12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/4


REGOLAMENTO (UE) 2015/403 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie di Ephedra e lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di avviare una procedura per l'inserimento di una sostanza o di un ingrediente contenente una sostanza diversa da una vitamina o da un minerale nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 contenente un elenco delle sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato, soggetto a restrizioni o sottoposto alla sorveglianza dell'Unione, se tale sostanza è associata ad un rischio potenziale per i consumatori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(2)

Il 7 settembre 2009 la Germania ha inviato alla Commissione una richiesta riguardante i possibili effetti nocivi legati all'assunzione di yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e delle specie di Ephedra e loro preparazioni, e ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 per queste due sostanze.

(3)

La richiesta della Germania rispettava le condizioni e i requisiti necessari stabiliti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (2).

(4)

Il 9 settembre 2011 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») di valutare la sicurezza nell'impiego delle specie di Ephedra e yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] negli alimenti.

(5)

Il 3 luglio 2013 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla valutazione della sicurezza nell'utilizzazione dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (3) in cui ha concluso che la caratterizzazione chimica e tossicologica della corteccia dello yohimbe e delle sue preparazioni utilizzate in alimenti derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] non permette di giungere a conclusioni definitive a favore della loro sicurezza come ingredienti alimentari. Non è stato dunque possibile per l'Autorità fornire indicazioni su un'assunzione giornaliera di corteccia di yohimbe e delle sue preparazioni che non susciti preoccupazioni per la salute umana.

(6)

Il 6 novembre 2013 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla valutazione della sicurezza delle specie di Ephedra per l'impiego negli alimenti (4) ed ha riscontrato che, sebbene la commercializzazione di alimenti contenenti parti aeree dell'efedra e preparazioni a base di efedra in punti di vendita al dettaglio non sia documentata in Europa, possono essere acquistati facilmente tramite Internet integratori alimentari contenenti parti aeree dell'efedra o preparazioni a base di efedra, in genere utilizzati per la perdita di peso e il miglioramento delle prestazioni atletiche. L'Autorità ha concluso che non si può escludere che i consumatori possano acquistare tisane a base di parti aeree dell'efedra via Internet. Poiché le parti aeree dell'efedra e le relative preparazioni sono commercializzate quasi esclusivamente come integratori alimentari, l'Autorità ha calcolato i livelli di esposizione potenziale all'efedra in base agli integratori alimentari e ha concluso che le parti aeree dell'efedra e le relative preparazioni contenute negli integratori alimentari possono portare ad un livello di esposizione agli alcaloidi totali dell'efedra o all'efedrina che rientra nell'intervallo di dosaggio terapeutico per i singoli alcaloidi dell'efedra o per l'efedrina nei prodotti medicinali ma può anche superarlo.

(7)

L'Autorità ha concluso che l'assenza di dati adeguati sulla tossicità non consentiva di fornire indicazioni su un'assunzione giornaliera di qualsiasi alimento contenente parti aeree dell'efedra e preparazioni a base di efedra che non suscitassero preoccupazioni per la salute umana. L'Autorità ha tuttavia concluso che l'esposizione agli alcaloidi totali dell'efedra o all'efedrina contenuti negli alimenti, principalmente negli integratori alimentari, può provocare gravi effetti nocivi sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale (come ipertensione e ictus) che possono essere aggravati nel caso di associazione con la caffeina. L'impiego negli alimenti di parti aeree dell'efedra e delle relative preparazioni contenenti alcaloidi dell'efedra rappresenta pertanto una preoccupazione grave per la salute umana.

(8)

In seguito alla pubblicazione dei pareri dell'Autorità sulle specie di Ephedra e sullo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] non sono pervenute alla Commissione osservazioni di parti interessate.

(9)

Poiché esiste una possibilità di effetti nocivi per la salute associati all'impiego di yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e delle preparazioni a base di yohimbe negli alimenti ma l'incertezza scientifica persiste, è opportuno che tale sostanza sia sottoposta a sorveglianza dell'Unione e sia pertanto iscritta nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006. Di conseguenza, durante il periodo di sorveglianza dell'Unione e in attesa di una decisione che stabilisca se consentire l'impiego della sostanza o se inserirla nella parte A o nella parte B dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 alla fine del periodo di sorveglianza, è opportuno continuare ad applicare le disposizioni nazionali che disciplinano l'impiego dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] negli alimenti.

(10)

Considerando le gravi preoccupazioni in materia di sicurezza associate all'impiego di parti aeree dell'efedra e di preparazioni a base di efedra negli alimenti, in particolare per quanto concerne l'esposizione agli alcaloidi dell'efedra presenti negli integratori alimentari, e alla luce del fatto che non è stato possibile fissare alcun limite di assunzione giornaliera di parti aeree dell'efedra e delle relative preparazioni che non suscitasse preoccupazioni per la salute umana, l'impiego di tale sostanza negli alimenti dovrebbe essere proibito. È dunque opportuno che le parti aeree dell'efedra e le relative preparazioni siano inserite nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE), n. 1925/2006.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

1)

nella parte A è aggiunta la seguente voce:

«Parti aeree dell'efedra e preparazioni a base di specie di Ephedra

;

2)

nella parte C è aggiunta la seguente voce:

«Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille].»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS); parere scientifico sulla valutazione della sicurezza nell'utilizzazione dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille]. EFSA Journal 2013;11(7):3302.

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS); parere scientifico sulla valutazione della sicurezza delle specie di Ephedra per l'impiego negli alimenti. EFSA Journal 2013;11(11):3467.