18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/1


DIRETTIVA (UE) 2015/2376 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2015

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. L'emanazione di ruling fiscali preventivi, che favoriscono l'applicazione coerente e trasparente della legge, è prassi corrente, anche nell'Unione. Fornendo certezza alle imprese, il chiarimento della normativa fiscale per i contribuenti può incoraggiare gli investimenti e il rispetto della legge e può pertanto contribuire all'obiettivo di sviluppare ulteriormente il mercato unico nell'Unione sulla base dei principi e delle libertà su cui si fondano i trattati. Tuttavia, in taluni casi i ruling che abbiano come oggetto schemi di tassazione hanno condotto a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificiosamente elevati nel paese che emana, modifica o rinnova il ruling preventivo e hanno lasciato importi di reddito artificiosamente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (4) devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

(2)

Nelle conclusioni del 18 dicembre 2014, il Consiglio europeo ha sottolineato l'urgente necessità di far progredire gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che a livello dell'Unione. Sottolineando l'importanza della trasparenza, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell'Unione.

(3)

La direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri in cinque situazioni specifiche ed entro determinati termini. Lo scambio spontaneo di informazioni nei casi in cui l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che possa verificarsi una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro si applica già ai ruling fiscali che uno Stato membro emana, modifica o rinnova nei confronti di un contribuente specifico per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione future di disposizioni fiscali che presentano una dimensione transfrontaliera.

(4)

Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati. Pertanto, le informazioni scambiate dovrebbero, ove opportuno, essere accessibili a tutti gli altri Stati membri.

(5)

L'ambito di applicazione dello scambio automatico dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone, e che tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocare, dovrebbe contemplarne qualsiasi forma concreta (indipendentemente dal carattere vincolante o non vincolante e dalle modalità di emanazione).

(6)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno modificare la direttiva 2011/16/UE inserendovi una definizione appropriata di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. L'ambito di applicazione di tali definizioni dovrebbe essere sufficientemente ampio per coprire un'ampia gamma di situazioni, compresi, ma non solo, i seguenti tipi di ruling preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento:

accordi e/o decisioni preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento,

accordi e decisioni preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento,

accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di una stabile organizzazione,

accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di fatti con un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione,

accordi o decisioni che determinano lo status fiscale di un'entità ibrida in uno Stato membro legata ad un residente di un'altra giurisdizione,

accordi o decisioni sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un'altra giurisdizione.

(7)

I contribuenti hanno il diritto di invocare ruling preventivi transfrontalieri o accordi preventivi sui prezzi di trasferimento durante, ad esempio, le procedure fiscali o le verifiche fiscali, a condizione che i fatti su cui si basano i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano stati accuratamente presentati e i contribuenti rispettino i termini dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

(8)

Gli Stati membri effettueranno uno scambio di informazioni indipendentemente dal fatto che il contribuente rispetti i termini del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

(9)

La trasmissione di informazioni non dovrebbe comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o la divulgazione di informazioni che sarebbe contraria all'ordine pubblico.

(10)

Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione, la modifica o il rinnovo ed è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni. Per gli stessi motivi, è altresì opportuno prevedere uno scambio automatico obbligatorio di ruling preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel corso di un periodo che ha inizio cinque anni prima della data di applicazione della presente direttiva e che sono ancora validi al 1o gennaio 2014. Tuttavia, determinate persone o i gruppi di persone con un fatturato netto annuo, a livello di gruppo, inferiore a 40 000 000 EUR potrebbero essere esclusi, a determinate condizioni, da tale scambio automatico obbligatorio.

(11)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno, a una serie di condizioni molto rigorose, escludere dallo scambio automatico obbligatorio gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi secondo il quadro di trattati internazionali esistenti con tali paesi, qualora le disposizioni di detti trattati non consentano la divulgazione, a un paese terzo che sia parte, delle informazioni ricevute in base al trattato interessato. In tali casi, tuttavia, dovrebbero essere invece scambiate le informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 6, riguardanti le richieste che portano all'emanazione di siffatti accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento. In tali casi, pertanto, è opportuno che le informazioni che devono essere comunicate includano un riferimento al fatto che sono fornite sulla base di una tale richiesta.

(12)

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base che sarebbero accessibili a tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare le modalità pratiche necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni secondo la procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE (che coinvolge il comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale) per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'adozione di ulteriori modalità pratiche per l'attuazione dello scambio di informazioni, come la specificazione dei requisiti linguistici applicabili allo scambio di informazioni per mezzo di tale formulario tipo.

(13)

In sede di elaborazione di tale formulario tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, è opportuno tener conto dei lavori svolti in seno al forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose, dove è in corso di elaborazione un formulario tipo per lo scambio di informazioni, nel contesto del piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili. È altresì opportuno lavorare a stretto contatto e in modo coordinato con l'OCSE e non solo nell'ambito dell'elaborazione del formulario tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni. L'obiettivo ultimo dovrebbe essere una parità di condizioni a livello globale, nel cui ambito l'Unione dovrebbe assumere un ruolo guida spingendo affinché la portata delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento da scambiare automaticamente sia alquanto ampia.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni di base e una serie limitata di informazioni di base dovrebbe essere comunicata anche alla Commissione. In questo modo, in qualsiasi momento la Commissione dovrebbe essere in grado di monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Le informazioni ricevute dalla Commissione non dovrebbero, tuttavia, essere utilizzate per altri fini. Tale comunicazione, inoltre, non esonererebbe uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

(15)

Il riscontro inviato dallo Stato membro che riceve le informazioni allo Stato membro che le invia costituisce un elemento necessario al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni. È pertanto opportuno sottolineare che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero inviare una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni. Nella pratica, tale riscontro obbligatorio dovrebbe essere fornito con modalità convenute bilateralmente.

(16)

Se necessario, dopo la fase dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai sensi della presente direttiva, uno Stato membro dovrebbe poter invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari, compreso il testo integrale dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi.

(17)

È opportuno rammentare che l'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE disciplina il regime linguistico e di traduzione applicabile alle richieste di cooperazione, comprese le richieste di notifica, e alla documentazione acclusa. Tale norma dovrebbe altresì applicarsi nei casi in cui gli Stati membri chiedano informazioni supplementari dopo la fase di scambio automatico obbligatorio di informazioni di base sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

(19)

Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un registro centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione, in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica protetta. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale registro dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

(20)

Vista la natura e la portata delle modifiche introdotte dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio (5) e dalla presente direttiva, è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle informazioni, delle statistiche e delle relazioni previste dalla direttiva 2011/16/UE. Tale proroga dovrebbe assicurare che le informazioni da fornire possano riflettere l'esperienza risultante da tali modifiche. La proroga dovrebbe applicarsi sia alle statistiche che alle altre informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere anteriormente al 1o gennaio 2018 nonché alla relazione e, se del caso, alla proposta che la Commissione dovrà presentare anteriormente al 1o gennaio 2019.

(21)

Le disposizioni esistenti in materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto dell'estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

(22)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della libertà d'impresa.

(23)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.   “scambio automatico”:

a)

ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

b)

ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, dell'articolo 8, paragrafo 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I;

c)

ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dall'articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto;»

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«14.

“ruling preventivo transfrontaliero”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno Stato membro, o per loro conto, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato;

b)

è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo;

c)

riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali;

d)

è correlato a un'operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona in un'altra giurisdizione costituiscano una stabile organizzazione o no; e

e)

è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività in un'altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo.

L'operazione transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero;

15.

“accordo preventivo sui prezzi di trasferimento”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o altra azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno o più Stati membri, o per loro conto, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative e le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato;

b)

è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo; e

c)

stabilisce, preliminarmente alle operazioni transfrontaliere fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

Le imprese sono associate quando un'impresa partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un'altra impresa o le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale delle imprese.

I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un'impresa trasferisce beni fisici e immateriali o fornisce servizi a imprese associate e la “fissazione dei prezzi di trasferimento” deve essere interpretata nello stesso senso;

16.

ai fini del punto 14, per “operazione transfrontaliera” si intende un'operazione o una serie di operazioni:

a)

in cui non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, nello Stato membro che emana, modifica o rinnova il ruling preventivo transfrontaliero;

b)

in cui una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione;

c)

in cui una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprende anche le disposizioni prese da una persona in relazione alle attività che tale persona esercita in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione; oppure

d)

che ha un impatto transfrontaliero.

Ai fini del punto 15, per “operazione transfrontaliera” si intende un'operazione o una serie di operazioni che coinvolge imprese associate non tutte residenti a fini fiscali nel territorio di un'unica giurisdizione o un'operazione o una serie di operazioni che ha un impatto transfrontaliero;

17.

ai fini dei punti 15 e 16, per “impresa” si intende qualsiasi forma di esercizio di un'attività economica.»;

2)

all'articolo 8, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

1.   L'autorità competente di uno Stato membro in cui un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento è stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 31 dicembre 2016 comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21.

2.   L'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21, comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, le informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1o gennaio 2017.

Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, tale comunicazione avviene a condizione che fossero ancora validi al 1o gennaio 2014.

Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, tale comunicazione avviene indipendentemente dal fatto che siano ancora validi.

Gli Stati membri possono escludere dalla comunicazione di cui al presente paragrafo le informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati prima del 1o aprile 2016 nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone, esclusi coloro che svolgono principalmente attività finanziarie o di investimento, con un fatturato netto annuo, ossia “i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a livello di gruppo, inferiore a 40 000 000 EUR (o importo equivalente in altra valuta) nell'esercizio fiscale precedente la data di emanazione, modifica o rinnovo di detti ruling transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

3.   Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi del presente articolo nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento non ne consenta la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento saranno oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 qualora l'accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento ne consenta la divulgazione e l'autorità competente del paese terzo autorizzi la divulgazione delle informazioni.

Tuttavia, nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento siano esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del presente paragrafo, primo comma, prima frase, sono invece scambiate, ai sensi del presente articolo, paragrafi 1 e 2, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.

4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

5.   Lo scambio di informazioni ha luogo come segue:

a)

per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: entro tre mesi dalla fine del semestre solare durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati;

b)

per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente al 1o gennaio 2018.

6.   Le informazioni che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, includono i seguenti elementi:

a)

identificazione della persona, diversa da una persona fisica, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;

b)

sintesi del contenuto del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni, fornita in termini astratti, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

c)

date di emanazione, modifica o rinnovo del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

d)

data di inizio del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;

e)

data di conclusione del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;

f)

tipo di ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

g)

importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento qualora vi si faccia riferimento nel ruling preventivo transfrontaliero o nell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

h)

descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

i)

identificazione del metodo utilizzato per la fissazione dei prezzi di trasferimento o per determinare il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

j)

identificazione degli altri eventuali Stati membri che possono essere interessati dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

k)

identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri eventuali Stati membri che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quali Stati membri le persone interessate sono legate); e

l)

indicazione se le informazioni comunicate si basano sullo stesso ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo sui prezzi di trasferimento oppure sulla richiesta di cui al presente articolo, paragrafo 3, secondo comma.

7.   Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

8.   Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b), h) ed k), non sono comunicate alla Commissione europea.

9.   L'autorità competente degli Stati membri interessati, identificati a norma del paragrafo 6, lettera j), conferma il ricevimento delle informazioni, se possibile per via elettronica, all'autorità competente che le ha trasmesse, senza indugio e comunque entro sette giorni lavorativi. La presente disposizione si applica fino a quando non diventerà operativo il registro di cui all'articolo 21, paragrafo 5.

10.   In conformità all'articolo 5 e visto l'articolo 21, paragrafo 4, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

Articolo 8 ter

Statistiche sugli scambi automatici

1.   Anteriormente al 1o gennaio 2018 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli articoli 8 e 8 bis e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.

2.   Anteriormente al 1o gennaio 2019 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, o entrambi.

Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

a)

l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1o gennaio 2019 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro per tutte le categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni; e

b)

l'elenco delle categorie e degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties.

(6)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"

4)

all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Un formulario tipo, compreso il regime linguistico applicabile, è adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, anteriormente al 1o gennaio 2017. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis è effettuato mediante tale formulario tipo. Il suddetto formulario tipo si limita agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, e ad altri campi correlati legati a tali elementi necessari a raggiungere gli obiettivi dell'articolo 8 bis.

Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui all'articolo 8 bis in qualsiasi lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione. Tale regime linguistico, tuttavia, può prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione.»;

5)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Persone debitamente accreditate dall'Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo del registro di cui al paragrafo 5 e della rete CCN.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Fintanto che tale registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, è effettuato conformemente al presente articolo, paragrafo 1, e alle modalità pratiche applicabili.»;

6)

l'articolo 23 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

b)

i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Riservatezza delle informazioni

1.   Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva, che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva.

2.   Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.»;

8)

all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 1, e dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001 è limitata a quanto necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Parere del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 332 dell'8.10.2015, pag. 64.

(3)  Parere del 14 ottobre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).