20.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/460 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 114, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono rispettare i requisiti per i modelli interni previsti dalla direttiva 2009/138/CE. Esse possono modificare il loro modello interno conformemente alla politica approvata per la modifica del modello ai sensi dell'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE.

(2)

Le modifiche rilevanti al modello interno, una combinazione di modifiche minori che sia considerata una modifica rilevante, e i cambiamenti apportati alla politica per la modifica del modello sono soggetti all'approvazione preliminare dell'autorità di vigilanza. Le norme relative alla procedura da seguire per quanto riguarda il processo di approvazione per i modelli interni dovrebbero essere applicate in modo coerente all'approvazione delle modifiche rilevanti al modello interno e a qualsiasi cambiamento della politica per la modifica del modello.

(3)

L'inclusione di nuovi elementi nel modello interno, come l'inclusione di rischi aggiuntivi non compresi nell'ambito di applicazione del modello interno o nei settori di attività, è soggetta all'approvazione dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 112 della direttiva 2009/138/CE.

(4)

Tenuto conto delle interdipendenze tra le varie domande di approvazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che, quando presentano una domanda di approvazione di un modello interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione informino l'autorità di vigilanza di altre domande di approvazione degli elementi di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE che siano attualmente in corso o previste entro i sei mesi successivi. Tale requisito è necessario per garantire che le valutazioni da parte delle autorità di vigilanza siano basate su informazioni trasparenti e imparziali.

(5)

La procedura da seguire per l'approvazione di un modello interno e di modifiche rilevanti al modello interno dovrebbe prevedere una comunicazione continuativa tra le autorità di vigilanza e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione. È opportuno iniziare la comunicazione prima della presentazione della domanda formale alle autorità di vigilanza. È necessario che tale comunicazione continui dopo l'approvazione del modello interno o di una modifica rilevante per tutta la durata della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza.

(6)

Durante il processo di approvazione è indispensabile che le autorità di vigilanza possano richiedere adeguamenti al modello interno o per un piano di transizione di cui all'articolo 113 della direttiva 2009/138/CE.

(7)

Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure da seguire per quanto riguarda il processo di approvazione, l'approvazione di modifiche al modello interno e l'approvazione della politica per la modifica del modello per i modelli interni utilizzati a livello individuale dovrebbero essere applicate in modo coerente alle procedure previste per i modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e per i modelli interni di gruppo.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione europea.

(9)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

(10)

Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1o aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica:

a)

la procedura di cui all'articolo 112 della direttiva 2009/138/CE relativa all'approvazione delle domande di utilizzo di modelli interni completi e parziali per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità presentate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

b)

la procedura relativa all'approvazione delle domande di modifica rilevante al modello interno e di cambiamento della politica per la modifica del modello interno ai sensi dell'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE presentate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Articolo 2

Domanda per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità tramite un modello interno

1.   Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'autorità di vigilanza una domanda scritta di approvazione del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite un modello interno.

2.   La domanda viene presentata in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha sede o in una lingua concordata con le autorità di vigilanza.

3.   Quando chiedono di utilizzare un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano prove documentali da cui risulti in quale modo il modello interno soddisfa i criteri di cui all'articolo 101 e agli articoli da 120 a 125 della direttiva 2009/138/CE e, nel caso di un modello interno parziale, all'articolo 113 di detta direttiva. L'autorità di vigilanza può richiedere informazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 3.

4.   Le prove documentali di cui al paragrafo 3 includono almeno quanto segue:

a)

una lettera di accompagnamento contenente:

i)

la domanda di approvazione dell'utilizzo di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità a decorrere da una determinata data ed una spiegazione generale del modello interno comprendente una breve descrizione della struttura e dell'ambito di applicazione del modello;

ii)

la conferma del periodo precedente alla domanda durante il quale il modello interno è stato utilizzato nel sistema di gestione del rischio e nei processi decisionali nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 120 della direttiva 2009/138/CE;

iii)

la conferma che la domanda è completa ed include una descrizione accurata del modello interno e che non sono stati omessi fatti rilevanti;

iv)

la conferma se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartiene ad un gruppo che utilizza un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato o se una domanda di utilizzo di un modello interno per calcolare tale requisito sia stata presentata senza aver ricevuto la notifica della decisione;

v)

un elenco di altre domande presentate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di cui attualmente è prevista la presentazione entro i sei mesi successivi ai fini dell'approvazione di qualsiasi elemento di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, insieme alle corrispondenti date delle domande;

vi)

informazioni di contatto concernenti il personale pertinente che nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si occupa delle attività inerenti al modello interno, nonché il personale pertinente all'interno di tale impresa al quale possono essere inviate le richieste di informazioni supplementari;

b)

la spiegazione di come il modello interno copra tutti i rischi sostanziali e quantificabili dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Se la domanda di approvazione riguarda un modello interno parziale, la spiegazione è limitata ai rischi sostanziali e quantificabili inclusi nell'ambito di applicazione del modello interno parziale e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce anche una spiegazione di come siano state soddisfatte le condizioni aggiuntive di cui all'articolo 113 della direttiva 2009/138/CE;

c)

la spiegazione di come il modello interno sia stato adeguatamente ed efficacemente integrato nel sistema di gestione del rischio, del ruolo che il modello interno svolge nel sistema di governance e di come il modello interno consenta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi su base continuativa; a tal fine la domanda include gli estratti rilevanti della politica di gestione del rischio di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;

d)

la valutazione e giustificazione da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione dei punti di forza, delle carenze e dei limiti del modello interno, compresa un'autovalutazione in merito all'osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 2; l'impresa di assicurazione o di riassicurazione delinea anche il suo piano per il miglioramento futuro del modello interno in modo da rimediare alle carenze e ai limiti individuati o sviluppare o ampliare il modello interno;

e)

se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartiene ad un gruppo che utilizza un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità o se una domanda di utilizzo di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è stata presentata senza aver ricevuto la notifica della decisione, una giustificazione della ragione per cui il modello interno di gruppo non è idoneo per il profilo di rischio dell'impresa e delle differenze tra il modello interno da utilizzare a livello individuale e il modello interno di gruppo;

f)

le specifiche tecniche del modello interno, compresa la descrizione dettagliata della struttura del modello interno, insieme ad un elenco e giustificazione delle ipotesi sottese al modello interno se un aggiustamento di tali ipotesi avrebbe un impatto significativo sul requisito patrimoniale di solvibilità;

g)

la spiegazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto della struttura e della copertura del modello;

h)

la spiegazione dell'adeguatezza delle risorse, delle competenze e dell'obiettività del personale responsabile per lo sviluppo e la convalida del modello interno;

i)

la politica per la modifica del modello interno di cui all'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE;

j)

la descrizione del processo che garantisce la coerenza tra i metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista e i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

k)

l'elenco dei dati utilizzati nel modello interno, specificandone la fonte, le caratteristiche e l'uso e la descrizione del processo che garantisce l'accuratezza, la completezza e l'adeguatezza dei dati;

l)

i risultati dell'ultima assegnazione di utili e perdite e le specifiche per l'assegnazione di utili e perdite di cui all'articolo 123 della direttiva 2009/138/CE, ivi compresi gli utili e le perdite, i settori di attività principali dell'impresa e l'assegnazione degli utili e delle perdite complessivi alle categorie di rischio e ai settori di attività principali;

m)

la descrizione della procedura di convalida indipendente del modello interno e una relazione delle risultanze dell'ultima convalida ai sensi dell'articolo 124 della direttiva 2009/138/CE, ivi compresa l'indicazione delle raccomandazioni formulate e del modo in cui sono state attuate;

n)

l'elenco dei documenti che fanno parte della documentazione del modello interno di cui all'articolo 125 della direttiva 2009/138/CE;

o)

se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza un modello o dati provenienti da un terzo di cui all'articolo 126 della direttiva 2009/138/CE, la dimostrazione che l'uso di tale modello o tali dati esterni non mette a repentaglio la capacità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 101 e agli articoli da 120 a 125 di tale direttiva e, nel caso di un modello interno parziale, all'articolo 113 di detta direttiva, e che tale uso è adeguato nell'ambito del modello interno ed una spiegazione della preferenza di modelli o dati esterni rispetto a modelli o dati interni;

p)

una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base del modello interno al livello più granulare possibile conformemente alla categorizzazione dei rischi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base della formula standard al livello più granulare possibile di tale formula in riferimento all'ultima data anteriore alla data di presentazione della domanda in cui il requisito patrimoniale di solvibilità è stato calcolato sulla base della formula standard. Se una domanda è presentata prima che sia calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità, la stima di detto requisito sulla base della formula standard è calcolata utilizzando i parametri della formula standard e non i parametri specifici dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

q)

l'individuazione delle parti dell'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono state classificate come settore di attività principale e la giustificazione di tale classificazione;

r)

nel caso di modelli interni parziali, la spiegazione di come la tecnica di integrazione proposta soddisfi i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, e, nel caso di una tecnica diversa da quella prestabilita di cui all'articolo 239, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3) la giustificazione della tecnica di integrazione proposta.

5.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta prove documentali dell'approvazione della domanda da parte degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2009/138/CE.

6.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce un elenco di tutti i documenti e le prove inclusi nella domanda. Qualora il contenuto di un documento sia rilevante per altri documenti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pone in evidenza la natura della rilevanza e include riferimenti incrociati.

Articolo 3

Valutazione della domanda

1.   L'autorità di vigilanza conferma il ricevimento della domanda dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2.   Le autorità di vigilanza decidono se la domanda è completa entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Una domanda di utilizzo di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità è considerata completa se include tutte le prove documentali di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3.   Se le autorità di vigilanza stabiliscono che la domanda non è completa, informano immediatamente l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha presentato la domanda che il periodo di sei mesi previsto per l'approvazione non è iniziato e specificano le ragioni per cui la domanda non è completa.

4.   Se le autorità di vigilanza stabiliscono che la domanda è completa, informano l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha presentato la domanda che la domanda è completa e comunicano la data di inizio del periodo di sei mesi previsto per l'approvazione. Tale data è quella in cui è stata ricevuta la domanda completa.

5.   Il fatto che le autorità di vigilanza abbiano deciso che una domanda è completa non impedisce loro di richiedere ulteriori informazioni necessarie per valutare la domanda. La richiesta specifica le ulteriori informazioni necessarie e include i motivi della richiesta.

6.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che tutti i documenti di cui all'articolo 125 della direttiva 2009/138/CE siano messi a disposizione, anche in forma elettronica se possibile, alle autorità di vigilanza per tutta la durata della valutazione della domanda.

7.   La valutazione della domanda implica una comunicazione continua con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e può includere richieste di adeguamenti del modello interno e, nel caso di un modello interno parziale, di presentazione di un piano di transizione ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2009/138/CE.

8.   Se le autorità di vigilanza stabiliscono che potrebbe essere possibile approvare il modello interno a condizione che siano effettuati adeguamenti di tale modello, possono notificarlo all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

9.   Se le autorità di vigilanza richiedono ulteriori informazioni o adeguamenti del modello interno, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può chiedere la sospensione del periodo di sei mesi previsto per l'approvazione di cui all'articolo 112, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE. Tale sospensione termina una volta che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha apportato i necessari adeguamenti e le autorità di vigilanza hanno ricevuto una domanda modificata contenente le prove documentali degli aggiustamenti. Le autorità di vigilanza informano poi l'impresa di assicurazione o di riassicurazione della nuova data di scadenza del periodo di approvazione.

Articolo 4

Diritto di ritiro della domanda da parte dell'impresa

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha presentato la domanda di utilizzo del modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità può ritirare tale domanda per iscritto con notifica all'autorità di vigilanza in qualunque momento prima che venga presa una decisione sulla domanda.

Articolo 5

Decisione sulla domanda

1.   L'autorità di vigilanza approva la domanda di utilizzo di un modello interno solo se ha accertato che i sistemi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi sono adeguati, e in particolare se ha accertato che il modello interno soddisfa i criteri di cui agli articoli 101, 112 e da 120 a 125 della direttiva 2009/138/CE e, in caso di un modello interno parziale, all'articolo 113 di detta direttiva.

2.   Inoltre, l'autorità di vigilanza approva la domanda di utilizzo di un modello interno solo se ha accertato che la politica per la modifica del modello soddisfa i criteri di cui all'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE. Quando l'autorità di vigilanza adotta una decisione su una domanda, notifica senza indugio e per iscritto la sua decisione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. La decisione include quanto segue:

a)

se l'autorità di vigilanza approva la domanda, la data a decorrere dalla quale il modello è utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità;

b)

se l'autorità di vigilanza approva la domanda, gli eventuali termini e condizioni legati alla decisione di approvazione insieme ai motivi di tali termini e condizioni;

c)

se l'autorità di vigilanza respinge la domanda, i motivi su cui è basata la decisione;

d)

se l'autorità di vigilanza ha richiesto un piano di transizione conformemente all'articolo 113 della direttiva 2009/138/CE, la decisione sull'approvazione del piano di transizione di cui all'articolo 6.

3.   Le autorità di vigilanza non rendono noto che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha presentato una domanda di utilizzo di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità e che una domanda è stata respinta o ritirata.

Articolo 6

Piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello

1.   Nel caso di cui all'articolo 113, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza spiega le ragioni per richiedere un piano di transizione e stabilisce l'ambito di applicazione minimo che il modello interno deve avere dopo l'attuazione del piano di transizione.

2.   Il piano di transizione è approvato dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e indica chiaramente il periodo per l'attuazione del piano, l'estensione dell'ambito di applicazione e le misure e risorse necessarie per estendere l'ambito di applicazione del modello interno. Le autorità di vigilanza valutano il piano presentato dall'impresa. Se necessario, l'autorità di vigilanza può richiedere che venga presentato a fini di approvazione un piano di transizione modificato approvato dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.

3.   Se l'impresa non attua il piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello, l'autorità di vigilanza può, fatte salve altre misure di vigilanza possibili, adottare una delle seguenti misure:

a)

estendere il periodo di tempo per attuare il piano;

b)

estendere il periodo di tempo per attuare il piano, in caso di modifiche del piano;

c)

richiedere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard di cui agli articoli da 103 a 111 della direttiva 2009/138/CE;

d)

consentire l'uso di un modello interno parziale con un ambito di applicazione più limitato dell'ambito minimo di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Modifiche del modello interno

1.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione include nella domanda di approvazione di una modifica rilevante al modello interno prove documentali a dimostrazione del fatto che, dopo aver applicato le modifiche rilevanti al modello interno, sarebbero soddisfatti i criteri di cui agli articoli 101, 112 e da 120 a 126 della direttiva 2009/138/CE e, nel caso di un modello interno parziale, all'articolo 113 di detta direttiva.

2.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione include nella domanda i documenti di cui all'articolo 2 qualora il loro contenuto sia influenzato dalla modifica rilevante apportata al modello interno, insieme all'indicazione delle relative modifiche e alla descrizione dettagliata degli effetti qualitativi e quantitativi della modifica rilevante al modello interno approvato e ai suoi risultati.

Articolo 8

Cambiamenti della politica per la modifica del modello interno

1.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione include nella domanda di approvazione di un cambiamento della politica per la modifica del modello interno il motivo di tale cambiamento e le prove del fatto che, dopo aver applicato il cambiamento, sarebbero soddisfatti i requisiti per l'approvazione di detta politica.

2.   Le autorità di vigilanza approvano la domanda di cambiamento della politica per la modifica del modello interno solo se si sono accertate che l'ambito di applicazione della politica è ampio e le procedure descritte nella politica per la modifica del modello interno garantiscono che il modello interno soddisfi su base continuativa i criteri di cui agli articoli 101, 112 e da 120 a 125 della direttiva 2009/138/CE e, nel caso di un modello interno parziale, all'articolo 113 di detta direttiva.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).