9.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/28 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 8 e i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 12 dicembre 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti 2010-2012 dei principi contabili internazionali (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale iniziato nel 2010. Le modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 e ai Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38 sono chiarimenti o correzioni ai principi in questione. Le modifiche agli IFRS 2 e 3 comportano cambiamenti ai requisiti vigenti o forniscono ulteriori indicazioni in merito alla loro applicazione. |
(3) |
Le modifiche all'IFRS 3 rendono necessarie modifiche agli IAS 37 e 39 intese ad assicurare la coerenza dell'insieme dei principi contabili internazionali. |
(4) |
Tali modifiche ai principi esistenti contengono alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati in quanto l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. |
(5) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici dello European Financial Reporting Advisory Group ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1126/2008 va quindi modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(a) |
l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
(b) |
l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
(c) |
l'IFRS 8 Settori operativi è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
(d) |
lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
(e) |
lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
(f) |
lo IAS 38 Attività immateriali è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
(g) |
lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione sono modificati conformemente alle modifiche all'IFRS 3 come indicato nell'allegato del presente regolamento. |
2. Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
Articolo 2
Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o febbraio 2015 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012 (1)
Modifica all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
I paragrafi 15 e 19 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 63B.
Operazioni in cui si ricevono dei servizi
…
15 |
Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo al termine di un determinato periodo di permanenza in servizio, l'entità deve presumere che i servizi ancora da ricevere dalla controparte come corrispettivo di tali strumenti rappresentativi di capitale saranno ricevuti in futuro, nel periodo di maturazione. L'entità deve rilevare i servizi ancora da ricevere dalla controparte nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto. Per esempio:
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Trattamento contabile delle condizioni di maturazione
19 |
L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Per esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente è di solito condizionata alla permanenza alle dipendenze dell'entità per un determinato periodo. Possono esservi condizioni di conseguimento di risultati che debbono essere soddisfatte: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di valutazione. Le condizioni di maturazione devono essere invece considerate rettificando il numero di strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella valutazione dell'importo dell'operazione, così che, alla fine, l'importo iscritto in bilancio per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati risulta basato sul numero di strumenti rappresentativi di capitale che alla fine matureranno. Per cui, complessivamente, non è rilevato alcun importo per beni o servizi ricevuti se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non maturano per il mancato conseguimento di una condizione di maturazione, per esempio se la controparte non completa un determinato periodo di permanenza in servizio oppure se non viene soddisfatta la condizione del conseguimento di risultati, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21. … |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
63B |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 15 e 19. Nell'Appendice A sono state modificate le definizioni di «condizioni di maturazione» e «condizione di mercato» e sono state aggiunte le definizioni di «condizione di conseguimento di risultati» e di «condizione di permanenza in servizio». Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle operazioni con pagamento basato su azioni nelle quali la data di assegnazione cada il 1o luglio 2014 o successivamente. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Nell'Appendice A sono state modificate le definizioni di «condizioni di mercato» e «condizioni di maturazione» e sono state aggiunte le definizioni di «condizione di conseguimento di risultati» e di «condizione di permanenza in servizio».
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
… |
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condizione di mercato |
Una condizione di conseguimento di risultati da cui dipende il prezzo di esercizio, la maturazione o la possibilità di esercitare uno strumento rappresentativo di capitale relativa al prezzo di mercato (o al valore) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo) come:
Una condizione di mercato richiede alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio (ossia una condizione di permanenza in servizio); il requisito di permanenza in servizio può essere esplicito o implicito. |
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condizione di conseguimento di risultati |
Una condizione di maturazione che richiede:
Il periodo per il conseguimento degli obiettivi di risultato:
Un obiettivo di conseguimento di risultati deve essere definito facendo riferimento:
Un obiettivo di conseguimento di risultati potrebbe far riferimento ai risultati dell'entità nel suo complesso o di alcune parti di essa (o parti del gruppo), come nel caso di una divisione aziendale o di un singolo dipendente. |
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condizione di permanenza in servizio |
Una condizione di maturazione che richiede alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio durante il quale si presta servizio per l'entità. Nel caso in cui la controparte, a prescindere dalle motivazioni, cessa di prestare servizio per l'entità durante il periodo di maturazione, la condizione non è più soddisfatta. Una condizione di permanenza in servizio non richiede che venga soddisfatto un obiettivo di conseguimento di risultati. |
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condizioni di maturazione |
Una condizione che determina se l'entità riceve i servizi che conferiscono il diritto alla controparte di ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Una condizione di maturazione può essere una condizione di permanenza in servizio o una condizione di conseguimento di risultati. |
Modifica allo IFRS 3 Aggregazioni aziendali
I paragrafi 40 e 58 sono modificati e si aggiungono il paragrafo 64I e il paragrafo 67A con il titolo corrispondente.
Corrispettivo potenziale
…
40 |
L'acquirente deve classificare come passività finanziaria o come patrimonio netto, in base alle definizioni di strumento rappresentativo di capitale e di passività finanziaria di cui al paragrafo 11 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio, un'obbligazione a pagare un corrispettivo potenziale che soddisfa la definizione di strumento finanziario. L'acquirente deve classificare come attività un diritto alla restituzione di un corrispettivo trasferito in precedenza se vengono soddisfatte particolari condizioni. Il paragrafo 58 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva dei corrispettivi potenziali. … |
Corrispettivo potenziale
58 |
Alcune variazioni del fair value del corrispettivo potenziale che l'acquirente rileva dopo la data di acquisizione possono risultare da ulteriori informazioni ottenute dall'acquirente dopo tale data su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione. Tali variazioni sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione, secondo quanto disposto dai paragrafi 45-49. Tuttavia, non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione quelle variazioni risultanti da eventi successivi alla data di acquisizione, quali il conseguimento di un obiettivo di reddito, il raggiungimento di un prezzo azionario specifico o il raggiungimento di un traguardo importante nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo. L'acquirente deve contabilizzare le variazioni di fair value del corrispettivo potenziale che non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione nel modo seguente:
… |
Data di entrata in vigore
…
64I |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 40 e 58 e aggiunto il paragrafo 67A con il titolo corrispondente. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali nelle quali la data di acquisizione cada il 1o luglio 2014 o successivamente. È consentita un'applicazione anticipata. Un'entità può applicare la modifica a partire da un periodo precedente a condizione che siano stati applicati anche l'IFRS 9 e lo IAS 37 (come modificati dal Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010–2012). Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. … |
RIFERIMENTI ALL'IFRS 9
67A |
Qualora un'entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere interpretato come riferimento allo IAS 39. |
Modifiche conseguenti ad altri IFRS derivanti dalla modifica all'IFRS 3
Modifica all'IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato a novembre 2009)
Il paragrafo 5.4.4 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 8.1.4.
Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale
5.4.4 |
Al momento della rilevazione iniziale, un'entità può decidere in modo irrevocabile di presentare nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni del fair value di un investimento in strumenti rappresentativi di capitale rientrante nell'ambito di applicazione del presente IFRS, a condizione che non sia posseduto per negoziazione e che non rappresenti inoltre un corrispettivo potenziale di un acquirente in un'aggregazione aziendale alla quale si applichi l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali.
… |
8.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
8.1.4 |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 5.4.4 conseguentemente alla modifica all'IFRS 3. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica all'IFRS 3. |
Modifica all'IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato a ottobre 2010)
I paragrafi 4.2.1 e 5.7.5 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 7.1.4.
4.2 Classificazione delle passività finanziarie
4.2.1 |
Un'entità deve classificare tutte le passività finanziarie come valutate successivamente al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, ad eccezione di:
… |
Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale
5.7.5 |
Al momento della rilevazione iniziale, un'entità può decidere in modo irrevocabile di presentare nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni del fair value di un investimento in strumenti rappresentativi di capitale rientrante nell'ambito di applicazione del presente IFRS, a condizione che non sia posseduto per negoziazione e che non rappresenti inoltre un corrispettivo potenziale di un acquirente in un'aggregazione aziendale alla quale si applichi l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali.
… |
7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
7.1.4 |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 4.2.1 e 5.7.5 conseguentemente alla modifica all'IFRS 3. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica all'IFRS 3. |
Modifica allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 99.
AMBITO DI APPLICAZIONE
…
5 |
Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, un'entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su:
… |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
99 |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 5 conseguentemente alla modifica all'IFRS 3. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica all'IFRS 3. |
Modifica allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (2)
Il paragrafo 9 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 108F.
Definizioni
…
9 |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
… |
Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari
Un'attività o una passività finanziaria al fair value rilevato nell'utile (perdita) di esercizio è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.
(a) |
… |
(aa) |
È un corrispettivo potenziale di un acquirente in un'aggregazione aziendale alla quale si applichi l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali. |
(b) |
… |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
…
108F |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 9 conseguentemente alla modifica all'IFRS 3. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica all'IFRS 3. |
Modifiche all'IFRS 8 Settori operativi
I paragrafi 22 e 28 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 36C.
Informazioni generali
22 |
Un'entità deve fornire le seguenti informazioni generali:
… |
Riconciliazioni
28 |
Un'entità deve fornire le riconciliazioni di tutte le seguenti voci:
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
36C |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 22 e 28. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Modifica allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
Il paragrafo 35 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 80A e 81H.
Modello della rideterminazione del valore
…
35 |
Quando si rivaluta un elemento di immobili, impianti e macchinari, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:
L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 40. … |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
…
80A |
Il paragrafo 35 è stato modificato dal Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010–2012. Un'entità deve applicare tale modifica a tutte le rivalutazioni rilevate negli esercizi che iniziano nella data di applicazione iniziale di tale modifica o in data successiva e nell'esercizio immediatamente antecedente. Un'entità ha la facoltà di presentare informazioni comparative rettificate per un qualsiasi esercizio precedente, pur non essendovi obbligata. Se un'entità presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state presentate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
81H |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 35 e ha aggiunto il paragrafo 80A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Modifica allo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
Il paragrafo 9 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 17A, 18A e 28C.
DEFINIZIONI
9 |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'«entità che redige il bilancio»).
… |
Tutte le entità
…
17A |
Se un'entità ottiene servizi di direzione con responsabilità strategiche da un'altra entità («entità dirigente»), essa non è tenuta ad applicare le disposizioni del paragrafo 17 ai corrispettivi pagati o dovuti dall'entità dirigente ai suoi amministratori o dipendenti. |
18 |
… |
18A |
Le spese sostenute dall'entità per la prestazione dei servizi di direzione con responsabilità strategiche forniti da un'entità dirigente separata devono essere indicate.
… |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
…
28C |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 9 e ha aggiunto i paragrafi 17A e 18A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Modifica allo IAS 38 Attività immateriali
Il paragrafo 80 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 130H–130I.
Modello della rideterminazione del valore
…
80 |
Quando si rivaluta un'attività immateriale, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:
L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 85 e 86. … |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
130H |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 80. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
130I |
Un'entità deve applicare la modifica effettuata dal Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012 a tutte le rivalutazioni rilevate negli esercizi che iniziano nella data di applicazione iniziale di tale modifica o in data successiva e nell'esercizio immediatamente antecedente. Un'entità ha la facoltà di presentare informazioni comparative rettificate per un qualsiasi esercizio precedente, pur non essendovi obbligata. Se un'entità presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state presentate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri. |
(1) «Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»
(2) L'IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato a ottobre 2010) e l'IFRS 9 Strumenti finanziari (Contabilizzazione delle operazioni di copertura e modifiche all'IFRS 9, IFRS 7e allo IAS 39) (pubblicato a novembre 2013) hanno eliminato le 'Definizioni di quattro categorie di strumenti finanziari' del paragrafo 9 dello IAS 39.