17.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/37


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/62 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 456, paragrafo 1, lettera j),

considerando quanto segue:

(1)

Gli enti sono tenuti a pubblicare il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 a partire dal 1o gennaio 2015, data fino alla quale è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modificano la misura dell'esposizione e la misura del capitale usate per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria al fine di correggere eventuali carenze constatate sulla base delle segnalazioni degli enti.

(2)

Nelle segnalazioni dei coefficienti di leva finanziaria di cui all'articolo 429, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono state constatate differenze riconducibili a divergenze interpretative tra gli enti riguardo alla compensazione delle garanzie reali nelle operazioni di finanziamento tramite titoli e nelle operazioni di vendita con patto di riacquisto. Queste divergenze d'interpretazione e di segnalazione si sono palesate grazie alla relazione analitica pubblicata il 4 marzo 2014 dall'Autorità bancaria europea (ABE).

(3)

Poiché le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 rispecchiano gli standard di Basilea, le soluzioni individuate per colmare le lacune dei secondi sono adatte anche a colmare le corrispondenti lacune delle prime.

(4)

Il 14 gennaio 2014 il Comitato di Basilea ha adottato un pacchetto di emendamenti agli standard sul coefficiente di leva finanziaria, inserendovi in particolare ulteriori modalità di misurazione e di compensazione per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e per le operazioni di finanziamento tramite titoli. Oltre a risolvere il problema delle divergenze interpretative tra gli enti riguardo alla compensazione delle garanzie reali nelle operazioni di finanziamento tramite titoli e nelle operazioni di vendita con patto di riacquisto, l'allineamento delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria alle norme concordate a livello internazionale dovrebbe anche migliorare la comparabilità internazionale e assicurare pari condizioni di concorrenza agli enti stabiliti nell'Unione che operano su scala internazionale.

(5)

La compensazione tramite controparti centrali secondo il modello principal-to-principal comunemente utilizzato nell'Unione determina un doppio conteggio della leva finanziaria nella misura dell'esposizione dell'ente che agisce come partecipante diretto.

(6)

La compensazione tramite controparti centrali qualificate (QCCP) delle operazioni di finanziamento tramite titoli, specie delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, può apportare vantaggi che rafforzano la stabilità finanziaria, quali meccanismi di compensazione multilaterale e processi solidi di gestione delle garanzie reali. Dovrebbe quindi essere autorizzata la compensazione tramite la stessa QCCP dei crediti e dei debiti in contante delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e delle operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo.

(7)

Le operazioni di vendita con patto di riacquisto chiudibili in qualsiasi giorno subordinatamente a un periodo concordato di preavviso di richiamo dovrebbero essere considerate equivalenti ad operazioni con scadenza esplicita corrispondente alla fine del periodo di richiamo e dovrebbe essere considerato soddisfatto il requisito della «stessa data esplicita di regolamento definitivo» che ammette tali operazioni per la compensazione dei crediti e dei debiti in contante delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e delle operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo concluse con la stessa controparte.

(8)

Il coefficiente di leva finanziaria riveduto dovrebbe determinare una misura più precisa della leva finanziaria e nel contempo costituire una limitazione proporzionata dell'accumulo di leva finanziaria negli enti stabiliti nell'Unione.

(9)

La sostituzione della segnalazione del coefficiente di leva finanziaria ricavato dalla media su un trimestre con la segnalazione del coefficiente effettivo alla fine del periodo di segnalazione trimestrale permette di allineare meglio il coefficiente di leva finanziaria alla segnalazione ai fini della solvibilità.

(10)

Per la protezione del credito emessa e venduta dall'ente, l'impiego degli importi nozionali lordi rispecchia più adeguatamente la leva finanziaria rispetto al metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato.

(11)

L'ambito del consolidamento per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere allineato all'ambito del consolidamento regolamentare usato per determinare i coefficienti di capitale ponderati per il rischio.

(12)

Le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero determinare una migliore comparabilità dei coefficienti di leva finanziaria pubblicati dagli enti e dovrebbero contribuire a non indurre in errore gli operatori di mercato circa il reale livello di leva finanziaria di ciascun ente. Occorre quindi che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

(1)

l'articolo 429 è sostituito dal seguente:

«Articolo 429

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

1.   Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi da 2 a 13.

2.   Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.

Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni.

3.   Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.

4.   La misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei seguenti elementi:

a)

attività di cui al paragrafo 5, salvo se dedotte per determinare la misura del capitale di cui al paragrafo 3;

b)

derivati di cui al paragrafo 9;

c)

maggiorazioni per il rischio di controparte delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 429 ter;

d)

elementi fuori bilancio di cui al paragrafo 10.

5.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, conformemente ai seguenti principi:

a)

il valore dell'esposizione delle attività significa il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;

a)

garanzie reali finanziarie o su beni materiali, garanzie personali o strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre il valore dell'esposizione delle attività;

b)

la compensazione di prestiti con depositi non è permessa;

c)

non è permessa la compensazione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini.

6.   Gli enti possono dedurre dalla misura dell'esposizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo gli importi dedotti dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

7.   Le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere nella misura dell'esposizione le esposizioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafo 6. Le autorità competenti possono autorizzare l'ente in tal senso soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettere da a) a e), e se hanno dato l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6.

8.   In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli enti possono determinare su base netta il valore dell'esposizione dei crediti e debiti in contante delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini con la stessa controparte solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;

b)

il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile in entrambe le seguenti situazioni:

i)

nel normale svolgimento dell'attività;

ii)

in caso di default, di insolvenza o di fallimento;

c)

le controparti intendono regolare per il saldo netto o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.

Ai fini del primo comma, lettera c), il meccanismo di regolamento determina funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto.

9.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, conformemente all'articolo 429 bis.

10.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, esclusi i contratti elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini, conformemente all'articolo 111, paragrafo 1. Tuttavia, gli enti non riducono il valore nominale di tali elementi delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Conformemente all'articolo 166, paragrafo 9, nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio a rischio basso di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera d), è soggetto a una soglia minima pari al 10 % del valore nominale.

11.   L'ente che è partecipante diretto di una QCCP può escludere dal calcolo della misura dell'esposizione le esposizioni da negoziazione dei seguenti elementi, purché tali esposizioni siano compensate mediante detta QCCP e nel contempo soddisfino le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c):

a)

contratti elencati all'allegato II;

b)

derivati su crediti;

c)

operazioni di vendita con patto di riacquisto;

d)

operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito;

e)

operazioni con regolamento a lungo termine;

f)

finanziamenti con margini.

12.   Se garantisce alla QCCP di cui è partecipante diretto la performance di un cliente che effettua operazioni su derivati direttamente con detta QCCP, l'ente include nella misura dell'esposizione l'esposizione risultante dalla garanzia come esposizione in derivati verso il cliente ai sensi dell'articolo 429 bis.

13.   Se i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale contabilizzano le attività fiduciarie nel bilancio conformemente all'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE, tali attività possono essere escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, purché rispettino i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nel principio contabile internazionale (IAS) 39, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, e, se del caso, i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

14.   L'autorità competente può autorizzare l'ente a escludere dalla misura dell'esposizione le esposizioni che soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:

a)

sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;

b)

sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;

c)

derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui alla lettera a) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale.»

;

(2)

sono inseriti gli articoli 429 bis e 429 ter seguenti:

«Articolo 429 bis

Valore dell'esposizione dei derivati

1.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui all'articolo 274. Gli enti applicano l'articolo 299, paragrafo 2, lettera a), per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura dei derivati su crediti.

Per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura dei derivati su crediti, gli enti applicano i principi fissati all'articolo 299, paragrafo 2, lettera a), a tutti i loro derivati su crediti e non solo a quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

Per determinare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c).

2.   Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono dedurre dalla parte del costo corrente di sostituzione del valore dell'esposizione il margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte, purché questo non sia già stato rilevato, in base alla disciplina contabile applicabile, come riduzione del valore dell'esposizione e purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione;

b)

il margine di variazione è calcolato e scambiato quotidianamente in base alla valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;

c)

il margine di variazione ricevuto in contante è nella valuta di regolamento del contratto derivato;

d)

il margine di variazione scambiato corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere completamente l'esposizione del derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi le soglie e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili alla controparte;

e)

il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere un effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 295.

Ai fini del primo comma, lettera c), se il contratto derivato è oggetto di un accordo quadro di compensazione ammissibile, per valuta di regolamento s'intende la valuta di regolamento specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione ammissibile che lo disciplina o nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di compensazione ammissibile.

L'ente che, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizza il margine di variazione pagato in contante alla controparte come crediti può escludere tale attività dalla misura dell'esposizione purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e).

4.   Ai fini del paragrafo 3 si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la deduzione del margine di variazione ricevuto è limitata alla parte positiva del costo corrente di sostituzione del valore dell'esposizione;

b)

l'ente non usa il margine di variazione ricevuto in contante per ridurre l'importo dell'esposizione creditizia potenziale futura, neanche ai fini dell'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii).

5.   In aggiunta al trattamento di cui al paragrafo 1, per i derivati su crediti venduti gli enti includono nel valore dell'esposizione gli importi nozionali effettivi cui fanno riferimento detti derivati, ridotti delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti venduto. Il risultante valore dell'esposizione può essere ulteriormente ridotto dell'importo nozionale effettivo di un derivato su crediti acquistato sullo stesso strumento di riferimento, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

per i derivati su crediti single-name, i derivati su crediti acquistati devono avere uno strumento di riferimento di rango pari (pari passu) o subordinato (junior) all'obbligazione di riferimento sottostante al derivato su crediti venduto e l'evento creditizio che interessa l'attività di riferimento di primo rango (senior) deve determinare un evento creditizio per l'attività subordinata;

b)

se l'ente acquista protezione su un paniere di strumenti di riferimento, la protezione acquistata può compensare la protezione venduta su un paniere di strumenti di riferimento soltanto se le due operazioni implicano lo stesso paniere di strumenti di riferimento e lo stesso livello di subordinazione;

c)

la durata residua del derivato su crediti acquistato è pari o superiore alla durata residua del derivato su crediti venduto;

d)

per determinare il valore dell'esposizione aggiuntiva dei derivati su crediti venduti, l'importo nozionale del derivato su crediti acquistato è ridotto della variazione positiva del valore equo incorporata nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti acquistato;

e)

per i prodotti segmentati, il derivato su crediti acquistato come protezione è riferito a un'obbligazione di rango pari all'obbligazione di riferimento sottostante al derivato su crediti venduto.

Quando l'importo nozionale del derivato su crediti venduto non è ridotto dell'importo nozionale del derivato su crediti acquistato, gli enti possono dedurre la singola esposizione potenziale futura di detto derivato su crediti venduto dall'esposizione potenziale futura complessiva determinata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo in combinato disposto con, secondo il caso, l'articolo 274, paragrafo 2, o l'articolo 299, paragrafo 2, lettera a). Se l'esposizione creditizia potenziale futura è determinata in combinato disposto con l'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), la PCEgross può essere ridotta della singola esposizione potenziale futura dei derivati su crediti venduti senza rettifica dell'NGR.

6.   Gli enti non riducono l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti venduto quando acquistano protezione del credito mediante un total return swap e contabilizzano come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti senza però registrare la corrispondente perdita di valore del derivato su crediti venduto rispecchiata nel capitale di classe 1.

7.   In caso di derivati su crediti acquistati su un paniere di strumenti di riferimento, gli enti possono rilevare una riduzione ai sensi del paragrafo 5 su derivati su crediti venduti su strumenti di riferimento singoli soltanto se la protezione acquistata risulta equivalente sotto il profilo economico all'acquisto separato di protezione per ciascuno dei singoli strumenti del paniere. L'ente che acquista un derivato su crediti su un paniere di strumenti di riferimento può rilevare una riduzione su un paniere di derivati su crediti venduti soltanto se le due operazioni implicano lo stesso paniere di strumenti di riferimento e lo stesso livello di subordinazione.

8.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 275 per determinare il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II, punti 1 e 2, solo se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all'articolo 92.

Quando applicano il metodo di cui all'articolo 275 gli enti non riducono la misura dell'esposizione dell'importo del margine di variazione ricevuto in contante.

Articolo 429 ter

Maggiorazione per il rischio di controparte delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini

1.   Oltre al valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 429, paragrafo 5, gli enti includono nella misura dell'esposizione una maggiorazione per il rischio di controparte determinata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, la maggiorazione (Ei*) è determinata per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

 

Ei è il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i;

 

Ci è il valore equo del contante o dei titoli ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

3.   Ai fini del paragrafo 1, per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, la maggiorazione (Ei*) è determinata per ogni singolo accordo conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

 

Ei è il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i;

 

Ci è il valore equo del contante o dei titoli ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i;

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 222, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile, per determinare la maggiorazione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio. Gli enti possono utilizzare tale metodo solo se lo utilizzano anche per determinare il valore dell'esposizione di tali operazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92.

5.   Quando un'operazione di vendita con patto di riacquisto è contabilizzata come una vendita in base alla disciplina contabile applicabile, l'ente annulla tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.

6.   Quando l'ente agisce come agente tra due parti in operazioni di vendita con patto di riacquisto, in operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, in operazioni con regolamento a lungo termine e in finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

se fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione soltanto la maggiorazione determinata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o conformemente al paragrafo 3;

b)

se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa nella misura dell'esposizione;

c)

se, nell'operazione, è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione anche un'esposizione pari all'intero importo del titolo o del contante.»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.