tempo superiore a un anno ma non superiore a tre anni, come previsto all'articolo 65, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali decisioni possono essere applicate anche per un periodo di tempo massimo di tre anni.

Se tali organizzazioni professionali o gruppi di produttori interessati non trasmettono le relative raccomandazioni in tempo utile per il loro esame conformemente al paragrafo 1, o se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni pertinenti entro il 1o marzo, gli Stati membri autorizzano il reimpianto automaticamente secondo quanto previsto all'articolo 8.

Articolo 8

Procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti

1.   Le domande di autorizzazioni per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso della stessa campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di autorizzazioni per reimpianti possono essere presentate fino alla fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Se tali termini non sono rispettati, gli Stati membri non concedono un'autorizzazione per il reimpianto.

Le domande precisano la dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici estirpate e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Se non sono decise restrizioni a norma dell'articolo 7 e se il richiedente non ha assunto nessuno degli impegni di cui all'allegato I, parti A e B, punto 2, lettera b), e all'allegato II, parte B, punto 4, e parte D, del regolamento delegato (UE) 2015/560, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della o delle superfici da reimpiantare per le quali l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande le autorizzazioni sono concesse automaticamente dagli Stati membri. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli articoli 5 e 6, rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

2.   Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie estirpata o se non sono decise restrizioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, una procedura semplificata può essere applicata a livello nazionale o per talune zone all'interno del territorio dello Stato membro. In tal caso l'autorizzazione per il reimpianto può essere considerata concessa alla data in cui la superficie è stata estirpata. A tal fine il produttore interessato presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata intrapresa l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.

3.   Le domande di autorizzazioni per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

Le domande precisano la dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici da estirpare e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Le domande comprendono inoltre l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda le autorizzazioni sono concesse automaticamente dagli Stati membri. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli articoli 5 e 6, rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

Articolo 9

Procedura di rilascio delle autorizzazioni secondo le disposizioni transitorie

1.   I produttori presentano le richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni secondo quanto previsto all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 15 settembre 2015.

Le domande precisano la dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.

2.   Se, in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri decidono di prorogare oltre il 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni, essi rendono pubblica tale decisione entro il 14 settembre 2015.

In tal caso le richieste di conversione del produttore possono essere presentate in qualsiasi momento a decorrere dal 15 settembre 2015 e fino alla scadenza del periodo di tempo fissato dagli Stati membri a norma del primo comma.

3.   Dopo aver verificato che i diritti di impianto per i quali è stata chiesta la conversione in conformità ai paragrafi 1 e 2 sono ancora validi, gli Stati membri concedono le autorizzazioni automaticamente. Il periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di conversione e la concessione delle autorizzazioni non può essere superiore a tre mesi. Tuttavia, quando la richiesta è presentata anteriormente al 31 dicembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dal 1o gennaio 2016.

Articolo 10

Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'autorizzazione

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, su domanda del richiedente, che un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie specifica per cui è stata concessa l'autorizzazione a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione in ettari e che l'autorizzazione sia ancora valida a norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il primo comma non si applica nei casi in cui le autorizzazioni sono state concesse sulla base della conformità a specifici criteri di ammissibilità o di priorità connessi all'ubicazione indicata nella domanda e la richiesta di modifica indica una nuova superficie specifica situata al di fuori di tale ubicazione.

Articolo 11

Comunicazioni

1.   A decorrere dal 2016 gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno:

a)

la comunicazione sulle superfici viticole di cui all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa alla situazione al 31 luglio della campagna precedente. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato II del presente regolamento;

b)

le notifiche di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per tali notifiche gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato III del presente regolamento;

c)

una comunicazione relativa alle restrizioni decise dagli Stati membri in relazione ai reimpianti nella stessa azienda, di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato VI, tabella A, del presente regolamento;

d)

un elenco nazionale aggiornato delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui agli articoli 2 e 7 del presente regolamento;

e)

la comunicazione sull'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione nonché le superfici non autorizzate che sono state estirpate di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale comunicazione fa riferimento alla campagna viticola precedente. La prima comunicazione è trasmessa per la prima volta entro il 1o marzo 2017 e copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 luglio 2016. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato IV del presente regolamento;

f)

per gli Stati membri che decidono di applicare il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le soglie decise in relazione alle dimensioni minime e massime delle aziende di cui all'allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2015/560.

2.   A decorrere dal 2016 gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o novembre di ogni anno:

a)

una comunicazione concernente le domande di autorizzazioni per nuovi impianti presentate, le autorizzazioni effettivamente concesse nel corso della campagna viticola precedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento e le autorizzazioni rifiutate dai richiedenti nonché quelle concesse ad altri candidati anteriormente al 1o ottobre a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. Per tali comunicazioni gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato V del presente regolamento;

b)

una comunicazione concernente le autorizzazioni per reimpianti concesse nel corso della campagna viticola precedente, di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La prima comunicazione è trasmessa entro il 1o novembre 2016 e copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 luglio 2016. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato VI, tabella B, del presente regolamento;

c)

una comunicazione concernente le autorizzazioni concesse nel corso della campagna viticola precedente sulla base della conversione di diritti di impianto validi, in conformità all'articolo 9 del presente regolamento. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato VII, tabella B, e sono trasmesse solo fino al 1o novembre dell'anno successivo alla scadenza del termine per la conversione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine fissato dallo Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 2015, la decisione di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4.   Entro il 15 settembre 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine per la conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato VII, tabella A, del presente regolamento.

5.   Le notifiche, le comunicazioni e la trasmissione di elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5).

6.   Qualora uno Stato membro non ottemperi alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, o se le informazioni risultano inesatte, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.

7.   Gli Stati membri conservano le informazioni fornite a norma del presente articolo per almeno dieci campagne successive alla campagna viticola nel corso della quale le informazioni sono state presentate.

8.   Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 12

Controlli

1.   Gli Stati membri effettuano controlli nella misura in cui sono necessari a garantire la corretta applicazione delle norme del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) 2015/560 e al presente regolamento.

2.   Al fine di verificare la conformità alle norme di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica mutatis mutandis al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(6)  Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).


ALLEGATO I

Procedura di selezione di cui all'articolo 6, paragrafo 2

A.   ASSEGNAZIONE SU BASE PROPORZIONALE

Il numero totale di ettari disponibili per nuovi impianti che gli Stati membri hanno deciso di assegnare su base proporzionale a tutti i richiedenti a livello nazionale, di cui all'articolo 3, lettera b), punto i), è ripartito tra le singole domande ammissibili secondo la seguente formula, nel rispetto degli eventuali limiti di cui all'articolo 2:

A1 = Ar * (%Pr * Tar/Tap)

A1

=

autorizzazione concessa a un singolo richiedente su base proporzionale (in ettari)

Ar

=

superficie chiesta dal produttore nella domanda (in ettari)

%Pr

=

proporzione del numero totale di ettari disponibili da concedere su base proporzionale

Tar

=

superficie totale messa a disposizione in forma di autorizzazioni (in ettari)

Tap

=

totale di tutte le domande dei produttori (in ettari)

B.   ASSEGNAZIONE SECONDO I CRITERI DI PRIORITÀ

La parte del numero totale di ettari disponibili per nuovi impianti che gli Stati membri hanno deciso di assegnare a livello nazionale secondo i criteri di priorità selezionati, di cui all'articolo 3, lettera b), punto ii), è ripartita tra le singole domande ammissibili nel modo seguente:

a)

gli Stati membri selezionano i criteri di priorità a livello nazionale e possono attribuire a tutti i criteri selezionati la stessa importanza o una ponderazione diversa. Gli Stati membri possono applicare tale ponderazione in modo uniforme a livello nazionale o modificare la ponderazione dei criteri in funzione della zona all'interno del territorio dello Stato membro.

Se gli Stati membri attribuiscono la stessa importanza a tutti i criteri selezionati a livello nazionale, a ciascuno di essi è attribuito un valore di uno (1).

Se gli Stati membri attribuiscono ai criteri selezionati a livello nazionale una ponderazione differente, a ciascuno di tali criteri è associato un valore compreso tra zero (0) e uno (1) e la somma di tutti i valori individuali deve sempre essere pari a uno (1).

Ove la ponderazione di tali criteri vari in funzione della zona all'interno del territorio dello Stato membro, a ciascuno di tali criteri e per ognuna delle zone è associato un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). In tal caso la somma di tutte le singole ponderazioni dei criteri selezionati per ciascuna delle zone deve sempre essere pari a uno (1);

b)

gli Stati membri valutano ciascuna domanda singola ammissibile sulla base della conformità ai criteri di priorità selezionati. Al fine di valutare il livello di tale conformità con ciascuno dei criteri di priorità, gli Stati membri stabiliscono una scala unica a livello nazionale, in base alla quale attribuire un certo numero di punti a ogni domanda in relazione a ciascuno di tali criteri.

La scala unica prestabilisce il numero di punti da attribuire in relazione al livello di conformità con ciascuno dei criteri, indicando anche il numero di punti da attribuire in relazione a ciascuno degli elementi di ogni criterio specifico;

c)

gli Stati membri stabiliscono una graduatoria delle singole domande a livello nazionale sulla base del totale dei punti attribuiti a ciascuna domanda singola in funzione della conformità o del livello di conformità di cui rispettivamente alla lettera b) e, se del caso, dell'importanza dei criteri di cui alla lettera a). A tal fine essi utilizzano la seguente formula:

Pt = W1 * Pt1 + W2 * Pt2 + … + Wn * Ptn

Pt

=

totale dei punti assegnati a una singola domanda specifica

W1, W2…, Wn

=

ponderazione dei criteri 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

livello di conformità della domanda ai criteri 1, 2, … n

Per le zone in cui la ponderazione è zero per tutti i criteri di priorità tutte le domande ammissibili ricevono il valore massimo nella scala per quanto riguarda il livello di conformità;

d)

gli Stati membri concedono le autorizzazioni ai singoli richiedenti secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui alla lettera c) fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare secondo i criteri di priorità. Il numero totale di ettari chiesti da un richiedente è concesso sotto forma di autorizzazioni prima che sia rilasciata un'autorizzazione al richiedente successivo nella graduatoria.

Se gli ettari disponibili sono esauriti a un livello della graduatoria in cui più domande hanno lo stesso numero di punti, gli ettari rimanenti sono assegnati a tali domande su base proporzionale;

e)

se, al momento della concessione delle autorizzazioni di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) e d) della parte B, è raggiunto il limite per una determinata regione o per una zona ammessa a beneficiare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, o per una zona senza indicazione geografica, non sono soddisfatte altre domande provenienti da tale regione o zona.


ALLEGATO II

Comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Tabella

Inventario delle superfici vitate

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Campagna viticola:

 

Zone/Regioni

Superfici effettivamente piantate a viti (in ha) che sono ammissibili per la produzione di (3):

vini a denominazione d'origine protetta (DOP) (1)

vini a indicazione geografica protetta (IGP) (2)

vini senza DOP/IGP e situati in una zona DOP/IGP

vini senza DOP/IGP e situati al di fuori di in una zona DOP/IGP

Totale

di cui inclusi nella colonna (2)

di cui non inclusi nella colonna (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

 

 

NB: valori da inserire nella colonna (7) = (2) + (4) + (5) + (6)

Termine per la trasmissione: 1o marzo (per la prima volta: entro il 1o marzo 2016).


(1)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica.

(2)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini DOP e di vini senza indicazione geografica [colonna (3)] o soltanto di vini IGP e di vini senza indicazione geografica [colonna (4)]. Nessuna delle superfici indicate nelle colonne (3) e (4) dovrebbe essere inclusa nelle colonne (5) e (6).

(3)  I dati si riferiscono al 31 luglio della campagna precedente.


ALLEGATO III

Notifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

Tabella A

Autorizzazioni per nuovi impianti — percentuale

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Superficie totale (ha) effettivamente vitata (al 31 luglio scorso):

 

Percentuale che deve essere applicata a livello nazionale:

 

Superficie totale (ha) per nuovi impianti a livello nazionale, sulla base della percentuale decisa:

 

Motivazioni della limitazione della percentuale a livello nazionale (se inferiore all'1 %):

Superficie totale (ha) riportata dall'anno precedente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3:

 

Superficie totale (ha) da mettere a disposizione per nuovi impianti a livello nazionale:

 

Termine di notifica: 1o marzo (per la prima volta: 1o marzo 2016).

Tabella B

Autorizzazioni per nuovi impianti — limitazioni geografiche

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Se del caso, limitazioni decise al livello geografico pertinente:

A.

per regione, ove appropriato

Superficie limitata

regione 1

 

regione 2

 

 

B.

per «sottoregione», ove appropriato

Superficie limitata

sottoregione 1

 

sottoregione 2

 

 

C.

per zona DOP/IGP, ove appropriato

Superficie limitata

zona DOP/IGP 1

 

zona DOP/IGP 2

 

 

D.

per zona senza DOP/IGP, ove appropriato

Superficie limitata

zona senza DOP/IGP 1

 

zona senza DOP/IGP 2

 

 

NB: La presente tabella è corredata delle relative motivazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Termine di notifica: 1o marzo (per la prima volta: 1o marzo 2016).

Tabella C

Autorizzazioni per nuovi impianti — decisioni rese pubbliche sui criteri di ammissibilità al livello geografico pertinente

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

2 Criteri di ammissibilità, se del caso:

Criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560

Selezionati dagli Stati membri: S/N

In caso affermativo, indicare, se del caso, il livello geografico pertinente:

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

zona DOP/IGP 1;

zona DOP/IGP 2;

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560

 

zona DOP/IGP 1;

zona DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Selezionati dagli Stati membri: S/N

In caso affermativo per l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), indicare, se del caso, il livello geografico pertinente:

Criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 64, paragrafo 2, lettera a)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera b)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera c)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera d)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera e)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera f)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera g)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

Articolo 64, paragrafo 2, lettera h)

 

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1;

regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2;

NB:

In caso di risposta affermativa per l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), la presente tabella deve essere corredata delle relative motivazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/560.

Termine di notifica: 1o marzo (per la prima volta: 1o marzo 2016).

Tabella D

Autorizzazioni per nuovi impianti — decisioni rese pubbliche sulla distribuzione proporzionale e sui criteri di priorità al livello geografico pertinente

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Superficie totale (ha) da mettere a disposizione per nuovi impianti a livello nazionale:

 

1.   Distribuzione proporzionale, se del caso

Percentuale della superficie da concedere su base proporzionale a livello nazionale:

 

Numero di ettari

 

2.   Criteri di priorità, se del caso

Percentuale della superficie da concedere secondo i criteri di priorità a livello nazionale:

 

Numero di ettari

 

Informazioni sulla scala unica stabilita a livello nazionale per valutare il livello di conformità delle singole domande ai criteri di priorità selezionati (forcella di valori, minimo e massimo, …):

2.1.   Se sono applicati criteri di priorità a livello nazionale, senza differenziazione per zona

Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza

Criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

e

all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560

Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (1)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (2)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (3)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (4)

Importanza (0-1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Se sono applicati criteri di priorità a livello nazionale, con differenziazione per zona

2.2.1.   Zona 1: (indicare i limiti territoriali della zona 1)

Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza

(Se non sono selezionati criteri per questa zona specifica, indicare zero in tutte le colonne sottostanti)

Criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

e

all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560

Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (5)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (6)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (7)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (8)

Importanza (0-1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.n.   Zona n: (indicare i limiti territoriali della zona n)

Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza

(Se non sono selezionati criteri per questa zona specifica, indicare zero in tutte le colonne sottostanti)

Criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

e

all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560

Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (9)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (10)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 64, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (11)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (12)

Importanza (0-1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine di notifica: 1o marzo (per la prima volta: 1o marzo 2016).


(1)  Nuovo operatore (NB: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).

(2)  Giovane produttore.

(3)  Comportamento precedente del produttore.

(4)  Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo.

(5)  Nuovo operatore (NB: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).

(6)  Giovane produttore.

(7)  Comportamento precedente del produttore.

(8)  Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo.

(9)  Nuovo operatore (N.B: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).

(10)  Giovane produttore.

(11)  Comportamento precedente del produttore.

(12)  Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo.


ALLEGATO IV

Comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e)

Tabella

Superfici impiantate dopo il 31 dicembre 2015 senza corrispondenti autorizzazioni e superfici estirpate a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Campagna viticola o periodo (1):

 

Zone/Regioni

Superfici (ha) piantate a vite dopo il 31.12.2015 senza una corrispondente autorizzazione di impianto

Superfici estirpate dai produttori nel corso della campagna viticola

Superfici estirpate dallo Stato membro nel corso della campagna viticola

Inventario delle superfici totali degli impianti viticoli non autorizzati non ancora estirpati alla fine della campagna

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro:

 

 

 

Termine per la trasmissione: 1o marzo.


(1)  Per la prima comunicazione, da effettuarsi entro il 1o marzo 2017, i dati si riferiscono al periodo compreso tra l'1.1.2016 e il 31.7.2016; per tutte le comunicazioni successive, alla campagna viticola precedente la comunicazione.


ALLEGATO V

Comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a)

Tabella A

Autorizzazioni per nuovi impianti chieste dai richiedenti

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Zone/Regioni

Numero di ettari chiesti per nuovi impianti che sono situati in una zona ammissibile per la produzione di:

vino DOP (1)

vino IGP (2)

solo vino senza DOP/IGP

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

Se si applicano limitazioni al livello geografico pertinente [articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013]:

per zona (non) DOP/IGP pertinente

Superficie chiesta (ha)

(1)

(2)

zona (non) DOP/IGP 1

 

zona (non) DOP/IGP 2

 

 

Termine di notifica: 1o novembre (per la prima volta: entro il 1o novembre 2016).

Tabella B

Autorizzazioni per nuovi impianti effettivamente concesse e superfici rifiutate

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno interessato:

 

Zone/Regioni

Numero di ettari effettivamente concessi per nuovi impianti situati in una zona ammissibile per la produzione di:

Superficie rifiutata dai candidati (articolo 6, paragrafo 3) (ha)

vino DOP (3)

vino IGP (4)

solo vino senza DOP/IGP

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

 

Superficie rifiutata dai richiedenti (articolo 6, paragrafo 3) (ha)

 

 

 

 

 

Se si applicano limitazioni al livello geografico pertinente [articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013]:

per zona (non) DOP/IGP pertinente:

Superficie concessa (ha)

Superficie rifiutata dai richiedenti (articolo 6, paragrafo 3) (ha)

Superficie chiesta e non concessa dallo Stato membro (ha) per i seguenti motivi:

oltre i limiti stabiliti

non conforme ai criteri di ammissibilità

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

zona (non) DOP/IGP 1

 

 

 

 

zona (non) DOP/IGP 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine di notifica: 1o novembre (per la prima volta: entro il 1o novembre 2016).


(1)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(2)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).

(3)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(4)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).


ALLEGATO VI

Comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

Tabella A

Autorizzazioni per reimpianti — restrizioni applicate

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Se del caso, indicare le restrizioni concernenti i reimpianti per le pertinenti zone DOP/IGP decise dallo Stato membro di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/560:

zona DOP, se del caso

entità della restrizione (T (1)/P (2))

zona DOP 1;

 

zona DOP 2;

 

 

zona IGP, se del caso

entità della restrizione (T (1)/P (2))

zona IGP 1;

 

zona IGP 2;

 

 

Ulteriori informazioni ritenute utili per chiarire l'applicazione di tali restrizioni:

Termine di notifica: 1o marzo (per la prima volta: entro il 1o marzo 2016).

Tabella B

Autorizzazioni per reimpianti effettivamente concesse

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Campagna viticola:

 

Zone/Regioni

Numero di ettari effettivamente concessi per reimpianti situati in una zona ammissibile per la produzione di:

vino DOP (3)

vino IGP (4)

vino senza DOP/IGP

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

Termine di notifica: 1o novembre (per la prima volta: entro il 1o novembre 2016).

NB: per la prima comunicazione, da effettuarsi entro il 1o novembre 2016, i dati si riferiscono al periodo compreso tra l'1.1.2016 e il 31.7.2016; per tutte le comunicazioni successive, alla campagna viticola precedente la comunicazione.


(1)  

Totale (T): la restrizione è assoluta, i reimpianti che sarebbero in conflitto con le restrizioni decise sono totalmente vietati.

(2)  

Parziale (P): la restrizione non è assoluta, i reimpianti che sarebbero in conflitto con le restrizioni decise sono parzialmente autorizzati nella misura decisa dallo Stato membro.

(3)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(4)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).


ALLEGATO VII

Comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c)

Tabella A

Diritti d'impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015 e convertiti in autorizzazioni — termine per la conversione

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Termine per la conversione:

 

Termine di notifica: una sola comunicazione entro il 15 settembre 2015.

Tabella B

Diritti d'impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015 e convertiti in autorizzazioni — autorizzazioni effettivamente concesse

Stato membro:

Data della comunicazione:

 

Campagna viticola:

 

Zone/Regioni

Numero di ettari effettivamente concessi per zone ammissibili per la produzione di:

vino DOP (1)

vino IGP (2)

vino senza DOP/IGP

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

Termine di notifica: 1o novembre (per la prima volta: 1o novembre 2016).

NB:

La presente tabella deve essere comunicata per ciascuna campagna viticola (dal 1o agosto dell'anno n-1 al 31 luglio dell'anno della comunicazione) fino al 1o novembre dell'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine deciso dallo Stato membro in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento e indicato nella Tabella A del presente allegato.


(1)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).

(2)  Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).